Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 30101
CASS
Sentenza 25 marzo 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La misura di prevenzione personale è applicabile anche al soggetto che alla data del provvedimento impositivo sia detenuto, salva la necessità - per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e dell'art. 15 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013 - di procedere, nel momento dell'esecuzione della stessa, ad una verifica "ex officio" dell'attualità della pericolosità del prevenuto.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 30101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30101
    Data del deposito : 25 marzo 2015

    Testo completo