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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/11/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4393 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. Parte 1 Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. VARANI '
) CO IA C/O I.N.P.S. P.IVA 1 MA ( C.F. 1
CASTROVILLARI;
) PIAZZA LORETO 22/A 87100 CP 2 C.F. 2
COSENZA;
CP 3 ' Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2017, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
CP 1, rappresentando di aver ricevuto comunicazione di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2010 con nota del 22.06.2016, notificata in data 4.7.2016, con cui era contestualmente intimato il pagamento di complessivi euro 4.666,96, avverso la quale ha proposto ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
Pertanto, ha proposto opposizione avverso l'avviso bonario deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l'intervenuta prescrizione, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, con vittoria di spese.
L CP_1 convenuto si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità dell'iscrizione alla gestione separata e la sussistenza del credito vantato, eccependo l'inammissibilità del ricorso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
Alla presente causa è stato riunito il procedimento R.G. n. 518/2018, instaurato dal ricorrente per l'opposizione ad avviso di addebito n. 33420170004532192000 notificato in data 13.1.2018, per il pagamento della somma complessiva di euro 4.842,69, asseritamente dovuti per contributi e sanzioni relativi all'anno 2010 a titolo di gestione separata.
Ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. 46/1999 e nonché ribadito l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l'intervenuta prescrizione, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
occorre affermare che l'avviso di addebito n.Preliminarmente
33420170004532192000, con cui l'CP 1 ha richiesto il pagamento della contribuzione relativa all'anno 2010, mentre era pendente il giudizio relativo alla medesima annualità avverso la nota di iscrizione d'ufficio e recupero, è illegittimo per contrasto con la previsione di cui al comma 3 dell'art. 24 D. Lgs. 46/99 a tenore della quale "Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Si rileva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, come nel caso di specie, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12102/2017; Cass. 12333/2015; Cass., n. 14149/2012).
Ebbene, occorre passare ad analizzare il merito della pretesa.
L'articolo 2, comma 26, della legge 335/95 che ha istituito presso l'CP_1 la Gestione separata così dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'CP 1 e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni".
A fronte delle problematiche interpretative relative al citato articolo, è intervenuto l'articolo 18, comma 12, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 111
del 2011 che ha dettato la seguente norma interpretativa: "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata CP 1 sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".
Gli enti previdenziali cui fa riferimento il richiamato comma 11 sono le Casse previdenziali dei professionisti, fra cui CP 4 ed i soggetti di cui al medesimo comma, di cui si prevede espressamente l'esclusione dall'iscrizione alla Gestione separata dell'CP_1 sono i professionisti già pensionati che risultino avere percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale, rispetto ai quali le Casse previdenziali di diritto privato devono prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento di "un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente".
Fatte queste dovute premesse, il sistema può essere ricostruito nel senso che sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, qualora si tratti di attività che presenti i seguenti requisiti:
-che l'esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;
- che l'esercizio, seppure subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, non sia soggetto al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e 103/1996 (fra i quali cassa forense); da tale ultimo novero sono esclusi i professionisti pensionati che risultino avere percepito un reddito derivante dall'attività professionale per i quali il D.L. n. 98/11 prevede l'obbligatoria iscrizione alla
CP 4 ed il pagamento di un contributo soggettivo.
Nel caso di specie, il ricorrente nel 2010 era iscritto all'albo professionale, presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Castrovillari ed in quell'anno ha versato alla
[...]
CP 4 solo il contributo integrativo.
In proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che non avendo il contributo integrativo valenza previdenziale, "è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata CP 1: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni
(Cass. S.U. n. 3240 del 2010).
Più di recente, la Corte di Cassazione ha osservato che: "- ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d. I. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo o anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d. I. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003,), di un'attività professionale, per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta
è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (in tal senso Cass. civ. sentenza n. 4419/2021, che richiama in motivazione la sentenza Cass. civ. n. 32167 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).
Ne discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, c. 2, D. L.269/2003 a norma del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. ... (omissis)..."
Nel caso di specie, come risulta provato dalla documentazione prodotta in atti, il ricorrente ha prodotto un reddito imponibile pari ad € 9.989,00 quindi superiore al limite monetario di cui all'art. 44, c. 2 D.L. 269/2003 (pari ad € 5.000,00). Deriva da ciò
l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, senza necessità che l'Istituto di previdenza debba dimostrare l'esercizio abituale della professione del ricorrente.
Destituita di fondamento è poi l'eccezione di prescrizione del credito contributivo vantato dall'CP_1.
In tema di prescrizione dei contributi previdenziali l'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 così dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria... (omissis)...".
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità la prescrizione inizia a decorrere "dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018,19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria" (Cass. Civ. sez. IV, n. 32682/2022 che richiama Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass., sez. lav., 3 giugno 2022,
n. 17970).
I termini di versamento dei contributi sono indicati dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a norma del quale "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Pertanto, dalla lettura della norma citata, si evince che i termini di pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata coincidono con i termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Quanto a tali ultimi termini, l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni ed "a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (. sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336,
e 11 luglio 2022, n. 21816)." (così in motivazione Cass. Civ. sez. IV, n. 32682/2022)
Pertanto, riprendendo un orientamento già espresso in precedenti pronunce, la
Suprema Corte con l'ordinanza n. 181 del 2023, ha attribuito rilievo, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione anche al differimento dei termini stessi per il pagamento delle imposte, "quale quello previsto dalla disposizione di cui al
D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.).
Nel caso di specie, il termine di pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2010, senza maggiorazione, è stato differito al 06.07.2011 con DPCM del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011; pertanto alla data di notifica della nota CP 1 con la quale al ricorrente è stata comunicata l'iscrizione alla gestione separata e chiesto il pagamento della contribuzione (4.7.2016) non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, scadendo lo stesso il 6.7.2016.
Alla luce di quanto sin qui esposto il ricorso deve essere rigettato.
La controvertibilità delle questioni induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. Parte 1 Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte 1 con l'Avv. VARANI '
) CO IA C/O I.N.P.S. P.IVA 1 MA ( C.F. 1
CASTROVILLARI;
) PIAZZA LORETO 22/A 87100 CP 2 C.F. 2
COSENZA;
CP 3 ' Parte resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2017, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
CP 1, rappresentando di aver ricevuto comunicazione di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2010 con nota del 22.06.2016, notificata in data 4.7.2016, con cui era contestualmente intimato il pagamento di complessivi euro 4.666,96, avverso la quale ha proposto ricorso amministrativo, rimasto inevaso.
Pertanto, ha proposto opposizione avverso l'avviso bonario deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l'intervenuta prescrizione, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, con vittoria di spese.
L CP_1 convenuto si è costituito in giudizio sostenendo la legittimità dell'iscrizione alla gestione separata e la sussistenza del credito vantato, eccependo l'inammissibilità del ricorso, chiedendo il rigetto della domanda in quanto nel merito infondata, con vittoria di spese.
Alla presente causa è stato riunito il procedimento R.G. n. 518/2018, instaurato dal ricorrente per l'opposizione ad avviso di addebito n. 33420170004532192000 notificato in data 13.1.2018, per il pagamento della somma complessiva di euro 4.842,69, asseritamente dovuti per contributi e sanzioni relativi all'anno 2010 a titolo di gestione separata.
Ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 3 del d.lgs. 46/1999 e nonché ribadito l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l'intervenuta prescrizione, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
§§§
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
occorre affermare che l'avviso di addebito n.Preliminarmente
33420170004532192000, con cui l'CP 1 ha richiesto il pagamento della contribuzione relativa all'anno 2010, mentre era pendente il giudizio relativo alla medesima annualità avverso la nota di iscrizione d'ufficio e recupero, è illegittimo per contrasto con la previsione di cui al comma 3 dell'art. 24 D. Lgs. 46/99 a tenore della quale "Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice".
Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato.
Si rileva, tuttavia, che il giudice dell'opposizione che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, come nel caso di specie, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 12102/2017; Cass. 12333/2015; Cass., n. 14149/2012).
Ebbene, occorre passare ad analizzare il merito della pretesa.
L'articolo 2, comma 26, della legge 335/95 che ha istituito presso l'CP_1 la Gestione separata così dispone: "A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'CP 1 e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni".
