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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Mantova, Sezione Civile, dott. Giorgio
Bertola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2990/2022 del R.A.C.C. in data
31/10/2022, iniziata con atto di citazione notificato in data 28/10/2022
d a
- (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MAURO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA C.
BATTISTI 13 QUISTELLO, presso il difensore avv. MAURO MARIA
GRAZIA,
attore
c o n t r o
- Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. REBECCHI IACOPO, elettivamente domiciliata in VIA
CORRIDONI 45 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. REBECCHI
IACOPO,
convenuta
avente per oggetto: lesione personale, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
22/10/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 - per “1) In via principale dichiararsi la responsabilità Parte_1
extracontrattuale per fatto e colpa della società convenuta
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore per il danno subito dal sig. e per Parte_1
l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni in favore dell'attore che si indicano in via provvisoria in € 98.979,11 o in quella
diversa somma che risulterà di giustizia in corso di causa*, per le ragioni di
cui in narrativa, oltre a rivalutazione monetaria, ed interessi dalla data del
fatto sino al saldo;
2) In ogni caso con vittoria di spese anche generali, onorari ed accessori di
legge.
In istruttoria si ribadisce la richiesta di revoca parziale dell'ordinanza
istruttoria 18.10.2023 con la quale non sono stati ammessi i capitoli di prova
da n. 10 a n. 18 ed insiste per l'integrazione probatoria. * Quantificazione
del danno alla luce della svolta CTU con riferimento alla Tabella di calcolo
del Danno non permanente del Tribunale di Milano 2024, salvo diversa
valutazione del Giudice:
Invalidità Permanente 20%
Danno biologico/dinamico relazionale (lett. A Tabella Tr. MI) € 48.765,00
Danno per sofferenza soggettiva interiore (lett. B Tabella Tr. MI) €
17.555,00
Personalizzazione del danno media (39% :2=19,5%) € 9.509,00
Totale invalidità permanente € 75.829,00
Invalidità temporanea parziale (punto medio I.T.T. 115,00)
30 gg. 75% aumentato del 25% per la sofferenza media € 3.240,00 70 gg. 25% aumentato del 12,5 % per la sofferenza medio lieve € 2.258,00
Totale invalidità temporanea € 11.303,00
Spese riconosciute € 842,61
TOTALE GENERALE DANNO € 87.974,61
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del fatto
al saldo.
Da tale somma dovrà essere diffalcata la voce di danno biologico
indennizzato da come indicato nella attestazione depositata nel CP_2
fascicolo telematico”;
- per : Controparte_1
“Rigettarsi la domanda di
contro
Parte_1 Controparte_3
e in quanto infondata. Con vittoria di spese ed
[...] Controparte_4
onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore ha evocato in giudizio la società convenuta al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro occorsogli in data 4
novembre 2019 mentre si trovava ad effettuare le operazioni di carico/scarico del suo camion allorquando un carico pesante ebbe a cadere dalle forche del muletto che stava caricando il suo camion. Nel suo atto introduttivo la dinamica era così descritta “il sig. aveva posizionato il camion della Pt_1
ditta presso il piazzale della sede della per caricare sul CP_5 CP_1
lato destro del mezzo il materiale da consegnare a Hyster Yale Group di Via
Confalonieri 2 Masate (MI). L'attore si trovava a debita distanza, in coda al
veicolo, intento a mantenere scostato il telone per agevolare il carico. Un
addetto della stava procedendo in avanti in leggera discesa con un CP_1
carrello marca “YALE” e, tenendo le forche leggermente inclinate,
Pag. 3 trasportava un cassone in ferro di circa tre quintali e mezzo che avrebbe
dovuto caricare sul mezzo della ditta . Il carrello di cui trattasi è un CP_5
muletto “retrattile” che può essere condotto indifferentemente sia in avanti che in retromarcia. L'autista del muletto stava quindi avanzando con il
cassone, quando ha frenato per cambiare direzione e girare il mezzo. A
seguito di tale manovra, il cassone è scivolato, rovesciandosi e finendo per la
forza di inerzia sul piede del sig. il quale, come detto, si trovava ad Pt_1
una distanza di sicurezza di fianco al suo camion. A causa dell'evento
traumatico il sig. ha riportato la frattura composta prossimale Parte_1
del secondo metatarso del piede destro, trattata conservativamente con
l'applicazione di doccia gessata, a seguito della quale si è verificata la
trombosi venosa profonda che ha complicato il quadro complessivo, come
risulta dalla documentazione medica allegata”.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attorea per aver la parte omesso di rispettare le misure di scurezza prescritte dall'azienda ed a lui note.
La causa è stata istruita mediante prova orale e CTU.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU
9936/2014).
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Come è emerso dalla istruttoria orale, l'attore ha omesso di rispettare la misura di sicurezza a lui nota di mantenersi ad una distanza di 5 metri dai
Pag. 4 mezzi in manovra durante le operazioni di carico/scarico del suo camion
(come dedotto in comparsa dalla convenuta).
Tale elemento emerge in modo incontrovertibile dalle deposizioni dei testimoni che peraltro sono stati introdotti proprio dallo stesso attore.
Appare certamente decisiva, tra le altre, quella del teste il Testimone_1
quale a precisa domanda ha dichiarato: “5) Vero che Parte_1
conosceva da anni la regola di sicurezza prescritta dalla e la CP_1
zona di carico e scarico? Penso di si, a me le regole le ha spiegate il
dicendomi dove doveva andare, dovevo mi dovevo fermare e cosa Pt_1
fare”.
Anche le deposizioni dei testi ed sono concordi sul Tes_2 Testimone_3
punto.
Addirittura lo stesso figlio dell'attore, ha confermato la Testimone_4
circostanza: “5) Vero che conosceva da anni la regola di Parte_1
sicurezza prescritta dalla e la zona di carico e scarico? Certo”. CP_1
Appare quindi opportuno ricordare come all'interno dell'area di carico/scarico la regola, per come dedotta in atti dalla convenuta e non oggetto di prova contraria da parte dell'attore o di specifica e tempestiva contestazione, era quella di tenersi ad una distanza di 5 metri dai mezzi che stavano effettuando operazioni di carico/scarico (così ha dedotto la parte convenuta in atti) e se l'attore avesse rispettato tale norma di sicurezza,
l'evento non si sarebbe mai verificato poiché se fosse stato a 5 metri di distanza non sarebbe mai stato colpito dal carico caduto dal muletto che stava caricando il camion.
L'evento dannoso si è quindi verificato a causa della negligenza dell'attore che per sua stessa ammissione “L'attore si trovava a debita distanza, in coda
Pag. 5 al veicolo, intento a mantenere scostato il telone per agevolare il carico”
(pag. 1 atto di citazione) e quindi in una zona, quella di carico/scarico, nella quale non avrebbe dovuto trovarsi.
Appare necessario ricordare come l'attore in replica alla contestazione sulla distanza tenuta, abbia dedotto che il cassone del camion fosse lungo 5,60
metri.
Egli ha dedotto di trovarsi in coda al cassone, ma tenuto conto dell'ingombro del muletto, egli si trovava ad una distanza certamente inferiore ai 5 metri.
A medesima conclusione è infatti giunta anche la compagnia di assicurazioni attivata per il sinistro.
Dalle allegazioni di parte attrice non emerge neppure che l'attore fosse provvisto di scarpe antinfortunistiche e per vero la parte non si è neppure offerta di provare che le scarpe antinfortunistiche fossero state indossate dall'attore al momento del sinistro (come peraltro rilevato anche dalla compagnia di assicurazioni nel rigettare la domanda di indennizzo).
La domanda va quindi rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori minimi attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Pag. 6
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta la domanda attorea perché infondata;
2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte attrice;
3) Condanna C.F. ) a rifondere a Parte_1 C.F._1
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di P.IVA_1
lite del presente procedimento che si liquidano in € 7.051,50 per compenso,
oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM
55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 17 gennaio 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
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90 gg. 50% aumentato del 12,5% per la sofferenza medio-lieve € 5.805,00
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