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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3 - 7069 - ANNO 2022 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1805/2025 depositato il
12/05/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'Avviso di Accertamento Esecutivo IMU-A1- n. T3 - 7069 - Anno 2022 con il quale il Comune di Milano accertava per l'anno 2022 il mancato versamento IMU per Euro 25.976,00 oltre sanzioni per Euro 7.792,80 e interessi per Euro 2.257,35. L'accertamento è stato emesso in relazione all'immobile ad uso commerciale sito in Indirizzo_1
-Milano, Identif. Catastali : Dato_Catastale_1. La ricorrente ritiene l'atto impugnato illegittimo ed infondato in quanto l'immobile oggetto dell'imposta, acquistato nel gennaio 2016 dall' "Società_1 S.p.A.”, era destinato ad uffici con mensa nei locali posti negli spazi interrati e seminterrati e all'atto dell'acquisto si presentava vuoto ed inagibile con impianti tecnologici assenti e ascensore fuori norma e libero da oltre 15 anni.
Afferma la contribuente che l'immobile richiedeva un intervento integrale di restauro e risanamento conservativo e che la presenza di mura spagnole nel seminterrato, la complessità del contesto e dell'immobile, hanno rallentato l'ottenimento dei permessi necessari alla ristrutturazione.
La società ha ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e il
Permesso di Costruire n.Permesso_Costruire_1 in data 06/10/2023 e concluse le indagini ambientali ai sensi dell'art. 10 del R.E di Milano il 25/06/2024, ha iniziato i lavori di ristrutturazione dell'immobile in data 3/1/2025 come da documentazione di inizio lavori prodotta che prevede la trasformazione dell'immobile in residenziale.
Afferma la ricorrente che nell'anno 2022 il fabbricato si trovava in uno stato di inagibilità che comportava la riduzione del 50% dell'imposta IMU come da Regolamento Comunale per gli immobili inagibili e di avere inviato al Comune in data 01.12.2021 una relazione redatta dall'Architetto Nominativo_1 in sede di istanza in autotutela, attestante lo stato di inagibilità dell'immobile. In data 02/12/2021 l'Ufficio Tributi Immobili e
Rifiuti rispondeva facendo presente che per dichiarare l'inagibilità occorreva la presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, dichiarazione poi presentata con mail in data 07/12/2021. La società inviava poi relazione dell'Ing. Nominativo_2 a conferma dello stato dell'immobile.
Conclude chiedendo in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
in via subordinata l'annullamento/disapplicazione delle sanzioni per assenza di responsabilità in capo alla contribuente in quanto è stato il Comune di Milano a non adempiere tempestivamente alle verifiche tecniche, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano replicando alle deduzioni della società e facendo presente che l'inagibilità ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Comune di Milano, prevede il riconoscimento della riduzione dell'IMU del 50% solo a determinate e precise condizioni che nel caso in oggetto sono carenti.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La contribuente depositava memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Non si versa in situazione di inagibilità quando ad essere ammalorati sono gli impianti e non deve, inoltre, essere confusa l'inagibilità con l'abbandono; se l'immobile accertato non è stato utilizzato per molto tempo, questo non comporta l'integrarsi dell'inagibilità nè l' applicazione dell'agevolazione in automatico, in quanto lasciare un immobile non utilizzato è una libera scelta del proprietario che però non integra una inagibilità.
Il Regolamento del Comune di Milano all'art.3 prevede poi che “Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.”
L'Immobile di Indirizzo_1 non versa in alcune di queste condizioni.
Per poter beneficare dell'abbattimento del 50% della base imponibile IMU per fabbricati inagibili o inabitabili,
e di fatto non utilizzati, è necessario che a questi vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. In sostanza si deve trattare di edifici che presentino un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Dalla perizia depositata emerge che gli interventi programmati non coinvolgono le strutture e che non esiste alcun rischio di crollo e che non sussiste alcun pericolo per cose o persone.
L'Immobile oggetto dell'imposta in contestazione ubicato in Indirizzo_1 -Milano, è identificato Catastalmente : Dato_Catastale_1 Categoria/Classe D08 e la categoria D08 identifica fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Si prevede nelle perizie non asseverate, che l'immobile si presta ad una completa rivisitazione antisismica / energetico / impiantistica, che riqualifichi l'intero palazzo con possibilità di variare l'utilizzo da commerciale a residenziale, interventi richiesti in funzione del diverso utilizzo che la proprietà intende farne, ma che nulla hanno a che vedere con la situazione in cui versava l'immobile.
A parere della Corte non sono integrati i requisiti minimi necessari per l'attivazione dell'agevolazione, che come tale richiede secondo consolidata giurisprudenza una “stretta interpretazione”. Secondo le Sezioni
Unite le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario regime d'imposizione « sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale".(Cass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373). Appare quindi corretto il comportamento del Comune resistente che ha negato la agevolazione di cui trattasi, in mancanza dei requisiti richiesti dal Regolamento Comunale.
Osserva però la Corte che la Società ha correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi e dichiarativi nei confronti del Comune di Milano in merito al preteso stato di inagibilità dell'immobile. Lo stesso
Regolamento Comunale prevede che sia l'Ufficio tecnico preposto a dover effettuare, nel caso, le opportune verifiche per l'eventuale rigetto della domanda ma tali verifiche non sono state effettuate.
Ritiene pertanto la Corte di accogliere la domanda subordinata della ricorrente e di annullare le sanzioni. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni e respinge nel resto. Spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3 - 7069 - ANNO 2022 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1805/2025 depositato il
12/05/2025 Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugna l'Avviso di Accertamento Esecutivo IMU-A1- n. T3 - 7069 - Anno 2022 con il quale il Comune di Milano accertava per l'anno 2022 il mancato versamento IMU per Euro 25.976,00 oltre sanzioni per Euro 7.792,80 e interessi per Euro 2.257,35. L'accertamento è stato emesso in relazione all'immobile ad uso commerciale sito in Indirizzo_1
-Milano, Identif. Catastali : Dato_Catastale_1. La ricorrente ritiene l'atto impugnato illegittimo ed infondato in quanto l'immobile oggetto dell'imposta, acquistato nel gennaio 2016 dall' "Società_1 S.p.A.”, era destinato ad uffici con mensa nei locali posti negli spazi interrati e seminterrati e all'atto dell'acquisto si presentava vuoto ed inagibile con impianti tecnologici assenti e ascensore fuori norma e libero da oltre 15 anni.
Afferma la contribuente che l'immobile richiedeva un intervento integrale di restauro e risanamento conservativo e che la presenza di mura spagnole nel seminterrato, la complessità del contesto e dell'immobile, hanno rallentato l'ottenimento dei permessi necessari alla ristrutturazione.
La società ha ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali e il
Permesso di Costruire n.Permesso_Costruire_1 in data 06/10/2023 e concluse le indagini ambientali ai sensi dell'art. 10 del R.E di Milano il 25/06/2024, ha iniziato i lavori di ristrutturazione dell'immobile in data 3/1/2025 come da documentazione di inizio lavori prodotta che prevede la trasformazione dell'immobile in residenziale.
Afferma la ricorrente che nell'anno 2022 il fabbricato si trovava in uno stato di inagibilità che comportava la riduzione del 50% dell'imposta IMU come da Regolamento Comunale per gli immobili inagibili e di avere inviato al Comune in data 01.12.2021 una relazione redatta dall'Architetto Nominativo_1 in sede di istanza in autotutela, attestante lo stato di inagibilità dell'immobile. In data 02/12/2021 l'Ufficio Tributi Immobili e
Rifiuti rispondeva facendo presente che per dichiarare l'inagibilità occorreva la presentazione della dichiarazione IMU su modello ministeriale, dichiarazione poi presentata con mail in data 07/12/2021. La società inviava poi relazione dell'Ing. Nominativo_2 a conferma dello stato dell'immobile.
Conclude chiedendo in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato;
in via subordinata l'annullamento/disapplicazione delle sanzioni per assenza di responsabilità in capo alla contribuente in quanto è stato il Comune di Milano a non adempiere tempestivamente alle verifiche tecniche, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano replicando alle deduzioni della società e facendo presente che l'inagibilità ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Comune di Milano, prevede il riconoscimento della riduzione dell'IMU del 50% solo a determinate e precise condizioni che nel caso in oggetto sono carenti.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
La contribuente depositava memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Non si versa in situazione di inagibilità quando ad essere ammalorati sono gli impianti e non deve, inoltre, essere confusa l'inagibilità con l'abbandono; se l'immobile accertato non è stato utilizzato per molto tempo, questo non comporta l'integrarsi dell'inagibilità nè l' applicazione dell'agevolazione in automatico, in quanto lasciare un immobile non utilizzato è una libera scelta del proprietario che però non integra una inagibilità.
Il Regolamento del Comune di Milano all'art.3 prevede poi che “Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.”
L'Immobile di Indirizzo_1 non versa in alcune di queste condizioni.
Per poter beneficare dell'abbattimento del 50% della base imponibile IMU per fabbricati inagibili o inabitabili,
e di fatto non utilizzati, è necessario che a questi vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001. In sostanza si deve trattare di edifici che presentino un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Dalla perizia depositata emerge che gli interventi programmati non coinvolgono le strutture e che non esiste alcun rischio di crollo e che non sussiste alcun pericolo per cose o persone.
L'Immobile oggetto dell'imposta in contestazione ubicato in Indirizzo_1 -Milano, è identificato Catastalmente : Dato_Catastale_1 Categoria/Classe D08 e la categoria D08 identifica fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Si prevede nelle perizie non asseverate, che l'immobile si presta ad una completa rivisitazione antisismica / energetico / impiantistica, che riqualifichi l'intero palazzo con possibilità di variare l'utilizzo da commerciale a residenziale, interventi richiesti in funzione del diverso utilizzo che la proprietà intende farne, ma che nulla hanno a che vedere con la situazione in cui versava l'immobile.
A parere della Corte non sono integrati i requisiti minimi necessari per l'attivazione dell'agevolazione, che come tale richiede secondo consolidata giurisprudenza una “stretta interpretazione”. Secondo le Sezioni
Unite le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario regime d'imposizione « sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale".(Cass. civ., sez. un. 3 giugno 2015, n. 11373). Appare quindi corretto il comportamento del Comune resistente che ha negato la agevolazione di cui trattasi, in mancanza dei requisiti richiesti dal Regolamento Comunale.
Osserva però la Corte che la Società ha correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi e dichiarativi nei confronti del Comune di Milano in merito al preteso stato di inagibilità dell'immobile. Lo stesso
Regolamento Comunale prevede che sia l'Ufficio tecnico preposto a dover effettuare, nel caso, le opportune verifiche per l'eventuale rigetto della domanda ma tali verifiche non sono state effettuate.
Ritiene pertanto la Corte di accogliere la domanda subordinata della ricorrente e di annullare le sanzioni. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni e respinge nel resto. Spese compensate