CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1728/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
, in persona del procuratore generale Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Cosenza alla Via Padre Giglio n. 3, presso lo Parte_3 studio dell'Avv. Manlio Speciale, che li rappresenta e difende giusta procura alla lite in atti;
APPELLANTI
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , quale erede universale CP_4 Controparte_5 Controparte_6
del proprio coniuge , elettivamente domiciliati in Cosenza alla Via Duca Persona_1
D'Aosta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Marra, che li rappresenta e difende giusta procura alla lite in atti;
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 465/2018 pubblicata in data 23 febbraio 2018, il Tribunale di Cosenza, adito da
, , , , Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
e , ha dichiarato la inopponibilità ed inefficacia nei confronti degli attori
[...] Controparte_5 dell'atto di donazione immobiliare per notar del 16 dicembre 2010 (Rep. n.94851 e Persona_2
Racc. n.33780) e, per l'effetto, che i terreni in oggetto sono di esclusiva proprietà degli attori. Ha altresì rigettato la domanda di usucapione spiegata in via riconvenzionale dai convenuti
[...]
e nonché le domande risarcitorie, Pt_4 Parte_1 Parte_3
1 condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite e delle spese sostenute per il tentativo di mediazione.
Avverso suddetta sentenza sono insorti e Parte_4 Parte_1 Parte_3
i quali hanno proposto appello con atto di citazione notificata il 24 settembre 2018.
[...]
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
e quale erede universale del proprio coniuge , si
[...] Controparte_6 Persona_1
sono costituiti in giudizio per resistere al gravame, del quale hanno chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 7 giugno 2022, il processo è stato dichiarato interrotto per il sopravvenuto decesso di . Parte_4
Con decreto del 3-6 ottobre 2025, il Consigliere coordinatore della Prima sezione civile, d'intesa con la Presidente della Corte, ritenuta la necessità di eliminare le cause di contenzioso interrotte e non riassunte nei termini previsti dal codice di procedura civile, ha fissato l'udienza del 4 novembre 2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, disponendo altresì lo svolgimento della trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato note e la Corte, con ordinanza del 13 novembre 2025, ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino all'udienza del 2 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, né nel successivo termine assegnato con l'ordinanza del 13 novembre 2025.
Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_4 Parte_1 Parte_3 [...]
, , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
quale erede universale del proprio coniuge , e avverso la Controparte_6 Persona_1
sentenza del Tribunale di Cosenza n. n. 465/2018 pubblicata in data 23 febbraio 2018, così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
3