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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente
IA DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11280202300000781000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11280202300000781000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 68/2025 depositato il 16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 297/2024 del 7 giugno 2024, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di EN, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo n. 11280202300000781000 – notificato dall'Agenzia delle entrate-
IS –, limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tributi e tasse di cui alle cartelle di pagamento nn. 11220190004389367000, 11220190004619443000 e 11220210001288284000.
Nel contraddittorio dell'Ufficio, che si è costituito nel giudizio di secondo grado resistendo al gravame, questa
Corte ha deliberato la presente decisione nella camera di consiglio immediatamente successiva all'udienza del 16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per «[d]ifetto di motivazione - violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990», nella parte in cui ha ritenuto che all'atto impugnato non si dovessero allegare le cartelle di pagamento alle quali in esso si fa riferimento.
Il motivo è infondato.
L'appellante invoca le regole attinenti ai requisiti della motivazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagemento, ma nel caso di specie non si versa in tali ipotesi, essendo impugnato un preavviso di fermo amministrativo, recante l'esaustiva indicazione delle sottostanti cartelle di pagamento emesse a seguito dell'iscrizione a ruolo e delle corrispondenti obbligazioni tributarie, con la chiara enunciazione di ogni dettaglio dei debiti.
Nessuna disposizione normativa impone all'agente per la riscossione di allegare all'atto (consistente nel mero avviso che, in mancanza di pagamento entro i termini prescritti, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo) le cartelle emesse a seguito dell'iscrizione a ruolo, cartelle di cui l'appellante, peraltro, non contesta l'avvenuta precedente notificazione.
Con il secondo motivo la sentenza di primo grado è censurata in quanto non si sarebbe pronunciata sull'eccepita mancanza, nell'atto impugnato, di qualsiasi indicazione delle esigenze cautelari.
Il motivo è infondato.
L'esistenza delle ragioni che giustificano il fermo amministrativo è implicitamente presupposta dalla stessa disciplina che ne prevede la possibile adozione, trattandosi di un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, di un mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito
è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del dPR n. 602 del 1973 (Cass. SU n. 2053 del 2006). Non è dunque necessario che nel preavviso di fermo siano esposte ragioni cautelari a suo sostegno.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla strumentalità del bene mobile a esigenze di lavoro, ex art. 86, secondo comma, del dPR n. 602 del 1973.
Anche questo motivo è infondato.
Non vi è alcuna prova certa della strumentalità dell'autoveicolo all'attività di impresa o alla professione dell'appellante, neppure specificate, non valendo a tal fine la generica "autocertificazione" circa la necessità di farne uso per motivi di lavoro, prodotta in primo grado.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del Contribuente che condanna alla rifusione, a favore dell'Agenzia delle entrate-
IS, delle spese di causa liquidate un euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente
IA DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 07/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11280202300000781000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 11280202300000781000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 68/2025 depositato il 16/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 297/2024 del 7 giugno 2024, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di EN, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo n. 11280202300000781000 – notificato dall'Agenzia delle entrate-
IS –, limitatamente alle pretese di pagamento per imposte, tributi e tasse di cui alle cartelle di pagamento nn. 11220190004389367000, 11220190004619443000 e 11220210001288284000.
Nel contraddittorio dell'Ufficio, che si è costituito nel giudizio di secondo grado resistendo al gravame, questa
Corte ha deliberato la presente decisione nella camera di consiglio immediatamente successiva all'udienza del 16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per «[d]ifetto di motivazione - violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 della legge 241/1990», nella parte in cui ha ritenuto che all'atto impugnato non si dovessero allegare le cartelle di pagamento alle quali in esso si fa riferimento.
Il motivo è infondato.
L'appellante invoca le regole attinenti ai requisiti della motivazione degli atti impositivi e delle cartelle di pagemento, ma nel caso di specie non si versa in tali ipotesi, essendo impugnato un preavviso di fermo amministrativo, recante l'esaustiva indicazione delle sottostanti cartelle di pagamento emesse a seguito dell'iscrizione a ruolo e delle corrispondenti obbligazioni tributarie, con la chiara enunciazione di ogni dettaglio dei debiti.
Nessuna disposizione normativa impone all'agente per la riscossione di allegare all'atto (consistente nel mero avviso che, in mancanza di pagamento entro i termini prescritti, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo) le cartelle emesse a seguito dell'iscrizione a ruolo, cartelle di cui l'appellante, peraltro, non contesta l'avvenuta precedente notificazione.
Con il secondo motivo la sentenza di primo grado è censurata in quanto non si sarebbe pronunciata sull'eccepita mancanza, nell'atto impugnato, di qualsiasi indicazione delle esigenze cautelari.
Il motivo è infondato.
L'esistenza delle ragioni che giustificano il fermo amministrativo è implicitamente presupposta dalla stessa disciplina che ne prevede la possibile adozione, trattandosi di un atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, di un mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito
è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del dPR n. 602 del 1973 (Cass. SU n. 2053 del 2006). Non è dunque necessario che nel preavviso di fermo siano esposte ragioni cautelari a suo sostegno.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla strumentalità del bene mobile a esigenze di lavoro, ex art. 86, secondo comma, del dPR n. 602 del 1973.
Anche questo motivo è infondato.
Non vi è alcuna prova certa della strumentalità dell'autoveicolo all'attività di impresa o alla professione dell'appellante, neppure specificate, non valendo a tal fine la generica "autocertificazione" circa la necessità di farne uso per motivi di lavoro, prodotta in primo grado.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello del Contribuente che condanna alla rifusione, a favore dell'Agenzia delle entrate-
IS, delle spese di causa liquidate un euro 1.500,00 oltre accessori di legge.