Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01172/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato TU Valente, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa prot. n. -OMISSIS- del 31.05.2024 di rigetto del ricorso gerarchico avverso l'impugnazione della scheda valutativa n. d'ordine n. -OMISSIS-inerente alle note caratteristiche relativa al periodo 3.01.2023 – 2.01.2024;
- della scheda valutativa n. -OMISSIS- del 21.01.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. TU EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- Carabinieri, all’epoca dei fatti in servizio presso la stazione di -OMISSIS-, agisce per l’annullamento della scheda valutativa n. -OMISSIS- relativa al periodo compreso tra il 3.01.2023 e il 2.01.2024, recante la qualifica finale di “ Superiore alla media ”, nonché del decreto del 31.05.2024 di reiezione del ricorso gerarchico proposto avverso la medesima valutazione, lamentandone l’illegittimità per vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Resiste l’intimata amministrazione, che argomenta in ordine all’infondatezza delle censure e al conseguente rigetto della domanda di annullamento.
3. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con la prima censura l’esponente sostiene che con l’avversata scheda valutativa - redatta dal Luogotenente -OMISSIS-, compilatore e comandante della stazione di -OMISSIS-, e dal Capitano -OMISSIS-, primo revisore, comandante della compagnia di -OMISSIS-- avrebbe subito un inspiegabile abbassamento della qualifica rispetto a quella di “Eccellente”, attribuitagli negli anni precedenti, derivante da una diminuzione dei gradi di aggettivazione, mantenuta al massimo solo riguardo ad “ Aspetto esteriore ” e “ Riservatezza ”, in assenza di una benché minima motivazione e altresì ignorando l’attività meritoriamente effettuata nel periodo considerato.
Rileva il deducente che, in raccordo con il regime giuridico in materia di valutazione della professionalità del personale dell’Arma dei Carabinieri di cui al D. Lgs. n. 66/2010, è stata adottata dal Ministero della Difesa la circolare del 28.12.2023, con la quale sono disciplinati alcuni profili sulla redazione delle note caratteristiche, tra cui “ Carenza di motivazione nel caso di sensibile flessione della valutazione ”, “ Armonia tra voci analitiche interne, giudizi e qualifica finale ”, contenenti parametri disattesi in sede di compilazione, in quanto i giudizi espressi risulterebbero privi di riscontri oggettivi e in contrasto con il servizio prestato, nonché privi di un’adeguata motivazione.
Nello specifico, l’esponente:
- è stato giudicato “ Impeccabile e brillante nell’aspetto esteriore ” ma non “ Forte e vigoroso ”, nonostante sia cintura verde di taekwondo, cintura verde di kickboxing, abbia partecipato a stage con i fratelli -OMISSIS-, campioni intercontinentali di kickboxing, sia stato formato per il metodo globale autodifesa 1°-2°-3° livello, pratichi la disciplina della MMA con un lottatore professionista;
- è stato considerato “ Molto preparato ” ma non in possesso di un “ Vasto patrimonio di conoscenze in continuo aggiornamento ”, sebbene sia in possesso di diploma presso il liceo scientifico statale di -OMISSIS- con il punteggio di 90/100, di una patente internazionale del computer, segua un corso di laurea triennale L-14 in scienze giuridiche;
- è stato ritenuto dotato di una preparazione professionale solida ma non vasta e diversificata, nonostante sia abilitato in operatore taser, servizi di protezione per l’impiego nelle, ricondizionamento sulle tecniche di intervento operativo servizio d'istituto, addetto uso tonfa nei servizi di controllo del territorio durante i servizi d’istituto, addetto lotta antincendio antinfortunistica, addetto ai servizi di primo soccorso, impiego presso le rappresentanze militari all’estero, materia NBCR, operatore in telecomunicazioni SDI, conoscitore di lingua inglese certificata presso il centro lingue estere dell’Arma dei Carabinieri, conoscitore della lingua rara araba certificata presso il centro lingue estere dell’Arma dei Carabinieri arabo;
- è stato quasi sempre impiegato in servizi perlustrativi esterni e si è distinto per una serie di deferimenti di alcuni soggetti all’autorità giudiziaria, arresti flagranza di reato e perquisizioni.
Rileva ancora il deducente che il compilatore avrebbe motivato in modo standardizzato il proprio giudizio, indicando “ un rendimento attestatosi su un livello molto buono ”, mentre il primo revisore avrebbe riproposto le aggettivazioni interne senza giustificare l’abbassamento della qualifica rispetto ai periodi anteriori in cui il ricorrente aveva costantemente riportato la qualifica massima, sostenendo “ Graduato sicuramente leale (Lealtà: Sicuramente leale e sincero), spiccatamente disciplinato (Senso della disciplina: Spiccato) ed assolutamente riservato (Riservatezza: Assolutamente riservato), ha svolto con scrupolo (Affidabilità: Assolve scrupolosamente i propri compiti), efficacia e solerzia (Iniziativa: Efficace e solerte) i compiti assegnatigli. Sorretto da una solida preparazione tecnico-professionale (Preparazione professionale: Solida ed in continuo aggiornamento), ha collaborato con propositività (Capacità di lavorare in gruppo: Naturalmente portato alla collaborazione/Propositivo) nel nuovo Reparto, fornendo un rendimento di livello molto buono (Rendimento: Molto buono) ”.
4.1. La censura è infondata.
Costituisce orientamento diffuso e consolidato in giurisprudenza quello secondo cui i giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica. Essi contengono apprezzamenti sulle capacità e sulle attitudini proprie della vita militare, che come tali incidono nel merito amministrativo e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1402).
