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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 15 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6520, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti ANGELOZZI GIOVANNI e ANGELOZZI MARIA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- convenuto (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi i fatti
[...] CP_1
1 costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag.
3 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
R I C O R R E al Giudice del lavoro del Tribunale di Velletri affinche' voglia fissare, ai sensi dell'art. 414/442 c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti al fine di accogliere le seguenti conclusioni: " Voglia il Tribunale condannare l' a corrispondere a CP_1 Pt_1
E. 17.022,32 a titolo di ratei dell'assegno ordinario di invalidita' che vanno dalla
[...] visita di revisione del 30.8.2022 al 31.10.2024; con gli interessi legali e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario;
il valore della controversia e' di euro 17.022,32
La parte convenuta è rimasta contumace.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni indicate appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in
2 favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
In ragione di quanto sopra, il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Occorre rammentare, inoltre, che, secondo la giurisprudenza, “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (Cassazione civile SS.UU. 1 febbraio 2008 n. 2435).
Ne deriva che al giudice è precluso ricercare all'interno dei fascicoli delle parti i documenti ai quali queste hanno fatto riferimento esplicito o implicito nelle proprie deduzioni, se le parti medesime non hanno indicato espressamente lo scopo di tali documenti ai fini delle domande presentate;
specularmente, al giudice è precluso – al fine di corroborare la tesi della parte attrice o ricorrente, oppure, all'opposto, la tesi della parte convenuta – ricercare all'interno dei fascicoli delle parti documenti a cui queste ultime non hanno fatto alcuno specifico riferimento.
Ancora in punto di diritto occorre ricordare che l'art. 4 della L. n.
222/1984 (rubricato “Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità”) prevede che “1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione
3 stabiliti dall'art. 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218. 2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'art. 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 9, n. 2), sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160. 4. […]”.
L'art. 9 del R.D.L. n. 636/1939 (convertito con modificazioni dalla L. n.
1272/1939) – richiamato dall'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 222 /1984 – stabilisce che:
“(1) L'assicurato ha diritto alla pensione: 1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero nel caso di assicurati in cui favore risultino
15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2 ovvero
2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini ovvero
15.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani ovvero
1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché
4 risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;
2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero 520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero
350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistono nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:
12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero
104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.
(2) Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.
(3) I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.
(4) Per i lavoratori agricoli e avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi
5 giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949”.
In sostanza, il doppio requisito amministrativo (contributivo) per ottenere l'assegno ordinario di invalidità per i lavoratori subordinati è costituito, in linea generale, dal possesso di almeno 260 settimane contributive
(pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione), di cui 156 settimane contributive (pari a 3 anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente si è limitata a dedurre che – all'esito di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445-bis c.p.c. precedentemente intercorso tra le odierne parti in causa – era stata riconosciuta, in capo alla prima, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984 (vale a dire la riduzione permanente, a meno di un terzo, della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore assicurato, derivata da infermità o difetto fisico o mentale): tuttavia l'odierna parte ricorrente nulla ha dedotto circa il possesso dei requisiti amministrativi necessari per ottenere la prestazione di cui si discorre (tra i quali, in particolare, il duplice requisito contributivo indicato in precedenza).
In assenza di alcuna deduzione sul punto, i documenti eventualmente prodotti dalle parti ricorrenti e comprovanti la ipotetica presenza dei requisiti amministrativi sono inutilizzabili, per le ragioni esposte in precedenza (cfr.
Cassazione civile SS.UU. 1 febbraio 2008 n. 2435, cit.).
Alla luce di quanto sopra, in ragione (a) della incompletezza delle deduzioni della odierna parte ricorrente circa i fatti costitutivi del diritto vantato nei confronti della parte convenuta, (b) della inutilizzabilità della documentazione eventualmente prodotta dalla odierna parte ricorrente e alla quale la stessa non ha fatto alcun riferimento e (c) della ficta contestatio delle
6 predette deduzioni attoree derivante dalla contumacia della parte convenuta, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Velletri, 15 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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