CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonio Fichera Consigliere all'udienza del 21.3.2025, all'esito della discussione orale del difensore della parte appellante, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1179/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...], sia in proprio che quale
[...] C.F._2 erede di , rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Terranova come da procura Persona_1 in atti;
APPELLANTI
contro
Controparte_1
di
[...]
TA (C.F. domiciliato in Catania via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n.226/2023, pubblicata il 21.3.2023, previa lettura del dispositivo all'udienza del 8.2.2023, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione avanzata da annullava nei suoi confronti l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.02/2017, prot, n. 7253, emessa il 15.2.2017 con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 61.974,00 quale sanzione amministrativa irrogata per la violazione di cui all'art.9 della l.r. 9.12.1980, n.127 e art.7 della l.r. n.19/1995 per esercizio di cava abusiva di sabbia in località Ispica, Santa Maria del Focallo, senza preventiva autorizzazione, sanzione che confermava riguardo gli altri obbligati in solido e nei cui riguardi Persona_1 Parte_2
rigettava la proposta opposizione e nulla disponendo sulle spese stante la costituzione dell'amministrazione con un proprio funzionario.
Con ricorso depositato il 21.9.2023, e quest'ultima sia in Parte_1 Parte_2
proprio che quale erede legittima di , proponevano appello alla detta sentenza che Persona_1
censuravano per i motivi esposti e ne chiedevano l'integrale riforma, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'Assessorato dell' e dei servizi di pubblica utilità della Regione CP_1
Siciliana per eccepire l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, riportandosi alle difese spiegate in primo grado, con il favore delle spese.
1) Con il 1° motivo, nella qualità di erede di , chiede che Parte_2 Persona_1
venga emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere per estinzione della sanzione conseguente al decesso di , avvenuto il 25.6.2021 nel corso del giudizio di primo Persona_1
grado ma dichiarato solo con il gravame.
Assume all'uopo l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagare la sanzione ai sensi dell'art. 7 della legge n.689 del 1981 secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
L'assunto non è fondato non estendendosi il principio dettato dal citato art.7 della l.689/81 agli eredi del responsabile in solido ai sensi dell'art.6 della medesima legge.
Su identica questione si è pronunciata la Suprema Corte con motivazione condivisa dal collegio che sul punto si riporta: “E' esatto che il principio di intrasmissibilità dell'obbligazione sanzionatoria si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all'ambito del diritto punitivo, accentuandone - quindi - la stretta inerenza alla persona del trasgressore (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22082). Tuttavia, all'interno del sistema dell'illecito amministrativo, la solidarietà svolge una pluralità di funzioni, ossia, per un verso, quella pubblicistica di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione, e, per altro verso, quella di rafforzare il credito in funzione recuperatoria della somma dovuta dall'autore del fatto. Nel caso della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1 - che viene in rilievo nella presente vicenda - il contenuto della prova liberatoria rivela in misura assolutamente evidente la funzione di garanzia, nella misura in cui non attribuisce rilievo al grado di diligenza con il quale avrebbe potuto essere stata esercitata l'attività di vigilanza sulla condotta dell'autore dell'illecito. Infatti, ricorre, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di un bene, qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà (v., ad es., Cass. 21 luglio 2006, n. 16798). Ne consegue che non è sussistente quella stringente correlazione con il principio personalistico tipico del diritto punitivo che giustifica la conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione a seguito del decesso del responsabile solidale”.
2) Con il 2° motivo - che riguarda esclusivamente la responsabilità solidale di Parte_2
in proprio - lamenta l'errore della sentenza di primo grado per avere mandato esente da responsabilità e non l'appellante, posto che la predetta non era stata committente Parte_1
dei lavori da eseguirsi sul fondo del quale era comproprietaria unitamente al coniuge PE
, ma essendo solo quest'ultimo l'unico committente dei lavori a RO IU autore
[...] dell'illecito.
Anche il motivo non coglie nel segno.
Infatti anche sulla responsabilità solidale del proprietario del fondo con l'autore dell'illecito la giurisprudenza di legittimità del tutto maggioritaria, dalla quale il collegio non ritiene di doversi discostare, ha evidenziato come “In tema di sanzioni amministrative sussiste, ai sensi dell'art. 6 legge n. 689 del 1981, una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di un bene qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà. (Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata che, nel ritenere i proprietari del fondo autori esclusivi dell'attività estrattiva del terreno in mancanza di prova della responsabilità di altri soggetti, ha osservato che gli stessi avrebbero concorso con eventuali terzi, ove non avessero dimostrato che l'attività era stata svolta contro la loro volontà.” Cassazione civile sez. II, 21/07/2006, n.16798 ed in senso conforme Cass. 24 marzo 2004 n. 5891; Cass. 14 gennaio 1999 n. 327.)
L'appellante nulla ha provato e nemmeno dedotto in ordine alla circostanza che l'illecito contestato sarebbe stato compiuto contro la sua volontà limitandosi ad allegare che sarebbe stato il di lei coniuge a dare incarico a tale per togliere le erbacce dal terreno in comproprietà con il Per_2
marito.
Nessuna prova poi ha fornito di non essere a conoscenza dell'incarico che il marito avrebbe conferito al per la pulizia del terreno di cui era comproprietaria, mandato del quale invece Per_2
ne va presunta la conoscenza essendo stato conferito anche nel suo interesse oltre che di quello del marito.
Riguardo la citata decisione della Suprema Corte del 2003 n.11734, che secondo la difesa dell'appellante escluderebbe la responsabilità del proprietario del fondo anche in assenza di una condotta positiva e contraria all'abusiva utilizzazione del terreno, oltre a non essere in linea con la giurisprudenza maggioritaria comunque riguarda l'ipotesi in fatto del tutto diversa in cui un soggetto si sarebbe introdotto abusivamente e ad insaputa del proprietario nel fondo di questi che nemmeno era recitato.
Nella fattispecie in esame invece il RO si trovava nel terrendo in comproprietà della in quanto era stato conferito un incarico per la pulizia del fondo sul quale i comproprietari Pt_2 avrebbero dovuto invece vigilare al fine di impedirne l'abusiva attività di estrazione di sabbia dalla cava.
3) L'ultimo motivo è proposto da in ordine alle spese di lite di primo Parte_1
grado.
Lamenta di essere andato esente da responsabilità e di avere ottenuto l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata nei suoi riguardi sicchè il giudice avrebbe dovuto condannare l'Amministrazione soccombente a pagare le spese di lite, secondo il principio dettato dall'art.92
c.p.c.
Il motivo è fondato.
Posto che nei riguardi di l'opposizione era stata accolta con Parte_1
l'annullamento della sanzione irrogata nei suoi confronti, le spese avrebbero dovuto seguire il principio della soccombenza, sicchè la sentenza va modificata dovendosi disporre la condanna dell'Amministrazione a pagare le spese di lite del primo grado che vengono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe vigenti alla data della decisione della lite.
Riguardo le spese del grado poiché soccombente va condannata a pagare le Parte_2 spese del giudizio d'appello in favore dell'Amministrazione appellata che si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tabelle vigenti considerato il valore della controversia da determinarsi nella misura della sanzione alla predetta irrogata. Le spese di lite di del grado vanno poste a carico dell'Amministrazione Parte_1
appellata e si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tabelle vigenti considerato il valore della controversia da determinarsi nella misura delle spese legali di primo grado.
Il rigetto dell'appello di determina la condanna della predetta al pagamento Parte_2
della sanzione del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.1179/2023, rigetta l'appello proposto da sia in proprio che quale erede di Parte_2 PE
;
[...]
in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1
sentenza n.226/2023 del Tribunale di Ragusa del 21.3.2023 condanna l'
[...]
al pagamento delle spese di lite di primo grado Controparte_2
in favore di che liquida in €.3.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Parte_1
condanna l'Assessorato appellato alla refusione delle spese del grado d'appello in favore di che liquida quali compensi in €.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Parte_1 condanna a pagare all' appellato le spese del grado d'appello che Parte_2 CP_1
liquida quali compensi in €.3.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara tenuta al pagamento della sanzione del doppio del contributo. Parte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/03/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonio Fichera Consigliere all'udienza del 21.3.2025, all'esito della discussione orale del difensore della parte appellante, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1179/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...], sia in proprio che quale
[...] C.F._2 erede di , rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Terranova come da procura Persona_1 in atti;
APPELLANTI
contro
Controparte_1
di
[...]
TA (C.F. domiciliato in Catania via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici P.IVA_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania che lo rappresenta e difende ex lege;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n.226/2023, pubblicata il 21.3.2023, previa lettura del dispositivo all'udienza del 8.2.2023, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione avanzata da annullava nei suoi confronti l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n.02/2017, prot, n. 7253, emessa il 15.2.2017 con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 61.974,00 quale sanzione amministrativa irrogata per la violazione di cui all'art.9 della l.r. 9.12.1980, n.127 e art.7 della l.r. n.19/1995 per esercizio di cava abusiva di sabbia in località Ispica, Santa Maria del Focallo, senza preventiva autorizzazione, sanzione che confermava riguardo gli altri obbligati in solido e nei cui riguardi Persona_1 Parte_2
rigettava la proposta opposizione e nulla disponendo sulle spese stante la costituzione dell'amministrazione con un proprio funzionario.
Con ricorso depositato il 21.9.2023, e quest'ultima sia in Parte_1 Parte_2
proprio che quale erede legittima di , proponevano appello alla detta sentenza che Persona_1
censuravano per i motivi esposti e ne chiedevano l'integrale riforma, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'Assessorato dell' e dei servizi di pubblica utilità della Regione CP_1
Siciliana per eccepire l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, riportandosi alle difese spiegate in primo grado, con il favore delle spese.
1) Con il 1° motivo, nella qualità di erede di , chiede che Parte_2 Persona_1
venga emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere per estinzione della sanzione conseguente al decesso di , avvenuto il 25.6.2021 nel corso del giudizio di primo Persona_1
grado ma dichiarato solo con il gravame.
Assume all'uopo l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligo di pagare la sanzione ai sensi dell'art. 7 della legge n.689 del 1981 secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
L'assunto non è fondato non estendendosi il principio dettato dal citato art.7 della l.689/81 agli eredi del responsabile in solido ai sensi dell'art.6 della medesima legge.
Su identica questione si è pronunciata la Suprema Corte con motivazione condivisa dal collegio che sul punto si riporta: “E' esatto che il principio di intrasmissibilità dell'obbligazione sanzionatoria si rende applicabile a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale, e trova la sua ragione giustificativa nel carattere afflittivo di tali sanzioni che le riconduce all'ambito del diritto punitivo, accentuandone - quindi - la stretta inerenza alla persona del trasgressore (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2017, n. 22082). Tuttavia, all'interno del sistema dell'illecito amministrativo, la solidarietà svolge una pluralità di funzioni, ossia, per un verso, quella pubblicistica di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione, e, per altro verso, quella di rafforzare il credito in funzione recuperatoria della somma dovuta dall'autore del fatto. Nel caso della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 1 - che viene in rilievo nella presente vicenda - il contenuto della prova liberatoria rivela in misura assolutamente evidente la funzione di garanzia, nella misura in cui non attribuisce rilievo al grado di diligenza con il quale avrebbe potuto essere stata esercitata l'attività di vigilanza sulla condotta dell'autore dell'illecito. Infatti, ricorre, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di un bene, qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà (v., ad es., Cass. 21 luglio 2006, n. 16798). Ne consegue che non è sussistente quella stringente correlazione con il principio personalistico tipico del diritto punitivo che giustifica la conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione a seguito del decesso del responsabile solidale”.
2) Con il 2° motivo - che riguarda esclusivamente la responsabilità solidale di Parte_2
in proprio - lamenta l'errore della sentenza di primo grado per avere mandato esente da responsabilità e non l'appellante, posto che la predetta non era stata committente Parte_1
dei lavori da eseguirsi sul fondo del quale era comproprietaria unitamente al coniuge PE
, ma essendo solo quest'ultimo l'unico committente dei lavori a RO IU autore
[...] dell'illecito.
Anche il motivo non coglie nel segno.
Infatti anche sulla responsabilità solidale del proprietario del fondo con l'autore dell'illecito la giurisprudenza di legittimità del tutto maggioritaria, dalla quale il collegio non ritiene di doversi discostare, ha evidenziato come “In tema di sanzioni amministrative sussiste, ai sensi dell'art. 6 legge n. 689 del 1981, una presunzione di responsabilità a carico del proprietario di un bene qualora non fornisca la prova precisa che il medesimo sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà. (Nella specie, è stata confermata la sentenza impugnata che, nel ritenere i proprietari del fondo autori esclusivi dell'attività estrattiva del terreno in mancanza di prova della responsabilità di altri soggetti, ha osservato che gli stessi avrebbero concorso con eventuali terzi, ove non avessero dimostrato che l'attività era stata svolta contro la loro volontà.” Cassazione civile sez. II, 21/07/2006, n.16798 ed in senso conforme Cass. 24 marzo 2004 n. 5891; Cass. 14 gennaio 1999 n. 327.)
L'appellante nulla ha provato e nemmeno dedotto in ordine alla circostanza che l'illecito contestato sarebbe stato compiuto contro la sua volontà limitandosi ad allegare che sarebbe stato il di lei coniuge a dare incarico a tale per togliere le erbacce dal terreno in comproprietà con il Per_2
marito.
Nessuna prova poi ha fornito di non essere a conoscenza dell'incarico che il marito avrebbe conferito al per la pulizia del terreno di cui era comproprietaria, mandato del quale invece Per_2
ne va presunta la conoscenza essendo stato conferito anche nel suo interesse oltre che di quello del marito.
Riguardo la citata decisione della Suprema Corte del 2003 n.11734, che secondo la difesa dell'appellante escluderebbe la responsabilità del proprietario del fondo anche in assenza di una condotta positiva e contraria all'abusiva utilizzazione del terreno, oltre a non essere in linea con la giurisprudenza maggioritaria comunque riguarda l'ipotesi in fatto del tutto diversa in cui un soggetto si sarebbe introdotto abusivamente e ad insaputa del proprietario nel fondo di questi che nemmeno era recitato.
Nella fattispecie in esame invece il RO si trovava nel terrendo in comproprietà della in quanto era stato conferito un incarico per la pulizia del fondo sul quale i comproprietari Pt_2 avrebbero dovuto invece vigilare al fine di impedirne l'abusiva attività di estrazione di sabbia dalla cava.
3) L'ultimo motivo è proposto da in ordine alle spese di lite di primo Parte_1
grado.
Lamenta di essere andato esente da responsabilità e di avere ottenuto l'annullamento della sanzione amministrativa irrogata nei suoi riguardi sicchè il giudice avrebbe dovuto condannare l'Amministrazione soccombente a pagare le spese di lite, secondo il principio dettato dall'art.92
c.p.c.
Il motivo è fondato.
Posto che nei riguardi di l'opposizione era stata accolta con Parte_1
l'annullamento della sanzione irrogata nei suoi confronti, le spese avrebbero dovuto seguire il principio della soccombenza, sicchè la sentenza va modificata dovendosi disporre la condanna dell'Amministrazione a pagare le spese di lite del primo grado che vengono liquidate come in dispositivo applicando le tariffe vigenti alla data della decisione della lite.
Riguardo le spese del grado poiché soccombente va condannata a pagare le Parte_2 spese del giudizio d'appello in favore dell'Amministrazione appellata che si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tabelle vigenti considerato il valore della controversia da determinarsi nella misura della sanzione alla predetta irrogata. Le spese di lite di del grado vanno poste a carico dell'Amministrazione Parte_1
appellata e si liquidano nella misura indicata in dispositivo applicando le tabelle vigenti considerato il valore della controversia da determinarsi nella misura delle spese legali di primo grado.
Il rigetto dell'appello di determina la condanna della predetta al pagamento Parte_2
della sanzione del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.1179/2023, rigetta l'appello proposto da sia in proprio che quale erede di Parte_2 PE
;
[...]
in accoglimento dell'appello proposto da ed in parziale riforma della Parte_1
sentenza n.226/2023 del Tribunale di Ragusa del 21.3.2023 condanna l'
[...]
al pagamento delle spese di lite di primo grado Controparte_2
in favore di che liquida in €.3.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Parte_1
condanna l'Assessorato appellato alla refusione delle spese del grado d'appello in favore di che liquida quali compensi in €.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
Parte_1 condanna a pagare all' appellato le spese del grado d'appello che Parte_2 CP_1
liquida quali compensi in €.3.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
dichiara tenuta al pagamento della sanzione del doppio del contributo. Parte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21/03/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.