Ordinanza cautelare 20 giugno 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 17/12/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, DE - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
dell'intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, ricevuta dal Sig. -OMISSIS- in data 25.03.2025 e inerente al pagamento del c.d. “prelievo latte” per l'annata 2000/2001, per una somma intimata complessiva pari ad € 106.963,18;
dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. -OMISSIS-, ricevuto dal ricorrente in data 10.04.2025, relativo al mancato pagamento dell'intimazione di pagamento n. 11320259002755687/000 notificata il 25.03.2025, per una somma pignorata pari ad € 107.041,10;
di ogni altro comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AG e dell’DE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. AS AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22/05/2025 e depositato in data 3/06/2025, il ricorrente impugnava l’intimazione di pagamento e l’atto di pignoramento presso terzi in epigrafe indicati lamentando:
l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione e per mancata allegazione della cartella sottesa;
l’intervenuta prescrizione delle pretese di AG.
Si costituivano in resistenza l’DE e l’AG eccependo in rito:
- il difetto di giurisdizione del G.O. adito in relazione all’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi;
- la violazione del principio del ne bis in idem poiché il ricorrente avrebbe opposto le medesime doglianza sollevate nel ricorso introduttivo anche nel giudizio n. 1488/2022 RG nel quale era stata impugnata l’intimazione di pagamento n -OMISSIS- con la quale si riattivava la medesima cartella di pagamento n. -OMISSIS-(nuovo numero di riferimento: -OMISSIS-), conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS-/2025;
- l’inammissibilità del ricorso dovendo le questioni inerenti la legittimità della pretesa e i vizi relativi agli atti presupposti essere dedotte contro la cartella sottesa all’intimazione qui impugnata.
La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 13/12/2025 ed ivi trattenuta in decisione.
In via preliminare, va dato atto della inammissibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui viene impugnato l’atto di pignoramento presso terzi in epigrafe indicato.
Invero, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. investe tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle relative alla riscossione dello stesso che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti di intimazione di pagamento, ma non investe anche la fase esecutiva, che ha inizio con il pignoramento ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 7 febbraio 2023 n. 1318; Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2023, n. 10122).
Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, dell’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi, la cui cognizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto invece all’intimazione di pagamento impugnata va evidenziato che le intimate Amministrazioni evidenziano e comprovano:
- che la cartella di pagamento n -OMISSIS- deriva dalla cartella AG -OMISSIS- notificata dalla stessa AG in data 10.12.2018 e riferita al debito per Prelievo Latte sulle annualità 1999/00 e 2000/01;
- che in data 05.11.2021, veniva notificato l’avviso di intimazione n -OMISSIS-, con cui veniva ingiunta la cartella n -OMISSIS- (nuovo numero di riferimento della cartella AG -OMISSIS-);
- che in data 20.10.2022, veniva notificato l’avviso di intimazione n -OMISSIS-, con cui veniva nuovamente ingiunta la cartella n -OMISSIS- (nuovo numero di riferimento della cartella AG -OMISSIS-);
- che in data 17/11/2022, la ricorrente proponeva avanti a questo Tribunale il ricorso n -OMISSIS-/2022 RG con il quale veniva impugnata l’intimazione n -OMISSIS- e la cartella di pagamento di AGEA n -OMISSIS- (derivante dal numero -OMISSIS-);
- che con la Sentenza n. -OMISSIS-/2025 questo Tribunale rigettava il ricorso.
Pertanto, alla luce di quanto rappresentato e comprovato dalle Amministrazioni resistenti, risulta evidente l’infondatezza del motivo di ricorso rappresentato dall’omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta, avendo la ricorrente provveduto ad impugnare la stessa nella controversia conclusasi con la sentenza da ultimo richiamata.
Va altresì evidenziato che l’intimazione di pagamento richiama la motivazione formulata nella presupposta cartella di pagamento - che questo Tribunale, con la Sentenza n. -OMISSIS-/2025, ha ritenuto legittima - operando, quindi, un rinvio alla stessa. In particolare, l’amministrazione richiamando la cartella di pagamento e la data di avvenuta notifica della stessa dimostra, in piena armonia con l’art. 7, co. 1, D.L. 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente, di aver assolto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 l. 241/1990, essendo il ricorrente già in possesso della motivazione al momento della ricezione dell’atto presupposto.
Occorre comunque evidenziare che la cartella presupposta, oltre al recare il numero di ruolo cui sono collegate le pretese relative a tutte le annate in considerazione, contiene inequivoci riferimenti:
i) al titolo della pretesa;
ii) alle annate di riferimento della pretesa economica;
iii) all’ammontare delle pretese.
La cartella di pagamento è dunque pienamente idonea a fare comprendere al produttore le ragioni della richiesta di pagamento.
Infondata risulta, infine, anche l’eccezione di prescrizione del credito.
Sotto tale profilo, va precisato che, nel caso di specie, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. per la somma imputata a titolo di capitale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609) e quinquennale quello per la somma imputata a titolo di interessi (ex art.2948, primo comma, n.4 c.c.).
Essendo la sentenza n. -OMISSIS-/2025 Tar Veneto, relativa alla presupposta cartella di pagamento, intervenuto a distanza di pochi mesi dalla notificazione dell’intimazione di pagamento impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio e richiamato l’effetto interruttivo – sospensivo della prescrizione di cui all’art. 2945, comma 2, c.c., risulta evidente come, nel caso di specie, per l’esiguo lasso di tempo intercorso tra la definizione del richiamato giudizio e la presente statuizione, non è possibile, anche in tal caso, ritenersi maturata la dedotta prescrizione.
Pertanto, alla luce di quanto esposto:
- va dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all’art. 11 c.p.a., con riferimento all’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi;
- va dichiarato infondato il ricorso introduttivo relativamente alle censure a mezzo delle quali la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata.
Le spese di causa possono essere compensate avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ed alla presenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
AS AM, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS AM | Ida AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.