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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 274/2024 di R.G., promossa con atto di citazione notificato il 29.1.2024
DA
(Cod. Fisc. e da Parte_1 C.F._1 [...]
(P. IVA. ), entrambi Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. dom. Maurizio Miculan, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- attori -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), per sé e per le classi CP_1 C.F._2 degli “internauti” e dei “petenti” come sotto individuate, con l'avv. dom.
Carlo Monai, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente unito alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali;
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento del danno da diffamazione ex art. 2043 cod. civ.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 sulle seguenti:
pagina 1 di 37 CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibili le domande svolte da in via riconvenzionale per assenza delle condizioni CP_1 dell'azione (possibilità giuridica, interesse e legittimazione ad agire) e per carenza di qualsivoglia elemento di connessione con la domanda svolta in via principale. Respingere, in ogni caso, la domanda di trasferimento dell'intera causa al Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, trattenendo la domanda risarcitoria svolta da
[...]
e da Parte_2 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: Accertata la natura diffamatoria delle esternazioni del convenuto tramite i post e le condotte indicate nell'atto di citazione e tramite gli ulteriori post pubblicati a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da nella misura di Parte_1 euro 50.000,00, e da nella Parte_2 misura di euro 50.000,00, o di quella diversa, maggiore o minore, da determinarsi in via equitativa ex art. 2056 c.c., con interessi di legge dal dovuto al saldo. Respingersi, in ogni caso, le domande avanzate in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per la formale remissione in termini per il deposito e l'acquisizione al presente fascicolo della sentenza n. 329/2024 del TAR FVG di data 11.10.2024.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese ed onorari.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
NEL MERITO: respingersi le domande avversarie.
IN VIA RICONVENZIONALE: riconosciuta al sig. la legittimazione CP_1 alla tutela di “classe” sia per ottenere l'inibitoria collettiva prevista pagina 2 di 37 dall'art. 840 sexiesdecies c.p.c. che per la condanna risarcitoria ex art. 840 bis c.p.c.: 1) ordinarsi alla e Parte_2 all'ing. l'inibitoria a non procedere giudizialmente in Parte_1 qualunque forma contro coloro che abbiano commentato i post e i video su FB del sig. oggetto di causa (cd. “internauti”), non sussistendo CP_1 alcun delitto di diffamazione né, quindi, alcun concorso morale o materiale da parte di costoro, con ordine di cessazione delle condotte abusive e con divieto di reiterarle;
2) ordinarsi alla Pt_2 [...]
l'inibitoria a non procedere giudizialmente in qualunque Parte_2 forma contro i firmatari della petizione “No Acciaieria” (“petenti”), con ordine di cessazione delle condotte abusive e con divieto di reiterarle;
3) accertarsi la lesione del diritto personalissimo di libertà di pensiero ai danni della classe degli “internauti”, in primis in favore del sig. e CP_1 condannarsi e all'ing. Parte_2 Parte_1
in solido tra loro, a risarcire euro 5.000 il sig. ed ogni
[...] CP_1 componente della classe che aderirà all'azione collettiva;
4) accertarsi la lesione del diritto personalissimo di libertà di pensiero e del diritto politico di petizione rispetto alla classe dei “petenti”, in primis al sig. CP_1 quali firmatari della petizione n. 2 presentata il 25.7.2023 al Consiglio regionale FVG, e condannarsi a Parte_2 risarcire euro 20.000 (5.000 per il danno morale ex art. 21 Cost. e art. 10 CEDU, 610 o 612 c.p. e 15.000 per il danno morale ex art. 294 c.p.), al sig. e ad ogni componente della classe che aderirà all'azione CP_1 collettiva;
5) imporre agli attori l'astreinte di euro 500.000 a favore del sig. che devolverà tale importo in beneficenza, per ogni CP_1 violazione degli ordini emanandi e nel caso di ritardo nell'esecuzione della sentenza. - oltre ad interessi e a rivalutazione dalla domanda al saldo e con spese rifuse.
pagina 3 di 37 In osservanza dell'art. 38 c.p.c. e dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, attesa la competenza funzionale della Sezione
Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Trieste, trasferire l'intera causa a questo Ufficio, con termine per la riassunzione con ricorso da pubblicare nelle forme di rito.
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato atto di citazione, l'ing. in Parte_1 proprio e quale legale rappresentate della Parte_2
multinazionale riconosciuta a livello mondiale per la
[...] produzione di impianti siderurgici (di seguito anche solo , hanno Pt_2 evocato in giudizio avanti al Tribunale in intestazione il sig. Controparte_1
per sentir condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i
[...] danni non patrimoniali asseritamente derivati all'onore, alla reputazione ed alla immagine di essi attori, quale conseguenza delle condotte poste in essere dal predetto convenuto attraverso la diffusione in rete di reiterati messaggi diffamatori veicolati su pagine Facebook, nonché quale organizzatore di incontri pubblici dove, almeno in una occasione, l'ing. era stato era stato per tre volte apostrofato come “stronzo”. Parte_1
Deducevano, infatti, i summenzionati attori: 1) che la vicenda in questione si inseriva nel contesto dell'acceso dibattito originatosi a seguito dell'ambiziosa iniziativa imprenditoriale intrapresa da Pt_2 quale partner tecnologico di ME B.V. -a sua volta importante gruppo siderurgico internazionale con base in UCRAINA, ma con sedi anche in EUROPA e negli STATI UNITI- per la realizzazione, nella Zona
Industriale dell'AUSSA CORNO, di un nuovo polo per la produzione di nastri d'acciaio laminati a caldo;
2) che quell'iniziativa aveva incontrato sin da subito il favore della Giunta Regionale, la quale -già nell'aprile del pagina 4 di 37 2021- aveva infatti qualificato il progetto come “investimento di importanza primaria”, per poi deliberare, a maggio 2022, il riconoscimento del “rilevante interesse regionale” alla promozione di un
Accordo di Programma finalizzato alla sua attuazione, anche in ragione della ritenuta “vocazione di carattere preminentemente siderurgico” della
Zona Industriale in oggetto;
3) che, tuttavia, altrettanto immediatamente la stessa iniziativa aveva scatenato la strenua opposizione di alcuni comitati, riunitisi sotto il nome “ ” e Controparte_2 coordinati dall'odierno convenuto;
4) che tale opposizione si era concretizzata, tra l'altro, in una raccolta firme allo scopo di presentare al
Presidente del Consiglio Regionale una istanza intitolata “Petizione contro
l'acciaieria”, volta ad impedire, invero, proprio la “costruzione di una nuova acciaieria, di altri impianti industriali e/o infrastrutture che
(avrebbero creato) un irreversibile danno ambientale” all'area; 5) che tale petizione, accompagnata da circa 24 mila firme, era stata quindi la causa -con tutta probabilità- dell'inopinato abbandono del progetto da parte della Giunta;
6) che, anche alla luce dell'apparente contraddittorietà del contegno assunto nel tempo dall'Amministrazione, prima entusiasta dell'operazione industriale e poi divenuta scettica a tal punto da voler dichiaratamente “… prediligere altre tipologie di investimento, in un'ottica di maggiore compatibilità con il territorio interessato, anche tenuto conto delle osservazioni e valutazioni manifestate dai Comuni dell'area …”, nel mese di settembre Pt_2
2023, aveva formulato domanda di accesso agli atti in Regione, proprio allo scopo di meglio comprendere le effettive motivazioni dell'improvviso abbandono della procedura, poi coltivando avanti al TAR, con ricorso notificato il 29.12.2023 e depositato il successivo 4.1.2024, il proprio interesse all'ostensione della documentazione relativa alla petizione, a pagina 5 di 37 fronte del diniego inizialmente oppostole per ragioni di privacy dalla stessa Regione;
7) che tale legittima iniziativa processuale, invece, era stata strumentalmente utilizzata dal per alimentare, tra il 5 ed il CP_1
20 gennaio 2024, una vera e propria campagna diffamatoria -fattasi sempre più insostenibile- contro essa attrice ed il suo legale rappresentante, quasi che la predetta iniziativa processuale fosse l'espressione di una non meglio precisata volontà ritorsiva di nei Pt_2 confronti dei 24 mila firmatari della petizione, tanto da dipingere la società come un soggetto imprenditoriale arrogante ed uso a reprimere il dissenso;
8) che, in quest'ottica, i post pubblicati dal convenuto sulla propria pagina facebook o su quella del Gruppo “Osservatorio climatico ed
Ambientale del Friuli e dintorni”, avevano all'evidenza trasceso i limiti della continenza e del buon gusto, giungendo financo, in data 11.1.2024,
a condividere un video della durata di circa due minuti contenente una scena del celebre film “La caduta – Gli ultimi giorni di , riadattata Per_1 nei dialoghi in modo tale da accostare al noto Parte_1 dittatore e criminale di guerra;
9) che tale video, in seguito Persona_2 verosimilmente rimosso da uno degli amministratori della pagina interessata dalla pubblicazione, era stato ripostato tre giorni dopo dallo stesso sul suo profilo personale;
10) che, in quel contesto, sul CP_1 gruppo facebook prima, e sempre sul proprio profilo poi, il convenuto dava ulteriore diffusione a quanto accaduto in occasione del rito friulano del c.d. del 13.1.2024, dove, assieme alle cataste di legna Per_3 ammassate per il tradizionale evento epifanico, veniva simbolicamente data alle fiamme -nell'ambito dell'accensione dei relativi fuochi propiziatori- anche una cravatta gialla, da tempo notoriamente assurta a segno distintivo dell'ing. peraltro ripetutamente apostrofato, Parte_1 proprio in quel frangente, con l'epiteto di “stronzo”; 11) che, dunque,
pagina 6 di 37 tutte le condotte del integravano a pieno titolo gli estremi della CP_1 diffamazione, aggravata dalla divulgazione a mezzo Facebook e, come tali, giustificavano la sua condanna al risarcimento del danno -anche equitativamente valutabile- per le offese arrecate al buon nome della e all'onorabilità del suo legale rappresentante. Pt_2
Ritualmente costituitosi, il convenuto ha insistito, CP_1 di contro, per il rigetto della domanda attorea, nell'eccepito difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l'integrazione dell'illecito civile a lui ascritto, assumendo di aver egli esercitato -attraverso l'organizzazione ed il coordinamento di strumenti di democrazia diretta quali la petizione popolare, peraltro orgogliosamente rivendicati- null'altro che un legittimo diritto di critica al limite pungente e di satira pur a tratti insolente, ma senza per questo voler minimamente disconoscere né l'importanza economica del né i ben noti meriti imprenditoriali Parte_3 dell'ing. con l'unica intenzione, semmai, di rispondere a Parte_1 quest'ultimo nella sua veste rappresentativa e pubblica, in una dialettica anche politica i cui toni erano stati alzati unicamente per tentare di competere alla pari sull'altrimenti sovrastante peso mediatico del suo importante interlocutore.
In via riconvenzionale, ergendosi -nei confronti dei firmatari della petizione contro l'acciaieria e di coloro che avevano manifestato adesione ai suoi post- ad “ente esponenziale” dell'interesse collettivo a manifestare liberamente il dissenso e ad essere cittadini attivi senza per questo dover subire minacce di cause temerarie, quale quella a lui intentata dagli odierni attori, il medesimo convenuto ha inteso promuovere, quindi, sia l'azione di classe ex art. 840-bis cod. proc. civ. -al fine di ottenere, così, la conseguente tutela risarcitoria per danni morali da delitto ex artt. 610
e/o 612 cod. pen. nonché (relativamente ai soli petenti) ex art. 294 cod.
pagina 7 di 37 pen.-, sia l'inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., per la cessazione dei comportamenti dichiaratamente intimidatori ascrivibili alla ed al suo legale rappresentate, con conseguente Pt_2 richiesta di trasferire la causa al Tribunale di TRIESTE per ragioni di connessione, attesa -su queste ultime sue domande- la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, la domanda attorea, istruita sulla base della sola produzione documentale in atti, è solo in parte fondata e merita di essere accolta, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, incontrando invece rigetto la riconvenzionale avversaria.
S'impongono, però, talune preliminari considerazioni di metodo.
