Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7537 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12080 del 2025, proposto da
ON IS, OL AV, NO NT, AN ST, RI MA, AR NO, NA ER, OL PE, AN IC, SE LL, IO TI, LI TI, VA ES, IT De NA, AN IO, AN SI, ON PP, SE IL, rappresentati e difesi dagli avvocati Giangiorgio Macdonald, Carmine Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del bando con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 105 (centocinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al D.M. registro decreti prot. n. 50 dell'8.05.2025, nonché al D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025;
- di ogni clausola del bando di concorso per quanto di interesse;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto, compresi, ancorché non conosciuti, eventuali provvedimenti e atti istruttori connessi alla determinazione delle clausole del bando di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. I ricorrenti sono ingegneri e architetti che ricoprono la posizione di funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Con D.M. n. 50 dell’8.05.2025 il Ministero ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 105 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità del medesimo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da destinare alle sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione. Si tratta di un concorso finalizzato al reclutamento di personale da inquadrare nella nuova “quarta Area” delle “Elevate professionalità”, introdotta dagli articoli 13 e 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Centrali (CCNL 2019- 2021), la quale, posta al vertice del sistema di classificazione del personale non dirigente, è destinata ad accogliere figure professionali con competenze specialistiche particolarmente elevate, individuate attraverso criteri selettivi rigorosi e procedure comparative che devono assicurare il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e valorizzazione del merito.
3. Il concorso è stato strutturato tramite una suddivisione del personale da reclutare secondo diversi codici concorsuali identificativi delle diverse “famiglie professionali”. Nello specifico, i profili professionali, per quanto interessa in questa sede, sono stati suddivisi secondo i seguenti codici: “i) codice concorso EPI: n. 7 posti per la famiglia professionale tecnica in ambito informatico, posizione di lavoro Specialista informatico; j) codice concorso EPT-01: n. 31 posti per la famiglia professionale tecnica con orientamento sia in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei lavori pubblici, posizione di lavoro Specialista ingegnere; k) codice concorso EPT-02: n. 32 posti per la famiglia professionale tecnica con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, posizione di lavoro Specialista ingegnere; l) codice concorso EPVCA: n. 3 posti per la famiglia professionale della vigilanza, controllo e audit, posizione di lavoro Specialista internal auditor e Specialista ispettore societario”.
4. A seguito dell’avvenuta pubblicazione del D.M. n. 50 dell’8.05.2025 alcuni enti rappresentativi delle categorie professionali interessate alla partecipazione concorsuale hanno formulato apposite istanze di riesame in autotutela del bando, in quanto contenente disposizioni asseritamente lesive delle prerogative e delle legittime aspettative dei soggetti interessati. In particolare, il bando presentava criticità tanto riguardo alla sua formulazione, quanto in merito alla disparità di trattamento relativa ai requisiti di accesso per i singoli codici di concorso, nonché in relazione ai titoli di accesso al procedimento concorsuale e, infine, anche con riferimento alle prove e ad alcune previsioni volte all’accertamento del possesso di competenze inconferenti. Il Comitato Unico di Garanzia dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da parte sua, ha lamentato la mancata acquisizione preventiva del proprio parere, prescritto ai sensi della Direttiva n. 2 del 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
5. In parziale accoglimento delle istanze di riesame, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025, con il quale - “ considerato che a seguito di interlocuzioni con le OO.SS. è emersa l’opportunità di intervenire sul bando medesimo in merito al requisito della conoscenza certificata di lingue straniere ” - ha ritenuto “ necessario integrare e modificare il bando di concorso in argomento, anche in riferimento al requisito di ulteriori classi di laurea, ritenute valide per la partecipazione a determinati codici concorso ”. Il decreto di modifica del bando ha, in particolare, disposto: i) l’eliminazione del riferimento all’art. 16- octies del D.L. 179/2012, presente nel preambolo del bando; ii) l’inclusione della conoscenza della lingua francese e spagnola come possibili requisiti di partecipazione alternativi a quella inglese, confermando la necessità del possesso della certificazione di una competenza pari almeno al livello B2 ad eccezione di quanti abbiano conseguito la laurea, il master o il dottorato “in una di quelle lingue”; iii) l’inclusione di nuove classi di Laurea Magistrale atte a soddisfare i requisiti di partecipazione; iv) rispetto all’individuazione delle possibili sedi di assegnazione, l’amministrazione ne ha riservato la comunicazione soltanto “in seguito all’approvazione della graduatoria”.
6. Con la presente impugnativa i ricorrenti denunciano la perdurante illegittimità del bando di concorso, lamentando di essere rimasti ingiustamente esclusi dalla possibilità di partecipare, censurando gli atti impugnati per i seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994. Illegittimità dell’art. 2 del bando di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta. Illegittimità del bando di concorso per contrasto con il CCNI. Illegittimità del bando di concorso per contrasto con precedente determinazione dell’Amministrazione. Violazione e falsa applicazione dell’intesa sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle sigle sindacali il 26.09.2023 e costituente parte integrante dell’ordinamento professionale del personale delle Aree del Ministero ”. Il bando impugnato sarebbe illegittimo poiché in contrasto con le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo datato 28.08.2023, nonché con il successivo verbale di intesa sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le sigle sindacali in data 26.09.2023, in quanto esso avrebbe stravolto i presupposti di partecipazione alla procedura concorsuale, richiedendo anche nei confronti dei soggetti interni all’amministrazione il necessario possesso dei requisiti di partecipazione individuati dalla medesima contrattazione integrativa nei confronti dei soli soggetti esterni. Il CCNI di recente approvazione sarebbe vincolante, stabilendo requisiti assai meno stringenti che risulterebbero certamente posseduti dagli odierni ricorrenti per l’accesso alle posizioni oggetto di reclutamento a mezzo del bando impugnato. Nell’introdurre requisiti ulteriori e differenti rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva per l’accesso all’area delle elevate professionalità, la disposizione in esame violerebbe, pertanto, la riserva di contrattazione collettiva, riconosciuta dal D.Lgs. n. 165/2001 per i rapporti di pubblico impiego, alla cui fonte negoziale l’art. 40 del medesimo d.lgs. n. 165/2001 devolve molteplici aspetti della regolamentazione del rapporto;
II) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Illegittimità degli art. 2 e 4 del bando di gara. Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta. Illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha imposto la partecipazione degli interessati a una sola classe di concorso, precludendo un effettivo e pieno confronto competitivo volto alla selezione dei migliori candidati ”. Il bando non consente la partecipazione dei candidati che per una sola di esse, escludendo la possibilità per i candidati di partecipare alla selezione concorsuale per più profili professionali. Tale scelta sarebbe immotivata, atteso che gli odierni ricorrenti sarebbero in possesso di titoli e competenze trasversali che consentirebbero loro di partecipare alla selezione per più codici di concorso;
III) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Illegittimità degli artt. 2 e 3 del bando. Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta. Illegittimo e illogico allargamento della rilevanza delle lingue straniere al solo spagnolo e francese in aggiunta all’inglese senza comprendere le altre lingue, eurounitarie ed extraeurounitarie. Illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha richiesto il possesso di una certificazione di lingua straniera quale requisito di accesso al concorso e non di valutazione dei titoli ai fini della graduatoria. Illogicità e disparità di trattamento della richiesta di conoscenza accertata della lingua straniera per un concorso non dirigenziale rispetto a quest’ultimi ”. Il bando di concorso sarebbe illegittimo nella parte in cui prevede, ai sensi dell’art. 2 del bando come modificato dal decreto del 7.07.2025, tra i requisiti di ammissione, il necessario possesso di una certificazione di lingua straniera, sia essa inglese, francese o spagnola. Il bando, infatti, non espliciterebbe alcuna ragione per cui siano state ricomprese la lingua spagnola e quella francese ma non anche, ad esempio, la lingua tedesca o portoghese e/o le altre lingue eurounitarie ovvero le lingue extraeuropee maggiormente parlate e rilevanti. Tale previsione sarebbe sproporzionata e irragionevole, avuto riguardo alla circostanza per cui si tratta di un bando di concorso destinato al reclutamento di personale tecnico non dirigenziale. La previsione della lingua straniera avrebbe potuto essere valorizzata, al più, come elemento premiale ai fini dell’attribuzione del punteggio rilevante titolo ai fini della graduatoria finale, e non anche quale ulteriore requisito di partecipazione che circoscrive ulteriormente le facoltà partecipative;
IV) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta. Illegittimità del bando di concorso per contrasto con il CCNI. Illegittimità degli artt. 2 e 3 del bando. Illegittimità del bando di concorso per contrasto con precedente determinazione dell’Amministrazione. Violazione e falsa applicazione dell’intesa sottoscritta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle sigle sindacali il 26.09.2023 e costituente parte integrante dell’ordinamento professionale del personale delle Aree del Ministero. Illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha richiesto il possesso di titoli post-lauream quale requisito di accesso al concorso anziché, casomai, di valutazione dei titoli ai fini della graduatoria ”. Il ricorso censura altresì la previsione che impone il possesso di almeno un titolo post-lauream (ossia un master, un diploma di specializzazione o un dottorato), trattandosi di disposizione - quella dell’art. 2 del bando - che sarebbe illogica e illegittima, contrastante con il CCNI e con l’intesa siglata il 26.09.2023 tra il medesimo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle sigle sindacali. Difatti tale intesa, da un lato ha collegato la rilevanza di tali titoli al solo accesso dall’esterno, con conseguente illegittimità della previsione che ne impone il possesso a qualsiasi concorrente, anche ai soggetti già “interni” all’Amministrazione; dall’altro, è stato espressamente previsto che di tali titoli debba essere prescritta una “ponderazione”, ossia che vengano considerati ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la determinazione della graduatoria finale. Ciononostante, il bando di concorso annovera il possesso di titoli post lauream quale requisito di accesso al concorso e lo prevede per tutti i profili oggetto di reclutamento, restringendo arbitrariamente la platea dei concorrenti anche rispetto ai titoli di partecipazione;
V) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Illegittimità dell’art. 2 del bando. Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta. Illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha richiesto per i codici di concorso EPT-01 e EPT-02 il possesso cumulativo dell’abilitazione professionale con iscrizione al relativo albo e del titolo di studio, non richiesto per altri codici di concorso riguardanti profili tecnici con funzioni analoghe. Sproporzione dei requisiti richiesti rispetto alla tipologia di concorso ”. Nella delineazione dei requisiti richiesti per partecipare ai singoli codici di concorso emergerebbe un’evidente disparità di trattamento per quanto riguarda i codici EPT01 e EPT-02, in quanto soltanto per partecipare ad esse il bando richiede il possesso cumulativo sia dell’abilitazione professionale - con iscrizione al relativo albo – che di un titolo post-lauream (master, dottorato o scuola di specializzazione – v. art. 2 del bando, pag. 13 e art. 4, pag. 18 del bando). Diversamente, per altri codici di concorso il bando ha ritenuto sufficiente il possesso di uno solo dei predetti requisiti, così introducendo un’illegittima disparità di trattamento a danno dei soggetti interessati alla partecipazione concorsuale per i codici di concorso EPT-01 e EPT-02, immotivata e irragionevole considerato che si tratta di profili tecnici con funzioni analoghe;
VI) “ Illegittimità dell’art. 6 del bando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta. Illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto tra le materie della prova scritta per la classe di concorso EPT-02 degli argomenti estranei escludendone altri essenziali e attinenti ”. L’illogicità delle disposizioni impugnate atterrebbe anche alla tipologia di prove prescritte laddove risultano non totalmente attinenti e congrue. In particolare, si impugna l’art. 6, comma 10, del bando laddove è prevista la prova scritta per la classe di concorso EPT-02, accorpandosi discipline eterogenee (ferroviarie, stradali, aeronautiche, geotecniche, navali, contabili, ecc.), che sarebbero inconferenti rispetto alle attività professionali richieste nei confronti dei dipendenti assegnati presso le CPA e le Motorizzazioni ove, sia pure nel silenzio totale del bando – dovrebbero risultare destinati molti dei vincitori;
VII) “ Illegittimità dell’art. 11 del bando di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta. Violazione e/o falsa applicazione dall’art. 3, comma 2, lett. g) del d.P.R. n. 487/1994, Illegittimità del bando di gara nella parte non prevede l’individuazione delle sedi di impiego dei vincitori del concorso. Limitazione alla corretta e cosciente partecipazione al concorso ”. Ulteriore profilo di illegittimità del bando evidenziato all’esito delle modifiche introdotte dal decreto n. 56 del 7.07.2025 risiederebbe nella mancata indicazione e individuazione delle sedi alle quali saranno assegnati i vincitori del procedimento concorsuali. L’art. 11, comma 1- bis , del bando, nella sua versione modificata dal decreto MIT n. 56 del 7.07.2025, ha previsto che “ in seguito all’approvazione della graduatoria, l’Amministrazione comunicherà ai candidati risultati vincitori, all’atto della data di convocazione per la stipulazione dei contratti individuali di lavoro, l’elenco delle sedi disponibili. L’assegnazione avverrà in stretto ordine di graduatoria finale ”. La disposizione in questione sarebbe illegittima, in quanto contrastante con quanto imposto dall’art. 3, comma 2, lett. g) del d.P.R. n. 487/1994, ai sensi del quale “ Il bando di concorso deve contenere almeno: […] g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi ”;
VIII) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, ingiustizia e illogicità manifesta. Illegittimità del bando di concorso prot. registro decreti n. 50 dell’8.05.2025 nella versione attuale coincidente con quella originaria senza le modifiche disposte, Contrasto tra il bando pubblicato e quanto risposto con il decreto n. 56 del 7.07.2025. Mancata effettiva modifica del bando originario e ripubblicazione del bando nella versione definitiva. Impossibilità e comunque ostacolo a una effettiva partecipazione. Violazione delle norme in tema di pubblicità e pubblicazione delle procedure a evidenza pubblica ”. Il bando di concorso risulterebbe ancora pubblicato nella sua versione originaria, senza le modifiche disposte dal decreto n. 56 del 7.07.2025 già precedentemente illustrate. Tale mancato adeguamento avrebbe creato un indubbio ostacolo alla corretta partecipazione degli interessati. Inoltre e comunque, il bando di concorso prot. registro decreti n. 50 dell’8.05.2025 come attualmente risulta formulato e reperibile sarebbe erroneo e non corretto e, quindi, da decretare illegittimo.
7. Il Ministero si è costituito in resistenza, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso in ragione della sua tardività e concludendo, nel merito, per il rigetto dell’impugnativa.
8. All’udienza pubblica dell’11.3.2026 il Collegio ha dato previo avviso, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a, della sussistenza di profili di inamissibilità del primo motivo, in particolare per quanto attiene alla lamentata parzialità del novero dei titoli richiesti per l’accesso, in ragione della genericità della prospettazione, posto che né nel ricorso, né negli atti depositati è fornita evidenza degli specifici titoli di studio posseduti dai ricorrenti. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
TO
9. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di irricevibilità formulata dal Ministero, in quanto a seguito delle modifiche del bando apportate con il decreto n. 56/2025, pubblicato l’11.7.2025, che ha determinato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, deve ritenersi abbia iniziato a decorrere un nuovo termine di decadenza per l’impugnazione. Il ricorso risulta notificato in data 9.10.2025 e, pertanto, tenuto conto della sospensione feriale, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.
10. Nel merito, il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile e in parte improcedibile.
11. Va in primo luogo rilevato che l’art. 6, co. 6- ter , del d.l. 7.5.2024, n. 60, convertito (con modificazioni) dalla legge 4.7.2025, n. 95, ha stabilito che “ Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica ”.
