CA
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 326/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Piergentili Parte_1
Giacomo
Parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Rossi
Lorenzo
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 165/2024, pubblicata in data 3 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto nei confronti della , ritenendo precluso l'esame nel merito della domanda Controparte_1
risarcitoria avanzata dalla odierna appellante a causa del passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Ancona n.34/2022, quindi aveva compensato le spese di lite.
L'appellante ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 429 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. in relazione al principio del ne bis in idem; 3) irragionevolezza della decisione in relazione alla affermata duplicazione delle domande giudiziali;
4) mancata ammissione dei mezzi di prova. Ha pertanto concluso come segue: “in accoglimento della presente impugnazione, in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto di cui all'art.429, I comma, c.p.c.; nel merito, accertato e dichiarato il carattere ritorsivo e quindi discriminatorio e/o persecutorio e/o vessatorio nonché ingiurioso del recesso dal contratto di lavoro contrattuale intimato nei confronti della dr.ssa , Parte_1 condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al risarcimento del danno conseguente patito dalla ricorrente e quantificato, per la causali e le voci sopra esposte, in Euro 20.150,30 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Nel giudizio di appello si è costituita la società contestando integralmente le CP_1 censure mosse dall'appellante e insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo.
Il giudice di prime cure, con verbale di udienza del 17.10.2023, ha disposto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione del 6.02.2024 venisse sostituita dal deposito di note scritte, per cui l'udienza non si è tenuta in presenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ma con tale nuova modalità. L'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 149/2022, prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”.
Il legislatore ha, dunque, introdotto una nuova modalità di udienza “alternativa” a quella ordinaria, il ricorso alla quale è consentito tutte le volte in cui non sia necessario disporre la comparizione personale delle parti ovvero di altri soggetti;
né in seno alla novella figurano disposizioni che, espressamente o implicitamente, consacrino il divieto di ricorrere a tale modalità
“alternativa” di trattazione dell'udienza per le controversie di lavoro, già disciplinate, quanto al rito, dagli artt. 420 e ss. c.p.c.; rispetto alla pronuncia del giudice, l'art. 127 ter c.p.c. dispone soltanto che “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, senza prevedere la lettura del dispositivo in udienza, come invece l'art. 429 c.p.c.
Sul punto, i Giudici di legittimità si sono espressi - sia pure con precipuo riferimento alla trattazione scritta come modalità d'udienza adottata durante l'emergenza relativa alla pandemia da Covid 19 - formulando il principio secondo cui Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del
2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa
(dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né
è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l'irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta) (Cass., sez. lav., n.17587 del 26 giugno 2024).
Si può, pertanto, ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia inteso recepire la trattazione scritta come generale modalità di trattazione delle udienze nell'ambito del processo civile ordinario, sganciata ormai dal presupposto della ricorrenza di una situazione emergenziale, ed affatto compatibile con il rito del lavoro, perdurando, rispetto a quest'ultimo, l'assenza di espresse previsioni di invalidità per l'ipotesi di omessa lettura del dispositivo.
Per tali ragioni, l'eccezione sollevata deve essere rigettata.
Con il secondo e il terzo motivo di gravame, che per ragioni di connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente e sono, altresì, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto violato il principio del ne bis in idem e per avere affermato che le domande avanzate nei due distinti giudizi costituissero una duplicazione di azioni giudiziali. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto identiche tali domande, non tenendo in debita considerazione che il primo ricorso aveva ad oggetto la declaratoria di illegittimità del recesso, mentre il secondo riguardava il risarcimento del danno biologico e psicologico derivante dal comportamento del datore di lavoro, in relazione alle modalità con cui il recesso era stato posto in essere. Sostiene l'appellante di essersi espressamente riservata la possibilità di chiedere il risarcimento del danno in un momento successivo, in quanto, al momento della proposizione del (primo) ricorso, il danno non si era ancora perfezionato, né risultava possibile stabilire con certezza il nesso di causalità con il comportamento tenuto dal datore di lavoro. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nel sostenere che il danno fosse già stato riscontrato al momento del primo ricorso, quando in realtà non era stato ancora ben individuato e definito con chiarezza. L'appellante chiede pertanto che la sentenza venga riformata, mediante rigetto dell'eccezione di giudicato sollevata in primo grado dalla società resistente e accoglimento delle istanze attoree
Le doglianze dell'appellante vanno disattese.
La sentenza impugnata, infatti, ha fatto concreta e corretta applicazione del principio – da tempo consolidato in giurisprudenza – secondo il quale “il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (cfr. Cass. n. 9544/2008 e Cass. n. 3488/2016) ovvero “si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (cfr. Cass. n. 2205/1996).
In base a tale principio, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. Ne consegue che l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico di quelle decise, rispetto ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto.
Ciò premesso, risulta pacifico, nel caso di specie, che, conformemente a quanto evidenziato dal giudice di prime cure, il licenziamento oggetto del presente giudizio – da cui sarebbero discese conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente – sia stato già precedentemente impugnato, senza che, in tale sede, venisse dedotta in alcun modo la natura ritorsiva dello stesso, la quale si chiede in questo giudizio di porre a fondamento della richiesta di ristoro del danno biologico.
In altri termini, nel precedente giudizio, oramai definitivo, il licenziamento era stato impugnato esclusivamente per mancanza di giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed il giudice, in ottemperanza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nulla ha statuito circa il carattere ritorsivo, discriminatorio e/o ingiurioso del licenziamento, poiché mai dedotto, né provato.
In questa sede, l'appellante intende ottenere un risarcimento – ulteriore rispetto a quello già riconosciuto nel precedente giudizio – invocando come fonte di responsabilità risarcitoria il comportamento ritorsivo della parte datoriale, quindi nella sostanza riformula la domanda inerente all'accertamento circa la natura del licenziamento impugnato, già vagliata con sentenza n.34/2022, in violazione del surrichiamato principio del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile.
Non è, dunque, in discussione la possibilità di azione risarcitoria futura in forza dell'espressa riserva, bensì l'intangibilità del giudicato rispetto all'accertamento circa la natura ritorsiva del recesso datoriale;
è in questo senso che appare pertinente il richiamo al consolidato principio di formazione giurisprudenziale, secondo cui il giudicato preclude la proposizione di una domanda risarcitoria il cui fondamento, nella specie, risiede nell'accertamento circa la natura ritorsiva del fatto lesivo (recesso datoriale), rispetto all'accertamento della sua mera illegittimità - perchè non sorretto da giusta causa ovvero da giustificato motivo - compiuto nel precedente giudizio.
D'altro canto, non ricorre nel caso di specie l'ipotesi dell'eccezionale sopravvenienza di fatti o situazioni nuove, intervenute successivamente alla formazione del giudicato o non deducibili nel primo giudizio (Cass. n. 10279/1994), posto che i connotati del comportamento datoriale tenuto sino alla data del licenziamento erano ben noti alla lavoratrice, mentre l'animus che avrebbe contraddistinto la condotta datoriale in epoca successiva all'intimazione del licenziamento non può incidere sulla qualificazione giuridica di quest'ultimo.
Ne segue che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'azione risarcitoria proposta dall'originaria ricorrente non può essere esaminata nel merito, stante l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona n. 34/2022.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi euro
2.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 14 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art.127-ter; lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 326/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Piergentili Parte_1
Giacomo
Parte appellante
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Rossi
Lorenzo
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1° ottobre 2024 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 165/2024, pubblicata in data 3 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto nei confronti della , ritenendo precluso l'esame nel merito della domanda Controparte_1
risarcitoria avanzata dalla odierna appellante a causa del passaggio in giudicato della sentenza del
Tribunale di Ancona n.34/2022, quindi aveva compensato le spese di lite.
L'appellante ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 429 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c. in relazione al principio del ne bis in idem; 3) irragionevolezza della decisione in relazione alla affermata duplicazione delle domande giudiziali;
4) mancata ammissione dei mezzi di prova. Ha pertanto concluso come segue: “in accoglimento della presente impugnazione, in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del disposto di cui all'art.429, I comma, c.p.c.; nel merito, accertato e dichiarato il carattere ritorsivo e quindi discriminatorio e/o persecutorio e/o vessatorio nonché ingiurioso del recesso dal contratto di lavoro contrattuale intimato nei confronti della dr.ssa , Parte_1 condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, al risarcimento del danno conseguente patito dalla ricorrente e quantificato, per la causali e le voci sopra esposte, in Euro 20.150,30 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Nel giudizio di appello si è costituita la società contestando integralmente le CP_1 censure mosse dall'appellante e insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo.
Il giudice di prime cure, con verbale di udienza del 17.10.2023, ha disposto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione del 6.02.2024 venisse sostituita dal deposito di note scritte, per cui l'udienza non si è tenuta in presenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ma con tale nuova modalità. L'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 149/2022, prevede che “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”.
Il legislatore ha, dunque, introdotto una nuova modalità di udienza “alternativa” a quella ordinaria, il ricorso alla quale è consentito tutte le volte in cui non sia necessario disporre la comparizione personale delle parti ovvero di altri soggetti;
né in seno alla novella figurano disposizioni che, espressamente o implicitamente, consacrino il divieto di ricorrere a tale modalità
“alternativa” di trattazione dell'udienza per le controversie di lavoro, già disciplinate, quanto al rito, dagli artt. 420 e ss. c.p.c.; rispetto alla pronuncia del giudice, l'art. 127 ter c.p.c. dispone soltanto che “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, senza prevedere la lettura del dispositivo in udienza, come invece l'art. 429 c.p.c.
Sul punto, i Giudici di legittimità si sono espressi - sia pure con precipuo riferimento alla trattazione scritta come modalità d'udienza adottata durante l'emergenza relativa alla pandemia da Covid 19 - formulando il principio secondo cui Nel rito del lavoro, la mancata comunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437 c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienza cartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del
2020 - non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale, anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili, ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa
(dato che i termini per l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), sia perché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale", né
è vietata l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, affermando l'irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento la lettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta) (Cass., sez. lav., n.17587 del 26 giugno 2024).
Si può, pertanto, ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia inteso recepire la trattazione scritta come generale modalità di trattazione delle udienze nell'ambito del processo civile ordinario, sganciata ormai dal presupposto della ricorrenza di una situazione emergenziale, ed affatto compatibile con il rito del lavoro, perdurando, rispetto a quest'ultimo, l'assenza di espresse previsioni di invalidità per l'ipotesi di omessa lettura del dispositivo.
Per tali ragioni, l'eccezione sollevata deve essere rigettata.
Con il secondo e il terzo motivo di gravame, che per ragioni di connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente e sono, altresì, di carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata, l'appellante censura la sentenza per avere ritenuto violato il principio del ne bis in idem e per avere affermato che le domande avanzate nei due distinti giudizi costituissero una duplicazione di azioni giudiziali. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto identiche tali domande, non tenendo in debita considerazione che il primo ricorso aveva ad oggetto la declaratoria di illegittimità del recesso, mentre il secondo riguardava il risarcimento del danno biologico e psicologico derivante dal comportamento del datore di lavoro, in relazione alle modalità con cui il recesso era stato posto in essere. Sostiene l'appellante di essersi espressamente riservata la possibilità di chiedere il risarcimento del danno in un momento successivo, in quanto, al momento della proposizione del (primo) ricorso, il danno non si era ancora perfezionato, né risultava possibile stabilire con certezza il nesso di causalità con il comportamento tenuto dal datore di lavoro. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nel sostenere che il danno fosse già stato riscontrato al momento del primo ricorso, quando in realtà non era stato ancora ben individuato e definito con chiarezza. L'appellante chiede pertanto che la sentenza venga riformata, mediante rigetto dell'eccezione di giudicato sollevata in primo grado dalla società resistente e accoglimento delle istanze attoree
Le doglianze dell'appellante vanno disattese.
La sentenza impugnata, infatti, ha fatto concreta e corretta applicazione del principio – da tempo consolidato in giurisprudenza – secondo il quale “il giudicato formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito), quindi anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (cfr. Cass. n. 9544/2008 e Cass. n. 3488/2016) ovvero “si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito)” (cfr. Cass. n. 2205/1996).
In base a tale principio, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda. Ne consegue che l'efficacia del giudicato si estende alle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico-giuridico di quelle decise, rispetto ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto.
Ciò premesso, risulta pacifico, nel caso di specie, che, conformemente a quanto evidenziato dal giudice di prime cure, il licenziamento oggetto del presente giudizio – da cui sarebbero discese conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente – sia stato già precedentemente impugnato, senza che, in tale sede, venisse dedotta in alcun modo la natura ritorsiva dello stesso, la quale si chiede in questo giudizio di porre a fondamento della richiesta di ristoro del danno biologico.
In altri termini, nel precedente giudizio, oramai definitivo, il licenziamento era stato impugnato esclusivamente per mancanza di giusta causa e giustificato motivo soggettivo ed il giudice, in ottemperanza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nulla ha statuito circa il carattere ritorsivo, discriminatorio e/o ingiurioso del licenziamento, poiché mai dedotto, né provato.
In questa sede, l'appellante intende ottenere un risarcimento – ulteriore rispetto a quello già riconosciuto nel precedente giudizio – invocando come fonte di responsabilità risarcitoria il comportamento ritorsivo della parte datoriale, quindi nella sostanza riformula la domanda inerente all'accertamento circa la natura del licenziamento impugnato, già vagliata con sentenza n.34/2022, in violazione del surrichiamato principio del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile.
Non è, dunque, in discussione la possibilità di azione risarcitoria futura in forza dell'espressa riserva, bensì l'intangibilità del giudicato rispetto all'accertamento circa la natura ritorsiva del recesso datoriale;
è in questo senso che appare pertinente il richiamo al consolidato principio di formazione giurisprudenziale, secondo cui il giudicato preclude la proposizione di una domanda risarcitoria il cui fondamento, nella specie, risiede nell'accertamento circa la natura ritorsiva del fatto lesivo (recesso datoriale), rispetto all'accertamento della sua mera illegittimità - perchè non sorretto da giusta causa ovvero da giustificato motivo - compiuto nel precedente giudizio.
D'altro canto, non ricorre nel caso di specie l'ipotesi dell'eccezionale sopravvenienza di fatti o situazioni nuove, intervenute successivamente alla formazione del giudicato o non deducibili nel primo giudizio (Cass. n. 10279/1994), posto che i connotati del comportamento datoriale tenuto sino alla data del licenziamento erano ben noti alla lavoratrice, mentre l'animus che avrebbe contraddistinto la condotta datoriale in epoca successiva all'intimazione del licenziamento non può incidere sulla qualificazione giuridica di quest'ultimo.
Ne segue che, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'azione risarcitoria proposta dall'originaria ricorrente non può essere esaminata nel merito, stante l'efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ancona n. 34/2022.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi euro
2.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 14 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte