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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2404/2018 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2404/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con provvedimento del 09.12.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Murano Antonio e dall'Avv. Paolino Vincenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Galliano Pal. Parte_2
, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
[...]
OPPONENTE
E
p. iva ), dichiarato Controparte_1 P.IVA_2 con sentenza n. 5/2013 dal Tribunale di Potenza, in persona del Curatore Fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonpiero Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Mazzini n. 23/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento canoni di locazione;
Conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2018, del 20.05.2018, con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore del la complessiva somma Controparte_2 di € 86.400,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, munito di formula esecutiva in data 26.06.2018.
La pretesa azionata dal trovava fondamento nel contratto del 15.10.2010, CP_1 registrato il 28.10.2010, con cui la società concedeva in Controparte_1 locazione commerciale al , l'unità immobiliare sita in Potenza al Viale del Parte_1
Basento n. 114 nel complesso edilizio “Centro Direzionale Nolè”, identificata al catasto al foglio 50, part. 1637, sub 67, per una superficie di mq 246 circa, prevedendo un canone mensile di 1.200,00 euro ed una durata di sei anni, dal 15.10.2010 al 15.10.2016.
Dopo la dichiarazione di fallimento della locatrice, il Curatore procedeva alla disdetta del contratto a far data dal 15.10.2016, chiedendo al il pagamento di tutti i canoni Parte_1 sino ad allora maturati, nonché di quelli maturandi fino alla scadenza. Pertanto, la somma dovuta dal veniva quantificata in € 86.400,000 (1.200,00 per 72 mensilità), Parte_1 oltre rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva: Parte_1
▪ Di aver corrisposto regolarmente tutti i canoni di locazione alla
[...] come dimostrato dalle fatture emesse da quest'ultima dal CP_1
15.10.2010 al 30.04.2011;
▪ Che in data 21.04.2011 la società stipulava atto di cessione di Controparte_1 ramo d'azienda con la società dinanzi al Notaio , rep. n. Parte_3 Per_1
14.861 Racc. n. 8840, con cui la prima cedeva alla seconda la proprietà del ramo di azienda corrente in Potenza alla Via della Chimica (corrispondente a Viale del
Basento n. 114);
▪ Che nell'atto di cessione venivano incluse anche le ragioni creditorie vantate dalla nei confronti della (art. 3 atto di cessione); CP_1 CP_3
▪ Che in data 07.10.2011, sempre dinanzi al notaio , le due società precisavano Per_1 che, ai sensi dell'art. 2588 cod. civ., la società doveva intendersi Parte_3 subentrata nella posizione contrattuale della società cedente Controparte_1 nei confronti della società , relativamente al contratto preliminare di CP_3 compravendita concluso tra quest'ultime in data 17.01.2006
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 2 ▪ Che a far data dell'avvenuta cessione del ramo di azienda, il ha Parte_1 corrisposto i canoni di locazione alla società subentrata Parte_4 come si evince dalle fatture emesse da quest'ultima dal 01.05.2011 al 20.04.2014
e dai relativi bonifici di pagamento;
▪ Che con atto del 23.07.2012 Racc. n. 10293, la società ha acquisito CP_4 da la posizione relativa al rapporto controverso derivante Parte_4 dal contratto preliminare originario stipulato in data 17.01.2006 tra e CP_3
Controparte_1
▪ Che, pertanto, ricevuta la comunicazione dell'ulteriore cessione, dal 21.10.2014 al 30.07.2015, il canone è stato corrisposto alla cessionaria come risulta CP_4 dalle fatture e dai relativi bonifici;
▪ Che con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., la società (che aveva CP_5 stipulato in data 26.05.2011 con la atto di compravendita Rep. n. CP_3
9707 e Racc. n. 4633 per Notar avente ad oggetto il bene immobile Per_2 oggetto di causa), deducendo di essere proprietaria dell'immobile, chiedeva il rilascio del bene da parte del;
Parte_1
▪ Che il ricorso veniva accolto con ordinanza del 04.08.2015 con cui si ordinava al di rilasciare il bene immobile detenuto;
Parte_1
▪ Che il , pertanto, ricevuto atto di precetto per rilascio, in data 31.10.2015 Parte_1 lasciava libero da persone e cose il locale, come provato dalla nota del 05.11.2015 inviata ad e dal verbale di consegna dell'immobile prodotto in giudizio;
CP_4
▪ Che in data 09.11.2015 l' comunicava all'Agenzia delle Entrate la CP_4 rescissione del contratto di locazione in essere con il;
Parte_1
▪ Che il , dunque, ha pagato alle legittime aventi diritto tutti i canoni di Parte_1 locazione, non avendo il agito con la revocatoria delle predette CP_1 cessioni di ramo di azienda e avendo chiesto il pagamento dei canoni anche per il periodo successivo al rilascio dell'immobile;
Costituitosi in giudizio il Fallimento opposto, ha replicato alle avverse deduzioni, rilevando:
• Che il credito trova fondamento nel contratto di locazione stipulato dalla
[...]
e non nel contratto preliminare di compravendita che, secondo la CP_1 prospettazione di controparte, sarebbe rientrato nell'oggetto della cessione di ramo di azienda;
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 3 • Che il contratto di locazione non può ritenersi automaticamente ceduto con la cessione del ramo di azienda né con l'eventuale cessione del contratto preliminare di compravendita riguardante il bene locato (non richiamando la cessione né il contratto preliminare né il contratto di locazione;
né nel contratto preliminare vi sono riferimenti al contratto di locazione);
• Che la cessione del ramo di azienda non è stata comunicata da Controparte_1 al , né ha mai accordato l'autorizzazione a versare Parte_1 Controparte_1 il canone a terzi;
• che l'immobile oggetto di locazione è stato utilizzato dal per l'esercizio Parte_1 dell'attività di formazione professionale laddove la cessione riguardava il ramo di azienda per l'esercizio di attività di editoria;
• Che nemmeno può ipotizzarsi un subentro automatico nel contratto di locazione della , riservato all'acquirente della proprietà del bene ex artt. Parte_3
1602 e 1603 cod. civ.;
• Che i contratti di cessione stipulati da sarebbero nulli per Controparte_1 violazione di norme imperative ed in frode alla legge e comunque non opponibili alla curatela fallimentare;
• Che l'oggetto della cessione tra e era espressamente CP_1 Parte_3 individuato nel contratto, dovendosi escludere che il contratto preliminare fosse stato anch'esso ceduto, ex art. 2558 cod. civ., non trattandosi di contratto stipulato per l'esercizio dell'impresa;
• Che, pertanto, le parti – e – avrebbero dovuto seguire la CP_1 Parte_3 procedura delineata dagli artt. 1406 e 1351 cod. civ. per la cessione del contratto preliminare di compravendita, a pena di nullità rilevabile da chiunque vi abbia interesse;
• Che il è pienamente legittimato a pretendere il pagamento dei canoni. CP_1
Sulla base di tali considerazioni, il chiedeva: “In ogni caso - se necessaria CP_1 anche previa dichiarazione incidentale di nullità del contratto di cessione di ramo Per_ d'azienda del 21.04.2011 rep 15.861 racc n.
8.840 Notar , e dell'atto integrativo del Per_ 07.10.2011 re. 16.665 racc. n. 9367, Notar - Condannare il Parte_1 al pagamento
[...]
a) Della somma di € 86.400,00, Con rivalutazione del canone annuale pari ad euro
14.400,00 nella misura del 75% della variazione Istat del costo della vita oltre ad
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 4 interessi dalla scadenza delle singole rate mensili fino all'effettivo soddisfo, ovvero dalla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio;
b) delle spese competenze della presente procedura oltre iva e cap come per legge”.
La causa, rigettate le richieste di prova formulate dall'opponente in quanto vertenti su circostanze documentali, ritenuta matura per la decisione, dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito chiarito.
Il ha dedotto di aver corrisposto tutti i canoni di locazione per l'intero periodo Parte_1 in cui ha avuto esecuzione il contratto di locazione (fino al rilascio del bene in forza di provvedimento giurisdizionale ottenuto dalla nuova proprietaria , dapprima CP_5 alla e successivamente, in forza delle cessioni di ramo di azienda Controparte_1 intervenute, alla e all' Parte_3 CP_4
Trattasi di circostanze provate documentalmente e non specificamente contestate dal il quale ha fondato la propria difesa sulla inopponibilità delle cessioni di ramo CP_1 di azienda al;
sulla mancata inclusione del contratto preliminare di CP_1 compravendita – concluso tra e – nell'oggetto delle cessioni;
CP_3 Controparte_1 sul mancato trasferimento, in ogni caso, del contratto di locazione rimasto in capo alla con conseguente carattere indebito degli eventuali pagamenti Controparte_1 effettuati nei confronti delle due cessionarie.
Nulla ha dedotto il circa la non debenza della somma che il deduce CP_1 Parte_1 di aver già corrisposto in favore della per il periodo anteriore alla Controparte_1 cessione di ramo d'azienda conclusa con la , né in ordine alla pretesa dei Parte_3 canoni fino alla scadenza naturale del contratto, sebbene il godimento dell'immobile sia cessato in epoca anteriore, in ragione del rilascio già richiamato in favore della nuova proprietaria del bene (con la quale, peraltro, lo stesso fallimento ha concluso CP_5 atto di transazione, cfr. quanto dedotto dall'opponente nella propria comparsa conclusionale, pag. 7).
Orbene, a parere della scrivente tutte le questioni relative alla validità/efficacia delle cessioni non possono trovare ingresso in questo giudizio trattandosi di vicende, invero, oggetto di altri giudizi tra le parti (di cui almeno uno trattato dalla scrivente) che
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 5 avrebbero, in ogni caso chiesto, la partecipazione delle cessionarie al presente giudizio mediante rituale richiesta di chiamata in causa da parte del Fallimento opposto.
Né potrebbe ritenersi che l'estensione soggettiva del giudizio sarebbe stata possibile su ordine del giudice, ex art. 107 cod. proc. civ., in ragione della rilevabilità d'ufficio delle eventuali nullità contrattuali emerse, atteso che, nella specie, non si ravvisa alcun profilo di nullità delle cessioni di ramo d'azienda concluse (dalla e dalla Controparte_1
e da quest'ultima e l quanto, piuttosto, una loro Parte_4 CP_4 eventuale inefficacia nei confronti del contraente ceduto (nel caso di specie alla CP_3 quale promissaria alienante del contratto preliminare di compravendita, esclusa la sua automatica cessione ex art. 2558 cod. civ.), mentre la loro non opponibilità al CP_1 non potrebbe ritenersi “automatica” come preteso dall'opposto, dovendo il CP_1 attivare gli strumenti all'uopo previsti dal legislatore per il conseguimento di tale effetto.
Del resto, la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto ex art. 1406 cod. civ. (allorché il contratto non possa ritenersi ceduto automaticamente ex art. 2558 cod. civ. perché inerente all'esercizio dell'impresa nell'ambito della complessiva cessione dell'azienda) affinchè possa ritenersi efficace nei suoi confronti, ma la sua eventuale mancanza non esclude che l'atto conservi efficacia nei rapporti interni tra cedente e cessionario, allorché sia possibile ritenere che le parti abbiano voluto concludere, più che un contratto a struttura trilaterale dove il consenso del contraente ceduto è elemento costitutivo della fattispecie, un accordo di natura bilaterale, con efficacia interna, eventualmente condizionato al consenso del terzo ai fini della produzione di effetti nei suoi confronti.
Pertanto, essendo provato per tabulas che le parti, e , Controparte_1 Parte_3 abbiano espressamente voluto includere il contratto preliminare nell'oggetto della cessione (come risulta dal successivo atto integrativo dalle stesse concluso in data
07.10.2011, il cui tenore letterale non lascia spazio a diverse interpretazioni) e, dunque, la posizione contrattuale nascente da quel contratto, in forza del quale il promissario acquirente aveva la disponibilità del bene, deve ritenersi parimenti ceduta – quanto meno nei rapporti inter partes –, dalla alla , e Controparte_1 Parte_3 successivamente da quest'ultima alla CP_4
Che le parti abbiano voluto cedere la posizione contrattuale nascente dal preliminare e contestualmente il diritto di credito derivante dal contratto di locazione originariamente concluso dalla , del resto, è circostanza esaustivamente dimostrata dal Controparte_1
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 6 fatto che entrambe le cessionarie hanno poi preteso, a seguito delle richiamate cessioni, i pagamenti da parte del consorzio locatario, notificandogli preliminarmente gli atti di cessione (cfr. doc. n. 4, pag. 128, e doc. n. 5, pag. 129, del fascicolo di parte opponente).
Peraltro, a seguito del rilascio del bene immobile in favore della è la CP_5 CP_4
– e non il Fallimento dell'Alice Multimediale, nel frattempo intervenuto – a comunicare all'Agenzia delle Entrate la “rescissione” del contratto (cfr. pag. 11 atto di citazione e documento n. 7, pag.131, del fascicolo di parte opponente).
Pertanto, in mancanza di azioni idonee a privare di efficacia le intervenute cessioni di ramo d'azienda, non può che ritenersi infondata la tesi difensiva sostenuta dal Fallimento opposto.
Ancora, deve osservarsi che se per la cessione del contratto preliminare era necessario il consenso del contraente ceduto secondo quella impostazione dottrinale che ricostruisce in termini di negozio trilaterale il contratto di cessione, per cui la mancanza di consenso del contraente ceduto determinerebbe l'inesistenza del contratto (a differenza di quella tesi, minoritaria, che ritiene il contratto di cessione un negozio bilaterale condizionato, quanto all'efficacia esterna, alla prestazione del consenso del contraente ceduto, terzo, rispetto ai rapporti interni tra cedente e cessionario), altrettanto non può dirsi rispetto al contratto di locazione ed al diritto di credito nascente da quest'ultimo rispetto al quale, non era necessario il consenso di altri soggetti, né del promissario alienante CP_3
(essendo pacifico che la proprietà del bene non è mai appartenuta nemmeno ad
[...] che ne aveva solamente la materiale disponibilità) né tanto meno del CP_1 locatario . Parte_1
Infatti, in caso cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo, ossia da locatore a terzo cessionario, non è necessario alcun consenso da parte del conduttore-ceduto, perché la posizione giuridica di quest'ultimo non ha subito alcuna modifica.
È quanto precisato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 18536 del 13.07.2018, in cui la
Corte ha operato la distinzione tra due modalità di cessazione del contratto di locazione.
La prima (c.d. lato passivo) da conduttore ad un terzo per la quale si prevede il consenso del locatore ai fini di consentire a quest'ultimo di opporsi alla cessione o alla sublocazione. Tale ratio non ricorre nel secondo tipo di cessione (c.d. lato attivo) tra locatore e terzo, la quale realizza una semplice cessione di credito, «costituito dal pagamento dei canoni di locazione» nel quale il conduttore mantiene la medesima
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 7 posizione contrattuale in quanto per lo stesso «è giuridicamente indifferente chi sia il soggetto attivo del rapporto contrattuale destinatario del pagamento dei canoni».
Pertanto, essendo provato che ha ceduto il contratto di locazione alla Controparte_1
, che ne ha acquisto la materiale disponibilità, la quale, a sua volta, l'ha Parte_3 ceduto in favore di nell'ambito delle più ampie cessioni di ramo di azienda CP_4 stipulate dalle medesime società, in mancanza di elementi probatori di segno contrario offerti dal – che avrebbe dovuto provare, ex art. 2697 cod. civ. la titolarità del CP_1 diritto – la domanda avanzata in sede monitoria non può che essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda in ragione del criterio del disputatum, della complessità delle vicende trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 595/2018 pubblicato in data 31.05.2018;
2) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 che si liquidano Parte_1 complessivamente in € 7.500,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 01/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 8
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2404/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con provvedimento del 09.12.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Murano Antonio e dall'Avv. Paolino Vincenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Galliano Pal. Parte_2
, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
[...]
OPPONENTE
E
p. iva ), dichiarato Controparte_1 P.IVA_2 con sentenza n. 5/2013 dal Tribunale di Potenza, in persona del Curatore Fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonpiero Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Mazzini n. 23/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento canoni di locazione;
Conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2018, del 20.05.2018, con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore del la complessiva somma Controparte_2 di € 86.400,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, munito di formula esecutiva in data 26.06.2018.
La pretesa azionata dal trovava fondamento nel contratto del 15.10.2010, CP_1 registrato il 28.10.2010, con cui la società concedeva in Controparte_1 locazione commerciale al , l'unità immobiliare sita in Potenza al Viale del Parte_1
Basento n. 114 nel complesso edilizio “Centro Direzionale Nolè”, identificata al catasto al foglio 50, part. 1637, sub 67, per una superficie di mq 246 circa, prevedendo un canone mensile di 1.200,00 euro ed una durata di sei anni, dal 15.10.2010 al 15.10.2016.
Dopo la dichiarazione di fallimento della locatrice, il Curatore procedeva alla disdetta del contratto a far data dal 15.10.2016, chiedendo al il pagamento di tutti i canoni Parte_1 sino ad allora maturati, nonché di quelli maturandi fino alla scadenza. Pertanto, la somma dovuta dal veniva quantificata in € 86.400,000 (1.200,00 per 72 mensilità), Parte_1 oltre rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva: Parte_1
▪ Di aver corrisposto regolarmente tutti i canoni di locazione alla
[...] come dimostrato dalle fatture emesse da quest'ultima dal CP_1
15.10.2010 al 30.04.2011;
▪ Che in data 21.04.2011 la società stipulava atto di cessione di Controparte_1 ramo d'azienda con la società dinanzi al Notaio , rep. n. Parte_3 Per_1
14.861 Racc. n. 8840, con cui la prima cedeva alla seconda la proprietà del ramo di azienda corrente in Potenza alla Via della Chimica (corrispondente a Viale del
Basento n. 114);
▪ Che nell'atto di cessione venivano incluse anche le ragioni creditorie vantate dalla nei confronti della (art. 3 atto di cessione); CP_1 CP_3
▪ Che in data 07.10.2011, sempre dinanzi al notaio , le due società precisavano Per_1 che, ai sensi dell'art. 2588 cod. civ., la società doveva intendersi Parte_3 subentrata nella posizione contrattuale della società cedente Controparte_1 nei confronti della società , relativamente al contratto preliminare di CP_3 compravendita concluso tra quest'ultime in data 17.01.2006
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 2 ▪ Che a far data dell'avvenuta cessione del ramo di azienda, il ha Parte_1 corrisposto i canoni di locazione alla società subentrata Parte_4 come si evince dalle fatture emesse da quest'ultima dal 01.05.2011 al 20.04.2014
e dai relativi bonifici di pagamento;
▪ Che con atto del 23.07.2012 Racc. n. 10293, la società ha acquisito CP_4 da la posizione relativa al rapporto controverso derivante Parte_4 dal contratto preliminare originario stipulato in data 17.01.2006 tra e CP_3
Controparte_1
▪ Che, pertanto, ricevuta la comunicazione dell'ulteriore cessione, dal 21.10.2014 al 30.07.2015, il canone è stato corrisposto alla cessionaria come risulta CP_4 dalle fatture e dai relativi bonifici;
▪ Che con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., la società (che aveva CP_5 stipulato in data 26.05.2011 con la atto di compravendita Rep. n. CP_3
9707 e Racc. n. 4633 per Notar avente ad oggetto il bene immobile Per_2 oggetto di causa), deducendo di essere proprietaria dell'immobile, chiedeva il rilascio del bene da parte del;
Parte_1
▪ Che il ricorso veniva accolto con ordinanza del 04.08.2015 con cui si ordinava al di rilasciare il bene immobile detenuto;
Parte_1
▪ Che il , pertanto, ricevuto atto di precetto per rilascio, in data 31.10.2015 Parte_1 lasciava libero da persone e cose il locale, come provato dalla nota del 05.11.2015 inviata ad e dal verbale di consegna dell'immobile prodotto in giudizio;
CP_4
▪ Che in data 09.11.2015 l' comunicava all'Agenzia delle Entrate la CP_4 rescissione del contratto di locazione in essere con il;
Parte_1
▪ Che il , dunque, ha pagato alle legittime aventi diritto tutti i canoni di Parte_1 locazione, non avendo il agito con la revocatoria delle predette CP_1 cessioni di ramo di azienda e avendo chiesto il pagamento dei canoni anche per il periodo successivo al rilascio dell'immobile;
Costituitosi in giudizio il Fallimento opposto, ha replicato alle avverse deduzioni, rilevando:
• Che il credito trova fondamento nel contratto di locazione stipulato dalla
[...]
e non nel contratto preliminare di compravendita che, secondo la CP_1 prospettazione di controparte, sarebbe rientrato nell'oggetto della cessione di ramo di azienda;
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 3 • Che il contratto di locazione non può ritenersi automaticamente ceduto con la cessione del ramo di azienda né con l'eventuale cessione del contratto preliminare di compravendita riguardante il bene locato (non richiamando la cessione né il contratto preliminare né il contratto di locazione;
né nel contratto preliminare vi sono riferimenti al contratto di locazione);
• Che la cessione del ramo di azienda non è stata comunicata da Controparte_1 al , né ha mai accordato l'autorizzazione a versare Parte_1 Controparte_1 il canone a terzi;
• che l'immobile oggetto di locazione è stato utilizzato dal per l'esercizio Parte_1 dell'attività di formazione professionale laddove la cessione riguardava il ramo di azienda per l'esercizio di attività di editoria;
• Che nemmeno può ipotizzarsi un subentro automatico nel contratto di locazione della , riservato all'acquirente della proprietà del bene ex artt. Parte_3
1602 e 1603 cod. civ.;
• Che i contratti di cessione stipulati da sarebbero nulli per Controparte_1 violazione di norme imperative ed in frode alla legge e comunque non opponibili alla curatela fallimentare;
• Che l'oggetto della cessione tra e era espressamente CP_1 Parte_3 individuato nel contratto, dovendosi escludere che il contratto preliminare fosse stato anch'esso ceduto, ex art. 2558 cod. civ., non trattandosi di contratto stipulato per l'esercizio dell'impresa;
• Che, pertanto, le parti – e – avrebbero dovuto seguire la CP_1 Parte_3 procedura delineata dagli artt. 1406 e 1351 cod. civ. per la cessione del contratto preliminare di compravendita, a pena di nullità rilevabile da chiunque vi abbia interesse;
• Che il è pienamente legittimato a pretendere il pagamento dei canoni. CP_1
Sulla base di tali considerazioni, il chiedeva: “In ogni caso - se necessaria CP_1 anche previa dichiarazione incidentale di nullità del contratto di cessione di ramo Per_ d'azienda del 21.04.2011 rep 15.861 racc n.
8.840 Notar , e dell'atto integrativo del Per_ 07.10.2011 re. 16.665 racc. n. 9367, Notar - Condannare il Parte_1 al pagamento
[...]
a) Della somma di € 86.400,00, Con rivalutazione del canone annuale pari ad euro
14.400,00 nella misura del 75% della variazione Istat del costo della vita oltre ad
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 4 interessi dalla scadenza delle singole rate mensili fino all'effettivo soddisfo, ovvero dalla maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di giudizio;
b) delle spese competenze della presente procedura oltre iva e cap come per legge”.
La causa, rigettate le richieste di prova formulate dall'opponente in quanto vertenti su circostanze documentali, ritenuta matura per la decisione, dopo plurimi rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
*****
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito chiarito.
Il ha dedotto di aver corrisposto tutti i canoni di locazione per l'intero periodo Parte_1 in cui ha avuto esecuzione il contratto di locazione (fino al rilascio del bene in forza di provvedimento giurisdizionale ottenuto dalla nuova proprietaria , dapprima CP_5 alla e successivamente, in forza delle cessioni di ramo di azienda Controparte_1 intervenute, alla e all' Parte_3 CP_4
Trattasi di circostanze provate documentalmente e non specificamente contestate dal il quale ha fondato la propria difesa sulla inopponibilità delle cessioni di ramo CP_1 di azienda al;
sulla mancata inclusione del contratto preliminare di CP_1 compravendita – concluso tra e – nell'oggetto delle cessioni;
CP_3 Controparte_1 sul mancato trasferimento, in ogni caso, del contratto di locazione rimasto in capo alla con conseguente carattere indebito degli eventuali pagamenti Controparte_1 effettuati nei confronti delle due cessionarie.
Nulla ha dedotto il circa la non debenza della somma che il deduce CP_1 Parte_1 di aver già corrisposto in favore della per il periodo anteriore alla Controparte_1 cessione di ramo d'azienda conclusa con la , né in ordine alla pretesa dei Parte_3 canoni fino alla scadenza naturale del contratto, sebbene il godimento dell'immobile sia cessato in epoca anteriore, in ragione del rilascio già richiamato in favore della nuova proprietaria del bene (con la quale, peraltro, lo stesso fallimento ha concluso CP_5 atto di transazione, cfr. quanto dedotto dall'opponente nella propria comparsa conclusionale, pag. 7).
Orbene, a parere della scrivente tutte le questioni relative alla validità/efficacia delle cessioni non possono trovare ingresso in questo giudizio trattandosi di vicende, invero, oggetto di altri giudizi tra le parti (di cui almeno uno trattato dalla scrivente) che
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 5 avrebbero, in ogni caso chiesto, la partecipazione delle cessionarie al presente giudizio mediante rituale richiesta di chiamata in causa da parte del Fallimento opposto.
Né potrebbe ritenersi che l'estensione soggettiva del giudizio sarebbe stata possibile su ordine del giudice, ex art. 107 cod. proc. civ., in ragione della rilevabilità d'ufficio delle eventuali nullità contrattuali emerse, atteso che, nella specie, non si ravvisa alcun profilo di nullità delle cessioni di ramo d'azienda concluse (dalla e dalla Controparte_1
e da quest'ultima e l quanto, piuttosto, una loro Parte_4 CP_4 eventuale inefficacia nei confronti del contraente ceduto (nel caso di specie alla CP_3 quale promissaria alienante del contratto preliminare di compravendita, esclusa la sua automatica cessione ex art. 2558 cod. civ.), mentre la loro non opponibilità al CP_1 non potrebbe ritenersi “automatica” come preteso dall'opposto, dovendo il CP_1 attivare gli strumenti all'uopo previsti dal legislatore per il conseguimento di tale effetto.
Del resto, la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto ex art. 1406 cod. civ. (allorché il contratto non possa ritenersi ceduto automaticamente ex art. 2558 cod. civ. perché inerente all'esercizio dell'impresa nell'ambito della complessiva cessione dell'azienda) affinchè possa ritenersi efficace nei suoi confronti, ma la sua eventuale mancanza non esclude che l'atto conservi efficacia nei rapporti interni tra cedente e cessionario, allorché sia possibile ritenere che le parti abbiano voluto concludere, più che un contratto a struttura trilaterale dove il consenso del contraente ceduto è elemento costitutivo della fattispecie, un accordo di natura bilaterale, con efficacia interna, eventualmente condizionato al consenso del terzo ai fini della produzione di effetti nei suoi confronti.
Pertanto, essendo provato per tabulas che le parti, e , Controparte_1 Parte_3 abbiano espressamente voluto includere il contratto preliminare nell'oggetto della cessione (come risulta dal successivo atto integrativo dalle stesse concluso in data
07.10.2011, il cui tenore letterale non lascia spazio a diverse interpretazioni) e, dunque, la posizione contrattuale nascente da quel contratto, in forza del quale il promissario acquirente aveva la disponibilità del bene, deve ritenersi parimenti ceduta – quanto meno nei rapporti inter partes –, dalla alla , e Controparte_1 Parte_3 successivamente da quest'ultima alla CP_4
Che le parti abbiano voluto cedere la posizione contrattuale nascente dal preliminare e contestualmente il diritto di credito derivante dal contratto di locazione originariamente concluso dalla , del resto, è circostanza esaustivamente dimostrata dal Controparte_1
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 6 fatto che entrambe le cessionarie hanno poi preteso, a seguito delle richiamate cessioni, i pagamenti da parte del consorzio locatario, notificandogli preliminarmente gli atti di cessione (cfr. doc. n. 4, pag. 128, e doc. n. 5, pag. 129, del fascicolo di parte opponente).
Peraltro, a seguito del rilascio del bene immobile in favore della è la CP_5 CP_4
– e non il Fallimento dell'Alice Multimediale, nel frattempo intervenuto – a comunicare all'Agenzia delle Entrate la “rescissione” del contratto (cfr. pag. 11 atto di citazione e documento n. 7, pag.131, del fascicolo di parte opponente).
Pertanto, in mancanza di azioni idonee a privare di efficacia le intervenute cessioni di ramo d'azienda, non può che ritenersi infondata la tesi difensiva sostenuta dal Fallimento opposto.
Ancora, deve osservarsi che se per la cessione del contratto preliminare era necessario il consenso del contraente ceduto secondo quella impostazione dottrinale che ricostruisce in termini di negozio trilaterale il contratto di cessione, per cui la mancanza di consenso del contraente ceduto determinerebbe l'inesistenza del contratto (a differenza di quella tesi, minoritaria, che ritiene il contratto di cessione un negozio bilaterale condizionato, quanto all'efficacia esterna, alla prestazione del consenso del contraente ceduto, terzo, rispetto ai rapporti interni tra cedente e cessionario), altrettanto non può dirsi rispetto al contratto di locazione ed al diritto di credito nascente da quest'ultimo rispetto al quale, non era necessario il consenso di altri soggetti, né del promissario alienante CP_3
(essendo pacifico che la proprietà del bene non è mai appartenuta nemmeno ad
[...] che ne aveva solamente la materiale disponibilità) né tanto meno del CP_1 locatario . Parte_1
Infatti, in caso cessione del contratto di locazione dal c.d. lato attivo, ossia da locatore a terzo cessionario, non è necessario alcun consenso da parte del conduttore-ceduto, perché la posizione giuridica di quest'ultimo non ha subito alcuna modifica.
È quanto precisato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 18536 del 13.07.2018, in cui la
Corte ha operato la distinzione tra due modalità di cessazione del contratto di locazione.
La prima (c.d. lato passivo) da conduttore ad un terzo per la quale si prevede il consenso del locatore ai fini di consentire a quest'ultimo di opporsi alla cessione o alla sublocazione. Tale ratio non ricorre nel secondo tipo di cessione (c.d. lato attivo) tra locatore e terzo, la quale realizza una semplice cessione di credito, «costituito dal pagamento dei canoni di locazione» nel quale il conduttore mantiene la medesima
2404/2018 r.g.a.c. Pag. 7 posizione contrattuale in quanto per lo stesso «è giuridicamente indifferente chi sia il soggetto attivo del rapporto contrattuale destinatario del pagamento dei canoni».
Pertanto, essendo provato che ha ceduto il contratto di locazione alla Controparte_1
, che ne ha acquisto la materiale disponibilità, la quale, a sua volta, l'ha Parte_3 ceduto in favore di nell'ambito delle più ampie cessioni di ramo di azienda CP_4 stipulate dalle medesime società, in mancanza di elementi probatori di segno contrario offerti dal – che avrebbe dovuto provare, ex art. 2697 cod. civ. la titolarità del CP_1 diritto – la domanda avanzata in sede monitoria non può che essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda in ragione del criterio del disputatum, della complessità delle vicende trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 595/2018 pubblicato in data 31.05.2018;
2) condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 che si liquidano Parte_1 complessivamente in € 7.500,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 01/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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