Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
La misura di prevenzione personale è applicabile anche al soggetto che alla data del provvedimento impositivo sia detenuto, salva la necessità - per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e dell'art. 15 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013 - di procedere, nel momento dell'esecuzione della stessa, ad una verifica "ex officio" dell'attualità della pericolosità del prevenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 30101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30101 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/03/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 858
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 36857/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE NC, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 27/06/2014 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. IZZO Gioacchino che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza di legge.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto del 27 giugno 2014, ha confermato il provvedimento del Tribunale della sede, in data 3 ottobre 2012, di applicazione a RE NC, in stato di custodia cautelare in carcere, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni.
A sostegno della decisione la Corte ha addotto che il RE, imputato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel processo denominato "Cosa Mia" e, nelle more dell'appello di prevenzione, condannato con sentenza non irrevocabile della Corte di assise di Palmi alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione per il delitto associativo, è persona socialmente pericolosa come emerso dai contenuti di alcune intercettazioni di colloqui in carcere tra il proposto, all'epoca libero, e il suocero detenuto, ZI EP, boss della 'ndrangheta operante in Palmi, dal quale il primo, in particolare nel corso del colloquio del 5 gennaio 2007, aveva ricevuto istruzioni circa i rapporti da trattenere con altro boss, PA LO, all'epoca latitante, cui avrebbe dovuto riferire le parole del suocero, in funzione della conferma di un'alleanza criminale resa vieppiu' necessaria da alcuni omicidi commessi contro appartenenti alla consorteria criminale diretta dallo stesso ZI.
Ad avviso della Corte territoriale assumeva rilievo anche un'altra conversazione, intercettata in carcere il 19 gennaio 2007, tra il ZI e altro suo genero visitatore, AO GO, nella quale il primo raccomandava al secondo di girare armati, sia lui sia EN (inteso come il RE), per ragioni di sicurezza, atteso il conflitto mafioso in corso;
e precisava di essere in buoni rapporti con De NO PE, altro boss mafioso attivo in Reggio Calabria, dal quale aveva ricevuto una mano per risolvere un problema che ZO ... il fidanzato di A", identificato nello stesso RE, attuale marito di ZI EL, figlia del detenuto, aveva avuto in passato a Reggio Calabria.
Tali conversazioni erano indicative, secondo la Corte di merito, della intraneità del RE all'associazione 'ndranghetistica diretta dal suocero, facente parte del cartello ZI-PA di Palmi, in lotta contro altre cosche per lucrare profitti dai lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria;
e, quindi, ne confermavano la pericolosita' sociale e la necessità di applicare nei suoi confronti la misura di prevenzione personale suddetta.
2. Avverso il decreto della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il RE tramite il difensore, avvocato Antonino Napoli, il quale, con unico motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 1, 4 e ss. e alla L. n. 575 del 1965, art. 1 e ss. la mancanza dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura di prevenzione personale a soggetto, come il RE, imputato e detenuto in custodia cautelare per il reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen.; deduce, in particolare, l'illegittima mancata sospensione del procedimento di prevenzione in attesa della definizione del processo "Cosa Mia", nel quale il ricorrente è imputato, considerata la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 in tema di necessaria attualità della pericolosità sociale anche ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, così come previsto per le misure di sicurezza.
Il ricorrente denuncia, altresì, la mera apparenza della motivazione del decreto impugnato, riportando stralci di esami testimoniali resi da ufficiali di polizia giudiziaria e dal datore di lavoro del RE, nel corso del dibattimento del processo "Cosa Mia", dai quali emergerebbe la dedizione del RE ad onesto lavoro di elettricista, da lui svolto sia a Palmi, con un intervento attuato anche presso il Commissariato di polizia di quella cittadina per riparare il cancello di accesso agli uffici;
sia a Curtatone, in provincia di Mantova, dove il ricorrente si sarebbe trasferito con la sua famiglia recidendo ogni legame con l'ambiente di origine, ad ulteriore riprova dell'assenza di attuale pericolosità sociale. Il RE richiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale, rilevato che il ricorso avverso il provvedimento in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, ha escluso l'apparenza della motivazione del decreto impugnato, a suo avviso adeguatamente giustificante l'applicazione della misura di prevenzione personale, e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché i vizi denunciati, presentati sotto l'usbergo della violazione di legge, sono manifestamente infondati.
Va premesso che la L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art.
3-ter, comma 2, oggi corrispondente al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, prevede che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge contro i provvedimenti in materia di misure di prevenzione.
Il ricorrente adduce, innanzitutto, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 per escludere la legittimità della misura di prevenzione personale emessa nei confronti di persona detenuta in carcere e, perciò, non eseguibile se non dopo la fine della restrizione carceraria, previo necessario esame di attualità della pericolosità sociale, deducendone la necessaria sospensione del procedimento di prevenzione in pendenza di quello penale. L'assunto è erroneo.
Il giudice delle leggi, nella citata sentenza, non ha posto alcun limite al momento in cui può essere disposta la misura di prevenzione anche nei confronti di persona in vinculis, ma si è limitato a sottolineare l'illegittimità delle disposizioni normative in materia, laddove non impongono al giudice, anche d'ufficio, il riesame della pericolosità sociale del prevenuto, in caso di distanza temporale tra la data di deliberazione della misura di prevenzione e quella di avvio della sua esecuzione, da differire al termine della permanenza in carcere nel caso di destinatario in vinculis.
In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12 e, conseguentemente, il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 15 nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Tale disciplina suppone, quindi, che le misure di prevenzione personali possano essere applicate anche a soggetti ristretti in carcere, come si evince dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 4 restando, in tal caso, solo la loro esecuzione posposta a quella della pena, salva la possibilità per l'interessato di chiedere la revoca del provvedimento applicativo della misura di prevenzione ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2 cui corrisponde il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11, comma 2,. Prima dell'intervento della Corte costituzionale una doppia valutazione d'ufficio della pericolosità sociale era prevista dall'art. 679 cod. proc. pen. solo per le misure di sicurezza:
inizialmente da parte del giudice della cognizione, al fine di verificare la sussistenza della pericolosità al momento della pronuncia della sentenza;
quindi da parte del magistrato di sorveglianza al tempo del concreto inizio della misura già disposta, in modo tale da garantire l'attualità della pericolosità del soggetto colpito dalle restrizioni della libertà personale connesse alla misura stessa. Ad avviso della Corte costituzionale, invece, considerata la comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione - volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi ed a favorirne il recupero all'ordinato vivere civile, al punto di poter essere considerate come due species di un unico genus, nonostante l'inesistenza di una un'indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, tuttavia tra i due modelli esaminati - cioè quello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla - l'unico rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza è il primo che impone anche per le misure di prevenzione la valutazione di attuale pericolosità sociale nel momento dell'esecuzione.
Ciò non significa, come sostenuto dal ricorrente, che la misura di prevenzione personale non possa essere disposta nei confronti di persona, ritenuta socialmente pericolosa, che sia detenuta al tempo del procedimento di prevenzione,con la ritenuta necessità di sospendere il relativo procedimento applicativo.
Va, dunque, affermato il seguente principio: la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 6 dicembre 2013 impone al giudice, anche d'ufficio, la valutazione di persistenza della pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di prevenzione, rimasta sospesa a causa dello stato di detenzione del destinatario, nel momento in cui, cessata la detenzione, la medesima misura debba avere esecuzione;
ma non postula alcuna incompatibilità tra lo stato di detenzione del proposto e l'adozione nei suoi confronti di misura di prevenzione personale, supponendo al contrario proprio la possibilità che coesistano nei confronti della stessa persona titolo di detenzione per custodia cautelare o espiazione di pena detentiva e provvedimento di prevenzione.
Ne discende che, contrariamente all'assunto del ricorrente, la sentenza della Corte costituzionale non è ostativa all'applicazione della misura di prevenzione personale anche in costanza di restrizione in carcere del suo destinatario, salva la necessità di verifica della pericolosità del prevenuto nel momento di esecuzione della medesima misura.
Le altre censure proposte, nella palese insussistenza di una motivazione puramente apparente del provvedimento impugnato, si risolvono in doglianze non consentite nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione, vuoi perché, come si è detto, il ricorso in cassazione è ammesso in subiecta materia solo per violazione di legge (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3, già L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11); vuoi perché trattasi, nella specie, di critiche di puro merito circa la valutazione degli indizi addotti a sostegno della pericolosità del proposto peraltro non soggetti, in sede di prevenzione, alla rigorosa disciplina probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2015