Art. 77.
Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre. (15)
Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. ((19)) ----------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74 , comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili". ----------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 , limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre."
Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre. (15)
Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60. ((19)) ----------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 marzo 1969, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 02/04/1969, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 71, comma primo, lett. e, 77, comma primo, e 74 , comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili". ----------------- AGGIORNAMENTO (19) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 828 (in G.U. 1a s.s. 27/07/1988, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313 , limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre."