TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49104/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, così composto:
dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 49104/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Metz e Parte_1
Lupi
PARTE ATTRICE contro in persona del legale Controparte_1 fesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo
PARTI CONVENUTE
C.C.I.A.A. di Roma
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Pag. 1 di 8 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1.Con atto di citazione notificato ad , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Controparte_3
,
[...] Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_1 [...]
e comunicato al Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, Controparte_2
adiva l'intestato Tribunale presentando la querela di falso Parte_1
avverso le relazioni di notifica delle cartelle di pagamento nn.
09720060224176949000, 09720070317174609000 e 09720090074460440000 nonché l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720129187224592000, contestandone e disconoscendone le firme apposte, sia come proprie sia come riconducibili a propri familiari, come autorizzato dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma nel corso del procedimento n. 13138/2016 nel quale aveva appunto proposto avverso gli atti elencati querela di falso in via incidentale.
1.2.In particolare, l'attore contestava l'autenticità delle firme apposte da
[...]
e , eccependo la circostanza che alla data della CP_6 Persona_1
notifica le stesse fossero residenti presso un diverso indirizzo e dunque non conviventi e che nel caso di difettasse altresì un rapporto di Persona_1
parentela.
1.3.A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice produceva in giudizio il proprio certificato di residenza nonché quello dei soggetti indicati come
“familiari conviventi”, apparentemente sottoscrittori delle relate di notifica e una scrittura in comparazione in relazione alla propria sottoscrizione.
1.4.Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
[...]
adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa, -Nel merito: dichiarare l'inammissibilità della domanda e/o comunque rigettarla perché manifestamente infondata in
Pag. 2 di 8 fatto ed in diritto”. -In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adversoformulata, e dell'accertamento della falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta i sensi dell'art. 26 DPR 602/73 delle cartelle e dell'intimazione di cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di
[...]
in persona del legale rappresentante pro –tempore, in quanto titolare del servizio Controparte_2
di notifica in questione e condannare quest'ultima a tenere indenne l'Agente della Riscossione per ogni e/o qualsivoglia responsabilità anche patrimoniale e/o economica che preliminarmente eccepiva il difetto di interesse ad agire in capo al querelante in quanto destinatario per le medesime cartelle di successive notifiche di intimazioni di pagamento da costui mai contestate e rimaste inoppugnate, ancorché suscettibili ai sensi dell'art. 19, D.gs.
546/92 di veicolare tutte le contestazioni dell'interessato relative al contenuto delle cartelle esattoriali. Inoltre, attesa la definitività delle sopravvenute intimazioni, parte convenuta rilevava come non fosse configurabile per parte attrice alcuna utilità giuridica derivante da una pronuncia sulla presente querela”.
1.5.1. In particolare, Controparte_7 Controparte_1
eccepivano in via preliminare la contestazione del querelante rispetto alle sottoscrizioni riconducibili a soggetti diversi dallo stesso ed individuava
[...]
che aveva provveduto alla notifica come l'unico soggetto Controparte_2
legittimato passivo, evidenziando peraltro che l'intimazione di pagamento n.
09720129187224592 era relativa a cartella formata dalla Camera di Commercio di Roma n. 09720080000217345000.
1.5.2 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo per tale ragione l'estromissione dal giudizio, esponendo che la querela di falso doveva essere proposta nei confronti di soggetto che aveva interesse ad avvalersene. In subordine, nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale dell'azione nei propri confronti ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. n. 156/1973 e del d.lgs. n. 261/99.
1.6.Nelle more del presente giudizio, alcuni dei debiti tributari (cfr. cartelle esattoriali nn. 09720060224176949000 e 09720100033571353000) venivano
Pag. 3 di 8 annullati ex art. 4 del d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla l.
136/2018, mentre i restanti (cfr. cartelle esattoriali nn. 09720070317174609000,
09720080000217345000 e 09720090074460440000) erano oggetto di definizione agevolata ai sensi della l. n. 145/2018.
