Art. 14.
Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle societa' e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali.
Il contribuente e' libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purche' nei tre esercizi non superi il cento per cento.
Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle societa' e di ogni altro tributo in modo che l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali.
Il contribuente e' libero di fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura diversa da anno ad anno, purche' nei tre esercizi non superi il cento per cento.