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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/11/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Consuelo
HE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 - sexies c.p.c., tramite deposito telematico, nella causa iscritta al n. 566 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promossa da:
AVV. residente a [...](Or) in corso Umberto, 188, con studio in Parte_1
Oristano in Via Beato Angelico, 17 (C.F. ), rappresentata e difesa da se C.F._1
medesima ex art. 86 c.p.c., ricorrente contro
Via Arenula, n. 70, Roma, in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresento e difeso dal Direttore Amministrativo dott.ssa
RA RI IA, giusta procura versata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, piazza
AL Moro, c/o segreteria del Tribunale, resistente
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: nel merito in via principale, previa sospensione del decreto, in riforma del decreto impugnato, liquidare in favore del difensore Avv. Parte_1
della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato nella già depositata istanza di liquidazione, in via subordinata il compenso indicato nel Protocollo del CNF o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 147/2022, per tutti i motivi esposti in narrativa, comprensivo di tutte le fasi processuali e con l'ulteriore
1 liquidazione anche delle spese e competenze relative al presente giudizio”.
Nell'interesse del : “Voglia il Tribunale: rigettare il ricorso con la condanna della CP_1 parte ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 01.07.2024, l'Avv. ha proposto ricorso in opposizione ex art. 170 del Parte_1
d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato in materia penale emesso il 15.05.2024 e comunicato il
30.05.2024, nel procedimento R.G.N.R. 151/2021 - R.G. G.d.P. 79/2022, nell'ambito del quale la ricorrente aveva prestato attività di assistenza e difesa per l'imputata (nata a Controparte_2
Capoterra il 16.02.1978, C.F. ), lamentando l'erroneità della C.F._2 liquidazione effettuata dal Giudice di Pace, che aveva liquidato la somma di € 596,00 oltre Rimb.
Forf., I.v.a. e C.p.a. per il compenso spettante al difensore, senza tenere conto dell'importo indicato nell'istanza di liquidazione depositata e inserita sul , determinato dall'esponente CP_3
sulla base del valore massimo del D.M. 147/2022 ridotto successivamente (per mero refuso) di
1/2 (invece che di 1/3), per l'importo di € 1.702,00, per avere svolto la seguente attività: partecipazione a n. 5 udienze, per la presenza della parte civile, redazione e deposito della lista testi e citazione del testimone a difesa, partecipato all'audizione di 5 testimoni (compresa la persona offesa), assistito la propria assistita nelle spontanee dichiarazioni, discusso e assistito alla discussione e alle conclusioni della parte civile.
Inoltre, il Giudice non aveva fatto riferimento ad alcun Protocollo, né aveva motivato e indicato i criteri in base ai quali aveva liquidato soli € 596,00, andando ben al di sotto dei parametri tabellari indicati per scaglione di valore nel D.M. 147/2022.
Secondo i valori medi indicati nel D.M. n. 147/2022, infatti, l'attività effettivamente svolta per tutte le fasi ammonta complessivamente a €. 2.269,00, ridotta poi di 1/3 a norma dell'art. 106
- bis d.P.R. del 115/2002, per un totale complessivo di € 1.512,67, compatibile rispetto a quanto indicato nella richiesta di liquidazione depositata dalla ricorrente.
Anche il Protocollo del CNF per la liquidazione delle competenze del Gratuito Patrocinio prevede una liquidazione superiore a quanto liquidato dal Giudice di Pace, di € 1.280,00, già al netto della riduzione, alla quale avrebbe dovuto essere applicata la maggiorazione del 20% per la
2 presenza della parte civile ai sensi art. 12, co. 2, D.M. 55/2014, per un totale complessivo liquidabile di € 1.536,00, oltre Rimb. Forf., I.v.a. e C.p.a..
La ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni sopra integralmente ritrascritte.
2. Si è costituito in giudizio il convenuto, che ha domandato il rigetto del ricorso, CP_1
riportandosi al rapporto informativo predisposto dal Giudice Onorario di Pace relativo al procedimento indicato in oggetto, ampiamente esplicativo delle ragioni poste a base del provvedimento impugnato.
3. La causa, non ulteriormente istruita, è stata rinviata all'udienza del 19.09.2025 per la precisazione delle conclusioni.
***
4. La presente vertenza riguarda un'opposizione ex art. 15 del d. lgs. n. 150/2011 avverso un decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato in materia penale, per cui la ricorrente contesta la liquidazione di soli € 596,00 rispetto ai € 1.702,00 richiesti, denunciando l'erroneità della quantificazione operata dal Giudice di Pace.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
4.1. Innanzitutto, poiché la sentenza che ha definito il giudizio penale è stata emessa il
14.03.2024 (v. doc. 12 p. ricorrente), si applicano i parametri del D.M. 147/2022, che ha aggiornato le tabelle del D.M. n. 55/2014, i cui medi tabellari sono i seguenti:
Studio della controversia: € 378,00
Fase introduttiva del giudizio: € 473,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale: € 756,00
Fase decisionale: € 662,00
Nel caso di specie, il giudice di pace ha dato atto di avere liquidato i seguenti importi:
Studio della controversia: € 189
Fase istruttoria: € 378
Fase decisionale: € 331 per un totale di € 898, ridotto, ex art. 106 - bis d.P.R. n.115/2002, a € 598,67.
Pertanto, il giudice di pace ha applicato per le tre fasi di cui sopra i medi tabellari ridotti del
50% e ha escluso la fase introduttiva, accorpandola a quella istruttoria.
3 4.2. In linea generale, ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale,
l'art. 12, comma 1 del citato D.M. n. 55/14 stabilisce che “si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Il comma 3 dello stesso art. 12 prevede che il compenso si liquida per fasi e con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
“a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”.
4 4.3. Nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente, l'attività difensiva si è estrinsecata in:
- esame e studio degli atti, consultazione con la cliente, reperimento di documenti;
- presentazione della lista testi per l'udienza dibattimentale del giorno 5.12.2022;
- esame della costituzione di parte civile;
- citazione del teste a difesa per l'udienza del 21.09.2023; Testimone_1
- partecipazione alle udienze del 5.12.2022 (udienza in cui, dopo l'esperimento del prescritto tentativo di conciliazione, è stata dichiarata l'apertura del dibattimento, sono state depositate le liste testimoniali e si è proceduto all'audizione della persona offesa), del 6.04.2023 (audizione di tre testimoni), del 21.09.2023 (audizione del teste a difesa Mar. Porcu) e del 14.03.2024 (di discussione e lettura del dispositivo), non dovendosi tenere conto dell'udienza del 18.05.2023, di mero rinvio al 21.09.2023 per sentire il teste a difesa . Testimone_2
I compensi devono essere liquidati tenuto conto della non speciale complessità del procedimento, considerata l'unica imputazione per il delitto di cui all'all'art. 612 c.p.c., essendo stato contestato all'imputata di avere minacciato proferendo le seguenti parole CP_4
“Tanto prima o poi te la faccio pagare”, senza che risulti che sia stato necessario esaminare particolari questioni in fatto e diritto, stante l'obiettiva semplicità della fattispecie concreta esaminata e la minima gravità del fatto contestato (tanto che il P.M. aveva chiesto che venisse emessa pronuncia di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d. lgs.
274/2000; v. verbale dell'udienza del 14.03.2024 sub doc. 15 p. ricorrente).
Occorre poi considerare che il deposito di documenti e la presentazione della lista dei testimoni, le citazioni e le relative notificazioni non rientrano nella fase introduttiva, ma in quella istruttoria.
L'unica attività espletata prima dell'apertura del dibattimento riconducibile alla fase introduttiva è consistita nella partecipazione al tentativo di conciliazione all'udienza del
5.12.2022, che non ha dato esito positivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare equo liquidare i compensi applicando i parametri minimi per la fase introduttiva (€ 236,50) e quelli medi ridotti di 1/4 per la fase di studio (€
283,50), per quella istruttoria (€ 567) e per la decisoria (€ 496,50), per un totale di € 1.583,50.
5 4.4. Non spetta infine la maggiorazione prevista dall'art. 12, comma 2 del D.M. n. 55/14, peraltro facoltativa e non obbligatoria, posto che la difesa dell'imputata nei confronti delle altre parti del processo è risultata sostanzialmente sovrapponibile.
4.5. Va ritenuto conclusivamente che il compenso vada quantificato in complessivi €
1.055,67, al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 - bis d.P.R. n. 115/02.
5. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e sono CP_1
liquidate nell'ambito dei valori dello scaglione di riferimento previsto dalla tabella allegato A) al
D.M. n. 55 del 2014 fino a € 1.100,00, applicati i minimi per tutte le fasi, in ragione dell'esito della lite (avendo la ricorrente ottenuto una riforma del decreto di liquidazione, ma in misura inferiore rispetto a quanto richiesto) e della minima complessità della controversia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) in riforma del decreto emesso dal Giudice di Pace di Oristano in data 15.05.2024, liquida a favore dell'Avv. a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in Parte_1
favore di (nata a [...] il [...], C.F. ), Controparte_2 C.F._2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. R.G.N.R.
151/2021 - R.G. G.d.P. n. 79/2022, la somma complessiva di € 1.055,67, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
2) condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 332,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Oristano, 28 novembre 2025
La Giudice
Consuelo HE
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