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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 706 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] CP_1 C.F._1
(VI) il 08/11/1975,
e
, , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(PD) il 24/01/1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michele
CAROTTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso Controparte_3
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la separazione personale tra i signori e ordinando all'ufficiale competente di voler Controparte_2 CP_1
procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Camisano Vicentino.
2. Autorizzarsi i sigg.ri e a vivere separati con Controparte_2 CP_1
l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza dove credano.
3. Darsi atto che entrambi i coniugi hanno già lasciato la casa familiare,
trovando due diverse sistemazioni ove risiedono stabilmente.
4. Darsi atto che entrambi i coniugi sono percettori di reddito per cui ciascuno dei due provvederà al proprio mantenimento.
5. Affidarsi le due figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica delle stesse e con l'intesa che le due figlie trascorreranno la metà circa di ogni mese con ciascun genitore
(indicativamente a settimane alterne), secondo tempi e modalità che verranno concordate di volta in volta tra i genitori ovvero anche concordare direttamente con le figlie (con impegno reciproco di ciascuno di tenere al corrente l'altro genitore di ogni decisione).
6. Ciascuno dei due genitori provvederà al mantenimento diretto delle minori
2 per il tempo in cui le stesse permarranno con ciascuno dei due genitori;
7. Quanto invece alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori di cui al Protocollo adottato dal tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere, le parti concordano che le stesse saranno ripartite nella misura del
70% a carico del padre e 30% a carico della madre e così sino a quando le figlie saranno divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
8. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in CAMISANO VICENTINO
(VI) in data 13/07/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
3 pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-preliminarmente si prende atto che la figlia è Persona_1
divenuta maggiorenne in corso di causa, motivo per cui nulla si dispone in ordine al suo affidamento;
nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore Persona_2
con collocazione in via paritetica tra i genitori.
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre al 70% e della madre al 30%
-concordemente le parti hanno stabilito di provvedere in via diretta al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, Per_1
nonché, di porre le spese straordinarie relative alla figlia al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto
4 alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1
, uniti in matrimonio in CAMISANO VICENTINO (VI) in Controparte_2
data 13/07/2013 con atto trascritto al n. 9, parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CAMISANO VICENTINO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5 d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 706 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, , nata a [...] CP_1 C.F._1
(VI) il 08/11/1975,
e
, , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(PD) il 24/01/1977, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Michele
CAROTTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso Controparte_3
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la separazione personale tra i signori e ordinando all'ufficiale competente di voler Controparte_2 CP_1
procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Camisano Vicentino.
2. Autorizzarsi i sigg.ri e a vivere separati con Controparte_2 CP_1
l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza dove credano.
3. Darsi atto che entrambi i coniugi hanno già lasciato la casa familiare,
trovando due diverse sistemazioni ove risiedono stabilmente.
4. Darsi atto che entrambi i coniugi sono percettori di reddito per cui ciascuno dei due provvederà al proprio mantenimento.
5. Affidarsi le due figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica delle stesse e con l'intesa che le due figlie trascorreranno la metà circa di ogni mese con ciascun genitore
(indicativamente a settimane alterne), secondo tempi e modalità che verranno concordate di volta in volta tra i genitori ovvero anche concordare direttamente con le figlie (con impegno reciproco di ciascuno di tenere al corrente l'altro genitore di ogni decisione).
6. Ciascuno dei due genitori provvederà al mantenimento diretto delle minori
2 per il tempo in cui le stesse permarranno con ciascuno dei due genitori;
7. Quanto invece alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori di cui al Protocollo adottato dal tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere, le parti concordano che le stesse saranno ripartite nella misura del
70% a carico del padre e 30% a carico della madre e così sino a quando le figlie saranno divenute maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
8. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in CAMISANO VICENTINO
(VI) in data 13/07/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
3 pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-preliminarmente si prende atto che la figlia è Persona_1
divenuta maggiorenne in corso di causa, motivo per cui nulla si dispone in ordine al suo affidamento;
nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore Persona_2
con collocazione in via paritetica tra i genitori.
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico del padre al 70% e della madre al 30%
-concordemente le parti hanno stabilito di provvedere in via diretta al mantenimento della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, Per_1
nonché, di porre le spese straordinarie relative alla figlia al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto
4 alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1
, uniti in matrimonio in CAMISANO VICENTINO (VI) in Controparte_2
data 13/07/2013 con atto trascritto al n. 9, parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di CAMISANO VICENTINO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5 d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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