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Ordinanza 29 marzo 2025
Ordinanza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5068/2024
Il giudice designato, dr.ssa Giovanna Golinelli,
letti gli atti ed i documenti di causa,
sentite le parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.3.2025,
premesso che:
con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 22.11.2024,
ha chiesto che venisse Parte_1
ordinato a - suo ex dipendente con mansioni CP_1
iniziali (all'epoca dell'assunzione del 1.3.2013) di direttore commerciale quindi, dal 1.3.2018, nominato Amministratore
Delegato con poteri di negoziazione e conclusione di preventivi,
offerte ed accordi commerciali, nonché di gestione dei contratti di fornitura e di appalto sottoscritti con i clienti, legato ad essa da un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. - di cessare ogni attività incompatibile con i limiti imposti dal patto di non concorrenza da lui sottoscritto, in quanto assunto dalla concorrente “ a seguito delle dimissioni CP_2
rassegnate con decorrenza, concordata, dal 19.10.2024.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha eccepito l'inammissibilità della tutela cautelare richiesta, in quanto in contrasto con la domanda di adempimento del patto preannunciata per la causa di merito oltre all'insussistenza sia del periculum
in mora (per la nullità dedotta del patto e comunque, per la
1 mancata violazione dello stesso da parte sua), che del fumus
boni iuris, necessari al fine dell'invocata tutela cautelare.
Escusse le persone informate sui fatti introdotte da entrambe le parti ed espletata la discussione all'udienza sopra indicata,
questo giudice
OSSERVA
PERE Fabrizio, assunto dalla Parte_1
con contratto del 1.3.2013, ha sottoscritto il patto di non concorrenza - nella prospettazione della ricorrente “in ragione
dell'acquisizione (…) di importantissime informazioni riservate,
di natura sia tecnica che commerciale” – in data 29.6.2017 (cfr doc. 13 ricorrente) ed un successivo “accordo integrativo”, in data 23.2.2022 (cfr doc. 14 ricorrente).
Al fine di verificarne la rispondenza ai principi di cui all'art. 2125 c.c., per determinarne la validità oppure la nullità, appare opportuno trascrivere integralmente il documento contenente il patto di non concorrenza del 29.6.2017, come di seguito, (le evidenziazioni sono contenute nel documento come presente nel fascicolo telematico e non sono della scrivente,
ndr):
2
3 4 mentre, per quanto concerne l'accordo integrativo sottoscritto tra le parti il 23.2.2022, basta evidenziare che lo stesso ha determinato un ampliamento territoriale del patto, con l'indicazione, anche, dell'Austria, della Svizzera e della
Germania, ed un aumento del corrispettivo, che da € 10.000,00
annui suddivisi per quattordici mensilità, è passato ad €
20.000,00 annui, suddiviso in 12 mensilità.
Si tratta di una indagine necessaria al fine della valutazione della sussistenza del fumus boni iuris.
A tale indagine deve, preliminarmente, premettersi che è
pacifico tra le parti che l'Ing. - dopo avere dato le CP_1
5 proprie dimissioni dalla - dal Parte_1
19.10.2024 sia stato assunto dalla per espletare CP_2
il ruolo di Vice President Business Development, come dallo stesso comunicato, in ossequio alla clausola 5.1. del patto di non concorrenza, alla propria ex datrice di lavoro, unitamente alla sua disponibilità nei confronti della Parte_1
di fornire ogni informazione richiesta al riguardo di
[...]
tale nuova attività lavorativa – con raccomandata r/r del
19.10.2024 (cfr doc. 7 resistente), alla quale non faceva seguito alcuna richiesta di chiarimenti da parte della
[...]
ma, a breve termine, il deposito del presente Parte_1
ricorso.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, a norma dell'art. 2125 c.c.,
il patto di non concorrenza, è legittimo ed efficace se:
- risulta da atto scritto (requisito rispettato nel caso di specie);
- prevede un compenso per il prestatore di lavoro (che,
all'evidenza, deve anche essere congruo e proporzionato al sacrificio chiesto al prestatore di lavoro);
- prevede un oggetto limitato e predeterminato;
- prevede la vigenza in un arco temporale determinato (che,
all'evidenza, deve essere ragionevole e proporzionato all'esigenza immanente per il prestatore di lavoro di continuare a svolgere l'attività lavorativa confacente alle
6 sue capacità, preparazione ed esperienza, a salvaguardia dell'esistenza dignitosa per sé e la propria famiglia);
- prevede una limitazione territoriale (anch'essa determinata,
ragionevole e proporzionata a salvaguardia delle suddette esigenze del prestatore di lavoro).
Ciò in quanto la disciplina del patto di non concorrenza ammette la limitazione della esplicazione dell'attività lavorativa del lavoratore solo se vi è un contemperamento tra la soddisfazione dell'interesse del datore di lavoro ed il diritto del lavoratore a svolgere un'attività lavorativa che soddisfi le sue aspirazioni, conformemente alle sue capacità lavorative e per soddisfare le sue esigenze di vita e di sostentamento dignitoso.
Oltre tale limite, non è lecita alcuna limitazione della attività lavorativa dell'ex dipendente per il tempo successivo al termine il rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, non è
rinvenibile nel patto in esame - e nei limiti dell'esame sommario e proprio del procedimento d'urgenza - la sussistenza di profili di nullità.
Infatti, in relazione all'individuazione dell'oggetto, detto patto, impone all'ex dipendente di “non svolgere in qualsiasi
forma attività in concorrenza con Parte_1
(cfr punto 1.1.), ovvero a “non svolgere, in qualsiasi
[...]
forma (…) la medesima attività di Controparte_3
[...
[...] [
” (cfr punto 3.1.a)) e contiene una pattuizione precipua
[...]
in merito alla definizione delle “imprese concorrenti”
relativamente alle quali, il , in ossequio al contenuto del CP_1
punto 1.1., ha assunto l'impegno a non svolgere la medesima attività di (cfr punti 3.2 e 3.3). Parte_1
Il punto 3.2. definisce, infatti, “impresa concorrente” “ogni
impresa che svolge il medesimo o analogo business di
[...]
e che opera nello stesso mercato, con Parte_1
particolare riferimento alla: progettazione, produzione,
acquisto, vendita, montaggio, installazione, avviamento di forni
fusori per l'alluminio, forni di riscaldo e di trattamento
termico; progettazione, produzione, acquisto, vendita,
montaggio, installazione, avviamento di ricambi per gli impianti
su citati.”
(le sottolineature sono della scrivente, ndr).
Ed il punto 3.3. precisa che “sono specificatamente individuate
come “imprese concorrenti” (…) le seguenti società: (…) CP_2
(reparto formi)”.
[...]
Si tratta di un oggetto compiutamente individuato e che, come tale, non presenta profili di nullità, come invece sarebbe nel caso in cui, per ampiezza e genericità, comportasse la sostanziale impossibilità per l'ex dipendente, di continuare a svolgere un'attività lavorativa confacente alle proprie competenze.
8 Quanto al corrispettivo, non può dirsi, alla luce della più
recente giurisprudenza, che la relativa pattuizione sia nulla per indeterminatezza, in quanto erogato mensilmente e legato alla permanenza del rapporto di lavoro a priori non determinabile, né che rappresenterebbe una somma percentuale di gran lunga inferiore rispetto alla retribuzione annua del resistente che, costante giurisprudenza, ha indicato in una soglia minima compresa tra il 15% ed il 35% della retribuzione.
Non può neppure dirsi, come sostenuto dal che il patto sia CP_1
nullo in presenza di una clausola di recesso unilaterale da parte della datrice di lavoro, da esso indicata nella clausola
5.3. del seguente tenore letterale: “l'obbligo di non
concorrenza che Lei assume con la sottoscrizione di questo patto
sarà operante ed effettivo solo in caso di sue dimissioni o di
suo licenziamento per giusta causa ad esclusione, quindi, del
caso in cui sia la Società Danieli Centro Combustion S.p.a. a
risolvere il rapporto di lavoro per fatti a Lei non imputabili”.
Non si rientra, infatti, nelle previsioni censurate dalle pronunce della Corte di Cassazione (in particolare nn. 23723/21,
5540/21, 4032/2022 e 10679/2024) dalle quali emerge che: “la
previsione della risoluzione del patto di non concorrenza
rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta un clausola
nulla per contrasto con norme imperative (…) con la conseguenza
che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere
9 unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di
caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita”, (le sottolineature sono della scrivente, ndr), per il semplice fatto che tele clausola non autorizza affatto la datrice di lavoro a recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza, bensì
limita la vigenza del patto di non concorrenza e degli obblighi da esso derivanti per il dipendente, al solo caso di sue dimissioni o di licenziamento per giusta causa escludendoli,
invece, per il caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per iniziativa del datore di lavoro per ragioni non imputabili
(come, invece, sono le dimissioni o il licenziamento per giusta causa) al lavoratore.
Si tratta dunque, di una clausola di garanzia proprio per il lavoratore.
Quanto all'estensione temporale della vigenza del patto,
l'obbligo di non concorrenza per un periodo di 12 mesi, appare del tutto in linea con i limiti indicati dalla giurisprudenza,
così come l'estensione territoriale dello stesso, in considerazione della circoscritta attività concorrenziale impedita all'Ing. , quantomeno in relazione a quelle che CP_1
sono state individuate come “imprese concorrenti”, individuata nella “progettazione, produzione, acquisto, vendita, montaggio,
installazione, avviamento di forni fusori per l'alluminio, forni
di riscaldo e di trattamento termico” e dei “ricambi” per tali
10 impianti, soprattutto in considerazione dell'ampia e pacifica esperienza lavorativa dello stesso maturata, che potrebbe essere utilmente sfruttata dall'Ing. al di fuori delle imprese CP_1
definite come concorrenti e per la specifica attività indicata,
anche nel territorio Italiano e negli altri paesi indicati nell'accordo integrativo.
Una volta detto, quindi, che il patto di non concorrenza non appare nullo, deve però verificarsi, sempre al fine della sussistenza del fumus invocato dalla ricorrente, se il resistente, con il proprio comportamento, abbia posto in essere una violazione del patto.
Tenuto conto del fatto che l'Ing. è stato assunto dalla CP_1
impresa esplicitamente indicata come concorrente CP_2
nel patto in esame, deve, quindi, verificarsi se lo stesso, in detta azienda, svolga l'attività vietata dal patto di non concorrenza come in esso descritta.
Ritiene questo giudice che l'interpretazione dei punti 3.2 e
3.3. dell'accordo, non possa essere che nel senso che il patto definisce come “imprese concorrenti” presso le quali il non CP_1
può svolgere la medesima attività che già svolgeva per
[...]
quelle operanti “nello stesso mercato [della Parte_1
DDC] con particolare riferimento alla: progettazione (eccetera)
di forni fusori per alluminio, forni di riscaldo e di
11 trattamento termico” e dei relativi ricambi. (le sottolineature sono della scrivente, ndr)
Nell'elenco delle imprese “specificatamente indicate come
concorrenti”, comprensivo di cinque nominativi, per due di essi,
SMS e risulta, tra parentesi, la specificazione CP_2
“reparto forni”.
Tale precisazione, dalla lettura complessiva dei punti 3.2. e
3.3. parrebbe significare che, al di fuori dei “reparto forni”
delle due imprese SMS e , inteso come quello in cui viene CP_2
svolta attività di “progettazione, produzione, acquisto,
vendita, montaggio, installazione, avviamento di forni fusori
per l'alluminio, forni di riscaldo e di trattamento termico;
progettazione, produzione, acquisto, vendita, montaggio,
installazione, avviamento di ricambi per gli impianti su
citati”, secondo la stessa definizione contenuta nel patto, la non è da considerarsi “impresa concorrente”, CP_2
ovvero, che il solo fatto che il ricorrente sia andato a lavorare alle dipendenze di , non costituisca, di per sé, CP_2
violazione del patto di non concorrenza.
Deve, allora, verificarsi se l'Ing. , in , svolga la CP_1 CP_2
sua attività lavorativa nel “reparto forni” di detta azienda,
perché, in caso positivo, può dirsi che ha violazione il patto di non concorrenza ed in caso negativo, invece, non è provato il
fumus boni iuris della presente azione cautelare.
12 E' risultato dall'istruttoria esperita che l'attività di CP_2
è divisa in 5 Business Unit (BU), due delle quali si
[...]
riferiscono ai “forni”.
Si tratta delle “BU Downstream” e della “BU Upstream”, la prima della quali si occupa della commercializzazione delle linee di processo per nastri dei forni di riscaldo e di trattamento degli impianti di rigenerazione acido (cfr dichiarazioni Tes_1
, direttore commerciale di tale BU dal novembre 2015) e
[...]
la seconda di forni elettrici di fusione (cfr dichiarazioni di
, responsabile di detta BU dal 2016). Parte_2
La limitazione contenuta nei punti 3.2 e 3.3 del patto di non concorrenza, abbiamo visto, si riferisce ai primi, ovvero a quelli appartenenti alla BU Downstream.
In ogni caso, dall'escussione degli informatori - né
l'informatrice di parte ricorrente ha saputo dare un'indicazione diversa per propria scienza diretta - non è affatto emerso che l'Ing. stia esercitando la sua funzione di Vice President CP_1
Business Development all'interno delle due BU che,
nell'organizzazione della , si occupano di forni. CP_2
Del resto, dalla lettura delle visure camerali delle due aziende
(cfr docc. 1 e 20 della ricorrente) emerge, che le stesse hanno oggetti sociali (dei quali di seguito viene trascritta la descrizione) differenti e solo parzialmente coincidenti, dove la ha un oggetto sociale molto più ampio della prima, il che CP_2
13 rende del tutto plausibile che l'Ing. in essa, nella sua CP_1
ampia attività di Vice President Business Development, svolga attività diverse da quelle vietate dal patto di non concorrenza.
L'oggetto sociale della Parte_1
riportato nella visura camerale è:
“Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
LA COSTRUZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA VENDITA, L'ACQUISTO, L'IMPORT-EXPORT, L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI TERMICI E DI LORO
COMPO- NENTI, IMPIANTI PER TRATTAMENTI TEFFILICI, BRUCIATORI, APPARECCHIATURE
PER IMPIANTI DI COMBUSTIONE NONCHE' LA RELATIVA ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA.
LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE IN LOCAZIONE OD IN GESTIONE ALTRE AZIENDE AVENTI
SCOPI ANALOGHI, COMPLEMENTARI ED AFFINI.
LA SOCIETA', NEI LIMITI DI LEGGE, PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI,
MOBILIARI E FINANZIARIE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE RICEVERE E CONCEDERE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI E
CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUGLI IMMOBILI SOCIALI, A GARANZIA DI DEBITI E
DI OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI TERZI, OGNI QUAL VOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO
RITENGA OPPORTUNO.”
Quello della è: CP_2
“Oggetto sociale LE SEGUENTI ATTIVITA':
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, INSTALLAZIONE E "MESSA IN
MARCIA" DI IMPIANTI INDUSTRIALI, MACCHINARI E/O UNITA' DI IMPIANTO NEI SETTORI:
* MECCANICO,
* ELETTROMECCANICO,
* SIDERURGICO, METALLURGICO,
* VETRARIO,
* CEMENTIERO,
* MANIFATTURIERO DI OGNI GENERE,
* DELLE INFRASTRUTTURE IN GENERE,
* PETROLIFERO,
* PETROLCHIMICO,
* DELL'ENERGIA,
* DELLA CHIMICA, DELLA GOMMA, DELLA PLASTICA,
* DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE, DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLA
PROTEZIONE AMBIENTALE IN GENERE,
E NEI SETTORI COMPLEMENTARI O CONNESSI A QUELLI SOPRAINDICATI.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':
* SERVIZI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, REVISIONE, AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANT I
E DEI MACCHINARI E/O UNITA' DI IMPIANTO PREDETTI;
* MONTAGGIO DI ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI E TUBAZIONI IN GENERE;
MONTAGGI
MECCANICI ED ELETTROSTRUMENTALI;
* DECOMMISSIONING;
* OPERE CIVILI;
* SFRUTTAMENTO, NEGOZIAZIONE, SCAMBIO DI BREVETTI E DI LICENZE NEI SETTORI,
TUTTI, PREDETTI;
* IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, COMMERCIO, ANCHE QUALE COMMISSIONARIA E
RAPPRESENTANTE, DI IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE PRODUTTRICI DI MATERIE PRIME, DI
PRODOTTI LAVORATI E SEMILAVORATI, DI MACCHINARI ED IMPIANTI RELATIVI AI SETTORI,
TUTTI, PREDETTI;
* LA CONSULENZA TECNICA ED INDUSTRIALE;
* L'ASSUNZIONE, LA VENDITA E LA GESTIONE - NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
SECONDO I CRITERI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DEL 6 LUGLIO 1994 -
DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE ED ENTI;
LA PRESTAZIONE - NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE E COMUNQUE FACENTI PARTE DEL
MEDESIMO GRUPPO - DI SERVIZI TECNICI, COMMERCIALI, LOGISTICI, AMMINISTRATIVI,
NONCHE' DI FINANZIAMENTI, SECONDO QUANTO DALLA LEGGE CONSENTITO.
ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE
(TRA CUI L'ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI PER FINI DI INVESTIMENTO DEL
PROPRIO PATRIMONIO) MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE,
FERMO RESTANDO CHE L'ATTIVITA' FINANZIARIA NON VERRA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL
PUBBLICO.
14 OGNI ATTIVITA' SARA' ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE.”
Da tutto quanto sinora detto, emerge, dunque, l'insussistenza del fumus boni iuris, della presente azione cautelare.
In siffatta situazione, non è necessario indagare in merito alla eventuale sussistenza del periculum in mora, contestato dal resistente, dovendo, al fine dell'accoglimento della azione cautelare d'urgenza, sussistere congiuntamente entrambi i requisiti.
Sussistono giustificati motivi, attinenti alla necessaria interpretazione della efficacia del patto di non concorrenza invocato dalla ricorrente ed alla infondatezza delle eccezioni sul rito proposte dal resistente (non specificatamente affrontate da questo giudice, in ragione del principio della domanda più liquida per la definizione della lite), per compensare, almeno parzialmente, tra le parti le spese del giudizio (la cui regolamentazione è resa necessaria dalla eventualità dell'instaurazione della fase di merito nel procedimento ex art. 700 c.p.c), in misura del 50%, con condanna della ricorrente al versamento a favore del resistente della restante frazione, come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c.
rigetta
15 le domande proposte con il ricorso da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare la restante frazione a
[...]
, che liquida in € 2.500,00, oltre 15% spese generali ed CP_1
accessori di legge.
Si comunichi.
Genova, 29 marzo 2025 Il Giudice
Giovanna Golinelli
16
Il giudice designato, dr.ssa Giovanna Golinelli,
letti gli atti ed i documenti di causa,
sentite le parti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.3.2025,
premesso che:
con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 22.11.2024,
ha chiesto che venisse Parte_1
ordinato a - suo ex dipendente con mansioni CP_1
iniziali (all'epoca dell'assunzione del 1.3.2013) di direttore commerciale quindi, dal 1.3.2018, nominato Amministratore
Delegato con poteri di negoziazione e conclusione di preventivi,
offerte ed accordi commerciali, nonché di gestione dei contratti di fornitura e di appalto sottoscritti con i clienti, legato ad essa da un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. - di cessare ogni attività incompatibile con i limiti imposti dal patto di non concorrenza da lui sottoscritto, in quanto assunto dalla concorrente “ a seguito delle dimissioni CP_2
rassegnate con decorrenza, concordata, dal 19.10.2024.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha eccepito l'inammissibilità della tutela cautelare richiesta, in quanto in contrasto con la domanda di adempimento del patto preannunciata per la causa di merito oltre all'insussistenza sia del periculum
in mora (per la nullità dedotta del patto e comunque, per la
1 mancata violazione dello stesso da parte sua), che del fumus
boni iuris, necessari al fine dell'invocata tutela cautelare.
Escusse le persone informate sui fatti introdotte da entrambe le parti ed espletata la discussione all'udienza sopra indicata,
questo giudice
OSSERVA
PERE Fabrizio, assunto dalla Parte_1
con contratto del 1.3.2013, ha sottoscritto il patto di non concorrenza - nella prospettazione della ricorrente “in ragione
dell'acquisizione (…) di importantissime informazioni riservate,
di natura sia tecnica che commerciale” – in data 29.6.2017 (cfr doc. 13 ricorrente) ed un successivo “accordo integrativo”, in data 23.2.2022 (cfr doc. 14 ricorrente).
Al fine di verificarne la rispondenza ai principi di cui all'art. 2125 c.c., per determinarne la validità oppure la nullità, appare opportuno trascrivere integralmente il documento contenente il patto di non concorrenza del 29.6.2017, come di seguito, (le evidenziazioni sono contenute nel documento come presente nel fascicolo telematico e non sono della scrivente,
ndr):
2
3 4 mentre, per quanto concerne l'accordo integrativo sottoscritto tra le parti il 23.2.2022, basta evidenziare che lo stesso ha determinato un ampliamento territoriale del patto, con l'indicazione, anche, dell'Austria, della Svizzera e della
Germania, ed un aumento del corrispettivo, che da € 10.000,00
annui suddivisi per quattordici mensilità, è passato ad €
20.000,00 annui, suddiviso in 12 mensilità.
Si tratta di una indagine necessaria al fine della valutazione della sussistenza del fumus boni iuris.
A tale indagine deve, preliminarmente, premettersi che è
pacifico tra le parti che l'Ing. - dopo avere dato le CP_1
5 proprie dimissioni dalla - dal Parte_1
19.10.2024 sia stato assunto dalla per espletare CP_2
il ruolo di Vice President Business Development, come dallo stesso comunicato, in ossequio alla clausola 5.1. del patto di non concorrenza, alla propria ex datrice di lavoro, unitamente alla sua disponibilità nei confronti della Parte_1
di fornire ogni informazione richiesta al riguardo di
[...]
tale nuova attività lavorativa – con raccomandata r/r del
19.10.2024 (cfr doc. 7 resistente), alla quale non faceva seguito alcuna richiesta di chiarimenti da parte della
[...]
ma, a breve termine, il deposito del presente Parte_1
ricorso.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, a norma dell'art. 2125 c.c.,
il patto di non concorrenza, è legittimo ed efficace se:
- risulta da atto scritto (requisito rispettato nel caso di specie);
- prevede un compenso per il prestatore di lavoro (che,
all'evidenza, deve anche essere congruo e proporzionato al sacrificio chiesto al prestatore di lavoro);
- prevede un oggetto limitato e predeterminato;
- prevede la vigenza in un arco temporale determinato (che,
all'evidenza, deve essere ragionevole e proporzionato all'esigenza immanente per il prestatore di lavoro di continuare a svolgere l'attività lavorativa confacente alle
6 sue capacità, preparazione ed esperienza, a salvaguardia dell'esistenza dignitosa per sé e la propria famiglia);
- prevede una limitazione territoriale (anch'essa determinata,
ragionevole e proporzionata a salvaguardia delle suddette esigenze del prestatore di lavoro).
Ciò in quanto la disciplina del patto di non concorrenza ammette la limitazione della esplicazione dell'attività lavorativa del lavoratore solo se vi è un contemperamento tra la soddisfazione dell'interesse del datore di lavoro ed il diritto del lavoratore a svolgere un'attività lavorativa che soddisfi le sue aspirazioni, conformemente alle sue capacità lavorative e per soddisfare le sue esigenze di vita e di sostentamento dignitoso.