A fronte delle problematiche interpretative relative al citato articolo, è intervenuto l'articolo 18, comma 12, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 111
del 2011 che ha dettato la seguente norma interpretativa: "L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata CP 1 sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".
Gli enti previdenziali cui fa riferimento il richiamato comma 11 sono le Casse previdenziali dei professionisti, fra cui CP 4 ed i soggetti di cui al medesimo comma, di cui si prevede espressamente l'esclusione dall'iscrizione alla Gestione separata dell'CP_1 sono i professionisti già pensionati che risultino avere percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale, rispetto ai quali le Casse previdenziali di diritto privato devono prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento di "un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente".
Fatte queste dovute premesse, il sistema può essere ricostruito nel senso che sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, qualora si tratti di attività che presenti i seguenti requisiti:
-che l'esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;
- che l'esercizio, seppure subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, non sia soggetto al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e 103/1996 (fra i quali cassa forense); da tale ultimo novero sono esclusi i professionisti pensionati che risultino avere percepito un reddito derivante dall'attività professionale per i quali il D.L. n. 98/11 prevede l'obbligatoria iscrizione alla
CP 4 ed il pagamento di un contributo soggettivo.
Nel caso di specie, il ricorrente nel 2010 era iscritto all'albo professionale, presso il consiglio dell'ordine degli avvocati di Castrovillari ed in quell'anno ha versato alla
[...]
CP 4 solo il contributo integrativo.
In proposito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che non avendo il contributo integrativo valenza previdenziale, "è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata CP 1: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni
(Cass. S.U. n. 3240 del 2010).
Più di recente, la Corte di Cassazione ha osservato che: "- ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d. I. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo o anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d. I. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003,), di un'attività professionale, per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta
è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (in tal senso Cass. civ. sentenza n. 4419/2021, che richiama in motivazione la sentenza Cass. civ. n. 32167 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).
Ne discende che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata grava su chi percepisce un reddito perché (a) esercita abitualmente l'attività professionale per cui è iscritto all'albo oppure (b) esercita quella stessa attività occasionalmente, producendo un reddito superiore al suddetto limite monetario di cui all'art. 44, c. 2, D. L.269/2003 a norma del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. ... (omissis)..."
Nel caso di specie, come risulta provato dalla documentazione prodotta in atti, il ricorrente ha prodotto un reddito imponibile pari ad € 9.989,00 quindi superiore al limite monetario di cui all'art. 44, c. 2 D.L. 269/2003 (pari ad € 5.000,00). Deriva da ciò
l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, senza necessità che l'Istituto di previdenza debba dimostrare l'esercizio abituale della professione del ricorrente.
Destituita di fondamento è poi l'eccezione di prescrizione del credito contributivo vantato dall'CP_1.
In tema di prescrizione dei contributi previdenziali l'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995 così dispone: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria... (omissis)...".
Orbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità la prescrizione inizia a decorrere "dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del
2018,19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria" (Cass. Civ. sez. IV, n. 32682/2022 che richiama Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass., sez. lav., 3 giugno 2022,
n. 17970).
I termini di versamento dei contributi sono indicati dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a norma del quale "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Pertanto, dalla lettura della norma citata, si evince che i termini di pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata coincidono con i termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Quanto a tali ultimi termini, l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni ed "a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (. sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336,
e 11 luglio 2022, n. 21816)." (così in motivazione Cass. Civ. sez. IV, n. 32682/2022)
Pertanto, riprendendo un orientamento già espresso in precedenti pronunce, la
Suprema Corte con l'ordinanza n. 181 del 2023, ha attribuito rilievo, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione anche al differimento dei termini stessi per il pagamento delle imposte, "quale quello previsto dalla disposizione di cui al
D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.).
Nel caso di specie, il termine di pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2010, senza maggiorazione, è stato differito al 06.07.2011 con DPCM del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011; pertanto alla data di notifica della nota CP 1 con la quale al ricorrente è stata comunicata l'iscrizione alla gestione separata e chiesto il pagamento della contribuzione (4.7.2016) non era ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, scadendo lo stesso il 6.7.2016.
Alla luce di quanto sin qui esposto il ricorso deve essere rigettato.
La controvertibilità delle questioni induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO