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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 12845/2024
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 12845/2024 RGAC pendente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in Terrasini (PA) alla Via Degli Svevi n. 1/A, elettivamente domiciliato in Terrasini (PA) alla Via
Partinico n. 6, presso lo studio dell'Avv. IA IT, C.F.: C.F._2
Attore opponente
1 CONTRO
, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.2016 Controparte_1
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_2 del , con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. , in persona CP_3 CP_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma rilasciata il Persona_1
25/07/2024, Rep. 181515/12772, elettivamente domiciliata in Lecce, Via G. Marconi 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Madaro (C.F. ) C.F._3
di , persona del legale Controparte_4 CP_5 rappresentante pro-tempore, C.F. e P.IVA: , con sede in alla Via Toscana n. 20, P.IVA_2 CP_5
PEC Email_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. , CP_5 P.IVA_4
presso gli uffici della quale, in via Mariano Stabile n. 182
Convenuti-opposti
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 20.10.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione all'intimazione di pagamento nr. 29620249031204602000, il sig. agiva contro il , l' Parte_1 Controparte_6 Controparte_4
di ed .
[...] CP_5 CP_1 Controparte_1
La parte attrice rappresentava che, in data 08.10.2024, le veniva notificata l'intimazione di pagamento nr. 29620249031204602000 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 36.551,66 di cui alla sottesa cartella di pagamento nr. 29620020091817154000 asseritamente notificata il 09.10.2002.
Il sig. , dunque, motivava la propria opposizione deducendo l'omessa notifica della cartella di Pt_1 pagamento nr 29620020091817154000 e l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo e della pretesa creditoria ed illegittimità dell'azione esecutiva nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a
2 riscuotere le somme e della pretesa creditoria anche in caso di legittimità della notifica della cartella di pagamento nr.
29620020091817154000.
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito: “ PRELIMINARMENTE, IN VIA
CAUTELARE, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia della intimazione di pagamento odiernamente opposta e avente n. 29620249031204602000, emessa dall' e notificata Controparte_7
l'08.10.2024, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29620020091817154000, stante l'esistenza del fumus boni iuris, derivante dalla fondatezza delle motivazioni sopra esposte, nonché il periculum in mora, derivante dal concreto rischio che, nelle more del giudizio, l' potrebbe dar corso, Controparte_8 illegittimamente ed ingiustamente, ad una azione esecutiva per la riscossione coattiva del credito asseritamente vantato nei confronti del Sig. come esposto al suddetto capitolo C). -Sempre preliminarmente, accertare e dichiarare Pt_1
l'omissione e/o la nullità e/o l'inesistenza della NOTIFICA della cartella di pagamento n.
29620020091817154000, asseritamente notificata il 09.10.2002, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, per i motivi indicati al superiore capitolo A) di parte motiva;
-Per l'effetto, accertare e dichiarare la
[...]
di pagamento n. 29620020091817154000 sottesa alla intimazione opposta, nonché CP_9
l'afferente iscrizione a ruolo ed ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale E, per l'effetto, accertare
e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese creditorie ad essa sottese e del diritto a riscuotere le somme illegittimamente richieste con la intimazione di pagamento opposta E, ANCHE PER TALE MOTIVO, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento odiernamente opposta e avente
n. 29620249031204602000 (limitatamente alla sola predetta cartella n. 29620020091817154000) ed ogni atto prodromico, connesso e consequenziale. -Senza recesso dalle superiori eccezioni di cui al punto A),
ACCERTARE E DICHIARARE che, anche nella denegata e non temuta ipotesi di avvenuta legittima notifica della cartella di pagamento n. 29620020091817154000, il diritto a riscuotere le somme ad essa sottese, IN
OGNI CASO, è prescritto e la pretesa creditoria risulta illegittima, per tutti i motivi esposti con il superiore capitolo
B); -Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 29620020091817154000, sottesa alla intimazione opposta, nonché l'afferente iscrizione a ruolo ed ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale E, per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese creditorie ad essa sottese e del diritto a riscuotere le somme illegittimamente richieste con la intimazione di pagamento opposta E, ANCHE
PER TALE MOTIVO, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento odiernamente opposta e avente n. 29620249031204602000 (limitatamente alla sola predetta cartella
n. 29620020091817154000) ed ogni atto prodromico, connesso e consequenziale. -In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
La convenuta si costituiva, in data 20.03.2025, rilevando l'infondatezza dell'atto avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “Voglia Codesto Ill.mo Controparte_1
Tribunale Ordinario adito: In via preliminare nel merito: Respingere la domanda di sospensione dell'efficacia
3 esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento sottese per i motivi svolti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via principale nel merito:Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento impugnata. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge.
Con provvedimento del 28.11.2024, emesso all'esito del procedimento nr. 12845-1/2024 si sospendeva l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento nr. 29620249031204602000.
Con ordinanza del 15.05.2025 si fissava l'udienza ex art 189 cpc al 07.05.2026.
Cont Con provvedimento del 05.08.2025 la causa era assegnata allo scrivente che, in data
20.08.2025, fissava l'udienza al 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare opportuno statuire in ordine alla tempestività e conseguentemente all'ammissibilità della produzione documentale della convenuta
[...]
, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.03.2025. Controparte_1
Ebbene, con il decreto del 19.12.2024, il Tribunale differiva l'udienza 05.03.2025.
Dunque, i termini per il deposito di memorie integrative erano sino al 24.01.2025 per la prima memoria, sino al 13.02.2025 per la seconda memoria, sino al 21.02.2025 per la terza memoria.
Quindi il termine finale per il deposito dei documenti era il 13.02.2025.
Sul punto la giurisprudenza ha specificato che l'art. 293 cod . proc . civ . consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016). (
Cass. Civ. Sez II Ordinanza 108/2024)
Quindi, i documenti prodotti dalla convenuta insieme alla Controparte_1 comparsa di costituzione, depositata in data 20.03.2025, non possono essere considerati ai fini della decisione.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che non sussista alcuna valida prova di notifica della cartella di pagamento 29620020091817154000, visto che non può dirsi utilizzabile, ai fini della
4 statuizione, il documento contrassegnato come allegato nr. 3 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta . Controparte_1
Dunque, non essendovi la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento
296200200918154000 si deve ritenere la nullità dell'intimazione di pagamento ad essa riferita (Cass.
Civ. Sez V 08.02.2006 nr. 2798).
Tutte le altre eccezioni, compresa l'intervenuta prescrizione del credito, restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo di opposizione.
Dunque, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3228 per la fase cautelare determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione compreso tra euro 26001 ed euro
52000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1175 per la fase studio, euro 851 per la fase introduttiva ed euro 1202 per la fase decisionale, oltre IVA e cpa come per legge, ponendole a carico del da distrarsi in favore dello Stato. Controparte_6
Le spese vanno liquidate in euro 5810,00 per la fase del merito e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26001 ed euro 52000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa ponendole a carico dell'
[...]
, considerato che l'onere di allegazione della cartella di pagamento non è Controparte_1 stato adempiuto dall' , spese da distrarsi per euro 1701 per la fase studio ed euro Controparte_11
1201 per la fase introduttiva, dunque per complessivi euro 2905, in favore dello Stato ed euro 2905 per la fase decisione in favore dell'Avvocato IA IT.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Accoglie la domanda proposta da Parte_1
2. Annulla l'intimazione di pagamento nr. 29620249031204602000, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento nr. 29620020091817154000.
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del sig. Controparte_6
liquidandole, per la fase cautelare, in euro 3228 oltre accessori di legge da Parte_1 distrarsi in favore dello Stato.
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 sig. liquidandole, per la fase di merito, in euro 5810,00 oltre accessori di Parte_1
5 legge da distrarsi Euro 2905 in favore dello Stato ed Euro 2905 in favore dell'Avvocato
IA IT.
