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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2501 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
(c.f rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Nonno _1 C.F._1
ed Elena Maria Nonno, giusta procura in atti
Appellante
E
detta anche (c.f. Controparte_1 CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Castellano, giusta C.F._2
procura in atti
Appellata
FATTI DI CAUSA
1. evocava in giudizio presso il Tribunale di Napoli, _1 Controparte_1 sezione distaccata di Ischia, chiedendo di accertare e dichiarare che quest'ultima aveva abusivamente ed illecitamente realizzato, negli anni 2006 e 2007, un immobile ad uso abitativo al C.so Francesco Regine in Forio occupando parte del suolo di proprietà di
(in comunione legale) per circa mq 18-20, annettendo, altresì, all'immobile _1
un wc di circa mq 4 di proprietà e murando n. 2 finestre degli altri due wc sempre Pt_1
di proprietà prima aperte. Pt_1
Pertanto, chiedeva di condannare al ripristino dello stato dei luoghi Controparte_1
originario mediante demolizione delle fabbriche occupanti il suolo di proprietà la Pt_1
restituzione ed il rilascio del wc illecitamente annesso e la riapertura delle due finestre murate e, in linea gradata, condannare al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice della somma pari al doppio del valore dei metri quadrati occupati e al risarcimento dei danni subiti dall'attrice per la mancata utilizzazione dei metri quadrati della sua proprietà occupati e per la svalutazione del proprio immobile.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta che impugnava la Controparte_1
domanda attorea.
3.Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dichiarava improponibile la domanda dell'attrice, affermando: “E' certamente avvenuta nel caso di specie una “parcellizzazione della domanda” (…). La delineata fattispecie sussiste nella presente vicenda in cui l'attrice,
a fronte di unica fonte generatrice della propria pretesa (i lavori effettuati dalla convenuta nel 2006/2007), potendo procedere con unica azione, ha invece proposto due distinti procedimenti, realizzando una disarticolazione dell'unità sostanziale della vicenda e del rapporto conseguitone. (…) Nel caso di specie, infatti violando con la pluralità delle sue iniziative giudiziarie i principi di buona fede e correttezza nonché realizzando un cd. “abuso del processo”, pacificamente sanzionato dalla Corte con la improponibilità ed inammissibilità della domanda l'attrice ha riproposto la prima frazione della domanda nonostante la stessa fosse ancora sub judice innanzi a diverso giudicante nel procedimento Rg 777/2011 e senza che la decisione in merito alla stessa fosse definitiva (elemento quest'ultimo indispensabile per esprimere il giudizio di riproponibilità della domanda). Ha proposto, nel presente secondo procedimento una ulteriore frazione di domanda, inscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e comunque fondata sul medesimo fatto costitutivo di quella proposta nel procedimento Rg 777/2011”.
4.Con l'atto di appello chiede la riforma della sentenza 99/2018 del Tribunale _1 di Napoli, Sezione Distaccata d'Ischia e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in accoglimento del primo motivo di appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, previa ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti in primo grado e riproposti nel presente grado di appello, accogliersi le domande tutte spiegate in citazione previo rigetto delle eccezioni ex adverso proposte del tutto inammissibili ed infondate e precisamente: a1) accertare e dichiarare che la sig.ra ha abusivamente ed Controparte_1
illecitamente realizzato, negli anni 2006 e 2007, un immobile ad uso abitativo al C.so
Francesco Regine in Forio occupando parte del suolo di proprietà della sig.ra _1
(in comunione legale) per circa mq 18-20, annettendo altresì, allo immobile un wc di circa mq 4 di proprietà e murando n. 2 finestre degli altri due wc sempre di proprietà Pt_1 prima aperte;
a2) per l'effetto condannare la signora al Pt_1 Controparte_1
ripristino dello stato dei luoghi originario mediante demolizione delle fabbriche occupanti il suolo di proprietà la restituzione ed il rilascio del wc illecitamente annesso e la Pt_1
riapertura delle due finestre murate;
a3) solo in linea gradata e solo ove la convenuta dimostri la buona fede nello sconfinamento e nella annessione, condannare la signora al pagamento in favore dell'attrice della somma pari al doppio del Controparte_1 valore dei metri quadrati occupati (ivi compresi quelli del wc), somma che – tenuto conto delle quotazioni degli immobili ad uso abitativo nel centro storico del Comune di Forio (€
4.000,00 al metro quadrato), sarà pari a detto valore/indice moltiplicato per il numero di metri quadrati effettivamente occupati dalla convenuta;
il tutto moltiplicato per due;
o comunque a quella somma che verrà determinata in corso di causa a mezzo ctu che fin d'ora si chiede anche per l'accertamento delle violazioni contestate;
a4) condannare in ogni caso, ed in aggiunta, la signora al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a Controparte_1 causa dell'illecito comportamento della convenuta, danni che consistenti nella mancata utilizzazione dei metri quadrati della sua proprietà occupati e comunque nella svalutazione del proprio immobile (anche a seguito dell'annessione del wc e della opera di muratura delle due finestre) a seguito della edificazione abusiva, tenuto conto che sino alla revoca della licenza commerciale l'attrice esercitava negli immobili di sua proprietà attività di gestione di sala giochi e pertanto la privazione di un servizio igienico ha arrecato danno allo svolgimento dell'attività commerciale;
detti vanno quantificati nella somma di € 15.000,00 o in quella somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa o determinata dal
Giudice in via equitativa;
b) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione ai difensori antistatari;
c) solo in linea gradata e solo in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello, rideterminarsi la condanna alle spese secondo quanto esposto nel secondo motivo di appello”.
L'appellante adduce i seguenti motivi: “Dalla lettura della pronuncia impugnata emerge un macroscopico errore del GOT del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia che si sostanzia in una violazione dell'art. 112 c.p.c. e in una vera e propria omissione di pronuncia.
La motivazione del rigetto della domanda attorea per "improponibilità" si fonda integralmente sulla asserita parcellizzazione della domanda da parte della per aver la _1 stessa promosso due distinti procedimenti. (…) alcuna parcellizzazione delle domande è stata compiuta dalla attrice , ma, al contrario, nel caso di specie vi è solo _1 un'ipotesi di continenza di cause intesa come parziale litispendenza. D'altra parte, analizzando le sentenze della Suprema Corte citate dal primo Giudice ci si rende conto che esse hanno ad oggetto diritti di credito e di somme di denaro già liquide ed esigibili. Nulla di tutto ciò emerge dall'oggetto della presente causa che tratta di diritti reali, sconfinamento in proprietà aliena, richieste di facere, ecc., che nulla hanno a che vedere con la questione della c.d. "parcellizzazione delle domande". Dall'accoglimento del primo motivo di appello discende anche l'accoglimento della richiesta di riforma del capo della sentenza che statuisce sul regime delle spese e competenze liquidate in primo grado chiedendo parte appellante la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. In linea ancor più gradata solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello non vanno comunque riconosciute le competenze per la FASE DI ISTRUZIONE / TRATTAZIONE che non è stata svolta e le spese vanno comunque liquidate nella misura minima e non nel valore medio. La liquidazione appare eccessivamente onerosa e non giustificata dalla complessità della vicenda processuale e quindi è doverosa, in linea del tutto subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di gravame, la rideterminazione da parte della adita Corte secondo i parametri minimi delle tabelle applicate con esclusione della fase di istruzione e trattazione non svoltasi nel processo”.
5.Si costituisce . Controparte_1
Chiede di confermare la sentenza di primo grado, rigettando consequenzialmente il gravame e, nella denegata ipotesi di ritenuto fondamento anche parziale dello stesso, di attribuire la proprietà del fondo eventualmente risultato occupato alla comparente, statuendo in favore dell'attrice il pagamento del 50% della indennità prevista dall'art. 938
c.c. rapportata al reale valore del bene.
6.Questa Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di 60 giorni per comparse conclusionali e 20 giorni per memorie di replica, con l'invito alle parti di rendere noto l'eventuale raggiungimento della transazione prospettata dalle parti.
7. Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali del seguente tenore:
“COMPARSA CONCLUSIONALE CONTENENTE RICHIESTA DI EMISSIONE DI
SENTENZA DICHIARATIVA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO. I sottoscritti avv.ti Ugo Nonno ed Elena Maria Nonno per la parte appellante e avv. Alessandra Castellano per la parte appellata, unitamente alla presente memoria, depositano dichiarazione sottoscritta digitalmente dagli avvocati costituiti con la quale, i primi per la signora , _1
attestano la rinuncia agli atti del giudizio di appello e la seconda, per la parte appellata, attesta la contestuale accettazione della detta rinuncia con spese compensate tra le parti per patto espresso congiunto. Chiedono pertanto congiuntamente emettersi sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio con spese compensate. Fanno presente che la rinuncia agli atti del giudizio può essere validamente espressa oltre che nelle forme di cui all'art. 306 cpc anche mediante un atto extraprocessuale che costituisca sicura prova della volontà manifestata dall'attore (appellante) di voler porre fine al giudizio e che in tal caso è necessario che l'atto sia prodotto ritualmente in giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Ai sensi dell'art. 306 cpc “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
2. Nella specie, i procuratori costituiti della appellante , muniti di procura _1 speciale per la rinuncia agli atti del giudizio – espressamente contenuta nel mandato ad litem -, hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio di appello ed il procuratore costituito per , munito anch'esso di procura speciale, contenuta nel mandato ad litem, CP_1
ha depositato accettazione espressa della rinuncia.
Va pertanto dichiarato estinto il giudizio di appello.
3. Posto che le parti hanno già provveduto a regolare le spese di giudizio, a mezzo di compensazione, questa Corte non deve provvedere alla regolazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara estinto il giudizio di appello, promosso da nei confronti di _1
, avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sezione di Ischia, n. 99, CP_1
pubblicata il 20.11.2018;
b) nulla sulle spese.
Napoli, li 8.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini