TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7537
TAR
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione del CCNI e dell'intesa sindacale

    La procedura è un concorso pubblico con riserva di posti e non una selezione interna, pertanto i requisiti di accesso dall'esterno sono applicabili anche al personale interno. La censura è inoltre inammissibile per genericità, non essendo stati forniti i titoli di studio specifici dei ricorrenti.

  • Rigettato
    Divieto di partecipazione a più profili

    La previsione rientra nelle valutazioni di merito dell'amministrazione volte a garantire la copertura dei posti e non è sindacabile dal giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Requisito della conoscenza di lingue straniere

    La normativa prevede l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno, di altre lingue straniere. La scelta delle lingue e la loro previsione come requisito di accesso sono rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione e non risultano manifestamente irragionevoli. La previsione di altre lingue in aggiunta all'inglese è rimessa all'amministrazione ove opportuno.

  • Rigettato
    Requisito del titolo post-lauream

    La normativa consente alle amministrazioni di richiedere titoli post-lauream come requisito per profili di alta specializzazione. La doglianza sulla mancata attinenza dei requisiti non è stata argomentata.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento nei requisiti per codici EPT-01 e EPT-02

    Per i profili di 'specialisti ingegneri' è presupposta l'abilitazione professionale. La comparazione con figure dirigenziali non è pertinente.

  • Rigettato
    Incongruenza delle materie della prova scritta per EPT-02

    La doglianza è generica e non tiene conto che la prova mira a valutare competenze ingegneristiche in materia di trasporti, non limitate a specifici uffici.

  • Rigettato
    Mancata indicazione delle sedi di impiego

    L'indicazione di destinazione presso sedi centrali e periferiche soddisfa il requisito normativo. Tale indicazione generale non scoraggia la partecipazione.

  • Rigettato
    Mancata effettiva modifica e ripubblicazione del bando

    La pubblicazione del decreto di rettifica è idonea. La censura è generica e non chiarisce il pregiudizio subito dai ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7537
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7537
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo