CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Maurizio Petrelli - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 388 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(p.i. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
AL e IA UD, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31/05/20021 propose opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 652/2021, emesso dal Tribunale di Lecce, col quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di (quale cessionaria pro soluto del credito ceduto, in data Controparte_1
19/10/2016, da Locam SpA nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco) della somma di € 29.641,13, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di insoluto del contratto di finanziamento n. 290800177830, sottoscritto dal in data 01/06/2001 Pt_1
con e rispetto al quale si era coobbligata solidalmente sua moglie . CP_2 Controparte_3
L'opponente eccepì: 1) il difetto di legittimazione attiva di atteso che, dalla CP_1
pagina 1 di 5 documentazione depositata, non era possibile identificare l'effettiva titolarità del rapporto, né la specificità del credito ceduto;
2) nel merito, la prescrizione del credito azionato data la vetustà del finanziamento e l'assenza di atti interruttivi;
3) la nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia.
Si costituì l'opposta contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, venne decisa con sentenza n.827/2023, pubblicata in data 21/03/2023, con la quale il Tribunale di Lecce rigettò
l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Il giudice rigettò tutte le eccezioni sollevate dall'opponente.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, unico argomento dell'appello in esame, il
Tribunale motivò la decisione nel seguente modo: “dalla documentazione prodotta in atti risulta che il sig. in data 01.06.2001 ha sottoscritto un contratto di Parte_1
finanziamento con il quale riceveva la somma di € 30.000,00 e si impegnava a restituirla in
n.60 rate mensili dell'importo di € 877.250,00, a partire dal 28.06.2001 e fino al 28.05.2006.
In data 01.02.2016 veniva regolarmente notificata al comunicazione di cessione del Pt_1
credito e sollecito di pagamento con costituzione in mora. In data 01.02.2016 veniva regolarmente notificata al comunicazione di cessione del credito e sollecito di Pt_1 pagamento con costituzione in mora. “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”. Cass. civ. Sez. III Sent.,
30/08/2011, n. 17798. Ne consegue che il dies a quo del termine per la prescrizione decennale del credito decorre dal 28 maggio 2006 ed è stato interrotto dalla comunicazione di costituzione in mora avvenuta in data 01.02.2016”.
Avverso la sentenza, notificata in data 11/04/2023, ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato in data 11/05/2023, chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione in base alle conclusioni rassegnate dalle parti come da atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente e la nullità del contratto per pagina 2 di 5 superamento della soglia di usura.
Con il primo motivo, rubricato “a. Violazione degli art. 2935 c.c. e 2946 c.c. in combinato disposto con l'art 2697 c.c.- Violazione dell'art. 2697 c.c.: in particolare errata e/o omessa valutazione della documentazione versata in atti;
b. Omessa motivazione”, Parte_1
censura la sentenza perché avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine di prescrizione nella data di scadenza dell'ultima rata. Il giudice non avrebbe considerato che il dies a quo, nella fattispecie, iniziava a decorrere dalla data (vedi lettera racc. del 07/10/2003) in cui era stata formalmente comunicata al debitore la risoluzione del contratto con richiesta di pagamento dell'intera somma scaduta e a scadenza.
Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c.;
Violazione degli artt. 2943, 1335 e 2697 c.c. - Errata valutazione delle prove”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene che la prescrizione sia stata interrotta dalla comunicazione di costituzione in mora avvenuta in data 01/02/2016 (doc. 6 del fascicolo dell'opposta). Il Giudice non avrebbe valutato che il documento de quo non sarebbe corredato di ricevuta idonea a provare la ricezione da parte del debitore e precisa di avere dedotto in primo grado di non aver ricevuto alcun valido atto interruttivo presso la propria residenza o domicilio.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Occorre premettere che nei contratti di finanziamento rimborsabili a rate il principio secondo cui la prescrizione del credito decorre dalla scadenza dell'ultima rata opera solo qualora il contratto sia ancora in essere. In caso di risoluzione anticipata del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decennale deve essere individuato nella data di risoluzione del contratto e non nella scadenza originariamente prevista per l'ultima rata. Per una maggiore precisazione, quando il finanziatore risolve il contratto o chiede il pagamento immediato dell'intero debito, il debito diventa unico e immediatamente esigibile e il dies a quo per il computo della prescrizione decorre, in applicazione di quanto dispone l'art. 2935 cod. civ., proprio dalla data in cui è comunicata al debitore la risoluzione con decadenza del beneficio del termine, perché è da tale data che il diritto al pagamento dell'intero debito può essere fatto valere.
Nella fattispecie che ci occupa risulta che la con racc. del 07/10/2003, indirizzata al CP_2
e da questi ricevuta in data 13/10/2003 (all.4 del fascicolo dell'opposta), ha Pt_1
dichiarato risolto per inadempimento il contratto di finanziamento de quo e ha chiesto il pagamento immediato dell'intero importo ancora dovuto, sia scaduto che a scadere, nonché
pagina 3 di 5 delle indennità di mora previste contrattualmente.
È evidente, quindi, che dalla data di comunicazione della risoluzione (13/10/2003) sorgeva il diritto del creditore di esigere l'intero importo e quindi da tale data iniziava a decorrere la prescrizione decennale, prevista per i pagamenti dei crediti.
Il Tribunale è incorso in errore nel non avere valutato la circostanza dell'avvenuta risoluzione come documentata e fatta anche valere dall'opponente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di prima comparizione. Infatti, nelle predette note, in risposta alle deduzioni difensive dell'opposta in ordine all'eccezione di prescrizione contenute nella comparsa di costituzione e risposta, si legge testualmente a pag. 2: “Vale la pena preliminarmente precisare come sia nella fattispecie irrilevante e comunque infondata
l'affermazione secondo cui nei rapporti di finanziamento il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata. Infatti con lettera del 07 ottobre 2003 (doc. n. 4 del fascicolo di controparte) la società dichiarava quanto segue: “…intendiamo risolto il contratto CP_2 chiedendo l'intero pagamento dell'importo sia scaduto che a scadenza”. Pertanto il termine prescrizionale risulterebbe ampiamente decorso atteso che, in caso di risoluzione con decadenza dal beneficio del termine, la prescrizione del diritto del creditore decorre dalla scadenza del termine concesso per il pagamento del debito residuo in un'unica soluzione.
Ergo è dal 10 ottobre 2003 che devono farsi decorrere i dieci anni...”. A questo punto occorre chiedersi se la diffida ad adempiere datata 23/02/2006 e indirizzata alla coobbligata (all. doc.6 del fascicolo dell'opposta depositato con la comparsa di costituzione e risposta) possa valere quale valida interruzione della prescrizione ex art. 1310 cod. civ..
La risposta è negativa perché non vi è prova della notifica della diffida alla . CP_3
Infatti l'opponente con le medesime note di cui sopra, depositate per l'udienza di prima comparizione del 20/10/2021, ha tempestivamente contestato la notifica della missiva de qua.
Nelle note si legge: “Invero il documento n. 5 è composto da tre distinti fogli. Il primo è costituito da una lettera datata 23 febbraio 2006 inviata da Locam SpA, Ufficio Legale ed indirizzata ad . A tale foglio sono stati allegati la copia di un avviso di Controparte_3
ricevimento restituito a Locam SpA, senza data nonché l'avviso di ricevimento con data
08.02.2016. È del tutto evidente che la lettera datata 23 febbraio 2006 non ha nulla a che vedere con gli avvisi di ricevimento allegati, anche perché posteriore ai predetti avvisi. Vi è quindi una evidente discrasia nel dato temporale riportato sui tre distinti fogli che smentisce la ricostruzione dei fatti operata da controparte”.
Le contestazioni dell'opponente circa la discrasia del dato temporale presente sulla diffida e pagina 4 di 5 quello presente sulla cartolina di recezione, discrasia che esclude l'abbinamento della seconda alla prima, risultano fondate. Infatti, sebbene la data apposta sul timbro circolare, presente sul modulo di notifica, allegato alla diffida ad adempiere del 23/02/2006, non sia particolarmente chiara, pur risultando come ultime due cifre il numero 16, come non risulta parimenti chiara la data ivi posta a penna, in quanto non è chiaro se sia scritto 08/02/16 o 08/02/6, vi è tuttavia un dato dirimente che consente con certezza di escludere l'abbinamento del modulo con la diffida ad adempiere indirizzata alla coobbligata, ossia la presenza sul modulo medesimo della seguente dicitura prestampata: “delibera AGCcom 385/12/Cons del 20 giugno 2013”.
Tale dicitura colloca il modulo di notifica in un momento successivo alla data della diffida del
2006, ossia quantomeno a data successiva al 20 giugno 2013 e, quindi, non può valere quale prova della notifica della diffida ad adempiere del 23/02/2006, e ciò in disparte l'assoluta assenza sul modulo della indicazione delle generalità del destinatario.
Pertanto, in assenza di una valida interruzione della prescrizione, decorrente come detto dal
07/10/2003, la prescrizione decennale è inesorabilmente decorsa alla data del 07/10/2013. A nulla rileva la lettera raccomandata di costituzione in mora del 01/02/2016, in quanto posteriore al decorso del termine di prescrizione decennale, ormai abbondantemente maturato.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello proposto da con condanna di Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese del doppio grado, con distrazione in favore dei procuratori
[...] dell'appellante dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n. 652/2021 emesso dal Tribunale di
Lecce;
2. condanna al pagamento, in favore degli avvocati avv.ti Marco AL Controparte_1
e IA UD, dichiaratisi anticipatari dell'appellante , delle spese Parte_1 del doppio grado del giudizio, che liquida quanto al primo in complessivi € 4.159,00 di cui € 3.900,00 per compensi ed € 259,00 per spese borsuali, oltre IVA, CAP e RF al
15%, e quanto al secondo in complessivi € 4.277,00 di cui € 3.500,00 per compensi ed
€ 777,00 per spese borsuali, oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Maurizio Petrelli - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 388 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(p.i. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
AL e IA UD, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31/05/20021 propose opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 652/2021, emesso dal Tribunale di Lecce, col quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di (quale cessionaria pro soluto del credito ceduto, in data Controparte_1
19/10/2016, da Locam SpA nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco) della somma di € 29.641,13, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di insoluto del contratto di finanziamento n. 290800177830, sottoscritto dal in data 01/06/2001 Pt_1
con e rispetto al quale si era coobbligata solidalmente sua moglie . CP_2 Controparte_3
L'opponente eccepì: 1) il difetto di legittimazione attiva di atteso che, dalla CP_1
pagina 1 di 5 documentazione depositata, non era possibile identificare l'effettiva titolarità del rapporto, né la specificità del credito ceduto;
2) nel merito, la prescrizione del credito azionato data la vetustà del finanziamento e l'assenza di atti interruttivi;
3) la nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia.
Si costituì l'opposta contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, venne decisa con sentenza n.827/2023, pubblicata in data 21/03/2023, con la quale il Tribunale di Lecce rigettò
l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Il giudice rigettò tutte le eccezioni sollevate dall'opponente.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, unico argomento dell'appello in esame, il
Tribunale motivò la decisione nel seguente modo: “dalla documentazione prodotta in atti risulta che il sig. in data 01.06.2001 ha sottoscritto un contratto di Parte_1
finanziamento con il quale riceveva la somma di € 30.000,00 e si impegnava a restituirla in
n.60 rate mensili dell'importo di € 877.250,00, a partire dal 28.06.2001 e fino al 28.05.2006.
In data 01.02.2016 veniva regolarmente notificata al comunicazione di cessione del Pt_1
credito e sollecito di pagamento con costituzione in mora. In data 01.02.2016 veniva regolarmente notificata al comunicazione di cessione del credito e sollecito di Pt_1 pagamento con costituzione in mora. “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”. Cass. civ. Sez. III Sent.,
30/08/2011, n. 17798. Ne consegue che il dies a quo del termine per la prescrizione decennale del credito decorre dal 28 maggio 2006 ed è stato interrotto dalla comunicazione di costituzione in mora avvenuta in data 01.02.2016”.
Avverso la sentenza, notificata in data 11/04/2023, ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato in data 11/05/2023, chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, tenuta ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione in base alle conclusioni rassegnate dalle parti come da atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente e la nullità del contratto per pagina 2 di 5 superamento della soglia di usura.
Con il primo motivo, rubricato “a. Violazione degli art. 2935 c.c. e 2946 c.c. in combinato disposto con l'art 2697 c.c.- Violazione dell'art. 2697 c.c.: in particolare errata e/o omessa valutazione della documentazione versata in atti;
b. Omessa motivazione”, Parte_1
censura la sentenza perché avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine di prescrizione nella data di scadenza dell'ultima rata. Il giudice non avrebbe considerato che il dies a quo, nella fattispecie, iniziava a decorrere dalla data (vedi lettera racc. del 07/10/2003) in cui era stata formalmente comunicata al debitore la risoluzione del contratto con richiesta di pagamento dell'intera somma scaduta e a scadenza.
Con il secondo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c.;
Violazione degli artt. 2943, 1335 e 2697 c.c. - Errata valutazione delle prove”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ritiene che la prescrizione sia stata interrotta dalla comunicazione di costituzione in mora avvenuta in data 01/02/2016 (doc. 6 del fascicolo dell'opposta). Il Giudice non avrebbe valutato che il documento de quo non sarebbe corredato di ricevuta idonea a provare la ricezione da parte del debitore e precisa di avere dedotto in primo grado di non aver ricevuto alcun valido atto interruttivo presso la propria residenza o domicilio.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Occorre premettere che nei contratti di finanziamento rimborsabili a rate il principio secondo cui la prescrizione del credito decorre dalla scadenza dell'ultima rata opera solo qualora il contratto sia ancora in essere. In caso di risoluzione anticipata del rapporto per decadenza dal beneficio del termine, il dies a quo della prescrizione decennale deve essere individuato nella data di risoluzione del contratto e non nella scadenza originariamente prevista per l'ultima rata. Per una maggiore precisazione, quando il finanziatore risolve il contratto o chiede il pagamento immediato dell'intero debito, il debito diventa unico e immediatamente esigibile e il dies a quo per il computo della prescrizione decorre, in applicazione di quanto dispone l'art. 2935 cod. civ., proprio dalla data in cui è comunicata al debitore la risoluzione con decadenza del beneficio del termine, perché è da tale data che il diritto al pagamento dell'intero debito può essere fatto valere.
Nella fattispecie che ci occupa risulta che la con racc. del 07/10/2003, indirizzata al CP_2
e da questi ricevuta in data 13/10/2003 (all.4 del fascicolo dell'opposta), ha Pt_1
dichiarato risolto per inadempimento il contratto di finanziamento de quo e ha chiesto il pagamento immediato dell'intero importo ancora dovuto, sia scaduto che a scadere, nonché
pagina 3 di 5 delle indennità di mora previste contrattualmente.
È evidente, quindi, che dalla data di comunicazione della risoluzione (13/10/2003) sorgeva il diritto del creditore di esigere l'intero importo e quindi da tale data iniziava a decorrere la prescrizione decennale, prevista per i pagamenti dei crediti.
Il Tribunale è incorso in errore nel non avere valutato la circostanza dell'avvenuta risoluzione come documentata e fatta anche valere dall'opponente nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di prima comparizione. Infatti, nelle predette note, in risposta alle deduzioni difensive dell'opposta in ordine all'eccezione di prescrizione contenute nella comparsa di costituzione e risposta, si legge testualmente a pag. 2: “Vale la pena preliminarmente precisare come sia nella fattispecie irrilevante e comunque infondata
l'affermazione secondo cui nei rapporti di finanziamento il termine di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata. Infatti con lettera del 07 ottobre 2003 (doc. n. 4 del fascicolo di controparte) la società dichiarava quanto segue: “…intendiamo risolto il contratto CP_2 chiedendo l'intero pagamento dell'importo sia scaduto che a scadenza”. Pertanto il termine prescrizionale risulterebbe ampiamente decorso atteso che, in caso di risoluzione con decadenza dal beneficio del termine, la prescrizione del diritto del creditore decorre dalla scadenza del termine concesso per il pagamento del debito residuo in un'unica soluzione.
Ergo è dal 10 ottobre 2003 che devono farsi decorrere i dieci anni...”. A questo punto occorre chiedersi se la diffida ad adempiere datata 23/02/2006 e indirizzata alla coobbligata (all. doc.6 del fascicolo dell'opposta depositato con la comparsa di costituzione e risposta) possa valere quale valida interruzione della prescrizione ex art. 1310 cod. civ..
La risposta è negativa perché non vi è prova della notifica della diffida alla . CP_3
Infatti l'opponente con le medesime note di cui sopra, depositate per l'udienza di prima comparizione del 20/10/2021, ha tempestivamente contestato la notifica della missiva de qua.
Nelle note si legge: “Invero il documento n. 5 è composto da tre distinti fogli. Il primo è costituito da una lettera datata 23 febbraio 2006 inviata da Locam SpA, Ufficio Legale ed indirizzata ad . A tale foglio sono stati allegati la copia di un avviso di Controparte_3
ricevimento restituito a Locam SpA, senza data nonché l'avviso di ricevimento con data
08.02.2016. È del tutto evidente che la lettera datata 23 febbraio 2006 non ha nulla a che vedere con gli avvisi di ricevimento allegati, anche perché posteriore ai predetti avvisi. Vi è quindi una evidente discrasia nel dato temporale riportato sui tre distinti fogli che smentisce la ricostruzione dei fatti operata da controparte”.
Le contestazioni dell'opponente circa la discrasia del dato temporale presente sulla diffida e pagina 4 di 5 quello presente sulla cartolina di recezione, discrasia che esclude l'abbinamento della seconda alla prima, risultano fondate. Infatti, sebbene la data apposta sul timbro circolare, presente sul modulo di notifica, allegato alla diffida ad adempiere del 23/02/2006, non sia particolarmente chiara, pur risultando come ultime due cifre il numero 16, come non risulta parimenti chiara la data ivi posta a penna, in quanto non è chiaro se sia scritto 08/02/16 o 08/02/6, vi è tuttavia un dato dirimente che consente con certezza di escludere l'abbinamento del modulo con la diffida ad adempiere indirizzata alla coobbligata, ossia la presenza sul modulo medesimo della seguente dicitura prestampata: “delibera AGCcom 385/12/Cons del 20 giugno 2013”.
Tale dicitura colloca il modulo di notifica in un momento successivo alla data della diffida del
2006, ossia quantomeno a data successiva al 20 giugno 2013 e, quindi, non può valere quale prova della notifica della diffida ad adempiere del 23/02/2006, e ciò in disparte l'assoluta assenza sul modulo della indicazione delle generalità del destinatario.
Pertanto, in assenza di una valida interruzione della prescrizione, decorrente come detto dal
07/10/2003, la prescrizione decennale è inesorabilmente decorsa alla data del 07/10/2013. A nulla rileva la lettera raccomandata di costituzione in mora del 01/02/2016, in quanto posteriore al decorso del termine di prescrizione decennale, ormai abbondantemente maturato.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello proposto da con condanna di Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese del doppio grado, con distrazione in favore dei procuratori
[...] dell'appellante dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il DI n. 652/2021 emesso dal Tribunale di
Lecce;
2. condanna al pagamento, in favore degli avvocati avv.ti Marco AL Controparte_1
e IA UD, dichiaratisi anticipatari dell'appellante , delle spese Parte_1 del doppio grado del giudizio, che liquida quanto al primo in complessivi € 4.159,00 di cui € 3.900,00 per compensi ed € 259,00 per spese borsuali, oltre IVA, CAP e RF al
15%, e quanto al secondo in complessivi € 4.277,00 di cui € 3.500,00 per compensi ed
€ 777,00 per spese borsuali, oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 5 di 5