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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34171/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 34171/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Il 4/2/2025, alle ore 11.47, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente l'Avv. MICAELA POZZOLI che insiste nell'accoglimento del ricorso e nell'ammissione delle prove ivi articolate;
per parte resistente nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 34171/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. ). elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, via Umberto Visconti di Modrone n. 3, con l'Avv. MICAELA POZZOLI
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (C. F. ), residente a [...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertato e dichiarato il mancato pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori da parte del Sig. relativi all'unità immobiliare sita in Milano, via Cirillo n. CP_1
18 di proprietà del Sig. per i mesi di maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, Parte_1 settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, agosto 2024, settembre 2024 per un totale ad oggi di € 19.040, dichiarare, stante il grave inadempimento, la risoluzione per fatto e colpa del Sig. del contratto di locazione sottoscritto in data 1°/3/2019, registrato in data CP_1
28/3/2019 in Milano al n. 002423-serie T3 e per l'effetto: condannare il Sig. a CP_1 rilasciare in via immediata l'immobile sito in Milano, via Domenico Cirillo n.18, di proprietà del Sig. , libero e vuoto da persone e cose, con l'avvertimento che in mancanza si Parte_1 procederà ad esecuzione per il rilascio;
condannare il Sig. a corrispondere CP_1
2 indilatamente al Sig. per le causali che precedono e di cui in narrativa, Parte_1
l'importo di € 19.040 oltre interessi moratori, oltre ex art. 1591 c. c. tutti i canoni e gli oneri accessori che matureranno dalla mensilità di ottobre 2024 compresa sino alla riconsegna effettiva dell'immobile. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suindicata domanda, accertato e dichiarato che il Sig. sta occupando sine titulo CP_1
a decorrere dal 1°/3/2023 l'immobile sito in Milano, via Cirillo, e, accertato e dichiarato che, a decorrere dal mese di maggio 2023, non sta provvedendo al pagamento della relativa indennità/canone e per l'effetto: condannare il Sig. a rilasciare in via immediata CP_1
l'immobile sito in Milano, via Domenico Cirillo n. 18, di proprietà del Sig. , Parte_1 libero e vuota da persone e cose, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione per il rilascio;
condannare il Sig. a corrispondere indilatamente al Sig. CP_1 [...]
, per le causali che precedono e di cui in narrativa, l'importo di € 19.040 oltre interessi Parte_1 moratori, oltre ex art. 1591 c. c. tutti gli ulteriori canoni – indennità dovute e gli oneri accessori che matureranno dalla mensilità di ottobre 2024 compresa sino alla riconsegna effettiva dell'immobile: in ogni caso: condannare il Sig. a corrispondere le spese, le competenze e gli CP_1 onorari, compresi quelli del giudizio di mediazione, tutti oltre spese generali, Iva e Cassa Avvocati”
Parte resistente: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_1
Tribunale, allegando la grave esposizione debitoria (€ 19.040 al settembre 2024) di CP_1
e chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto il
[...]
1°/3/2019 e condannare il convenuto al rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, via Domenico Cirillo n. 18 e a versare gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio dell'immobile.
Il convento, che ha rilasciato l'immobile il 4/11/2024, sebbene regolarmente citato, non si è costituito e va pertanto dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato.
La parte attrice, con la produzione del titolo di proprietà e del contratto di locazione posto a fondamento della domanda e la rappresentazione dell'inadempimento del convenuto (che ha maturato una morosità di € 19.040 al settembre 2024 ed ha rilasciato l'immobile solo il 4/11/2024), ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Il convenuto, rimanendo contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c.
3 c.) e sospendere il pagamento del canone costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio.
uccessivamente all'aprile 2023 non ha più corrisposto nulla al locatore - così CP_1 provocando il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio e la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c. c. e 13 del contratto (che prevede che il mancato pagamento anche di una sola mensilità del canone comporta la risoluzione del contratto).
Poiché l'immobile è già stato rilasciato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al rilascio.
Deve essere accolta la domanda di condanna del convenuto al pagamento dei canoni dovuti, ex art. 1591 c. c., dal magio 2023 all'ottobre 2024 paria da € 20.160 (€ 1120 mensili per 18 mensilità dal maggio 2023 all'ottobre 2025), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di giudizio e di mediazione vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 34171/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di CP_1 locazione ad uso abitativo stipulato con il 1°/3/2019 Parte_1 relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, via Domenico Cirillo n. 18;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'unità immobiliare sita in
Milano, via Domenico Cirillo n. 18;
3) condanna pagare a a somma di € 20.160, 00 CP_1 Parte_1
(euro ventimilacentosessanta/00) a titolo di indennità di occupazione dell'unità immobiliare sita in Milano, via via Domenico Cirillo n. 18, per il periodo da maggio 2023 ad ottobre 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a rifondere a le spese di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 145, 50 (euro centoquarantacinque/50) per esborsi ed in € 2.140,00 (euro duemilacentoquaranta/00) per compensi (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
4 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 4/2/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
5
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 34171/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Il 4/2/2025, alle ore 11.47, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
per parte ricorrente l'Avv. MICAELA POZZOLI che insiste nell'accoglimento del ricorso e nell'ammissione delle prove ivi articolate;
per parte resistente nessuno è comparso.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alla parte presente ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 34171/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F. ). elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, via Umberto Visconti di Modrone n. 3, con l'Avv. MICAELA POZZOLI
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...] (C. F. ), residente a [...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertato e dichiarato il mancato pagamento dei canoni di locazione ed oneri accessori da parte del Sig. relativi all'unità immobiliare sita in Milano, via Cirillo n. CP_1
18 di proprietà del Sig. per i mesi di maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, Parte_1 settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024, giugno 2024, luglio 2024, agosto 2024, settembre 2024 per un totale ad oggi di € 19.040, dichiarare, stante il grave inadempimento, la risoluzione per fatto e colpa del Sig. del contratto di locazione sottoscritto in data 1°/3/2019, registrato in data CP_1
28/3/2019 in Milano al n. 002423-serie T3 e per l'effetto: condannare il Sig. a CP_1 rilasciare in via immediata l'immobile sito in Milano, via Domenico Cirillo n.18, di proprietà del Sig. , libero e vuoto da persone e cose, con l'avvertimento che in mancanza si Parte_1 procederà ad esecuzione per il rilascio;
condannare il Sig. a corrispondere CP_1
2 indilatamente al Sig. per le causali che precedono e di cui in narrativa, Parte_1
l'importo di € 19.040 oltre interessi moratori, oltre ex art. 1591 c. c. tutti i canoni e gli oneri accessori che matureranno dalla mensilità di ottobre 2024 compresa sino alla riconsegna effettiva dell'immobile. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suindicata domanda, accertato e dichiarato che il Sig. sta occupando sine titulo CP_1
a decorrere dal 1°/3/2023 l'immobile sito in Milano, via Cirillo, e, accertato e dichiarato che, a decorrere dal mese di maggio 2023, non sta provvedendo al pagamento della relativa indennità/canone e per l'effetto: condannare il Sig. a rilasciare in via immediata CP_1
l'immobile sito in Milano, via Domenico Cirillo n. 18, di proprietà del Sig. , Parte_1 libero e vuota da persone e cose, con l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione per il rilascio;
condannare il Sig. a corrispondere indilatamente al Sig. CP_1 [...]
, per le causali che precedono e di cui in narrativa, l'importo di € 19.040 oltre interessi Parte_1 moratori, oltre ex art. 1591 c. c. tutti gli ulteriori canoni – indennità dovute e gli oneri accessori che matureranno dalla mensilità di ottobre 2024 compresa sino alla riconsegna effettiva dell'immobile: in ogni caso: condannare il Sig. a corrispondere le spese, le competenze e gli CP_1 onorari, compresi quelli del giudizio di mediazione, tutti oltre spese generali, Iva e Cassa Avvocati”
Parte resistente: conclusioni non depositate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Parte_1
Tribunale, allegando la grave esposizione debitoria (€ 19.040 al settembre 2024) di CP_1
e chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto il
[...]
1°/3/2019 e condannare il convenuto al rilascio dell'unità immobiliare sita in Milano, via Domenico Cirillo n. 18 e a versare gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione fino al rilascio dell'immobile.
Il convento, che ha rilasciato l'immobile il 4/11/2024, sebbene regolarmente citato, non si è costituito e va pertanto dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato.
La parte attrice, con la produzione del titolo di proprietà e del contratto di locazione posto a fondamento della domanda e la rappresentazione dell'inadempimento del convenuto (che ha maturato una morosità di € 19.040 al settembre 2024 ed ha rilasciato l'immobile solo il 4/11/2024), ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c. c.
Il convenuto, rimanendo contumace, non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c.
3 c.) e sospendere il pagamento del canone costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio.
uccessivamente all'aprile 2023 non ha più corrisposto nulla al locatore - così CP_1 provocando il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio e la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1456 c. c. e 13 del contratto (che prevede che il mancato pagamento anche di una sola mensilità del canone comporta la risoluzione del contratto).
Poiché l'immobile è già stato rilasciato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al rilascio.
Deve essere accolta la domanda di condanna del convenuto al pagamento dei canoni dovuti, ex art. 1591 c. c., dal magio 2023 all'ottobre 2024 paria da € 20.160 (€ 1120 mensili per 18 mensilità dal maggio 2023 all'ottobre 2025), oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di giudizio e di mediazione vanno poste a carico della parte soccombente e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ridotte del 50 % in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 34171/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di CP_1 locazione ad uso abitativo stipulato con il 1°/3/2019 Parte_1 relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, via Domenico Cirillo n. 18;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al rilascio dell'unità immobiliare sita in
Milano, via Domenico Cirillo n. 18;
3) condanna pagare a a somma di € 20.160, 00 CP_1 Parte_1
(euro ventimilacentosessanta/00) a titolo di indennità di occupazione dell'unità immobiliare sita in Milano, via via Domenico Cirillo n. 18, per il periodo da maggio 2023 ad ottobre 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a rifondere a le spese di giudizio, CP_1 Parte_1 liquidate in € 145, 50 (euro centoquarantacinque/50) per esborsi ed in € 2.140,00 (euro duemilacentoquaranta/00) per compensi (di cui € 440 per la fase di mediazione ed € 1.700 per il presente giudizio), oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge.
4 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alla parte presente e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 4/2/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
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