Va subito detto, al riguardo, che la materia del contendere si colloca, in effetti, nell'ambito del frequente confronto/scontro tra diritti contrapposti, spesso destinati, peraltro, ad assumere anche diretto rilievo costituzionale. In prima battuta, allora, la situazione al vaglio richiede che, da un lato, si proceda alla ricognizione dell'esatto fondamento di tali diritti e che, dall'altro, si individui la linea di confine -invero sempre mobile, perché inevitabilmente destinata a mutare con il progredire dei tempi e con il modificarsi delle sensibilità e del contesto di riferimento, ma comunque necessaria- tra il lecito esercizio degli uni e la intollerabile compromissione degli altri. Sul punto, è appena il caso di rammentare
-specie oggi, dove l'esasperato individualismo delle rivendicazioni tende egoisticamente alla massima valorizzazione delle pretese del singolo alla stregua di indiscutibili posizioni di vantaggio sempre giuridicamente opponibili a terzi- come la Corte Costituzionale abbia da tempo ammonito, invece, che “… tutti i diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e (che) non è
pagina 8 di 37 possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (v. sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe
«tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, le quali costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.” (v., in tal senso, Corte Cost., sentenza n. 85 del 2013). Non è mai predicabile, in altri termini, “… una
«rigida» gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. (Anche) la qualificazione come «primari» dei valori (di volta in volta in discussione –
N.d.R.) significa, pertanto, che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato -dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo (ma anche dal giudice ordinario in sede di necessaria attuazione dell'ordinamento giuridico - N.d.R.)- secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. (ibidem).
In tal senso, riconducendo il bilanciamento di cui trattasi all'interno di un quadro argomentativo razionale, fondato sulla struttura stessa dei diritti e dei principi costituzionali, così come elaborati dalla giurisprudenza, pare anche possibile evitare -o, quantomeno, ridurre in maniera significativa- il rischio che la tecnica in parola degeneri in pagina 9 di 37 irrazionale soggettivismo, pur senza mai dimenticare l'ammonimento che,
a ben vedere, “la vera (funzione della) giustizia (resta comunque quella di) ascoltare le querele degli uomini e, a seconda dei casi, giudicare e per ciascuno dire diversa sentenza, ma con un animo uguale e rettitudine”
(I. CALVINO, Raccontini giovanili, in Romanzi e racconti).
Orbene, nel caso che ci occupa si fronteggiano, da un lato, l'onore e la reputazione della nonché del suo legale rappresentante Pt_2 quali fondamentali attributi di valore riconoscibili all'individuo -ma, per estensione, anche alla persona giuridica-, in tesi attorea compromessi dalla diffusione dei post da parte del convenuto, e, dall'altro lato, la libertà di espressione del pensiero di quest'ultimo, quale tratto distintivo e cartina di tornasole, al contempo, del livello di democrazia di un paese.
E se onore e reputazione sono pacificamente inquadrabili, in effetti, nel sistema di tutele offerto dall'art. 2 Cost. (oltre che dall'art. 3 della Carta, con il riferimento ivi contenuto al concetto di dignità sociale), costituendo essi, assieme al diritto all'immagine, al nome ed alla riservatezza, singoli ma omogenei aspetti della rilevanza che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema costituzionale (v., così, ad esempio, Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 6507 del 10/05/2001), maggiormente problematica appare, di contro, la ricerca del più pertinente caposaldo della posizione di vantaggio rivendicata dal
[...]
solo in via di prima approssimazione riconducibile nell'alveo CP_1 dell'art. 21 Cost.. Vale chiarire, invero, come affatto diverse siano le concrete manifestazioni del pensiero che i costituenti hanno inteso preservare in termini di libertà, variamente declinandosi -quest'ultima- nelle forme della cronaca, della critica (a sua volta di natura politica, scientifica, artistica, storica) o della satira ed inevitabilmente divergendo pagina 10 di 37 per ciascuna di esse, di conseguenza, i criteri esimenti elaborati dalla giurisprudenza per escludere l'illiceità delle relative condotte.
In tema, basterà qui sottolineare, allora, che proprio “il diritto di critica si differenza da quello di cronaca, in quanto non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio
o, più genericamente di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti
e comportamenti.” (v., così, Cass. pen. - Sez. 5, Sentenza n. 8021 del
02/06/1998); “… il diritto di critica (inoltre - N.d.R.), consiste necessariamente nell'espressione di giudizi, di opinioni, di valutazioni, compiute secondo criteri solo in parte condivisi dalla totalità (o dalla maggioranza) del corpo sociale, ma anche, in realtà, largamente riconducibili alla matrice politica, ideologica, estetica, scientifica cui il
«criticante», più o meno esplicitamente e consapevolmente, aderisce.
Esercitando tale diritto, egli dunque non informa, ma, appunto, giudica ed espone ai fruitori del suo messaggio il proprio punto di vista.”
