Articolo 1 della Legge 28 marzo 1988, n. 99
Versione
31 marzo 1988
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania";
al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale";
al comma 6, ultimo periodo, la parola: "provvede" e' sostituita dalle seguenti: "puo' provvedere".
All'articolo 2, nel comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: "per il risanamento" sono inserite le seguenti: "sociale, ambientale e";
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ambientale";
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione del parco dell'Oreto, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto".
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: "delle norme costituzionali, comunitarie e dei princi'pi generali dell'ordinamento" sono sostituite dalle seguenti: "dei princi'pi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie".
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "ordinariamente competenti," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle integrative erogate dallo Stato,".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "su richiesta del consiglio comunale" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta del comune";
al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";
il comma 3 e' soppresso.
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "per le citta' di Palermo, Catania e Messina" sono soppresse;
al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione"; al secondo periodo, dopo le parole: "salva la" e' inserita la seguente: "eventuale".
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al parlamento ogni dodici mesi una documentata relazione di tutte le attivita' svolte.
2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 marzo 1988
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