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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(P.I. , in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Via della Torre, n. 74, Fondi (LT), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Quadrino (C.F.: - pec ed elettivamente C.F._1 Email_1
domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), Via Mantova, n. 8, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Roma a via Giuseppe Grezar n. 14, (C.F. – P. IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli avv.ti Marco D'Amici (C.F.: – P.E.C. e C.F._2 Email_2
Antonio Diana (C.F.: e P.E.C. , ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso il loro studio a Frosinone, Via Adige n. 41, giusta procura in atti;
– Gestione Fondo di Garanzia per Vittime della Strada, (Cod. Fisc.: , Parte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma a Via Yser, n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. David Del Gigante (C.F.: - pec: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_4
Via Franco Sacchetti n. 114, come da procura in atti;
OPPOSTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 617 c.p.c.
pagina1 di 5 All'udienza del 07.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 057 2023 00277098 19 001, notificata in data 07.12.2023, intimante l'importo di euro 357.502,28, giusto ruolo n. 2023/004803 formato dalla
Consap - Gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada, per un recupero crediti ai sensi del d. lgs.
2009/2005, a titolo di risarcimento danni derivante da un sinistro;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità per omessa notifica del titolo esecutivo, la violazione dell'art. 7 della L. 212/00 per mancata notifica dell'atto presupposto;
il difetto di notifica per omessa relata;
la mancanza di elementi essenziali della stessa, l'omessa indicazione della causale del credito nonché delle modalità di calcolo degli interessi e dei rispettivi tassi.
Si sono costituite in giudizio entrambe le opposte e Controparte_1 Pt_2
le quali hanno contestato le avverse pretese insistendo per il rigetto dell'opposizione per tutti i
[...]
motivi di cui alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Definito il subprocedimento cautelare con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, giusti i motivi di cui all'ordinanza del 26.6.2024, la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. per la discussione.
In punto di qualificazione, i profili di opposizione integrano tutti, sotto vari aspetti, la fattispecie ex art. 617, II comma, c.p.c., in quanto le deduzioni non mirano a contestare il diritto di
[...]
di agire in executivis, bensì il quomodo dall'azione esecutiva. Controparte_1
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Con il primo motivo si denuncia la nullità dell'impugnata cartella per omessa notifica del titolo esecutivo: nella procedura di riscossione, tuttavia, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento;
quest'ultima, peraltro, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto.
In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria,
pagina2 di 5 sono svolte dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c.: ne deriva, da una parte, che la mancata notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle di pagamento non determina affatto la nullità di queste ultime, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e, dall'altra, che l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omessa notificazione non è ammissibile (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 08/02/2018, Rv.
647938 – 01).
In ordine alla doglianza con cui l'opponente eccepisce la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 della L. 212/00, ovvero per mancata notifica dell'atto presupposto, va osservato che essa è logicamente connessa all'ulteriore eccezione di nullità per omessa causale, pertanto i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Sul punto si rileva che, quando l'avviso di accertamento nella sua parte motiva rimanda ad un atto presupposto, la norma deve essere interpretata non in senso meramente formale ma in senso sostanziale, pertanto, se l'atto richiamato è conosciuto, ovvero c'è coincidenza tra il destinatario dell'atto impositivo e il destinatario dell'atto richiamato in motivazione, quest'ultimo potrà anche eventualmente non essere allegato, ma se ne potranno riprodurre meramente i tratti salienti, come nel caso di specie, in cui l'opposta cartella contiene esplicito riferimento al sinistro da cui è scaturito l'obbligo risarcitorio: l'opponente, infatti, è stata posta nella condizione di conoscere preventivamente l'an e il quantum debeatur della pretesa impositiva in quanto destinataria dell'avviso di intimazione n. 20000000969, notificato con racc.a.r. n. 614633804522 consegnata il
16.3.2020, nonchè delle sentenze di primo grado (Trib. Latina n. 217/10) e di appello (Corte d'Appello di Roma n. 3638/15) che hanno statuito le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito del sinistro.
Anche tali doglianze vanno dunque rigettate.
Con riferimento al lamentato difetto della notifica, a mezzo pec, della cartella di pagamento per omessa allegazione della relata di notificazione va rilevato, richiamando quanto deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con sentenza n. 113/2024, che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite pec senza necessità che alla stessa venga allegata la relata di notifica, in assenza peraltro di specifiche disposizioni sul punto;
la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento, inoltre, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale con la conseguenza che, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, deve trovare applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
Stante l'estrema genericità con la quale è stato formulato, ed in assenza di rilievi specifici sul pagina3 di 5 punto, (“la cartella di pagamento risulta viziata per omessa indicazione, o comunque, indicazione estremamente parziale ed insufficiente…”) non può parimenti essere accolto l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancanza, nell'impugnata cartella, dei requisiti essenziali prescritti dalle specifiche disposizioni legislative (art. 6 D.M. 321/99), essendo la stessa stata redatta in conformità dei modelli ministeriali.
Venendo all'ultima eccezione con cui l'opponente lamenta la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei relativi tassi applicati va rilevato che l'opposta cartella, pur non intimando alcuna somma dovuta a tale titolo, contiene la previsione degli eventuali interessi dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla sua notifica in mancanza di pagamento, nonché la specifica indicazione del calcolo utilizzato per quantificarli mediante il rinvio ai richiamati articoli: “(Gli interessi di mora) Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano Controparte_1
sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento”.
Anche tale motivo di opposizione risulta, dunque, destituito di ogni fondamento.
Per tutte le ragioni svolte, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore di parti opposte, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida, per ciascuna delle controparti costituite, in € 6.023,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese distratte, per , in favore dei procuratori dichiaratisi Controparte_1
antistatari.
Così deciso in Latina, 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 5 pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5483 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(P.I. , in persona del legale rapp.te pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Via della Torre, n. 74, Fondi (LT), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Quadrino (C.F.: - pec ed elettivamente C.F._1 Email_1
domiciliata presso il suo studio in Fondi (LT), Via Mantova, n. 8, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Roma a via Giuseppe Grezar n. 14, (C.F. – P. IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli avv.ti Marco D'Amici (C.F.: – P.E.C. e C.F._2 Email_2
Antonio Diana (C.F.: e P.E.C. , ed C.F._3 Email_3
elettivamente domiciliata presso il loro studio a Frosinone, Via Adige n. 41, giusta procura in atti;
– Gestione Fondo di Garanzia per Vittime della Strada, (Cod. Fisc.: , Parte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma a Via Yser, n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. David Del Gigante (C.F.: - pec: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_4
Via Franco Sacchetti n. 114, come da procura in atti;
OPPOSTE
OGGETTO: Opposizione ex art. 617 c.p.c.
pagina1 di 5 All'udienza del 07.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 057 2023 00277098 19 001, notificata in data 07.12.2023, intimante l'importo di euro 357.502,28, giusto ruolo n. 2023/004803 formato dalla
Consap - Gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada, per un recupero crediti ai sensi del d. lgs.
2009/2005, a titolo di risarcimento danni derivante da un sinistro;
a sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità per omessa notifica del titolo esecutivo, la violazione dell'art. 7 della L. 212/00 per mancata notifica dell'atto presupposto;
il difetto di notifica per omessa relata;
la mancanza di elementi essenziali della stessa, l'omessa indicazione della causale del credito nonché delle modalità di calcolo degli interessi e dei rispettivi tassi.
Si sono costituite in giudizio entrambe le opposte e Controparte_1 Pt_2
le quali hanno contestato le avverse pretese insistendo per il rigetto dell'opposizione per tutti i
[...]
motivi di cui alle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Definito il subprocedimento cautelare con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, giusti i motivi di cui all'ordinanza del 26.6.2024, la causa, attesane la natura documentale, è stata rinviata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. per la discussione.
In punto di qualificazione, i profili di opposizione integrano tutti, sotto vari aspetti, la fattispecie ex art. 617, II comma, c.p.c., in quanto le deduzioni non mirano a contestare il diritto di
[...]
di agire in executivis, bensì il quomodo dall'azione esecutiva. Controparte_1
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Con il primo motivo si denuncia la nullità dell'impugnata cartella per omessa notifica del titolo esecutivo: nella procedura di riscossione, tuttavia, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento;
quest'ultima, peraltro, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto.
In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria,
pagina2 di 5 sono svolte dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c.: ne deriva, da una parte, che la mancata notificazione del titolo esecutivo anteriormente a quella delle cartelle di pagamento non determina affatto la nullità di queste ultime, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e, dall'altra, che l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., per dedurre tale omessa notificazione non è ammissibile (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2553 del 30/01/2019, Rv. 652486 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 08/02/2018, Rv.
647938 – 01).
In ordine alla doglianza con cui l'opponente eccepisce la nullità della cartella per violazione dell'art. 7 della L. 212/00, ovvero per mancata notifica dell'atto presupposto, va osservato che essa è logicamente connessa all'ulteriore eccezione di nullità per omessa causale, pertanto i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Sul punto si rileva che, quando l'avviso di accertamento nella sua parte motiva rimanda ad un atto presupposto, la norma deve essere interpretata non in senso meramente formale ma in senso sostanziale, pertanto, se l'atto richiamato è conosciuto, ovvero c'è coincidenza tra il destinatario dell'atto impositivo e il destinatario dell'atto richiamato in motivazione, quest'ultimo potrà anche eventualmente non essere allegato, ma se ne potranno riprodurre meramente i tratti salienti, come nel caso di specie, in cui l'opposta cartella contiene esplicito riferimento al sinistro da cui è scaturito l'obbligo risarcitorio: l'opponente, infatti, è stata posta nella condizione di conoscere preventivamente l'an e il quantum debeatur della pretesa impositiva in quanto destinataria dell'avviso di intimazione n. 20000000969, notificato con racc.a.r. n. 614633804522 consegnata il
16.3.2020, nonchè delle sentenze di primo grado (Trib. Latina n. 217/10) e di appello (Corte d'Appello di Roma n. 3638/15) che hanno statuito le somme dovute a titolo di risarcimento danni a seguito del sinistro.
Anche tali doglianze vanno dunque rigettate.
Con riferimento al lamentato difetto della notifica, a mezzo pec, della cartella di pagamento per omessa allegazione della relata di notificazione va rilevato, richiamando quanto deciso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado con sentenza n. 113/2024, che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite pec senza necessità che alla stessa venga allegata la relata di notifica, in assenza peraltro di specifiche disposizioni sul punto;
la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento, inoltre, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale con la conseguenza che, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, deve trovare applicazione l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..
Stante l'estrema genericità con la quale è stato formulato, ed in assenza di rilievi specifici sul pagina3 di 5 punto, (“la cartella di pagamento risulta viziata per omessa indicazione, o comunque, indicazione estremamente parziale ed insufficiente…”) non può parimenti essere accolto l'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancanza, nell'impugnata cartella, dei requisiti essenziali prescritti dalle specifiche disposizioni legislative (art. 6 D.M. 321/99), essendo la stessa stata redatta in conformità dei modelli ministeriali.
Venendo all'ultima eccezione con cui l'opponente lamenta la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei relativi tassi applicati va rilevato che l'opposta cartella, pur non intimando alcuna somma dovuta a tale titolo, contiene la previsione degli eventuali interessi dovuti dal sessantesimo giorno successivo alla sua notifica in mancanza di pagamento, nonché la specifica indicazione del calcolo utilizzato per quantificarli mediante il rinvio ai richiamati articoli: “(Gli interessi di mora) Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano Controparte_1
sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento”.
Anche tale motivo di opposizione risulta, dunque, destituito di ogni fondamento.
Per tutte le ragioni svolte, l'opposizione non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, in favore di parti opposte, nella misura liquidata in dispositivo, ex d.m. 147/2022, facendo applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi del valore di cui alla domanda esclusa la fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali che liquida, per ciascuna delle controparti costituite, in € 6.023,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese distratte, per , in favore dei procuratori dichiaratisi Controparte_1
antistatari.
Così deciso in Latina, 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 5 pagina5 di 5