Art. 25.
All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche puo' contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attivita' ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Su detti prestiti puo' essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui all' articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 .
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche puo' contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attivita' ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Su detti prestiti puo' essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalita' di cui all' articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 .
All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sara' fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.