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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
CA UI NN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 486/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Regione Autonoma Della Sardegna - 80002870923
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteleone Rocca Doria - Via S. Antonio 1 07010 Monteleone Rocca Doria SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1
e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
Appellato:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
- la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ha impugnato la sentenza numero 155/2025 - pronunciata in data 30 gennaio 2025 e depositata in segreteria in data 14 aprile 2025 - con la quale la prima sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento imu anno d'imposta 2018 emesso dal COMUNE DI MONTELEONE ROCCA
DORIA, respingeva il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio sul presupposto che la proprietà delle infrastrutture necessarie alla gestione delle risorse idriche fosse pubblica e appartenesse al demanio.
La Regione proponeva, quindi, appello per chiedere la riforma della sentenza impugnata.
L'appellata si costituiva in giudizio.
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre ricordare che presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di un immobile mentre il soggetto passivo è il proprietario dell'immobile o il titolare di un diritto reale sullo stesso.
Detto immobile, individuato tramite visure cartografiche, è un impianto di potabilizzazione e depurazione delle acque, riconducibile perciò al servizio idrico integrato della Sardegna, insistente interamente sul territorio del Comune di Monteleone Rocca Doria ed è un servizio pubblico essenziale somministrato nell'ambito unico territoriale regionale della società Società_1 Spa.
Per tale motivo la proprietà dello stesso deve essere attribuita al medesimo Comune ai sensi del combinato disposto degli articoli 143 e 153 del decreto legislativo numero 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”.
Gli Enti locali, secondo le disposizioni della parte terza del decreto legislativo numero 152/2006 svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.
Se, dunque, dal legislatore viene espressamente previsto, nei testi normativi sopra richiamati, che gli Enti locali debbano occuparsi della materiale gestione degli impianti e delle infrastrutture necessari per l'erogazione del servizio idrico e non possano in alcun caso cedere ad altri la proprietà degli stessi pare evidente che la proprietà stessa debba essere considerata attribuita, ex lege, proprio agli Enti locali, e, più in particolare, ai Comuni nel cui territorio ricadono le infrastrutture idriche.
Alla luce di quanto esposto, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria non può, pertanto, essere la
Regione Autonoma della Sardegna, pur se catastalmente titolare della medesima, in quanto risulta assente, in capo alla stessa, per espressa previsione di legge, qualsivoglia tipologia di diritto reale sulle infrastrutture medesime.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per il doppio grado del giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento n. 6 per IMU 2018 emesso dal Comune di Monteleone Rocca Doria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro 600,00 (euro sei cento virgola zero), oltre oneri accessori, per ciascun grado del giudizio. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il AT dr. Luisa Anna Cagnoli Il Presidente dr. Gianluigi Dettori
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
CA UI NN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 486/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Regione Autonoma Della Sardegna - 80002870923
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monteleone Rocca Doria - Via S. Antonio 1 07010 Monteleone Rocca Doria SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 1
e pubblicata il 14/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
Appellato:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
- la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ha impugnato la sentenza numero 155/2025 - pronunciata in data 30 gennaio 2025 e depositata in segreteria in data 14 aprile 2025 - con la quale la prima sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento imu anno d'imposta 2018 emesso dal COMUNE DI MONTELEONE ROCCA
DORIA, respingeva il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio sul presupposto che la proprietà delle infrastrutture necessarie alla gestione delle risorse idriche fosse pubblica e appartenesse al demanio.
La Regione proponeva, quindi, appello per chiedere la riforma della sentenza impugnata.
L'appellata si costituiva in giudizio.
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Occorre ricordare che presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di un immobile mentre il soggetto passivo è il proprietario dell'immobile o il titolare di un diritto reale sullo stesso.
Detto immobile, individuato tramite visure cartografiche, è un impianto di potabilizzazione e depurazione delle acque, riconducibile perciò al servizio idrico integrato della Sardegna, insistente interamente sul territorio del Comune di Monteleone Rocca Doria ed è un servizio pubblico essenziale somministrato nell'ambito unico territoriale regionale della società Società_1 Spa.
Per tale motivo la proprietà dello stesso deve essere attribuita al medesimo Comune ai sensi del combinato disposto degli articoli 143 e 153 del decreto legislativo numero 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”.
Gli Enti locali, secondo le disposizioni della parte terza del decreto legislativo numero 152/2006 svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.
Se, dunque, dal legislatore viene espressamente previsto, nei testi normativi sopra richiamati, che gli Enti locali debbano occuparsi della materiale gestione degli impianti e delle infrastrutture necessari per l'erogazione del servizio idrico e non possano in alcun caso cedere ad altri la proprietà degli stessi pare evidente che la proprietà stessa debba essere considerata attribuita, ex lege, proprio agli Enti locali, e, più in particolare, ai Comuni nel cui territorio ricadono le infrastrutture idriche.
Alla luce di quanto esposto, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria non può, pertanto, essere la
Regione Autonoma della Sardegna, pur se catastalmente titolare della medesima, in quanto risulta assente, in capo alla stessa, per espressa previsione di legge, qualsivoglia tipologia di diritto reale sulle infrastrutture medesime.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per il doppio grado del giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'avviso di accertamento n. 6 per IMU 2018 emesso dal Comune di Monteleone Rocca Doria. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro 600,00 (euro sei cento virgola zero), oltre oneri accessori, per ciascun grado del giudizio. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il AT dr. Luisa Anna Cagnoli Il Presidente dr. Gianluigi Dettori