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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 1954 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 riservata a sentenza all'udienza cartolare ex art 281 sexies cpc di discussione del 16.12.2025
TRA
-Attore opponente
Dott. c.f. , sia in proprio, quale fideiussore Parte_1 C.F._1 ingiunto in solido, che nella sua qualità di legale rappresentante di Pt_2 [...]
c, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall' avv. Giuseppe Di Controparte_1
Lorenzo ;
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_2
ON AN , giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
La con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta Controparte_3 al REA presso la CCIAA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA iscritta P.IVA_1 nell'elenco generale degli intermediari creditizi ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia n. 35125 in persona del procuratore speciale Avv. CP_4
, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._2 in forza dei poteri conferitile con procura speciale per atto a rogito del Notaio dott. di Roma del 30 gennaio 2023 (repertorio n. Persona_1
14.959/raccolta n. 10.282), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.
IO MA, giusta delega in atti;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 392/2025 del 24.03.2025 notificato in data 24.03.2025
CONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione per l' udienza cartolare del 16.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata da sia in proprio, quale fideiussore ingiunto in solido, che nella Parte_1 sua qualità di legale rappresentante di avverso il decreto ingiuntivo in Pt_2 CP_1 epigrafe, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido la somma di €
134.576,91 oltre interessi legali e spese di causa in favore del Controparte_2 cui è subentrata in corso di causa la terza intervenuta la in
[...] Controparte_3 qualità di cessionaria del credito;
la ricorrente azionato le proprie asserite ragioni di credito in ragione del saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 186000 con accessoria apertura di credito, di cui la era titolare e vi era garanzia del sig. CP_5
amministratore e socio della debitrice principale Parte_1
Nel formulare opposizione gli opponenti eccepivano in via preliminare l' incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio in favore del Tribunale di
Monza in ragione della clausola di cui all' art 17 che in relazione ai contratti conclusi da “professionisti” indicava il foro suddetto come competente in via esclusiva. Si costituiva l' opposta aderendo all' eccezione di incompetenza territoriale riconoscendo la qualifica di professionista del garante.
In via pregiudiziale, va evidenziato che l' eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita accoglimento atteso che la citata clausola indica in modo chiaro la natura esclusiva ( non facoltativa) del foro convenzionale indicato e non vi è contestazione circa la qualifica di “professionista” tanto della debitrice principale che del garante , amministratore della società opponente e socio della stessa. Controparte_6
.
Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Monza quale foro territorialmente competente
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, essendo stato emanato il decreto ingiuntivo da giudice territorialmente incompetente ne va dichiarata la nullità.
Assorbita in questa fase ogni altra questione di merito da valutarsi da parte del giudice competente.
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito.
Nulla sulle spese atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa. adesione eccezione incompetenza territoriale
Nella fattispecie, attesa la natura di professionista dell' opponente, il foro convenzionale indicato, per quanto esclusivo, non è qualificabile come inderogabile, bensì da luogo in senso opposto, ad un' ipotesi di competenza “derogata”, a differenza del foro del consumatore, questo sì inderogabile, ma non applicabile al caso di specie, con conseguente in conferenza della giurisprudenza richiamata dall' opposto ai fini della regolazione delle spese processuali
PQM
Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n 392/2025;
emesso dal Tribunale di Latina, in quanto giudice territorialmente incompetente;
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito davanti al Tribunale di Monza. Nulla sulle spese.
Sentenza allegata ai sensi dell' art 281 sexies cpc al verbale d' udienza del 16.12.2025
Latina, 17.12.2025 IL Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso Piccialli , ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 1954 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 riservata a sentenza all'udienza cartolare ex art 281 sexies cpc di discussione del 16.12.2025
TRA
-Attore opponente
Dott. c.f. , sia in proprio, quale fideiussore Parte_1 C.F._1 ingiunto in solido, che nella sua qualità di legale rappresentante di Pt_2 [...]
c, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall' avv. Giuseppe Di Controparte_1
Lorenzo ;
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_2
ON AN , giusta delega in atti;
-Convenuta opposta
La con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta Controparte_3 al REA presso la CCIAA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA iscritta P.IVA_1 nell'elenco generale degli intermediari creditizi ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia n. 35125 in persona del procuratore speciale Avv. CP_4
, nata a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._2 in forza dei poteri conferitile con procura speciale per atto a rogito del Notaio dott. di Roma del 30 gennaio 2023 (repertorio n. Persona_1
14.959/raccolta n. 10.282), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.
IO MA, giusta delega in atti;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 392/2025 del 24.03.2025 notificato in data 24.03.2025
CONCLUSIONI: le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione per l' udienza cartolare del 16.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Occorre brevemente premettere in fatto che l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata da sia in proprio, quale fideiussore ingiunto in solido, che nella Parte_1 sua qualità di legale rappresentante di avverso il decreto ingiuntivo in Pt_2 CP_1 epigrafe, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido la somma di €
134.576,91 oltre interessi legali e spese di causa in favore del Controparte_2 cui è subentrata in corso di causa la terza intervenuta la in
[...] Controparte_3 qualità di cessionaria del credito;
la ricorrente azionato le proprie asserite ragioni di credito in ragione del saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 186000 con accessoria apertura di credito, di cui la era titolare e vi era garanzia del sig. CP_5
amministratore e socio della debitrice principale Parte_1
Nel formulare opposizione gli opponenti eccepivano in via preliminare l' incompetenza territoriale del giudice adito in monitorio in favore del Tribunale di
Monza in ragione della clausola di cui all' art 17 che in relazione ai contratti conclusi da “professionisti” indicava il foro suddetto come competente in via esclusiva. Si costituiva l' opposta aderendo all' eccezione di incompetenza territoriale riconoscendo la qualifica di professionista del garante.
In via pregiudiziale, va evidenziato che l' eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita accoglimento atteso che la citata clausola indica in modo chiaro la natura esclusiva ( non facoltativa) del foro convenzionale indicato e non vi è contestazione circa la qualifica di “professionista” tanto della debitrice principale che del garante , amministratore della società opponente e socio della stessa. Controparte_6
.
Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Monza quale foro territorialmente competente
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, essendo stato emanato il decreto ingiuntivo da giudice territorialmente incompetente ne va dichiarata la nullità.
Assorbita in questa fase ogni altra questione di merito da valutarsi da parte del giudice competente.
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito.
Nulla sulle spese atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa. adesione eccezione incompetenza territoriale
Nella fattispecie, attesa la natura di professionista dell' opponente, il foro convenzionale indicato, per quanto esclusivo, non è qualificabile come inderogabile, bensì da luogo in senso opposto, ad un' ipotesi di competenza “derogata”, a differenza del foro del consumatore, questo sì inderogabile, ma non applicabile al caso di specie, con conseguente in conferenza della giurisprudenza richiamata dall' opposto ai fini della regolazione delle spese processuali
PQM
Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n 392/2025;
emesso dal Tribunale di Latina, in quanto giudice territorialmente incompetente;
Termine di legge per la riassunzione della causa di merito davanti al Tribunale di Monza. Nulla sulle spese.
Sentenza allegata ai sensi dell' art 281 sexies cpc al verbale d' udienza del 16.12.2025
Latina, 17.12.2025 IL Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli