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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4506 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 29334/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Amina Simonetti Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29334/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. (C.F. CP_1 P.IVA_1 CP_2
) e dell'avv. LUCA DE BENEDETTO ( ) PIAZZA C.F._1 C.F._2
DEGLI AFFARI, 1 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 20123
MILANO presso il difensore avv. CP_2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPOCCIA STEFANO (C.F. CP_3 P.IVA_2
), elettivamente domiciliato in CORTE DELLE ROSE 8 CONEGLIANO C.F._3 presso il difensore avv. STEFANO CAMPOCCIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice CP_1
Voglia questo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione e/o istanza, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO
1. accertare e dichiarare la invalidità e/o nullità e/o comunque annullare la delibera assembleare di in data 28 aprile 2023 con cui è stato approvato il relativo bilancio d'esercizio al 31 CP_3 dicembre 2022, anche per le ragioni esposte in atti;
2. pronunciare ogni altro provvedimento e/o statuizione conseguente e/o connessa alla domanda che precede;
IN VIA ISTRUTTORIA
3. ammettere le istanze istruttorie e di CTU dedotte a prova diretta e/o contraria con le memorie nn. 2
e 3 ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice. pagina 1 di 6 IN OGNI CASO E COMUNQUE
4. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.
Per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
In via principale di merito Respingere le domande dell'odierna attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta di data 13.12.2023 e ribadite nelle memorie ex art.
171 ter n. 1, 2 e 3 c.p.c.;
In via istruttoria: ammettere i mezzi istruttori così come formulati nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. e respingere le istanze istruttorie così come formulate da parte attrice;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa tenuto conto della condotta processuale dell'odierna convenuta in virtù delle suesposte richiamate conclusioni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio prosegue le impugnazioni già avviate da (nel prosieguo anche solo CP_1
) nei confronti di (nel prosieguo anche solo ”). CP_1 CP_3 CP_3
La presente motivazione verrà redatta in forma sintetica con ampio rinvio alle decisioni già adottate da questo Tribunale sulle precedenti impugnazioni vertenti su questioni del tutto sovrapponibili, in quanto aventi ad oggetto le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021.
Va premesso che ha agito nella sua veste di socia di (con una partecipazione pari CP_1 CP_3 al 45% del capitale sociale1) ed ha impugnato la delibera assunta, con il proprio voto contrario, dall'assembla dei soci in data 28 aprile 2023 con cui è stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, lamentando:
a) la mancata informazione sulle operazioni con parti correlate b) la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, in assenza di assoluta informazione circa l'effettivo andamento della società, e in particolare circa le informazioni sulle operazioni con parti correlate attesa l'assoluta rilevanza dei rapporti commerciali con la controllante . Pt_1
L'attrice ha chiesto, quindi, dichiararsi la nullità della delibera impugnata o disporsi il suo annullamento.
ha contrastato tali domande costituita in giudizio CP_3
- dando atto che la presente impugnativa si inserisce in un ben più ampio e complesso quadro originato da un “accordo tecnico-finanziario-commerciale” concluso tra le parti in causa (e i loro soci), il quale sarebbe rimasto nel tempo inadempiuto stante l'indisponibilità dell'attrice e dei suoi soci a fornire il sostegno economico previsto in favore di , anche a fronte delle CP_3 vicissitudini penali che li hanno medio tempore interessati;
1 Il restante 55% del capitale sociale è di titolarità di Vibeco s.r.l., la quale esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di . CP_3 pagina 2 di 6 - eccependo l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale arbitrale come da clausola statutaria (art. 26 Statuto di VITER);
- contestando la fondatezza nel merito delle deduzioni attoree.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie intermedie ex art. 183, comma 6 c.p.c., utilizzate da entrambe le parti per le repliche e la formulazione di capitoli di prova per testi e richiesta di CTU contabile.
Disattese le richieste istruttorie di entrambe le parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e deposito di memoria di replica solo da parte.
***
All'esito dell'istruttoria reputa il Tribunale che l'impugnativa proposta da non possa trovare CP_1 accoglimento per i motivi di cui infra.
1. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di NO
, costituendosi tempestivamente, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del CP_3
Tribunale arbitrale atteso il disposto dell'art. 26 dello Statuto di , il quale così recita: “tutte le CP_3 controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente” (cfr. doc. 16 convenuta).
Parte attrice ha replicato trattarsi di controversia non compromettibile in arbitri stanti la lamentata violazione delle norme di carattere imperativo in punto di redazione del bilancio e l'indisponibilità dei diritti dalle stesse tutelati: non solo quelli di ciascun socio, ma anche di tutti i soggetti terzi che con la società entrano in rapporto.
L'eccezione è infondata, dovendosi richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale è da escludere “la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione […]. Le norme che stabiliscono i predetti principi non solo sono norme imperative, ma trascendono l'interesse del singolo, essendo dettate a tutela, oltre che dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. In quanto coinvolgente i predetti interessi, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto degl'indicati requisiti attiene pertanto a diritti indisponibili, con la conseguenza che, ai+ sensi dell'art. 34, primo comma, del d.lgs. n.5 del 2003, non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri” (ex multis Tribunale di NO, sentenza n. 2378/2022; nello stesso senso Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016).
Nel caso di specie, vengano dedotti motivi di nullità per ragioni inerenti alla veridicità del bilancio impugnato e dunque per violazione di norme poste a tutela di diritti indisponibili, come già precisato da pagina 3 di 6 questo Tribunale all'esito di altre vertenze fra le medesime parti processuali (Rg 43406/2020, Rg
44561/2021 e 30952/2022) alla cui motivazione viene fatto espresso rinvio.
Deve dunque rimanere ferma la competenza del Tribunale adito rispetto alla domanda di nullità della delibera per violazione delle norme sulla redazione del bilancio.
2. Sui motivi di impugnazione relativi alle operazioni con parte correlate e sull'asserito difetto di informazioni.
Preliminarmente, va ribadito che “il bilancio e la contabilità devono costituire una rappresentazione chiara e veritiera dei fatti aziendali così come accaduti nel corso dell'attività di impresa a prescindere dalla loro illegittimità o illiceità che rilevano eventualmente solo sotto il profilo dell'eventuale responsabilità dell'amministratore per la mala gestio e non sono, quindi, configurabili come difetto di veridicità e chiarezza tutte le doglianze espresse dalla socia attrice in relazione alle incongruenze rilevate tra i fatti aziendali annotati e la mancanza o corretta esecuzione di contratti o delibere assembleari che li giustifichino” (Tribunale di NO, sentenza n. 6641/2024, estensore dott. Daniela
Marconi nella causa iscritta a ruolo al n 44561/2021 fra le medesime parti).
Secondo l'OIC 12 “la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario;
dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori”. È nota, infatti, la predetta duplice funzione della nota integrativa, la quale deve fornire, da un lato,
- “un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro (funzione esplicativa)” e, dall'altro,
- “una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa).
La legge prescrive l'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio” (OIC 12, par. 106, 107 e 108).
Nel caso di specie, il bilancio impugnato risulta essere stato redatto in forma abbreviata in conformità a quanto disposto dall'art. 2435 bis, comma 1 c.c., con la conseguenza che nella nota integrativa sono state omesse “le indicazioni previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile” (cfr. doc. 1 attrice, pag. 6) e che, dunque, alcune carenze informative lamentate dall'attrice sono dovute alla struttura abbreviata dello stesso.
Parte attrice lamenta, in particolare che nella nota integrativa al bilancio impugnato “non vengono indicate, né si comprendono le ragioni per cui è riportato che <<le operazioni commerciali con parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato>>”; ciò con specifico riferimento alle operazioni commerciali concluse con la controllante Vibeco s.r.l.
pagina 4 di 6 Secondo parte convenuta l'obbligo di informativa in nota integrativa circa le operazioni commerciali concluse con parti correlate non sarebbe sorto nel caso di specie, essendo state tali operazioni concluse a normali condizioni di mercato.
In effetti, il disposto di cui all'art. 2427, comma 1 n. 22 bis c.c. prevede che la nota integrativa debba indicare le operazioni realizzate con parti correlate, con precisazione dell'importo, della natura del rapporto e di ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, solo allorché le medesime operazioni non siano state concluse a normali condizioni di mercato e non in tutti i casi. Non è, dunque, previsto che la società debba puntualmente descrivere in nota integrativa la totalità delle operazioni compiute con parti correlate per provare che siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la società attrice non ha invero neppure specificato quali sarebbero le operazioni concluse da con parti correlate a condizioni fuori mercato, essendosi limitata CP_3 CP_1
a lamentare i. un difetto di informativa con generico riferimento a qualsivoglia operazione conclusa dalla convenuta con la propria controllante e i nuovi amministratori di quest'ultima, nonché
ii. di essersi trovata nell'impossibilità di “verificare l'affermazione secondo cui la Società avrebbe fatto operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato” stante la mancata evasione delle istanze di accesso ex art. 2476 c.c. proposte da stessa. CP_1
L'attrice, sul punto, ha inteso unicamente dedurre che dal medesimo Bilancio 2022 “risulta in modo incontrovertibile l'assoluta rilevanza delle operazioni intercorse tra e la controllante CP_3 Pt_1
(si consideri, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, che i “Debiti verso fornitori” di CP_3 ammontano a complessivi € 6.077.215, di cui € 5.579.441 verso la “controllante Vibeco S.r.l.”. Lamentando che dalla nota integrativa non è possibile desumere se tali operazioni siano state “concluse a normali condizioni di mercato” (cfr. atto di citazione, pag. 6).
Nulla, però, è dato sapere in merito a quali operazioni sarebbero state concluse tra , da una CP_3 parte, e Vibeco s.r.l., dall'altra, a condizioni fuori mercato. L'onere di puntualmente indicare e descrivere le operazioni rientranti in tale categoria oggetto di denuncia non risulta, dunque, essere stato assolto dall'attrice. Invero, “è onere del socio che impugna il bilancio per difetto di veridicità, fornire concreti elementi dai quali possa almeno desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge, ed in particolare che i rapporti con le parti correlate non si sono svolti a “normali condizioni di mercato”, dovendo il socio impugnante “fornire adeguata base probatoria all'allegazione dell'illegittimità del bilancio, che si risolve – per l'aspetto che qui rileva – nella sussistenza dei presupposti del suo diritto all'informazione e della relativa violazione” (Tribunale di NO, sentenza n. 6040/2019 pubbl. il 20/06/2019 resa nel procedimento RG. 60474/2015, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Sul punto, ancora, questo Tribunale ha già precisato che “l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è (…) pur sempre una domanda giudiziale diretta a far valere l'invalidità dell'atto che pone a carico dell'attore l'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell'azione e non può essere intesa quale strumento per “indagare” sull'esistenza o meno di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato” (Tribunale di NO, sentenza n. 6641/2024), essendo a tal fine pagina 5 di 6 previsto dalla legge uno strumento ad hoc, ovvero il potere di ispezione e controllo riconosciuto al socio dall'art. 2476 c.c., autonomamente tutelabile anche in via cautelare.
Il Giudizio di impugnazione del bilancio non può, invero, essere considerato la sede idonea ad appurare a quali condizioni economiche e contrattuali siano state concluse le operazioni compiute da una società convenuta con le parti correlate, ma ad appurare la correttezza e completezza delle informazioni fornite nella nota integrativa rispetto a precise operazioni con parti correlate censurate mediante puntuali allegazioni.
Al socio impugnante non è, dunque, consentito limitarsi a genericamente lamentare la mancanza di informazioni o a sostenere la non veridicità dell'affermazione riportata in nota integrativa di inesistenza di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato, come, invece, ha fatto in questo CP_1 giudizio.
Stante la totale carenza di allegazioni attoree in proposito deve concludersi per l'infondatezza del motivo di impugnazione in commento, il quale va, pertanto, rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, è CP_1 tenuta a rifondere le spese processuali sostenute da , le quali vengono liquidate applicando le CP_3 tabelle di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta (valore indeterminabile – complessità media – euro 10.000), previa compensazione parziale nella misura di un quinto attesi il rigetto dell'eccezione d'incompetenza (e così per un totale di euro 8.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 29334/2023 R.G. diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande proposte da parte attrice,
- condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore della società convenuta in euro 8.000,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Amina Simonetti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Amina Simonetti Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Relatore dott. Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 29334/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. (C.F. CP_1 P.IVA_1 CP_2
) e dell'avv. LUCA DE BENEDETTO ( ) PIAZZA C.F._1 C.F._2
DEGLI AFFARI, 1 20123 MILANO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 20123
MILANO presso il difensore avv. CP_2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMPOCCIA STEFANO (C.F. CP_3 P.IVA_2
), elettivamente domiciliato in CORTE DELLE ROSE 8 CONEGLIANO C.F._3 presso il difensore avv. STEFANO CAMPOCCIA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice CP_1
Voglia questo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione e/o istanza, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare:
NEL MERITO
1. accertare e dichiarare la invalidità e/o nullità e/o comunque annullare la delibera assembleare di in data 28 aprile 2023 con cui è stato approvato il relativo bilancio d'esercizio al 31 CP_3 dicembre 2022, anche per le ragioni esposte in atti;
2. pronunciare ogni altro provvedimento e/o statuizione conseguente e/o connessa alla domanda che precede;
IN VIA ISTRUTTORIA
3. ammettere le istanze istruttorie e di CTU dedotte a prova diretta e/o contraria con le memorie nn. 2
e 3 ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice. pagina 1 di 6 IN OGNI CASO E COMUNQUE
4. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.
Per CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
In via principale di merito Respingere le domande dell'odierna attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta di data 13.12.2023 e ribadite nelle memorie ex art.
171 ter n. 1, 2 e 3 c.p.c.;
In via istruttoria: ammettere i mezzi istruttori così come formulati nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c. e respingere le istanze istruttorie così come formulate da parte attrice;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di causa tenuto conto della condotta processuale dell'odierna convenuta in virtù delle suesposte richiamate conclusioni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio prosegue le impugnazioni già avviate da (nel prosieguo anche solo CP_1
) nei confronti di (nel prosieguo anche solo ”). CP_1 CP_3 CP_3
La presente motivazione verrà redatta in forma sintetica con ampio rinvio alle decisioni già adottate da questo Tribunale sulle precedenti impugnazioni vertenti su questioni del tutto sovrapponibili, in quanto aventi ad oggetto le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021.
Va premesso che ha agito nella sua veste di socia di (con una partecipazione pari CP_1 CP_3 al 45% del capitale sociale1) ed ha impugnato la delibera assunta, con il proprio voto contrario, dall'assembla dei soci in data 28 aprile 2023 con cui è stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, lamentando:
a) la mancata informazione sulle operazioni con parti correlate b) la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, in assenza di assoluta informazione circa l'effettivo andamento della società, e in particolare circa le informazioni sulle operazioni con parti correlate attesa l'assoluta rilevanza dei rapporti commerciali con la controllante . Pt_1
L'attrice ha chiesto, quindi, dichiararsi la nullità della delibera impugnata o disporsi il suo annullamento.
ha contrastato tali domande costituita in giudizio CP_3
- dando atto che la presente impugnativa si inserisce in un ben più ampio e complesso quadro originato da un “accordo tecnico-finanziario-commerciale” concluso tra le parti in causa (e i loro soci), il quale sarebbe rimasto nel tempo inadempiuto stante l'indisponibilità dell'attrice e dei suoi soci a fornire il sostegno economico previsto in favore di , anche a fronte delle CP_3 vicissitudini penali che li hanno medio tempore interessati;
1 Il restante 55% del capitale sociale è di titolarità di Vibeco s.r.l., la quale esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di . CP_3 pagina 2 di 6 - eccependo l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale arbitrale come da clausola statutaria (art. 26 Statuto di VITER);
- contestando la fondatezza nel merito delle deduzioni attoree.
All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie intermedie ex art. 183, comma 6 c.p.c., utilizzate da entrambe le parti per le repliche e la formulazione di capitoli di prova per testi e richiesta di CTU contabile.
Disattese le richieste istruttorie di entrambe le parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e deposito di memoria di replica solo da parte.
***
All'esito dell'istruttoria reputa il Tribunale che l'impugnativa proposta da non possa trovare CP_1 accoglimento per i motivi di cui infra.
1. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di NO
, costituendosi tempestivamente, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del CP_3
Tribunale arbitrale atteso il disposto dell'art. 26 dello Statuto di , il quale così recita: “tutte le CP_3 controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente” (cfr. doc. 16 convenuta).
Parte attrice ha replicato trattarsi di controversia non compromettibile in arbitri stanti la lamentata violazione delle norme di carattere imperativo in punto di redazione del bilancio e l'indisponibilità dei diritti dalle stesse tutelati: non solo quelli di ciascun socio, ma anche di tutti i soggetti terzi che con la società entrano in rapporto.
L'eccezione è infondata, dovendosi richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale è da escludere “la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione […]. Le norme che stabiliscono i predetti principi non solo sono norme imperative, ma trascendono l'interesse del singolo, essendo dettate a tutela, oltre che dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. In quanto coinvolgente i predetti interessi, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto degl'indicati requisiti attiene pertanto a diritti indisponibili, con la conseguenza che, ai+ sensi dell'art. 34, primo comma, del d.lgs. n.5 del 2003, non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri” (ex multis Tribunale di NO, sentenza n. 2378/2022; nello stesso senso Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016).
Nel caso di specie, vengano dedotti motivi di nullità per ragioni inerenti alla veridicità del bilancio impugnato e dunque per violazione di norme poste a tutela di diritti indisponibili, come già precisato da pagina 3 di 6 questo Tribunale all'esito di altre vertenze fra le medesime parti processuali (Rg 43406/2020, Rg
44561/2021 e 30952/2022) alla cui motivazione viene fatto espresso rinvio.
Deve dunque rimanere ferma la competenza del Tribunale adito rispetto alla domanda di nullità della delibera per violazione delle norme sulla redazione del bilancio.
2. Sui motivi di impugnazione relativi alle operazioni con parte correlate e sull'asserito difetto di informazioni.
Preliminarmente, va ribadito che “il bilancio e la contabilità devono costituire una rappresentazione chiara e veritiera dei fatti aziendali così come accaduti nel corso dell'attività di impresa a prescindere dalla loro illegittimità o illiceità che rilevano eventualmente solo sotto il profilo dell'eventuale responsabilità dell'amministratore per la mala gestio e non sono, quindi, configurabili come difetto di veridicità e chiarezza tutte le doglianze espresse dalla socia attrice in relazione alle incongruenze rilevate tra i fatti aziendali annotati e la mancanza o corretta esecuzione di contratti o delibere assembleari che li giustifichino” (Tribunale di NO, sentenza n. 6641/2024, estensore dott. Daniela
Marconi nella causa iscritta a ruolo al n 44561/2021 fra le medesime parti).
Secondo l'OIC 12 “la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario;
dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori”. È nota, infatti, la predetta duplice funzione della nota integrativa, la quale deve fornire, da un lato,
- “un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro (funzione esplicativa)” e, dall'altro,
- “una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa).
La legge prescrive l'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio” (OIC 12, par. 106, 107 e 108).
Nel caso di specie, il bilancio impugnato risulta essere stato redatto in forma abbreviata in conformità a quanto disposto dall'art. 2435 bis, comma 1 c.c., con la conseguenza che nella nota integrativa sono state omesse “le indicazioni previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile” (cfr. doc. 1 attrice, pag. 6) e che, dunque, alcune carenze informative lamentate dall'attrice sono dovute alla struttura abbreviata dello stesso.
Parte attrice lamenta, in particolare che nella nota integrativa al bilancio impugnato “non vengono indicate, né si comprendono le ragioni per cui è riportato che <<le operazioni commerciali con parti correlate sono state effettuate a normali condizioni di mercato>>”; ciò con specifico riferimento alle operazioni commerciali concluse con la controllante Vibeco s.r.l.
pagina 4 di 6 Secondo parte convenuta l'obbligo di informativa in nota integrativa circa le operazioni commerciali concluse con parti correlate non sarebbe sorto nel caso di specie, essendo state tali operazioni concluse a normali condizioni di mercato.
In effetti, il disposto di cui all'art. 2427, comma 1 n. 22 bis c.c. prevede che la nota integrativa debba indicare le operazioni realizzate con parti correlate, con precisazione dell'importo, della natura del rapporto e di ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, solo allorché le medesime operazioni non siano state concluse a normali condizioni di mercato e non in tutti i casi. Non è, dunque, previsto che la società debba puntualmente descrivere in nota integrativa la totalità delle operazioni compiute con parti correlate per provare che siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la società attrice non ha invero neppure specificato quali sarebbero le operazioni concluse da con parti correlate a condizioni fuori mercato, essendosi limitata CP_3 CP_1
a lamentare i. un difetto di informativa con generico riferimento a qualsivoglia operazione conclusa dalla convenuta con la propria controllante e i nuovi amministratori di quest'ultima, nonché
ii. di essersi trovata nell'impossibilità di “verificare l'affermazione secondo cui la Società avrebbe fatto operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato” stante la mancata evasione delle istanze di accesso ex art. 2476 c.c. proposte da stessa. CP_1
L'attrice, sul punto, ha inteso unicamente dedurre che dal medesimo Bilancio 2022 “risulta in modo incontrovertibile l'assoluta rilevanza delle operazioni intercorse tra e la controllante CP_3 Pt_1
(si consideri, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, che i “Debiti verso fornitori” di CP_3 ammontano a complessivi € 6.077.215, di cui € 5.579.441 verso la “controllante Vibeco S.r.l.”. Lamentando che dalla nota integrativa non è possibile desumere se tali operazioni siano state “concluse a normali condizioni di mercato” (cfr. atto di citazione, pag. 6).
Nulla, però, è dato sapere in merito a quali operazioni sarebbero state concluse tra , da una CP_3 parte, e Vibeco s.r.l., dall'altra, a condizioni fuori mercato. L'onere di puntualmente indicare e descrivere le operazioni rientranti in tale categoria oggetto di denuncia non risulta, dunque, essere stato assolto dall'attrice. Invero, “è onere del socio che impugna il bilancio per difetto di veridicità, fornire concreti elementi dai quali possa almeno desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge, ed in particolare che i rapporti con le parti correlate non si sono svolti a “normali condizioni di mercato”, dovendo il socio impugnante “fornire adeguata base probatoria all'allegazione dell'illegittimità del bilancio, che si risolve – per l'aspetto che qui rileva – nella sussistenza dei presupposti del suo diritto all'informazione e della relativa violazione” (Tribunale di NO, sentenza n. 6040/2019 pubbl. il 20/06/2019 resa nel procedimento RG. 60474/2015, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Sul punto, ancora, questo Tribunale ha già precisato che “l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è (…) pur sempre una domanda giudiziale diretta a far valere l'invalidità dell'atto che pone a carico dell'attore l'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell'azione e non può essere intesa quale strumento per “indagare” sull'esistenza o meno di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato” (Tribunale di NO, sentenza n. 6641/2024), essendo a tal fine pagina 5 di 6 previsto dalla legge uno strumento ad hoc, ovvero il potere di ispezione e controllo riconosciuto al socio dall'art. 2476 c.c., autonomamente tutelabile anche in via cautelare.
Il Giudizio di impugnazione del bilancio non può, invero, essere considerato la sede idonea ad appurare a quali condizioni economiche e contrattuali siano state concluse le operazioni compiute da una società convenuta con le parti correlate, ma ad appurare la correttezza e completezza delle informazioni fornite nella nota integrativa rispetto a precise operazioni con parti correlate censurate mediante puntuali allegazioni.
Al socio impugnante non è, dunque, consentito limitarsi a genericamente lamentare la mancanza di informazioni o a sostenere la non veridicità dell'affermazione riportata in nota integrativa di inesistenza di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato, come, invece, ha fatto in questo CP_1 giudizio.
Stante la totale carenza di allegazioni attoree in proposito deve concludersi per l'infondatezza del motivo di impugnazione in commento, il quale va, pertanto, rigettato.
3. Sulle spese di lite
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, è CP_1 tenuta a rifondere le spese processuali sostenute da , le quali vengono liquidate applicando le CP_3 tabelle di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta (valore indeterminabile – complessità media – euro 10.000), previa compensazione parziale nella misura di un quinto attesi il rigetto dell'eccezione d'incompetenza (e così per un totale di euro 8.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 29334/2023 R.G. diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande proposte da parte attrice,
- condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore della società convenuta in euro 8.000,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Amina Simonetti
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