12. Inoltre, il d.p.c.m. 30.10.2023, n. 186, aveva autorizzato il Ministero ad assumere, tramite concorso pubblico, 5 unità di personale nell’area delle elevate professionalità.
13. Con il bando impugnato il Ministero ha, quindi, indetto “ un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 105 (centocinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da destinare alle Sedi Centrali e Periferiche dell’Amministrazione ”, espressamente prevedendo che “ Il venticinque per cento dei posti è riservato al personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente i requisiti previsti dall’articolo 2 ” del bando medesimo.
14. La procedura oggetto di causa è, pertanto, un concorso pubblico con riserva di posti e non già una selezione meramente interna, con la conseguenza che i requisiti di partecipazione sono quelli previsti per l’accesso dall’esterno, che evidentemente dovranno essere posseduti anche dal personale interno che intenda prendervi parte.
15. E’, pertanto, infondata la censura di cui al primo motivo, con cui si lamenta la violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo datato 28.08.2023, nonché del successivo verbale di intesa sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le sigle sindacali in data 26.9.2023, per avere il bando asseritamente stravolto i presupposti di partecipazione alla procedura concorsuale, richiedendo anche nei confronti dei soggetti interni all’amministrazione il necessario possesso dei requisiti di partecipazione individuati dalla medesima contrattazione integrativa nei confronti dei soli soggetti esterni. Il richiamo ai requisiti di accesso all’area delle elevate professionalità dall’interno non è, infatti, pertinente con la natura della procedura contestata.
16. Quanto sopra è sufficiente per il rigetto del primo motivo, atteso che l’intera prospettazione è declinata a partire dalla ritenuta illegittimità della richiesta dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’estero. In ogni caso, inammissibile per genericità è la censura con la quale si lamenta l’insufficiente previsione delle lauree che consentono l’accesso, atteso che i ricorrenti non hanno fornito evidenza dei titoli di studio specificamente posseduti da ciascuno di essi al fine di valutare la ragionevolezza delle richieste dell’Amministrazione, con la conseguenza che è anche impossibile apprezzare l’assenza tra di essi di eventuali conflitti d’interessi.
17. In ragione del rigetto del primo motivo, le ulteriori censure risultano improcedibili, in quanto in mancanza del titolo richiesto per la partecipazione al concorso i ricorrenti non possono vantare alcun interesse all’esame di esse, che risultano, in ogni caso, anche infondate per le ragioni esposte di seguito.
18. Con il secondo motivo si contesta la previsione per cui il candidato può partecipare al concorso per uno solo dei profili indicati dal bando. Tale previsione, contrariamente a quanto lamentato, non è manifestamente irragionevole, è riconducibile all’esigenza, evidentemente avvertita dall’Amministrazione, di assicurare la massima copertura dei posti – impedendo plurime idoneità – e rientra nell’ambito delle valutazioni di merito riservate all’Amministrazione e non sindacabili dal giudice amministrativo.
19. Infondato è anche il terzo motivo. L’art. 37 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che “ A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere ”. L’Amministrazione, a seguito delle modifiche al bando di cui al D.M. n. 56 del 7.7.2025, ha previsto, quale requisito di accesso, il possesso “ della certificazione della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola di livello almeno B2 ”, con perimetrazione che non appare manifestamente irragionevole, trattandosi delle lingue notoriamente più parlate nell’ambito dell’Unione europea e tenuto conto che la richiesta di altre lingue, in alternativa all’inglese, è rimessa all’Amministrazione “ ove opportuno ”. Inoltre, come già chiarito da questo Tribunale, il riferimento all’accertamento della conoscenza della lingua straniera, come introdotto nell’art. 37 citato dal d.lgs. 25.7.2017, n. 75, va letto alla luce delle previsioni della legge delega 7.8.2015, n. 24 – la quale stabilisce che i provvedimenti di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni tra le altre possano recare “ previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici ”, con la conseguenza che “ non può essere condiviso il profilo della censura in ordine alla ritenuta illegittimità per irragionevolezza della disposizione del bando che prevede il requisito della conoscenza della lingua inglese come requisito di partecipazione e secondo il Livello B2 del QCE, perché l’Istituto ha scelto, in relazione al particolare profilo per cui ha bandito il concorso, di prevederlo come requisito di partecipazione in tale opzione, dunque, sostenuto dalla lettera dell’art. 17, comma 1 lett. e) della legge delega n. 124 del 2015 ” (TAR Lazio – Roma, III- quater , 28.5.2018, n. 5967). Né risulta contraddittoria la previsione per cui in sede di prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera prescelta, atteso che il requisito di partecipazione richiesto è una conoscenza minima e non osta all’ordinamento dei candidati sulla base della maggiore o minore abilità linguistica.
20. Con il quarto motivo si contesta la richiesta, quale requisito di partecipazione, di un titolo post lauream . Al di là dell’evocato profilo per cui tali titoli non sarebbero richiedibili ai candidati interni, per il quale vale quanto detto sopra, è l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 a stabilire che le Amministrazioni possono “ richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ”, sicché la relativa richiesta trova fondamento nella stessa legge. Né risulta argomentata in alcun modo la dedotta “ mancata attinenza di quanto richiesto rispetto alla “specifica posizione da ricoprire ”. La doglianza è quindi infondata.
21. Non sussiste la lamentata disparità di trattamento, lamentata nel quinto motivo, per quanto riguarda i codici EPT01 e EPT-02, derivante dal fatto che solo per tali profili il bando richiede il possesso cumulativo sia dell’abilitazione professionale - con iscrizione al relativo albo – che di un titolo post-lauream (master, dottorato o scuola di specializzazione – v. art. 2 del bando, pag. 13 e art. 4, pag. 18 del bando), diversamente da quanto previsto per altri codici concorso. Con i due profili indicati, infatti, non sono ricercati semplici “specialisti” della materia, ma più propriamente “ specialisti ingegneri ”, il che presuppone la relativa abilitazione. Né soccorre la comparazione con le figure dirigenziali, atteso che il contenuto altamente specialistico dell’area delle elevate professionalità non corrisponde al profilo dirigenziale.
22. Del tutto generica è la contestazione contenuta nel sesto motivo, con cui si censura l’art. 6, co. 10, del bando il quale accorperebbe, nella prova scritta per la classe di concorso EPT-02, discipline estremamente eterogenee (ferroviarie, stradali, aeronautiche, geotecniche, navali, contabili, ecc.), che sarebbero inconferenti rispetto alle attività professionali richieste nei confronti dei dipendenti assegnati presso le CPA e le Motorizzazioni. La doglianza, infatti, si fonda su una mera petizione di principio e non tiene conto del fatto che la prova è volta a valutare le competenze “ in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi ”, sicché i ricorrenti non potrebbero vantare alcuna pretesa a che la prova sia circoscritta agli ambiti di competenza di specifici uffici.
23. Quanto al settimo motivo, riguardante l’asserita mancata indicazione delle sedi di assegnazione, deve ritenersi che l’art. 3, co. 2, lett. g), del d.P.R. n. 487/94 sia soddisfatto con l’indicazione di destinazione presso le sedi centrali e periferiche. Ogni altra interpretazione della norma sarebbe palesemente irragionevole a fronte delle necessità organizzative della P.A. Non si vede, inoltre, come tale indicazione, per come formulata in termini generali, possa scoraggiare la partecipazione dei concorrenti.
24. Manifestamente infondato è, infine, l’ottavo motivo, con cui si lamenta che le modifiche apportate al bando non sarebbero state integrate nel corpo del medesimo. Anche a prescindere dalla circostanza che la pubblicazione del decreto di rettifica, nella medesima pagina del concorso, è del tutto idonea allo scopo, la censura è manifestamente generica, in quanto i ricorrenti non chiariscono sotto quale profilo tale modalità di pubblicazione sia risultata a loro pregiudizio.
25. In conclusione, il ricorso va in parte rigettato e, per la parte restante, in parte dichiarato inammissibile e in parte dichiarato improcedibile.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | NA IZ |
IL SEGRETARIO