Palermo lì 19.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
6
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 12845/2024
Visti gli atti del processo;
lette le note depositate dalle parti per l'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc
Il G.O.P
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 20.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 12845/2024 RGAC pendente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , residente Parte_1 C.F._1 in Terrasini (PA) alla Via Degli Svevi n. 1/A, elettivamente domiciliato in Terrasini (PA) alla Via
Partinico n. 6, presso lo studio dell'Avv. IA IT, C.F.: C.F._2
Attore opponente
1 CONTRO
, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.10.2016 Controparte_1
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 01.12.2016 n. 225, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società Controparte_2 del , con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, C.F. , in persona CP_3 CP_2 P.IVA_1 del l.r.p.t., giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma rilasciata il Persona_1
25/07/2024, Rep. 181515/12772, elettivamente domiciliata in Lecce, Via G. Marconi 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Madaro (C.F. ) C.F._3
di , persona del legale Controparte_4 CP_5 rappresentante pro-tempore, C.F. e P.IVA: , con sede in alla Via Toscana n. 20, P.IVA_2 CP_5
PEC Email_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. , CP_5 P.IVA_4
presso gli uffici della quale, in via Mariano Stabile n. 182
Convenuti-opposti
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 20.10.2025 come da note di trattazione scritta
FATTO
Con atto di citazione in opposizione all'intimazione di pagamento nr. 29620249031204602000, il sig. agiva contro il , l' Parte_1 Controparte_6 Controparte_4
di ed .
[...] CP_5 CP_1 Controparte_1
La parte attrice rappresentava che, in data 08.10.2024, le veniva notificata l'intimazione di pagamento nr. 29620249031204602000 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 36.551,66 di cui alla sottesa cartella di pagamento nr. 29620020091817154000 asseritamente notificata il 09.10.2002.
Il sig. , dunque, motivava la propria opposizione deducendo l'omessa notifica della cartella di Pt_1 pagamento nr 29620020091817154000 e l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo e della pretesa creditoria ed illegittimità dell'azione esecutiva nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a
2 riscuotere le somme e della pretesa creditoria anche in caso di legittimità della notifica della cartella di pagamento nr.
29620020091817154000.
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito: “ PRELIMINARMENTE, IN VIA
CAUTELARE, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia della intimazione di pagamento odiernamente opposta e avente n. 29620249031204602000, emessa dall' e notificata Controparte_7
l'08.10.2024, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29620020091817154000, stante l'esistenza del fumus boni iuris, derivante dalla fondatezza delle motivazioni sopra esposte, nonché il periculum in mora, derivante dal concreto rischio che, nelle more del giudizio, l' potrebbe dar corso, Controparte_8 illegittimamente ed ingiustamente, ad una azione esecutiva per la riscossione coattiva del credito asseritamente vantato nei confronti del Sig. come esposto al suddetto capitolo C). -Sempre preliminarmente, accertare e dichiarare Pt_1
l'omissione e/o la nullità e/o l'inesistenza della NOTIFICA della cartella di pagamento n.
29620020091817154000, asseritamente notificata il 09.10.2002, sottesa all'intimazione di pagamento opposta, per i motivi indicati al superiore capitolo A) di parte motiva;
-Per l'effetto, accertare e dichiarare la
[...]
di pagamento n. 29620020091817154000 sottesa alla intimazione opposta, nonché CP_9
l'afferente iscrizione a ruolo ed ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale E, per l'effetto, accertare
e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese creditorie ad essa sottese e del diritto a riscuotere le somme illegittimamente richieste con la intimazione di pagamento opposta E, ANCHE PER TALE MOTIVO, per
l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento odiernamente opposta e avente
n. 29620249031204602000 (limitatamente alla sola predetta cartella n. 29620020091817154000) ed ogni atto prodromico, connesso e consequenziale. -Senza recesso dalle superiori eccezioni di cui al punto A),
ACCERTARE E DICHIARARE che, anche nella denegata e non temuta ipotesi di avvenuta legittima notifica della cartella di pagamento n. 29620020091817154000, il diritto a riscuotere le somme ad essa sottese, IN
OGNI CASO, è prescritto e la pretesa creditoria risulta illegittima, per tutti i motivi esposti con il superiore capitolo
B); -Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n. 29620020091817154000, sottesa alla intimazione opposta, nonché l'afferente iscrizione a ruolo ed ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale E, per l'effetto, accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese creditorie ad essa sottese e del diritto a riscuotere le somme illegittimamente richieste con la intimazione di pagamento opposta E, ANCHE
PER TALE MOTIVO, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento odiernamente opposta e avente n. 29620249031204602000 (limitatamente alla sola predetta cartella
n. 29620020091817154000) ed ogni atto prodromico, connesso e consequenziale. -In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
La convenuta si costituiva, in data 20.03.2025, rilevando l'infondatezza dell'atto avverso.
