Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 422/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 422/2025 VG promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Monica Genovese - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Porto Sant'Elpidio in via Francia n. 20;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 19/3/2009 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2009, Numero 8, Parte I, Serie, Ufficio1) – dalla cui unione coniugale è nata una figlia, (nata il [...]). Persona_1
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
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1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3/2/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Fin d'ora acconsentono vicendevolmente al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, autorizzandone il rilascio anche per la figlia minore.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento. Dichiarano, altresì, di aver regolato in separata sede tutti i loro rapporti patrimoniali, anche in relazione al pregresso rapporto di coniugio, e di aver provveduto alla divisione dei beni, mobili ed immobili, e di non aver più nulla da richiedersi reciprocamente l'un all'altro al riguardo;
2. La signora unitamente alla figlia continuerà a vivere presso l'abitazione materna, con Parte_1 Per_1 tutti i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. La figlia minore – che è iscritta al III anno del Scuola Superiore “Liceo Artistico Preziotti Licini” n Per_1
Fermo - è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ed avrà residenza prevalente presso l'abitazione materna. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
4. Il signor potrà vedere la minore infrasettimanalmente nei giorni ed orari, da concordarsi tra Pt_2 Per_1 padre e figlia, tenendo conto della volontà e degli impegni della stessa, oltre i week end, in alternanza con la signora sempre tenuto conto della volontà e impegni della minore. Viene, comunque, fatta salva ogni altra Parte_1 occasione possibile e concordata, per giorni e orari, tra i genitori, avuto riguardo anche delle esigenze ludiche, scolastiche ed educative della minore.
5. In ordine alle festività Natalizie e Pasquali, queste saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi e della figlia;
la figlia trascorrerà con la madre o con il padre il giorno del proprio compleanno.
6. In ordine alle vacanze estive si conviene che nel mese di Agosto il padre potrà avere con sé la figlia per Per_1 complessivi 10 giorni, anche non consecutivi, secondo un calendario vacanze che ogni anno i coniugi vorranno concordare anticipatamente tenuto conto degli impegni lavorativi delle parti.
pagina 2 di 4 Durante tutti i sopra descritti prolungati periodi vengono meno le consuete modalità di visite ordinarie.
7. Il padre dovrà versare un contributo per il mantenimento della figlia nella misura complessiva, Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00 (trecento/00) - da corrispondere alla signora il giorno 20 di ogni mese, nonché quello di rimborsare il 50% delle Parte_1 spese straordinarie regolamentate secondo il "Protocollo di Intesa in tema di spese straordinarie in materia di famiglia" adottate dal Tribunale di Fermo;
8. Le parti concordemente stabiliscono che l'assegno unico universale verrà percepito in via esclusiva dalla signora
Per questo motivo il signor rilascia autorizzazione che l'assegno unico sia Parte_1 Parte_2 percepito interamente e nella misura del 100% dalla signora quale collocataria della figlia. Il Parte_1 signor si impegna a sottoscrivere dichiarazione presso gli Uffici Competenti semmai dovesse servire Parte_2 per la richiesta in favore della signora Resta inteso che le spese straordinarie verranno detratte dai Parte_1 genitori al 50% ciascuno, ad eccezione delle spese di cui si faccia carico interamente per il 100%;
9. Il motociclo scooter modello Beverly di proprietà della signora resta in uso e possesso del signor Parte_1 [...]
il quale si impegna al passaggio di proprietà dello stesso in suo favore, a propria cura e spese”. Pt_2
2. Con il ricorso introduttivo le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Degli atti è stata data comunicazione al PM - il quale in data 20/3/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa - ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Porto Sant'Elpidio il 19/3/2009 (atto trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2009, Numero 8, Parte I, Serie,
Ufficio1);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 29/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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