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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 1416/2024, avverso la Sentenza n. 1568/2024 resa dal
Tribunale di Bari, terza sezione civile, pubblicata il 27/03/2024 nella causa iscritta al RGN. 5480/2019 tra
(C.F.: ) con l 'Avv. Anna Maria Dalena (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
), PEC: C.F._2 Email_1
Appellante
e
, in persona del Sindaco pro-tempore, P.IVA: - C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
, con l'Avv. Nicola Ruta, C.F.: , pec: P.IVA_2 C.F._3
Email_2
Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso alla udienza fissata per il 09.07.2025 né alla successiva del 16.07.2025 cui il Collegio ha rinviato la causa, ex art. 309 c.p.c., previa comunicazione alle parti del rinvio.
pagina 1 di 2 L'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309
c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26914).
Per i motivi rappresentanti, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 c.p.c. e 181 c.p.c.. Nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al RGN. 1416/2024, proposto da contro il , Parte_1 Controparte_1 avverso la Sentenza n. 1568/2024 resa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, pubblicata il
27/03/2024 nella causa iscritta al RGN. 5480/2019, dichiara l'estinzione del giudizio, nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte il 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dr. Salvatore Grillo
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 1416/2024, avverso la Sentenza n. 1568/2024 resa dal
Tribunale di Bari, terza sezione civile, pubblicata il 27/03/2024 nella causa iscritta al RGN. 5480/2019 tra
(C.F.: ) con l 'Avv. Anna Maria Dalena (C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
), PEC: C.F._2 Email_1
Appellante
e
, in persona del Sindaco pro-tempore, P.IVA: - C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
, con l'Avv. Nicola Ruta, C.F.: , pec: P.IVA_2 C.F._3
Email_2
Appellato
Ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare, deve darsi atto che nessuno è comparso alla udienza fissata per il 09.07.2025 né alla successiva del 16.07.2025 cui il Collegio ha rinviato la causa, ex art. 309 c.p.c., previa comunicazione alle parti del rinvio.
pagina 1 di 2 L'art. 181, primo comma, c.p.c., come modificato nel 2008 (dall'art. 50, comma 1, del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legga 6 agosto 2008, n. 133), stabilisce: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo". Il successivo art. 309
c.p.c. stabilisce: "Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Con la novella del 2009, il legislatore ha previsto che, nei procedimenti in cui si giudica in composizione collegiale, il provvedimento con cui si dichiara l'estinzione del processo (quale che ne sia la causa) deve rivestire la forma della sentenza (cfr. art. 307, quarto comma, c.p.c., ed art. 308 c.p.c., primo e secondo comma, c.p.c.), trattandosi di provvedimento a contenuto decisorio (cfr. Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26914).
Per i motivi rappresentanti, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 309 c.p.c. e 181 c.p.c.. Nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al RGN. 1416/2024, proposto da contro il , Parte_1 Controparte_1 avverso la Sentenza n. 1568/2024 resa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, pubblicata il
27/03/2024 nella causa iscritta al RGN. 5480/2019, dichiara l'estinzione del giudizio, nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte il 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dr. Salvatore Grillo
pagina 2 di 2