La giurisprudenza ha poi precisato che la scheda valutativa esprime sinteticamente le diverse qualità e capacità dell'interessato nel periodo di riferimento e si estrinseca in giudizi qualitativi sulle stesse, non occorrendo pertanto che l'eventuale valutazione negativa formulata nei confronti del militare sia sorretta da documentate contestazioni relative a violazioni dei doveri d'ufficio, oppure da specifici addebiti sul suo comportamento, bastando che la documentazione caratteristica indichi, in termini riassuntivi e logicamente coerenti, il rendimento in servizio dell'interessato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10 luglio 2012, n. 6229; Sez. I, 5 luglio 2012, n. 6084).
Inoltre, i giudizi analitici e quello complessivo formulati di anno in anno sono autonomi, in considerazione del servizio reso nel periodo specifico, delle variabili esigenze dell'amministrazione stessa, delle diverse autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico, secondo la progressione della carriera del militare (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4076).
Ne consegue che la valutazione espressa per uno specifico periodo non può essere influenzata dai giudizi manifestati nel passato, cosicché il contrasto tra due valutazioni, l'una favorevole e l'altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2011, n. 2780).
Applicando le richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie, deve rilevarsi che la valutazione gravata si riferisce esclusivamente al periodo di tempo considerato 3.01.2023-2.01.2024 ed è autonoma rispetto a quella espressa per i periodi precedenti, senza che possa configurarsi alcun affidamento meritevole di tutela circa il mantenimento della precedente superiore qualifica di “ Eccellente ”.
Dal corredo giustificativo del giudizio - comunque elevato e appena inferiore ad “ Eccellente ”- non è dato evincere la presenza di elementi ictu oculi idonei ad integrare un’alterazione, sub specie di violazione del canone di ragionevolezza e coerenza logica, nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale che connota l’apprezzamento del superiore gerarchico delle capacità professionali di un graduato ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. II, 5 aprile 2023, n. 3534).
Né, ancora, profili di illegittimità possono inferirsi dalla precedente e superiore valutazione di “ Eccellente ” assegnata al ricorrente, poiché per come già evidenziato, “ la valutazione, rispetto agli anni precedenti può chiaramente essere soggetta a modifiche o integrazioni alla luce del comportamento e della condotta tenuta da parte del valutato nell’anno di riferimento. In questo senso è stato evidenziato che le valutazioni relative ai periodi precedenti non possono costituire garanzia dell'assegnazione di corrispondente qualifica finale per i periodi di valutazione successivi, ossia un vincolo per i giudizi a questi ultimi relativi, e, pertanto, non costituisce, di per sé, sintomo di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà l'attribuzione della diversa valutazione caratteristica finale appena inferiore ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26 luglio 2024, n. 1214).
In particolare, le valutazioni del compilatore e del primo revisore superano il vaglio di razionalità estrinseca e risultano congruamente motivate in ordine all’abbassamento della qualifica finale, in coerenza rispetto alle singole voci indicate nella documentazione caratteristica.
Tali voci infatti, per un verso, nella quasi totalità della griglia -ad eccezione delle voci “ Aspetto esteriore ” e “ Riservatezza ”- non esprimono il massimo apprezzamento rispetto alla scala di valori sulla quale esse sono parametrate ma la soglia di poco inferiore e, pertanto, ben possono conciliarsi con la valutazione, comunque elevata, di “ Superiore alla media ” mentre, sotto altro profilo, il ricorrente non risulta scrutinato per alcune categorie, quali la “ Capacità di risolvere i problemi ” e le “ Capacità relazionali ”.
In sostanza, le molteplici voci di valutazione hanno denotato sì una flessione nel rendimento ma non hanno determinato un abbassamento verticale ed inopinato della qualifica finale, indicata nel pur lusinghiero giudizio di “ Superiore alla media ”, che nella graduazione dei giudizi precede immediatamente quello di “Eccellente”, conseguito dall’esponente nelle pregresse valutazioni.
4.2. Con la seconda censura il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, che risulterebbe privo di motivazione e non richiamerebbe la circolare ministeriale del 28.12.2023.
Sarebbe poi erroneo l’assunto che le attività dell’esponente indicate nel ricorso non rientrino nel periodo di riferimento della valutazione, poiché tali attività fanno parte del bagaglio fisico, morale, caratteriale e professionale del ricorrente, che di certo non mutano ogni anno, considerato peraltro che l’iscrizione al corso di studi in Scienze Giuridiche è avvenuta proprio nel periodo in esame.
Inoltre, il deducente, essendo stato assegnato ad una sede a vocazione turistica estiva qual è -OMISSIS-, avrebbe utilizzato la lingua inglese anche nell’arco temporale in esame, in cui peraltro non ha ricevuto rilevi disciplinari.
4.3. Gli assunti vanno disattesi, in aderenza ai principi ermeneutici richiamati nel precedente capo, con l’ulteriore precisazione che l’omesso richiamo della circolare ministeriale non può di per sé integrare alcun profilo di illegittimità degli atti avversati, né al bagaglio fisico, morale, caratteriale e professionale del ricorrente debba necessariamente corrispondere, per quanto in questa sede sindacabile, un immanente giudizio di “Eccellente”, attesa l’evidente necessità che la valutazione del graduato sia calibrata sui singoli e successivi periodi di riferimento.
5. In conclusione, ritiene il Collegio che nel caso di specie sia la scheda valutativa sia il decreto di rigetto del ricorso gerarchico risultino congruamente motivati rispetto al giudizio complessivo finale, che non è illogico né contraddittorio, in conseguenza della leggera flessione di rendimento del graduato nello svolgimento dei propri incarichi, la cui attività è stata considerata evidentemente meno incisiva che in passato, pure restando assolutamente apprezzabile.
6. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
7. La peculiarità della vicenda trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AS, Presidente
TU EV, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU EV | ER AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.