Quindi, l' così concludeva il proprio atto introduttivo “Voglia Codesto Ill.mo Controparte_1
Tribunale Ordinario adito: In via preliminare nel merito: Respingere la domanda di sospensione dell'efficacia
3 esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento sottese per i motivi svolti nella presente comparsa di costituzione e risposta;
In via principale nel merito:Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento impugnata. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge.
Con provvedimento del 28.11.2024, emesso all'esito del procedimento nr. 12845-1/2024 si sospendeva l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento nr. 29620249031204602000.
Con ordinanza del 15.05.2025 si fissava l'udienza ex art 189 cpc al 07.05.2026.
Cont Con provvedimento del 05.08.2025 la causa era assegnata allo scrivente che, in data
20.08.2025, fissava l'udienza al 20.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare opportuno statuire in ordine alla tempestività e conseguentemente all'ammissibilità della produzione documentale della convenuta
[...]
, allegata alla comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.03.2025. Controparte_1
Ebbene, con il decreto del 19.12.2024, il Tribunale differiva l'udienza 05.03.2025.
Dunque, i termini per il deposito di memorie integrative erano sino al 24.01.2025 per la prima memoria, sino al 13.02.2025 per la seconda memoria, sino al 21.02.2025 per la terza memoria.
Quindi il termine finale per il deposito dei documenti era il 13.02.2025.
Sul punto la giurisprudenza ha specificato che l'art. 293 cod . proc . civ . consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016). (
Cass. Civ. Sez II Ordinanza 108/2024)
Quindi, i documenti prodotti dalla convenuta insieme alla Controparte_1 comparsa di costituzione, depositata in data 20.03.2025, non possono essere considerati ai fini della decisione.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che non sussista alcuna valida prova di notifica della cartella di pagamento 29620020091817154000, visto che non può dirsi utilizzabile, ai fini della
4 statuizione, il documento contrassegnato come allegato nr. 3 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta . Controparte_1
Dunque, non essendovi la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento
296200200918154000 si deve ritenere la nullità dell'intimazione di pagamento ad essa riferita (Cass.
Civ. Sez V 08.02.2006 nr. 2798).
Tutte le altre eccezioni, compresa l'intervenuta prescrizione del credito, restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo di opposizione.
Dunque, l'opposizione deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3228 per la fase cautelare determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione compreso tra euro 26001 ed euro
52000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1175 per la fase studio, euro 851 per la fase introduttiva ed euro 1202 per la fase decisionale, oltre IVA e cpa come per legge, ponendole a carico del da distrarsi in favore dello Stato. Controparte_6
Le spese vanno liquidate in euro 5810,00 per la fase del merito e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 26001 ed euro 52000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 1701 per la fase studio, euro 1204 per la fase introduttiva ed euro 2905 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa ponendole a carico dell'
[...]
, considerato che l'onere di allegazione della cartella di pagamento non è Controparte_1 stato adempiuto dall' , spese da distrarsi per euro 1701 per la fase studio ed euro Controparte_11
1201 per la fase introduttiva, dunque per complessivi euro 2905, in favore dello Stato ed euro 2905 per la fase decisione in favore dell'Avvocato IA IT.
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Accoglie la domanda proposta da Parte_1
2. Annulla l'intimazione di pagamento nr. 29620249031204602000, limitatamente alla sottesa cartella di pagamento nr. 29620020091817154000.
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del sig. Controparte_6
liquidandole, per la fase cautelare, in euro 3228 oltre accessori di legge da Parte_1 distrarsi in favore dello Stato.
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 sig. liquidandole, per la fase di merito, in euro 5810,00 oltre accessori di Parte_1
5 legge da distrarsi Euro 2905 in favore dello Stato ed Euro 2905 in favore dell'Avvocato
IA IT.
Palermo lì 19.11.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
6