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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1682/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2523/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2887/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200012603056 C.O.S.A.P. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 2887/2022, depositata il 09/12/2022 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Messina di I° grado ha rigettato il ricorso avverso la Cartella di Pagamento n.29520200012603056, emessa da SC Sicilia SpA per la provincia di Messina, contenente quale “dettaglio degli addebiti l'iscrizione a ruolo per Canone occupazione permanente spazi ed aree pubbliche per l'anno 2012.
Fissato il giudizio d'appello, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla preliminare eccezione di violazione del termine perentorio di cui all'art 32 decreto n 546/2026
e, quindi, di inammissibilità delle produzioni della resistente per essersi in primo grado tardivamente costituita, la relativa eccezione resta in appello superata dalla previsione della possibilità di produrre i documenti anche in appello. Invero, giusta consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio ( vedi sentenze n 1175/2016, n 5491/2017, ecc) ,«In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del digs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado» ( così anche Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893). Ed in effetti il secondo comma dell'articolo 58 del Dlgs 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, consentendolo indipendentemente dalla impossibilità per l'interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile: requisito, quest'ultimo, richiesto dall'articolo 345, ultimo comma, del Codice di procedura civile ( in cui si prevede che "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ...Non riprendendo l'articolo 58 citato la limitazione prevista dal Codice di procedura civile, siffatta limitazione deve ritenersi inoperante.
Ogni altro profilo di nullità della comprovata notifica della cartella , va ritenuta irrilevante alla luce della proposizione sanante del ricorso, in conformità al consolidato orientamento del Supremo Collegio, da ultimo espresso nella ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025, in cui la Corte di Cassazione ha ribadito l'operatività del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in materia di notificazione delle cartelle di pagamento.
La Corte in particolare ha ivi richiamato i precedenti in materia (Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27561;
Cass., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 27326), nei quali era stato affermato che la natura sostanziale della cartella non esclude l'applicabilità degli istituti processuali, tra cui la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo. La tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento, infatti, sana ex tunc i vizi formali della notifica.
Quanto alla dedotta nullità della cartella per omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento,
l'eccezione va accolta, non avendo effettivamente la parte convenuta data prova. Rileva la Corte, invero, che nella cartella di pagamento si legge che l'ente creditore ha predisposto in data 16/11/2017 e spedito alla ricorrente il 23/11/2017 l'avviso di accertamento, Prot. 17972 del quale però non vi è traccia agli atti di causa , né prova della ricezione. Erra il primo Giudice nel ritenere l'irrilevanza del dato, trattandosi di un atto podromico la cui mancata notifica altera la sequenza procedimentale finalizzata ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa. E' pacifico, infatti ( vedi Ordinanza Corte di Cassazione n.565 del
15/01/2020) che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
La statuizione conseguente , assorbe ogni altro profilo dedotto.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'atto impugnato in primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidandole complessivamente in euro 450,00, oltre accessori come per legge, di cui dispone il pagamento in favore del procuratore distrattario, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2523/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2887/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200012603056 C.O.S.A.P. 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante/Appellato: vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 2887/2022, depositata il 09/12/2022 con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Messina di I° grado ha rigettato il ricorso avverso la Cartella di Pagamento n.29520200012603056, emessa da SC Sicilia SpA per la provincia di Messina, contenente quale “dettaglio degli addebiti l'iscrizione a ruolo per Canone occupazione permanente spazi ed aree pubbliche per l'anno 2012.
Fissato il giudizio d'appello, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 23/2/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto alla preliminare eccezione di violazione del termine perentorio di cui all'art 32 decreto n 546/2026
e, quindi, di inammissibilità delle produzioni della resistente per essersi in primo grado tardivamente costituita, la relativa eccezione resta in appello superata dalla previsione della possibilità di produrre i documenti anche in appello. Invero, giusta consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio ( vedi sentenze n 1175/2016, n 5491/2017, ecc) ,«In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del digs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado» ( così anche Sez. 5, Sentenza n. 18907 del 16/09/2011, Rv. 618893). Ed in effetti il secondo comma dell'articolo 58 del Dlgs 546/1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, consentendolo indipendentemente dalla impossibilità per l'interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile: requisito, quest'ultimo, richiesto dall'articolo 345, ultimo comma, del Codice di procedura civile ( in cui si prevede che "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ...Non riprendendo l'articolo 58 citato la limitazione prevista dal Codice di procedura civile, siffatta limitazione deve ritenersi inoperante.
Ogni altro profilo di nullità della comprovata notifica della cartella , va ritenuta irrilevante alla luce della proposizione sanante del ricorso, in conformità al consolidato orientamento del Supremo Collegio, da ultimo espresso nella ordinanza n. 4232 del 18 febbraio 2025, in cui la Corte di Cassazione ha ribadito l'operatività del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. in materia di notificazione delle cartelle di pagamento.
La Corte in particolare ha ivi richiamato i precedenti in materia (Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27561;
Cass., sez. V, 22 ottobre 2024, n. 27326), nei quali era stato affermato che la natura sostanziale della cartella non esclude l'applicabilità degli istituti processuali, tra cui la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo. La tempestiva proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento, infatti, sana ex tunc i vizi formali della notifica.
Quanto alla dedotta nullità della cartella per omessa preventiva notifica dell'avviso di accertamento,
l'eccezione va accolta, non avendo effettivamente la parte convenuta data prova. Rileva la Corte, invero, che nella cartella di pagamento si legge che l'ente creditore ha predisposto in data 16/11/2017 e spedito alla ricorrente il 23/11/2017 l'avviso di accertamento, Prot. 17972 del quale però non vi è traccia agli atti di causa , né prova della ricezione. Erra il primo Giudice nel ritenere l'irrilevanza del dato, trattandosi di un atto podromico la cui mancata notifica altera la sequenza procedimentale finalizzata ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa. E' pacifico, infatti ( vedi Ordinanza Corte di Cassazione n.565 del
15/01/2020) che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.
La statuizione conseguente , assorbe ogni altro profilo dedotto.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'atto impugnato in primo grado.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidandole complessivamente in euro 450,00, oltre accessori come per legge, di cui dispone il pagamento in favore del procuratore distrattario, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Messina lì 23/2/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa Maria Pina LAZZARA