Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 25/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 671/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all' esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MISSINEO ALESSANDRO NATALE ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dal dr. FABIO BONAVITACOLA resistente
Conclusioni Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 3/12/2024, la ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:” previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122
e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda ha allegato di essere inserita nella graduatoria provinciale degli aspiranti supplenti della provincia di Sassari, in qualità di docente precario della scuola secondaria di secondo grado e di insegnare, per l'anno scolastico 2024/2025, presso l'Istituto Tecnico
Commerciale Statale “A. Deffenu ” di Olbia, in forza di contratto a tempo determinato del 6/9/2024, che scadrà il 30/6/2025;
Ha affermato di avere in precedenza, insegnato come docente precario per l'anno scolastico 2022/2023 dal 31/1/2023 al 31/8/2023 senza ottenere la carta elettronica del docente perché attribuita solo ai docenti di ruolo;
Ha altresì affermato di avere diffidato con lettera raccomandata a.r.
l'amministrazione scolastica a regolarizzare la propria posizione sulla specifica questione sub iudice rimasta senza riscontro.
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si è costituito in giudizio il ed ha Controparte_1
chiesto:” In via principale -Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi
Pag. 2 di 10 di cui al punto 1.1 in espositiva;
In via subordinata-Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione in relazione all'anno scolastico 2022/2023, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n.
124 del 03.05.1999, per i motivi di cui al punto 1.2. in narrativa, e per l'effetto, respingere la domanda per il suddetto anno scolastico non riconoscibile. In via ulteriormente subordinata- Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto alla corresponsione degli interessi legali sulle somme eventualmente riconosciute in sentenza in relazione al beneficio richiesto in ricorso, per i motivi di cui al punto 1.3 in narrativa e, per l'effetto rigettare, la relativa domanda.-Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.
Ha contestato il diritto della ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, in quanto la L.
107/2015, espressamente riconosce il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha dedotto che in ogni caso non vi poteva essere la riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2022/2023, sulla base dei parametri stabiliti dalla
Sentenza della Corte di Cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n. 124 del 03.05.1999 che stabiliva i parametri per i docenti e cioè di aver svolto incarichi annuali iniziati prima del 31/12 e sino al 30 /6.
Ha contestato la richiesta di interessi legali.
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
Pag. 3 di 10 Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 1, co. 121, della L. n. 107 del 2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la (...) elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (...) dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del (...) nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla (...) non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
L'art. 1 c. 122 L. 107/2015 ha poi stabilito che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni, sicchè, con l'art. 2 D.P.C.M. 23 settembre 2015, sono stati identificati, quali destinatari del beneficio, i “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
Pag. 4 di 10 compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, confermati nel successivo D.P.C.M. 28 novembre 2016 il cui art. 3 ha parimenti disposto: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, escludendo quindi il personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Tanto premesso, passando al merito della vicenda, devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. CP_1
n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in
Pag. 5 di 10 ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine
Pag. 6 di 10 decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”; 5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
"pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella
Pag. 7 di 10 maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal
Pag. 8 di 10 momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto la ricorrente non ha comprovato di aver svolto incarichi annuali conformi ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte iniziati prima del 31/12 sino al 31/8 in relazione all'anno scolastico 2022/2023, in quanto iniziato il 31/1/2023 fino al 31/8/2023; ha invece comprovato di aver svolto incarichi annuali conformi ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte per l'anno 2024/2025.
Per l'effetto, alla docente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 6/9/2024 e cessazione il 30/6/2025, spetta l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda devono essere compensate nella misura del ½ e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i..
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 9 di 10 - in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025.
- condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_1
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_1
rifusione del restante ½ liquidato in complessivi € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore dell'avv. Natale Alessandro Missineo
25/04/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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