1.7.1. All'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dallo scambio di note scritte da depositarsi, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “i)
l'estinzione del presente giudizio con non luogo a provvedere sulle spese perché ricorre un caso di estinzione ex lege, sia nell'ipotesi di “saldo e stralcio” quanto nell'ipotesi di “pace fiscale”, nonché, contemporaneamente e/o in subordine, ii) la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in forza dell'avvenuto pagamento dell'intero debito rateizzato e, infine, iii)
l'integrale compensazione delle spese di lite. In via alternativa, qualora il Tribunale non ritenesse di poter ancora dichiarare la cessazione della materia del contendere, si precisano le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di citazione introduttivo, di seguito trascritte: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare:
1. in considerazione del disconoscimento operato dal Sig. della sottoscrizione presente Pt_1
sulla cartolina di ricevimento della cartella n. 09720060224176949000 e ritenuta inoltre la non riconducibilità della sottoscrizione ad alcuno dei familiari conviventi del Sig. Pt_1
accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della cartella n.
09720060224176949000 recante la data del 29/01/2007; 2. in considerazione del fatto che l'avviso di ricevimento della cartella esattoriale n. 09720070317174609000 risulta sottoscritto da tale la quale, sulla scorta dei certificati anagrafici in atti, alla Controparte_6
data del 18/10/2007 era residente in [...] e quindi non convivente con il destinatario della notifica nel luogo di esecuzione – diversamente da quanto relazionato dall'agente postale – accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale n. 09720070317174609000 recante la data del 18/10/2007; 3. in considerazione del fatto che l'avviso di ricevimento della cartella esattoriale n.
09720090074460440000 risulta sottoscritto da tale la quale, sulla Persona_1
scorta dei certificati anagrafici in atti, alla data del 25/03/2009 era residente in [...], e quindi non convivente con il destinatario della notifica nel luogo
Pag. 4 di 8 di esecuzione – atteso che il Sig. risiedeva in Roma, Via del Trullo, interno 39 – Pt_1
accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale n.
09720090074460440000 recante la data del 25/03/2009; 4. in considerazione del fatto che l'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n. 09720129187224592000 risulta sottoscritta con grafia illeggibile che il Sig. disconosce e non identifica con alcuno Pt_1
dei familiari conviventi, accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n. 09720129187224592000 recante la data del
12/01/2013. 5. Voglia altresì condannare chi di ragione fra i convenuti al pagamento delle spese di lite che espressamente si richiedono.” In ogni caso parte attrice reiterava le proprie istanze istruttorie.
1.7.2. concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_1
adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa, -Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. o rinuncia all'azione da parte dell'attore, o comunque nell'ipotesi in cui l'adito Giudice ritenga accertato il venir meno dell'interesse dell'attore al presente giudizio, disporne l'estinzione, con condanna alle spese di lite a carico del rinunciante, stante la mancanza di accordo tra le parti in causa sul punto. -Diversamente, nell'ipotesi in cui non sia chiaro il venir meno dell'interesse dell'attore agli atti del giudizio e all'azione proposta, dichiarare l'inammissibilità della domanda per querela di falso e/o comunque rigettarla perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti in corso di causa, ovvero, in subordine, disporre gli ulteriori accertamenti necessari e all'esito, in caso di accertamento della falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 delle cartelle e dell'intimazione di cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro – tempore, in quanto titolare del servizio di notifica in questione, con condanna di quest'ultima a tenere indenne l'Agente della Riscossione per ogni e/o qualsivoglia responsabilità anche patrimoniale e/o economica. - Con vittoria di spese”.
2.1.Deve preliminarmente osservarsi che l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018 si limita a disporre che “Nella dichiarazione di cui al comma 5 (cd rottamazione delle cartelle esattoriali) il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro
Pag. 5 di 8 presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. All'istanza di definizione agevolata dei carichi, pertanto, non consegue ex lege alcune effetto estintivo sul giudizio di querela di falso eventualmente instaurato in via incidentale.
2.2.Inoltre, parte attrice non ha inteso esercitare la propria facoltà di rinunciare alla domanda, circostanza che, se seguita dall'accettazione delle altre parti costituite che avevano interesse alla prosecuzione del giudizio, avrebbe condotto all'estinzione secondo quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.
2.3.Ciò premesso, la stessa parte attrice ha rappresentato che, a seguito dell'annullamento di alcuni dei debiti tributari oggetto delle cartelle delle cui notifiche si discute e della definizione agevolata degli altri, la materia del contendere è cessata, essendo venuto meno il suo interesse ad ottenere una pronuncia sulla querela di falso presentata e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.4.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che, stante il sopravvenuto difetto di interesse del querelante, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia di merito che appunto “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (da ultimo Cass. sez. II, n. 30251/2023).
Pag. 6 di 8 3.Quanto alla regolazione delle spese, ritiene questo Tribunale che trovi applicazione il principio di soccombenza virtuale non potendosi estendere il principio di necessaria compensazione delle spese processuali pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al processo tributario in ipotesi di definizione agevolata (Cass. sez. III, n. 2828/2024).
3.1.Deve osservarsi innanzitutto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è, invero, fondata, atteso che “legittimato Controparte_2
passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. sez.
VI, n. 19281/2019, Rv. 654635 - 01).
3.2.Quanto invece alla querela di falso nei confronti di Controparte_1
, deve osservarsi che “La relata di notificazione di un atto fa fede fino
[...]
a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria”. (Cass. sez. III n. 4590/2000). Le eventuali false dichiarazione rese dal soggetto terzo che ha ricevuto l'atto dichiarandosi falsamente “familiare convivente” si riverbereranno pertanto sulla validità della notifica, sub specie di nullità, e non sulla falsità della relata. Ed infatti, “Pur non rientrando nell'area della pubblica fede e querela di falso, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria (tra le altre, Cass. n. 2948/2022; Cass. 27587 del
30/10/2018; Cass. n. 7827 del 15/04/2005; Cass. n. 15094 del 10/09/2012),
Pag. 7 di 8 incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza (Cass. n. 23028 del 26/10/2006)” (Cass., sez. trib., n. 53/2024).
4. Tuttavia, tenuto conto che la presentazione della querela di falso è stata oggetto della prevista autorizzazione ex art. 222 c.p.c. da parte della dinnanzi alla quale è stata proposta Controparte_8
in via incidentale e dei mutamenti giurisprudenziali che hanno interessato le questioni qui oggetto di disamina, ritiene questo Tribunale che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessata materia del contendere;
ordina la restituzione dei documenti;
spese compensate
Così è deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Anna Multari
Il Presidente
dott. Federico Salvati
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Vanessa Storace (D.M. CP_9
22.10.2024)
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, così composto:
dott. Federico Salvati Presidente dott. Pietro Persico Giudice dott.ssa Anna Multari Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 49104/2018 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Metz e Parte_1
Lupi
PARTE ATTRICE contro in persona del legale Controparte_1 fesa dall'Avv. Emilia Maria D'Ascoli
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Febbo
PARTI CONVENUTE
C.C.I.A.A. di Roma
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI Pag. 1 di 8 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1.Con atto di citazione notificato ad , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, Controparte_3
,
[...] Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_1 [...]
e comunicato al Pubblico Ministero presso l'intestato Tribunale, Controparte_2
adiva l'intestato Tribunale presentando la querela di falso Parte_1
avverso le relazioni di notifica delle cartelle di pagamento nn.
09720060224176949000, 09720070317174609000 e 09720090074460440000 nonché l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720129187224592000, contestandone e disconoscendone le firme apposte, sia come proprie sia come riconducibili a propri familiari, come autorizzato dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma nel corso del procedimento n. 13138/2016 nel quale aveva appunto proposto avverso gli atti elencati querela di falso in via incidentale.
1.2.In particolare, l'attore contestava l'autenticità delle firme apposte da
[...]
e , eccependo la circostanza che alla data della CP_6 Persona_1
notifica le stesse fossero residenti presso un diverso indirizzo e dunque non conviventi e che nel caso di difettasse altresì un rapporto di Persona_1
parentela.
1.3.A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice produceva in giudizio il proprio certificato di residenza nonché quello dei soggetti indicati come
“familiari conviventi”, apparentemente sottoscrittori delle relate di notifica e una scrittura in comparazione in relazione alla propria sottoscrizione.
1.4.Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale
[...]
adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa, -Nel merito: dichiarare l'inammissibilità della domanda e/o comunque rigettarla perché manifestamente infondata in
Pag. 2 di 8 fatto ed in diritto”. -In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adversoformulata, e dell'accertamento della falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta i sensi dell'art. 26 DPR 602/73 delle cartelle e dell'intimazione di cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di
[...]
in persona del legale rappresentante pro –tempore, in quanto titolare del servizio Controparte_2
di notifica in questione e condannare quest'ultima a tenere indenne l'Agente della Riscossione per ogni e/o qualsivoglia responsabilità anche patrimoniale e/o economica che preliminarmente eccepiva il difetto di interesse ad agire in capo al querelante in quanto destinatario per le medesime cartelle di successive notifiche di intimazioni di pagamento da costui mai contestate e rimaste inoppugnate, ancorché suscettibili ai sensi dell'art. 19, D.gs.
546/92 di veicolare tutte le contestazioni dell'interessato relative al contenuto delle cartelle esattoriali. Inoltre, attesa la definitività delle sopravvenute intimazioni, parte convenuta rilevava come non fosse configurabile per parte attrice alcuna utilità giuridica derivante da una pronuncia sulla presente querela”.
1.5.1. In particolare, Controparte_7 Controparte_1
eccepivano in via preliminare la contestazione del querelante rispetto alle sottoscrizioni riconducibili a soggetti diversi dallo stesso ed individuava
[...]
che aveva provveduto alla notifica come l'unico soggetto Controparte_2
legittimato passivo, evidenziando peraltro che l'intimazione di pagamento n.
09720129187224592 era relativa a cartella formata dalla Camera di Commercio di Roma n. 09720080000217345000.
1.5.2 si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_2
propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo per tale ragione l'estromissione dal giudizio, esponendo che la querela di falso doveva essere proposta nei confronti di soggetto che aveva interesse ad avvalersene. In subordine, nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione triennale dell'azione nei propri confronti ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. n. 156/1973 e del d.lgs. n. 261/99.
1.6.Nelle more del presente giudizio, alcuni dei debiti tributari (cfr. cartelle esattoriali nn. 09720060224176949000 e 09720100033571353000) venivano
Pag. 3 di 8 annullati ex art. 4 del d.l. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla l.
136/2018, mentre i restanti (cfr. cartelle esattoriali nn. 09720070317174609000,
09720080000217345000 e 09720090074460440000) erano oggetto di definizione agevolata ai sensi della l. n. 145/2018.
1.7.1. All'udienza di precisazione delle conclusioni sostituita dallo scambio di note scritte da depositarsi, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “i)
l'estinzione del presente giudizio con non luogo a provvedere sulle spese perché ricorre un caso di estinzione ex lege, sia nell'ipotesi di “saldo e stralcio” quanto nell'ipotesi di “pace fiscale”, nonché, contemporaneamente e/o in subordine, ii) la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in forza dell'avvenuto pagamento dell'intero debito rateizzato e, infine, iii)
l'integrale compensazione delle spese di lite. In via alternativa, qualora il Tribunale non ritenesse di poter ancora dichiarare la cessazione della materia del contendere, si precisano le conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di citazione introduttivo, di seguito trascritte: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accertare e dichiarare:
1. in considerazione del disconoscimento operato dal Sig. della sottoscrizione presente Pt_1
sulla cartolina di ricevimento della cartella n. 09720060224176949000 e ritenuta inoltre la non riconducibilità della sottoscrizione ad alcuno dei familiari conviventi del Sig. Pt_1
accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della cartella n.
09720060224176949000 recante la data del 29/01/2007; 2. in considerazione del fatto che l'avviso di ricevimento della cartella esattoriale n. 09720070317174609000 risulta sottoscritto da tale la quale, sulla scorta dei certificati anagrafici in atti, alla Controparte_6
data del 18/10/2007 era residente in [...] e quindi non convivente con il destinatario della notifica nel luogo di esecuzione – diversamente da quanto relazionato dall'agente postale – accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale n. 09720070317174609000 recante la data del 18/10/2007; 3. in considerazione del fatto che l'avviso di ricevimento della cartella esattoriale n.
09720090074460440000 risulta sottoscritto da tale la quale, sulla Persona_1
scorta dei certificati anagrafici in atti, alla data del 25/03/2009 era residente in [...], e quindi non convivente con il destinatario della notifica nel luogo
Pag. 4 di 8 di esecuzione – atteso che il Sig. risiedeva in Roma, Via del Trullo, interno 39 – Pt_1
accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale n.
09720090074460440000 recante la data del 25/03/2009; 4. in considerazione del fatto che l'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n. 09720129187224592000 risulta sottoscritta con grafia illeggibile che il Sig. disconosce e non identifica con alcuno Pt_1
dei familiari conviventi, accertare e dichiarare la falsità dell'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n. 09720129187224592000 recante la data del
12/01/2013. 5. Voglia altresì condannare chi di ragione fra i convenuti al pagamento delle spese di lite che espressamente si richiedono.” In ogni caso parte attrice reiterava le proprie istanze istruttorie.
1.7.2. concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_1
adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa, -Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. o rinuncia all'azione da parte dell'attore, o comunque nell'ipotesi in cui l'adito Giudice ritenga accertato il venir meno dell'interesse dell'attore al presente giudizio, disporne l'estinzione, con condanna alle spese di lite a carico del rinunciante, stante la mancanza di accordo tra le parti in causa sul punto. -Diversamente, nell'ipotesi in cui non sia chiaro il venir meno dell'interesse dell'attore agli atti del giudizio e all'azione proposta, dichiarare l'inammissibilità della domanda per querela di falso e/o comunque rigettarla perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi già esposti in corso di causa, ovvero, in subordine, disporre gli ulteriori accertamenti necessari e all'esito, in caso di accertamento della falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73 delle cartelle e dell'intimazione di cui è causa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro – tempore, in quanto titolare del servizio di notifica in questione, con condanna di quest'ultima a tenere indenne l'Agente della Riscossione per ogni e/o qualsivoglia responsabilità anche patrimoniale e/o economica. - Con vittoria di spese”.
2.1.Deve preliminarmente osservarsi che l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018 si limita a disporre che “Nella dichiarazione di cui al comma 5 (cd rottamazione delle cartelle esattoriali) il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro
Pag. 5 di 8 presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. All'istanza di definizione agevolata dei carichi, pertanto, non consegue ex lege alcune effetto estintivo sul giudizio di querela di falso eventualmente instaurato in via incidentale.
2.2.Inoltre, parte attrice non ha inteso esercitare la propria facoltà di rinunciare alla domanda, circostanza che, se seguita dall'accettazione delle altre parti costituite che avevano interesse alla prosecuzione del giudizio, avrebbe condotto all'estinzione secondo quanto previsto dall'art. 306 c.p.c.
2.3.Ciò premesso, la stessa parte attrice ha rappresentato che, a seguito dell'annullamento di alcuni dei debiti tributari oggetto delle cartelle delle cui notifiche si discute e della definizione agevolata degli altri, la materia del contendere è cessata, essendo venuto meno il suo interesse ad ottenere una pronuncia sulla querela di falso presentata e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.4.Ritiene, pertanto, questo Tribunale che, stante il sopravvenuto difetto di interesse del querelante, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia di merito che appunto “si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (da ultimo Cass. sez. II, n. 30251/2023).
Pag. 6 di 8 3.Quanto alla regolazione delle spese, ritiene questo Tribunale che trovi applicazione il principio di soccombenza virtuale non potendosi estendere il principio di necessaria compensazione delle spese processuali pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al processo tributario in ipotesi di definizione agevolata (Cass. sez. III, n. 2828/2024).
3.1.Deve osservarsi innanzitutto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da è, invero, fondata, atteso che “legittimato Controparte_2
passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. sez.
VI, n. 19281/2019, Rv. 654635 - 01).
3.2.Quanto invece alla querela di falso nei confronti di Controparte_1
, deve osservarsi che “La relata di notificazione di un atto fa fede fino
[...]
a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni (come la dichiarazione del consegnatario di essere convivente col destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria”. (Cass. sez. III n. 4590/2000). Le eventuali false dichiarazione rese dal soggetto terzo che ha ricevuto l'atto dichiarandosi falsamente “familiare convivente” si riverbereranno pertanto sulla validità della notifica, sub specie di nullità, e non sulla falsità della relata. Ed infatti, “Pur non rientrando nell'area della pubblica fede e querela di falso, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, ed è onere del destinatario, che contesti la validità della notificazione, fornire la prova contraria (tra le altre, Cass. n. 2948/2022; Cass. 27587 del
30/10/2018; Cass. n. 7827 del 15/04/2005; Cass. n. 15094 del 10/09/2012),
Pag. 7 di 8 incombendo su colui che contesti l'eventuale difformità tra le apparenze e la realtà contestare la validità della notificazione, con la dimostrazione della assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di sua residenza (Cass. n. 23028 del 26/10/2006)” (Cass., sez. trib., n. 53/2024).
4. Tuttavia, tenuto conto che la presentazione della querela di falso è stata oggetto della prevista autorizzazione ex art. 222 c.p.c. da parte della dinnanzi alla quale è stata proposta Controparte_8
in via incidentale e dei mutamenti giurisprudenziali che hanno interessato le questioni qui oggetto di disamina, ritiene questo Tribunale che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessata materia del contendere;
ordina la restituzione dei documenti;
spese compensate
Così è deciso nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Anna Multari
Il Presidente
dott. Federico Salvati
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott.ssa Vanessa Storace (D.M. CP_9
22.10.2024)
Pag. 8 di 8