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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1586/2018 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FEDERICA DI NICOLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Dei Tribunali n.11;
ATTRICE
contro
( ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DIVINANGELO FARINELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE) Via Thaon De Revel n.8;
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il Dr. , esponendo quanto segue: Controparte_1
1 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
di essersi rivolta al professionista nel marzo del 2015 al fine di ricevere cure odontoiatriche e che quest'ultimo, dopo averla sottoposta a visita, nei mesi successivi le aveva asportato “un numero spropositato di denti” senza fornirle informazioni mediche, senza acquisire il consenso informato e senza previamente sottoporla a esami radiografici;
di aver subìto, nell'ottobre del 2015, “l'ingiustificata asportazione di tutti i denti…” e il posizionamento di una protesi dentaria mobile senza mai essere stata messa al corrente dal professionista sulla natura e la gravità dei danni riscontrati che avevano necessitato l'intervento e che il convenuto, dopo aver ultimato le sue prestazioni odontoiatriche, aveva emesso fattura per l'importo di € 3.000,00, che era stato regolarmente corrisposto;
di aver successivamente invitato il Dr. , prima verbalmente CP_1
e poi a mezzo del suo legale, a fornire tutte le delucidazioni del caso, nonché documentazione medica e consenso informato, anche al fine di comprendere le patologie che avevano giustificato il trattamento, ma che ogni richiesta era rimasta inevasa e che, parimenti, il successivo procedimento di mediazione poi avviato dinanzi O.d.M. degli Avvocati di Teramo si era concluso con esito negativo;
di essere ancora tremendamente turbata e gravemente depressa a distanza di oltre due anni dall'evento;
che l'odontoiatra, col suo comportamento, aveva violato il diritto all'autodeterminazione e alla salute nella misura in cui, anche omettendo di effettuare opportune radiografie, non aveva consentito la verifica delle condizioni di partenza della paziente, sì da rendere impossibile una perizia idonea a valutare il suo operato;
di aver dunque subìto gravi danni sia di natura morale (“per i patemi d'animo provati”), sia di natura biologica (per la ritenuta “menomazione all'integrità psicofisica ”) sia di natura patrimoniale (per le spese sostenute e per quelle da sostenere per le successive necessarie cure), danni stimati in complessivi €
116.000,00.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare la responsabilità medica del Dott. nei confronti della Controparte_1
SI.ra , per tutte le motivazioni in narrativa e per l'effetto Parte_1
2) condannare il Dott. al pagamento a titolo di risarcimento danni, ex art. Controparte_1
2043 cod. civ., della complessiva somma di € 100.000,00, di cui € 18.000,00 per spese sostenute e da sostenere ed €. 82.000,00 per danno morale, biologico ed esistenziale o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta d Giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria delle spese di lite e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara sin d'ora antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° ottobre 2018 si è costituito in giudizio il dr. , contestando l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea.
Nello specifico, il professionista ha dedotto:
che quando si era per la prima volta recata - nel marzo del 2015 - presso il suo studio, l'attrice era affetta da una gravissima forma di “parodontite” che le aveva già provocato la perdita di quasi tutti i denti e che aveva irrimediabilmente compromesso quelli ancora in sede;
che la situazione, evidentemente già nota all'interessata, era comunque oggettivata dall'esame radiografico che la paziente mise sin dall'inizio a sua disposizione e che, dunque, non era affatto vero che gli interventi erano stati effettuati in assenza di radiografia;
di aver subito proposto alla paziente di asportare le radici e i monconi (ancora in sede) dei denti perduti e di asportare i pochi denti rimasti, del tutto compromessi dalla malattia, per poi applicare subito una protesi mobile (che le avrebbe restituito immediatamente l'aspetto estetico e le capacità fonetiche e masticatorie) che avrebbe potuto (a distanza di tempo e a discrezione della stessa paziente) essere sostituita da impianti dentari fissi (piuttosto costosi);
che la sig.ra aveva optato per l'applicazione della protesi Pt_1 mobile, per la quale fu concordato un complessivo importo di €. 3.000,00 (tutto compreso), interamente corrisposto dalla paziente senza muovere eccezioni;
che all'epoca dei fatti non esisteva nessuna norma che imponesse ai medici odontoiatri l'obbligo di acquisizione dai pazienti del c.d. “consenso scritto ”per le loro prestazioni;
che l'attrice in ogni fase del trattamento (che si svolse in un arco temporale di quasi otto mesi) era stata ben informata sulle terapie ricevute, interloquendo correntemente in lingua italiana, di cui aveva buona padronanza pur essendo di nazionalità rumena, vivendo in Italia già da molti anni;
che non era dato comprendere di quali danni l'attrice chiedesse il ristoro.
Il convenuto ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'on. Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare integralmente la domanda avversaria, previo accertamento e declaratoria della totale illegittimità ed infondatezza della medesima, per tutti i motivi spiegati in narrativa, che abbiansi per come integralmente richiamati e trascritti in questa sede.- - Il tutto con integrale vittoria di spese compensi di causa e con condanna di parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, al risarcimento dei danni in via equitativa ex Art. 96 c.p.c.”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e mediante prove orali e all'udienza del 25 settembre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con
3 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e pertanto non può trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente tracciare il perimetro dell'oggetto del contendere.
Nell'atto di citazione l'attrice, dopo aver dedotto, in prima battuta, di non aver ricevuto dal professionista informazioni adeguate sul proprio stato di salute e sui trattamenti terapeutici da effettuare, ha chiesto, in termini vaghi e con formulazioni affatto lineari, il risarcimento del danno biologico, senza chiarire – tuttavia – in che cosa sia effettivamente consistito il pregiudizio alla salute derivato dalla condotta del dott. . CP_1
L'attrice lamenta l'asportazione di tutti gli elementi dentali, che il professionista avrebbe effettuato senza aver valutato soluzioni alternative: tuttavia, a fronte delle difese mosse dal convenuto – secondo cui l'attrice già in sede di prima visita era priva di quasi tutti i denti, mentre i pochi ancora in sede erano già fortemente compromessi dalla grave parodontite in atto – la paziente non ha replicato alcunché, assumendo un contegno processuale senz'altro rilevante ai fini dell'art. 115 c.p.c.; sotto altro profilo, la paziente non ha neanche allegato quale soluzione alternativa avrebbe potuto essere praticata a fronte del grave quadro clinico prospettato dal professionista, non oggetto di contestazione.
inoltre, contesta la scelta del dr. di applicare una protesi Parte_1 CP_1 dentaria mobile, anziché una fissa: tuttavia, anche in tal caso, a fronte delle difese del professionista, il quale ha evidenziato come tale scelta fosse stata operata dalla stessa paziente, alla quale comunque non sarebbe stato precluso, in un momento successivo, di farsi impiantare una protesi fissa, l'attrice non ha fornito argomentazioni utili a supportare le proprie ragioni.
Del resto, la stessa parte attrice, nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha dichiarato testualmente che non è “oggetto del contenzioso la colpa medica, per errata diagnosi. Allo stesso modo si contesta la richiesta di CTU avanzata dal convenuto, non essendo in discussione l'operato del Dott.
[...]
. Si ricorda alla controparte che l'azione giudiziaria si basa su responsabilità medica per omessa CP_1 sottoscrizione del consenso informato, obbligatorio per Legge, anche prima del 2017, per tutte le motivazioni già evidenziate”.
Ed infatti, all'udienza del 18 settembre 2019, il difensore di parte attrice, di fatto rinunciando all'ammissione dei mezzi istruttori articolati, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Pertanto, il thema decidendum deve reputarsi circoscritto al danno in tesi derivante dal mancato consenso in forma scritta, che il professionista convenuto avrebbe omesso di acquisire.
Ciò detto, non sembra essere oggetto di contestazione che il professionista abbia omesso l'acquisizione di un consenso scritto della paziente: costui ha dedotto, invero, di aver fornito alla paziente tutte le informazioni necessarie per prestare il consenso al trattamento poi eseguito, dopo aver interposto diagnosi
4 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
di grave parodontite, che aveva già provocato la perdita di quanti tutti i denti, compromettendo gravemente quelli che erano ancora in sede.
Accertata, quindi, la mancata prestazione del consenso in forma scritta, occorre appurare se tale omissione possa essere posta in rapporto causale con i danni lamentati da parte attrice, quali conseguenze della lesione del diritto alla salute e della violazione del diritto di autodeterminazione.
Sul punto, insegna la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 24471 del 2020) che "in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione
o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia 'ex se' una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa".
È stato affermato, inoltre, che le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione (Cassazione n. 28985/2019).
Nel caso oggi sottoposto al vaglio del Tribunale, come già osservato in premessa, l'attrice si duole della lesione del proprio diritto all'autodeterminazione: ebbene, in tale prospettiva, la non ha Pt_1 effettuato alcuna compiuta allegazione in merito al danno conseguenza patito in ragione della omessa acquisizione del consenso informato per iscritto. Al contrario, la difesa dell'attrice si è limitata a riportare massime e principi astratti, del tutto disancorati dalla fattispecie concreta, che in alcun modo consentono di reputare soddisfatto l'onere della prova nei termini poc'anzi delineati.
D'altronde, appare poco credibile quanto affermato dalla stessa attrice, nella parte in cui rileva di non aver ricevuto le opportune informazioni circa le procedure odontoiatriche da eseguire e le conseguenze dannose che le medesime avrebbero comportato, ovvero la perdita di tutti i denti (cfr. prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata in data 30 ottobre 2018): come confermato dalla stessa in Pt_1 sede di interrogatorio formale (cfr. udienza del 2 dicembre 2019), l'asportazione di tutti i denti è avvenuta
5 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
nell'arco di diversi mesi, sicché non è dato comprendere come sia possibile che la paziente non si sia avveduta del fatto che, a poco a poco, il professionista le stava estraendo tutti i denti.
Parimenti, non si comprende in che modo l'applicazione di una protesi mobile, in luogo di una fissa, possa aver rappresentato un danno per l'attrice: per un verso, l'attrice non spiega in che modo da tale trattamento sia derivato un grave stato di prostrazione psicologica;
sotto altro profilo deve evidenziarsi che
– come osservato dal convenuto – tale opzione terapeutica non ha precluso la possibilità di impiantare, in un secondo momento, una protesi fissa.
La domanda, pertanto, deve essere integralmente respinta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte convenuta di condanna nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'interessato - nel comportamento processuale dell'attrice, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1586/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto Parte_1 dott. , che si liquidano in € 7.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CP_1
CAP come per legge;
3) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
Così deciso, in Teramo, il giorno 7 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
6
r.g. n. 1586/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1586/2018 promossa
da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FEDERICA DI NICOLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Dei Tribunali n.11;
ATTRICE
contro
( ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. DIVINANGELO FARINELLI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE) Via Thaon De Revel n.8;
CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il Dr. , esponendo quanto segue: Controparte_1
1 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
di essersi rivolta al professionista nel marzo del 2015 al fine di ricevere cure odontoiatriche e che quest'ultimo, dopo averla sottoposta a visita, nei mesi successivi le aveva asportato “un numero spropositato di denti” senza fornirle informazioni mediche, senza acquisire il consenso informato e senza previamente sottoporla a esami radiografici;
di aver subìto, nell'ottobre del 2015, “l'ingiustificata asportazione di tutti i denti…” e il posizionamento di una protesi dentaria mobile senza mai essere stata messa al corrente dal professionista sulla natura e la gravità dei danni riscontrati che avevano necessitato l'intervento e che il convenuto, dopo aver ultimato le sue prestazioni odontoiatriche, aveva emesso fattura per l'importo di € 3.000,00, che era stato regolarmente corrisposto;
di aver successivamente invitato il Dr. , prima verbalmente CP_1
e poi a mezzo del suo legale, a fornire tutte le delucidazioni del caso, nonché documentazione medica e consenso informato, anche al fine di comprendere le patologie che avevano giustificato il trattamento, ma che ogni richiesta era rimasta inevasa e che, parimenti, il successivo procedimento di mediazione poi avviato dinanzi O.d.M. degli Avvocati di Teramo si era concluso con esito negativo;
di essere ancora tremendamente turbata e gravemente depressa a distanza di oltre due anni dall'evento;
che l'odontoiatra, col suo comportamento, aveva violato il diritto all'autodeterminazione e alla salute nella misura in cui, anche omettendo di effettuare opportune radiografie, non aveva consentito la verifica delle condizioni di partenza della paziente, sì da rendere impossibile una perizia idonea a valutare il suo operato;
di aver dunque subìto gravi danni sia di natura morale (“per i patemi d'animo provati”), sia di natura biologica (per la ritenuta “menomazione all'integrità psicofisica ”) sia di natura patrimoniale (per le spese sostenute e per quelle da sostenere per le successive necessarie cure), danni stimati in complessivi €
116.000,00.
Sulla base di tali premesse, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
1) accertare e dichiarare la responsabilità medica del Dott. nei confronti della Controparte_1
SI.ra , per tutte le motivazioni in narrativa e per l'effetto Parte_1
2) condannare il Dott. al pagamento a titolo di risarcimento danni, ex art. Controparte_1
2043 cod. civ., della complessiva somma di € 100.000,00, di cui € 18.000,00 per spese sostenute e da sostenere ed €. 82.000,00 per danno morale, biologico ed esistenziale o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta d Giustizia, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria delle spese di lite e degli onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara sin d'ora antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
2 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1° ottobre 2018 si è costituito in giudizio il dr. , contestando l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea.
Nello specifico, il professionista ha dedotto:
che quando si era per la prima volta recata - nel marzo del 2015 - presso il suo studio, l'attrice era affetta da una gravissima forma di “parodontite” che le aveva già provocato la perdita di quasi tutti i denti e che aveva irrimediabilmente compromesso quelli ancora in sede;
che la situazione, evidentemente già nota all'interessata, era comunque oggettivata dall'esame radiografico che la paziente mise sin dall'inizio a sua disposizione e che, dunque, non era affatto vero che gli interventi erano stati effettuati in assenza di radiografia;
di aver subito proposto alla paziente di asportare le radici e i monconi (ancora in sede) dei denti perduti e di asportare i pochi denti rimasti, del tutto compromessi dalla malattia, per poi applicare subito una protesi mobile (che le avrebbe restituito immediatamente l'aspetto estetico e le capacità fonetiche e masticatorie) che avrebbe potuto (a distanza di tempo e a discrezione della stessa paziente) essere sostituita da impianti dentari fissi (piuttosto costosi);
che la sig.ra aveva optato per l'applicazione della protesi Pt_1 mobile, per la quale fu concordato un complessivo importo di €. 3.000,00 (tutto compreso), interamente corrisposto dalla paziente senza muovere eccezioni;
che all'epoca dei fatti non esisteva nessuna norma che imponesse ai medici odontoiatri l'obbligo di acquisizione dai pazienti del c.d. “consenso scritto ”per le loro prestazioni;
che l'attrice in ogni fase del trattamento (che si svolse in un arco temporale di quasi otto mesi) era stata ben informata sulle terapie ricevute, interloquendo correntemente in lingua italiana, di cui aveva buona padronanza pur essendo di nazionalità rumena, vivendo in Italia già da molti anni;
che non era dato comprendere di quali danni l'attrice chiedesse il ristoro.
Il convenuto ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'on. Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare integralmente la domanda avversaria, previo accertamento e declaratoria della totale illegittimità ed infondatezza della medesima, per tutti i motivi spiegati in narrativa, che abbiansi per come integralmente richiamati e trascritti in questa sede.- - Il tutto con integrale vittoria di spese compensi di causa e con condanna di parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, al risarcimento dei danni in via equitativa ex Art. 96 c.p.c.”.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e mediante prove orali e all'udienza del 25 settembre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, con
3 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e pertanto non può trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente tracciare il perimetro dell'oggetto del contendere.
Nell'atto di citazione l'attrice, dopo aver dedotto, in prima battuta, di non aver ricevuto dal professionista informazioni adeguate sul proprio stato di salute e sui trattamenti terapeutici da effettuare, ha chiesto, in termini vaghi e con formulazioni affatto lineari, il risarcimento del danno biologico, senza chiarire – tuttavia – in che cosa sia effettivamente consistito il pregiudizio alla salute derivato dalla condotta del dott. . CP_1
L'attrice lamenta l'asportazione di tutti gli elementi dentali, che il professionista avrebbe effettuato senza aver valutato soluzioni alternative: tuttavia, a fronte delle difese mosse dal convenuto – secondo cui l'attrice già in sede di prima visita era priva di quasi tutti i denti, mentre i pochi ancora in sede erano già fortemente compromessi dalla grave parodontite in atto – la paziente non ha replicato alcunché, assumendo un contegno processuale senz'altro rilevante ai fini dell'art. 115 c.p.c.; sotto altro profilo, la paziente non ha neanche allegato quale soluzione alternativa avrebbe potuto essere praticata a fronte del grave quadro clinico prospettato dal professionista, non oggetto di contestazione.
inoltre, contesta la scelta del dr. di applicare una protesi Parte_1 CP_1 dentaria mobile, anziché una fissa: tuttavia, anche in tal caso, a fronte delle difese del professionista, il quale ha evidenziato come tale scelta fosse stata operata dalla stessa paziente, alla quale comunque non sarebbe stato precluso, in un momento successivo, di farsi impiantare una protesi fissa, l'attrice non ha fornito argomentazioni utili a supportare le proprie ragioni.
Del resto, la stessa parte attrice, nella terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha dichiarato testualmente che non è “oggetto del contenzioso la colpa medica, per errata diagnosi. Allo stesso modo si contesta la richiesta di CTU avanzata dal convenuto, non essendo in discussione l'operato del Dott.
[...]
. Si ricorda alla controparte che l'azione giudiziaria si basa su responsabilità medica per omessa CP_1 sottoscrizione del consenso informato, obbligatorio per Legge, anche prima del 2017, per tutte le motivazioni già evidenziate”.
Ed infatti, all'udienza del 18 settembre 2019, il difensore di parte attrice, di fatto rinunciando all'ammissione dei mezzi istruttori articolati, ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione.
Pertanto, il thema decidendum deve reputarsi circoscritto al danno in tesi derivante dal mancato consenso in forma scritta, che il professionista convenuto avrebbe omesso di acquisire.
Ciò detto, non sembra essere oggetto di contestazione che il professionista abbia omesso l'acquisizione di un consenso scritto della paziente: costui ha dedotto, invero, di aver fornito alla paziente tutte le informazioni necessarie per prestare il consenso al trattamento poi eseguito, dopo aver interposto diagnosi
4 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
di grave parodontite, che aveva già provocato la perdita di quanti tutti i denti, compromettendo gravemente quelli che erano ancora in sede.
Accertata, quindi, la mancata prestazione del consenso in forma scritta, occorre appurare se tale omissione possa essere posta in rapporto causale con i danni lamentati da parte attrice, quali conseguenze della lesione del diritto alla salute e della violazione del diritto di autodeterminazione.
Sul punto, insegna la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 24471 del 2020) che "in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione
o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia 'ex se' una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa".
È stato affermato, inoltre, che le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo, il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico, eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione (Cassazione n. 28985/2019).
Nel caso oggi sottoposto al vaglio del Tribunale, come già osservato in premessa, l'attrice si duole della lesione del proprio diritto all'autodeterminazione: ebbene, in tale prospettiva, la non ha Pt_1 effettuato alcuna compiuta allegazione in merito al danno conseguenza patito in ragione della omessa acquisizione del consenso informato per iscritto. Al contrario, la difesa dell'attrice si è limitata a riportare massime e principi astratti, del tutto disancorati dalla fattispecie concreta, che in alcun modo consentono di reputare soddisfatto l'onere della prova nei termini poc'anzi delineati.
D'altronde, appare poco credibile quanto affermato dalla stessa attrice, nella parte in cui rileva di non aver ricevuto le opportune informazioni circa le procedure odontoiatriche da eseguire e le conseguenze dannose che le medesime avrebbero comportato, ovvero la perdita di tutti i denti (cfr. prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., depositata in data 30 ottobre 2018): come confermato dalla stessa in Pt_1 sede di interrogatorio formale (cfr. udienza del 2 dicembre 2019), l'asportazione di tutti i denti è avvenuta
5 Tribunale di Teramo
r.g. n. 1586/2018
nell'arco di diversi mesi, sicché non è dato comprendere come sia possibile che la paziente non si sia avveduta del fatto che, a poco a poco, il professionista le stava estraendo tutti i denti.
Parimenti, non si comprende in che modo l'applicazione di una protesi mobile, in luogo di una fissa, possa aver rappresentato un danno per l'attrice: per un verso, l'attrice non spiega in che modo da tale trattamento sia derivato un grave stato di prostrazione psicologica;
sotto altro profilo deve evidenziarsi che
– come osservato dal convenuto – tale opzione terapeutica non ha precluso la possibilità di impiantare, in un secondo momento, una protesi fissa.
La domanda, pertanto, deve essere integralmente respinta.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'attrice deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto;
tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte convenuta di condanna nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'interessato - nel comportamento processuale dell'attrice, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1586/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda proposta da Parte_1
2) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute dal convenuto Parte_1 dott. , che si liquidano in € 7.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CP_1
CAP come per legge;
3) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
Così deciso, in Teramo, il giorno 7 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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