Oltre tale limite, non è lecita alcuna limitazione della attività lavorativa dell'ex dipendente per il tempo successivo al termine il rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, ad avviso di questo giudice, non è
rinvenibile nel patto in esame - e nei limiti dell'esame sommario e proprio del procedimento d'urgenza - la sussistenza di profili di nullità.
Infatti, in relazione all'individuazione dell'oggetto, detto patto, impone all'ex dipendente di “non svolgere in qualsiasi
forma attività in concorrenza con Parte_1
(cfr punto 1.1.), ovvero a “non svolgere, in qualsiasi
[...]
forma (…) la medesima attività di Controparte_3
[...
[...] [
” (cfr punto 3.1.a)) e contiene una pattuizione precipua
[...]
in merito alla definizione delle “imprese concorrenti”
relativamente alle quali, il , in ossequio al contenuto del CP_1
punto 1.1., ha assunto l'impegno a non svolgere la medesima attività di (cfr punti 3.2 e 3.3). Parte_1
Il punto 3.2. definisce, infatti, “impresa concorrente” “ogni
impresa che svolge il medesimo o analogo business di
[...]
e che opera nello stesso mercato, con Parte_1
particolare riferimento alla: progettazione, produzione,
acquisto, vendita, montaggio, installazione, avviamento di forni
fusori per l'alluminio, forni di riscaldo e di trattamento
termico; progettazione, produzione, acquisto, vendita,
montaggio, installazione, avviamento di ricambi per gli impianti
su citati.”
(le sottolineature sono della scrivente, ndr).
Ed il punto 3.3. precisa che “sono specificatamente individuate
come “imprese concorrenti” (…) le seguenti società: (…) CP_2
(reparto formi)”.
[...]
Si tratta di un oggetto compiutamente individuato e che, come tale, non presenta profili di nullità, come invece sarebbe nel caso in cui, per ampiezza e genericità, comportasse la sostanziale impossibilità per l'ex dipendente, di continuare a svolgere un'attività lavorativa confacente alle proprie competenze.
8 Quanto al corrispettivo, non può dirsi, alla luce della più
recente giurisprudenza, che la relativa pattuizione sia nulla per indeterminatezza, in quanto erogato mensilmente e legato alla permanenza del rapporto di lavoro a priori non determinabile, né che rappresenterebbe una somma percentuale di gran lunga inferiore rispetto alla retribuzione annua del resistente che, costante giurisprudenza, ha indicato in una soglia minima compresa tra il 15% ed il 35% della retribuzione.
Non può neppure dirsi, come sostenuto dal che il patto sia CP_1
nullo in presenza di una clausola di recesso unilaterale da parte della datrice di lavoro, da esso indicata nella clausola
5.3. del seguente tenore letterale: “l'obbligo di non
concorrenza che Lei assume con la sottoscrizione di questo patto
sarà operante ed effettivo solo in caso di sue dimissioni o di
suo licenziamento per giusta causa ad esclusione, quindi, del
caso in cui sia la Società Danieli Centro Combustion S.p.a. a
risolvere il rapporto di lavoro per fatti a Lei non imputabili”.
Non si rientra, infatti, nelle previsioni censurate dalle pronunce della Corte di Cassazione (in particolare nn. 23723/21,
5540/21, 4032/2022 e 10679/2024) dalle quali emerge che: “la
previsione della risoluzione del patto di non concorrenza
rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta un clausola
nulla per contrasto con norme imperative (…) con la conseguenza
che è impossibile attribuire al datore di lavoro il potere
9 unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di
caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita”, (le sottolineature sono della scrivente, ndr), per il semplice fatto che tele clausola non autorizza affatto la datrice di lavoro a recedere unilateralmente dal patto di non concorrenza, bensì
limita la vigenza del patto di non concorrenza e degli obblighi da esso derivanti per il dipendente, al solo caso di sue dimissioni o di licenziamento per giusta causa escludendoli,
invece, per il caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa per iniziativa del datore di lavoro per ragioni non imputabili
(come, invece, sono le dimissioni o il licenziamento per giusta causa) al lavoratore.
Si tratta dunque, di una clausola di garanzia proprio per il lavoratore.
Quanto all'estensione temporale della vigenza del patto,
l'obbligo di non concorrenza per un periodo di 12 mesi, appare del tutto in linea con i limiti indicati dalla giurisprudenza,
così come l'estensione territoriale dello stesso, in considerazione della circoscritta attività concorrenziale impedita all'Ing. , quantomeno in relazione a quelle che CP_1
sono state individuate come “imprese concorrenti”, individuata nella “progettazione, produzione, acquisto, vendita, montaggio,
installazione, avviamento di forni fusori per l'alluminio, forni
di riscaldo e di trattamento termico” e dei “ricambi” per tali
10 impianti, soprattutto in considerazione dell'ampia e pacifica esperienza lavorativa dello stesso maturata, che potrebbe essere utilmente sfruttata dall'Ing. al di fuori delle imprese CP_1
definite come concorrenti e per la specifica attività indicata,
anche nel territorio Italiano e negli altri paesi indicati nell'accordo integrativo.
Una volta detto, quindi, che il patto di non concorrenza non appare nullo, deve però verificarsi, sempre al fine della sussistenza del fumus invocato dalla ricorrente, se il resistente, con il proprio comportamento, abbia posto in essere una violazione del patto.
Tenuto conto del fatto che l'Ing. è stato assunto dalla CP_1
impresa esplicitamente indicata come concorrente CP_2
nel patto in esame, deve, quindi, verificarsi se lo stesso, in detta azienda, svolga l'attività vietata dal patto di non concorrenza come in esso descritta.
Ritiene questo giudice che l'interpretazione dei punti 3.2 e
3.3. dell'accordo, non possa essere che nel senso che il patto definisce come “imprese concorrenti” presso le quali il non CP_1
può svolgere la medesima attività che già svolgeva per
[...]
quelle operanti “nello stesso mercato [della Parte_1
DDC] con particolare riferimento alla: progettazione (eccetera)
di forni fusori per alluminio, forni di riscaldo e di
11 trattamento termico” e dei relativi ricambi. (le sottolineature sono della scrivente, ndr)
Nell'elenco delle imprese “specificatamente indicate come
concorrenti”, comprensivo di cinque nominativi, per due di essi,
SMS e risulta, tra parentesi, la specificazione CP_2
“reparto forni”.
Tale precisazione, dalla lettura complessiva dei punti 3.2. e
3.3. parrebbe significare che, al di fuori dei “reparto forni”
delle due imprese SMS e , inteso come quello in cui viene CP_2
svolta attività di “progettazione, produzione, acquisto,
vendita, montaggio, installazione, avviamento di forni fusori
per l'alluminio, forni di riscaldo e di trattamento termico;
progettazione, produzione, acquisto, vendita, montaggio,
installazione, avviamento di ricambi per gli impianti su
citati”, secondo la stessa definizione contenuta nel patto, la non è da considerarsi “impresa concorrente”, CP_2
ovvero, che il solo fatto che il ricorrente sia andato a lavorare alle dipendenze di , non costituisca, di per sé, CP_2
violazione del patto di non concorrenza.
Deve, allora, verificarsi se l'Ing. , in , svolga la CP_1 CP_2
sua attività lavorativa nel “reparto forni” di detta azienda,
perché, in caso positivo, può dirsi che ha violazione il patto di non concorrenza ed in caso negativo, invece, non è provato il
fumus boni iuris della presente azione cautelare.
12 E' risultato dall'istruttoria esperita che l'attività di CP_2
è divisa in 5 Business Unit (BU), due delle quali si
[...]
riferiscono ai “forni”.
Si tratta delle “BU Downstream” e della “BU Upstream”, la prima della quali si occupa della commercializzazione delle linee di processo per nastri dei forni di riscaldo e di trattamento degli impianti di rigenerazione acido (cfr dichiarazioni Tes_1
, direttore commerciale di tale BU dal novembre 2015) e
[...]
la seconda di forni elettrici di fusione (cfr dichiarazioni di
, responsabile di detta BU dal 2016). Parte_2
La limitazione contenuta nei punti 3.2 e 3.3 del patto di non concorrenza, abbiamo visto, si riferisce ai primi, ovvero a quelli appartenenti alla BU Downstream.
In ogni caso, dall'escussione degli informatori - né
l'informatrice di parte ricorrente ha saputo dare un'indicazione diversa per propria scienza diretta - non è affatto emerso che l'Ing. stia esercitando la sua funzione di Vice President CP_1
Business Development all'interno delle due BU che,
nell'organizzazione della , si occupano di forni. CP_2
Del resto, dalla lettura delle visure camerali delle due aziende
(cfr docc. 1 e 20 della ricorrente) emerge, che le stesse hanno oggetti sociali (dei quali di seguito viene trascritta la descrizione) differenti e solo parzialmente coincidenti, dove la ha un oggetto sociale molto più ampio della prima, il che CP_2
13 rende del tutto plausibile che l'Ing. in essa, nella sua CP_1
ampia attività di Vice President Business Development, svolga attività diverse da quelle vietate dal patto di non concorrenza.
L'oggetto sociale della Parte_1
riportato nella visura camerale è:
“Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
LA COSTRUZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA VENDITA, L'ACQUISTO, L'IMPORT-EXPORT, L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI TERMICI E DI LORO
COMPO- NENTI, IMPIANTI PER TRATTAMENTI TEFFILICI, BRUCIATORI, APPARECCHIATURE
PER IMPIANTI DI COMBUSTIONE NONCHE' LA RELATIVA ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA.
LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE IN LOCAZIONE OD IN GESTIONE ALTRE AZIENDE AVENTI
SCOPI ANALOGHI, COMPLEMENTARI ED AFFINI.
LA SOCIETA', NEI LIMITI DI LEGGE, PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI,
MOBILIARI E FINANZIARIE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE RICEVERE E CONCEDERE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI E
CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUGLI IMMOBILI SOCIALI, A GARANZIA DI DEBITI E
DI OBBLIGAZIONI PROPRIE O DI TERZI, OGNI QUAL VOLTA L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO
RITENGA OPPORTUNO.”
Quello della è: CP_2
“Oggetto sociale LE SEGUENTI ATTIVITA':
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, INSTALLAZIONE E "MESSA IN
MARCIA" DI IMPIANTI INDUSTRIALI, MACCHINARI E/O UNITA' DI IMPIANTO NEI SETTORI:
* MECCANICO,
* ELETTROMECCANICO,
* SIDERURGICO, METALLURGICO,
* VETRARIO,
* CEMENTIERO,
* MANIFATTURIERO DI OGNI GENERE,
* DELLE INFRASTRUTTURE IN GENERE,
* PETROLIFERO,
* PETROLCHIMICO,
* DELL'ENERGIA,
* DELLA CHIMICA, DELLA GOMMA, DELLA PLASTICA,
* DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE, DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLA
PROTEZIONE AMBIENTALE IN GENERE,
E NEI SETTORI COMPLEMENTARI O CONNESSI A QUELLI SOPRAINDICATI.
LA SOCIETA' PUO' INOLTRE SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':
* SERVIZI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, REVISIONE, AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANT I
E DEI MACCHINARI E/O UNITA' DI IMPIANTO PREDETTI;
* MONTAGGIO DI ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI E TUBAZIONI IN GENERE;
MONTAGGI
MECCANICI ED ELETTROSTRUMENTALI;
* DECOMMISSIONING;
* OPERE CIVILI;
* SFRUTTAMENTO, NEGOZIAZIONE, SCAMBIO DI BREVETTI E DI LICENZE NEI SETTORI,
TUTTI, PREDETTI;
* IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, COMMERCIO, ANCHE QUALE COMMISSIONARIA E
RAPPRESENTANTE, DI IMPRESE NAZIONALI ED ESTERE PRODUTTRICI DI MATERIE PRIME, DI
PRODOTTI LAVORATI E SEMILAVORATI, DI MACCHINARI ED IMPIANTI RELATIVI AI SETTORI,
TUTTI, PREDETTI;
* LA CONSULENZA TECNICA ED INDUSTRIALE;
* L'ASSUNZIONE, LA VENDITA E LA GESTIONE - NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
SECONDO I CRITERI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DEL 6 LUGLIO 1994 -
DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE ED ENTI;
LA PRESTAZIONE - NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE E COMUNQUE FACENTI PARTE DEL
MEDESIMO GRUPPO - DI SERVIZI TECNICI, COMMERCIALI, LOGISTICI, AMMINISTRATIVI,
NONCHE' DI FINANZIAMENTI, SECONDO QUANTO DALLA LEGGE CONSENTITO.
ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE
(TRA CUI L'ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI PER FINI DI INVESTIMENTO DEL
PROPRIO PATRIMONIO) MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE,
FERMO RESTANDO CHE L'ATTIVITA' FINANZIARIA NON VERRA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL
PUBBLICO.
14 OGNI ATTIVITA' SARA' ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE.”
Da tutto quanto sinora detto, emerge, dunque, l'insussistenza del fumus boni iuris, della presente azione cautelare.
In siffatta situazione, non è necessario indagare in merito alla eventuale sussistenza del periculum in mora, contestato dal resistente, dovendo, al fine dell'accoglimento della azione cautelare d'urgenza, sussistere congiuntamente entrambi i requisiti.
Sussistono giustificati motivi, attinenti alla necessaria interpretazione della efficacia del patto di non concorrenza invocato dalla ricorrente ed alla infondatezza delle eccezioni sul rito proposte dal resistente (non specificatamente affrontate da questo giudice, in ragione del principio della domanda più liquida per la definizione della lite), per compensare, almeno parzialmente, tra le parti le spese del giudizio (la cui regolamentazione è resa necessaria dalla eventualità dell'instaurazione della fase di merito nel procedimento ex art. 700 c.p.c), in misura del 50%, con condanna della ricorrente al versamento a favore del resistente della restante frazione, come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c.
rigetta
15 le domande proposte con il ricorso da Parte_1
nei confronti di
[...] CP_1
compensa nella misura del 50% le spese di lite tra le parti e condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare la restante frazione a
[...]
, che liquida in € 2.500,00, oltre 15% spese generali ed CP_1
accessori di legge.
Si comunichi.
Genova, 29 marzo 2025 Il Giudice
Giovanna Golinelli
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