(id., Sentenza n. 15174 del 22/02/2002).
Ciò induce, così, ad escludere sin d'ora la possibilità di richiamare passivamente, per l'individuazione dello statuto di legittimità del diritto di critica -ed eventualmente di satira- qui più specificamente in esame, i limiti operativi tracciati dalla suprema corte con riguardo al diritto di cronaca, notoriamente riferibili, questi ultimi, alla “utilità sociale dell'informazione”, alla sua “verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca”, nonché alla “forma civile dell'esposizione dei fatti” (v., così, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, capofila di un orientamento poi consolidatosi della giurisprudenza della corte), ben noto essendo, invero, che anche la critica pagina 11 di 37 -al pari della satira, quest'ultima inevitabilmente connotata, peraltro, da intento caricaturale, esagerato e, a volte, anche grossolano, quale mezzo per una intenzionale alterazione della realtà in senso ironico- può estrinsecarsi mediante modalità di espressione eventualmente lesive della reputazione altrui, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato e che non si risolvano in una mera aggressione gratuita e distruttiva dell'onore del soggetto interessato. (v., Cass. civ. -
Sez. 3, sentenza n. 265 del 07/01/2011). Va considerato, in altri termini, che se la critica, all'evidenza, può ben offendere, in taluni casi, l'altrui considerazione, è inevitabile -ove non si voglia trasformarla in uno di quei
“diritti tiranni” banditi dal giudice delle leggi- trovare comunque, per essa, un equilibrato bilanciamento tra il rispetto dei valori di cui è portatore il singolo individuo destinatario della critica medesima e l'interesse generale tipico di una società democratica a che, in ogni modo, non siano introdotte asfittiche limitazioni alla formazione ed alla estrinsecazione del libero pensiero, quale imprescindibile fattore di crescita culturale. Già in passato, nondimeno, si era sostenuto che il limite, in queste evenienze, è di quanto mai incerta individuazione,
“poiché se il criterio di definizione è l'offesa a coloro le cui opinioni vengono attaccate”, è palese “che essi si offendano ogni volta che
l'attacco è vigoroso e va a segno e che ogni oppositore che li incalzi e renda loro difficile replicare sembri smodato se ha idee chiare e le difende” (v., così, , Saggio sulla libertà). Controparte_3
Nel ribadire ancora una volta, qui, il valore fondamentale della libertà di opinione nell'ordinamento costituzionale, anche con particolare riferimento al diritto di critica quale forma specifica della libertà di manifestazione del pensiero, è lecito però opinare, allora, che l'offesa all'onore individuale non possa costituire, di per sé, un implicito divieto di pagina 12 di 37 manifestare liberamente il proprio pensiero critico solo quando tale manifestazione riguardi non già la persona nella sua dimensione di uomo singolo, ma la persona nella sua dimensione di cittadino che vive ed opera nella comunità; in quest'ultimo caso, invero, la lesione dell'onore non costituisce fatto illecito, bensì esercizio di un diritto, rispondendo al principio logico che l'operato del cittadino nella comunità possa, appunto, essere sottoposto a vaglio eventualmente anche critico (v., in tal senso, in motivazione, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 4109 del 06/04/1993).
Al contempo, detto della necessità di rinvenire pur sempre un equo contemperamento dei contrapposti interessi costituzionalmente protetti ove tra essi si verifichi un conflitto, ciò costituendo indispensabile premessa per l'attuazione di una pacifica ed ordinata convivenza, tale limite deve più precisamente essere ricercato, da un lato, nell'interesse sociale della critica stessa -la cui sussistenza andrà valutata “in relazione all'idoneità delle persone e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile e oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica” (v. Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 465 del
22/01/1996)- ed identificato, dall'altro lato, nella regola della c.d. continenza, pur se interpretata -come si diceva- in termini maggiormente flessibili rispetto al diritto di cronaca. Si è affermato, in questo senso, che laddove ricorra un interesse pubblico, può ritenersi legittimo, nell'ordine,
l'uso di: “espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite” (ibidem); “toni aspri e polemici” (v. Cass. pen. - Sez. 5, Sentenza n. 6493 del 16/04/1993); “parole aspre e pungenti” ove queste ultime siano -da un lato- “correlate ai fatti riportati ed ai giudizi espressi” e -da altro lato- “appropriat(e) al livello della contrapposizione polemica raggiunta.” (così, testualmente, Cass., 24 maggio 1985, in Foro it., 1987, II, 253.).
pagina 13 di 37 Quanto, invece, alla summenzionata continenza, la giurisprudenza ha poi ulteriormente distinto tra una c.d. continenza sostanziale- in base alla quale “la manifestazione di un giudizio critico” dovrebbe sempre essere “concretamente veicolata e manifestata in modo pertinente, confacente e congruente ai fatti posti a fondamento del giudizio”
(v. Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 9746 del 25/07/2000)- ed una c.d. continenza formale, secondo cui, nell'esercizio della critica, occorrerebbe ugualmente astenersi dal riportare espressioni volutamente costituenti meri insulti nei confronti dell'oggetto della valutazione, onde non incorrere nell'argumentum ad personam, ovvero in quel fallace stratagemma dialettico dove l'interlocutore “… abbandona del tutto
l'oggetto (in discussione) e … dirige il proprio attacco contro la persona dell'avversario; si diventa, dunque, insolenti, perfidi, oltraggiosi, grossolani.” (v., in questi termini, , L'arte di ottenere Controparte_4 ragioni, Adelphi, 2006, 26).
Così inquadrate, pur se per sommi capi, la vicenda in discussione e le regole utili alla sua decifrazione, è lecito sostenere, allora, che -avuto specifico riguardo alla condotta del convenuto e, quindi, al c.d. “danno evento”- le parole usate da in particolare contro CP_1
abbiano travalicato i confini del lecito, scadendo Parte_4 in incongrue e del tutto gratuite offese dirette alla persona;
offese frutto, all'evidenza, di un inesplicabile livore contro il succitato che Parte_1 il convenuto avrebbe ricondotto ad espressione di un non meglio declinato “… capitalismo padronale, violento, sfruttatore, patriarcale e gerarchico, «tipicamente friulano» …" (v. il post del 15.1.2025, sub doc.
15 nel fascicolo attoreo), perdendo, così, ogni ragionevole collegamento con il contesto di riferimento entro il quale una critica, con ben altri toni, avrebbe potuto e dovuto essere esercitata.
pagina 14 di 37 L'evento assurto a fattore di innesco dell'aggressione verbale di cui trattasi, ovvero l'istanza di accesso agli atti della petizione avanzata il
13.9.2023 dagli odierni attori nei confronti della Regione, è ormai noto e risulta riconducibile -per quanto anticipato in premessa- ad una delle varie propaggini di quella “… lotta contro, l'acciaieria …” (v. il post del
15.1.2025, cit.) che il autodichiaratosi novello “ CP_1 Per_4 secondo l'icastica rappresentazione del suo difensore, avrebbe coraggiosamente ingaggiato -e, per inciso, comunque anche vinto- contro il gigante ” (v. pag., così, a pag. 8 della comparsa di costituzione CP_5
e risposta), ovvero la società Pt_2
La posizione di partenza del convenuto su cui ora occorre ragionare, quindi, non era affatto quella -ingiustamente svalutante- del povero “quisque de populo ingenuo e salace” assurto suo malgrado al ruolo di moderno “… EL (delle) migliaia di firmatari della petizione …” (v, pagg. 7 e 8, ibidem), che intendeva contrapporsi, alla stregua “dell'istintiva riscossa di un (moderno) …” (v. pag. 12, Per_5 ibidem), al “… potente di turno … colui che qui ha fama di essere il padrone dei padroni …” (v. pag. 8, ibidem); la posizione di partenza del si ripete, era semmai quella di un cittadino che, avvalendosi CP_1
-almeno all'inizio- del metodo democratico, aveva saputo coagulare il dissenso -non è dato comprendere quanto effettivamente informato- dei molti abitanti sul territorio all'iniziativa imprenditoriale relativa all'attivazione del nuovo polo per la produzione di nastri d'acciaio laminati a caldo nella Zona Industriale dell'AUSSA CORNO, sino al punto di orientare -contribuendo a stravolgerle- le scelte di una a dir poco titubante amministrazione regionale, prima manifestatasi entusiasta sostenitrice dell'intervento in questione, del quale la stessa aveva riscontrato, almeno a parole, il carattere strategico e le positive ricadute pagina 15 di 37 di ordine economico, produttivo, infrastrutturale, sociale e occupazionale a livello locale, salvo poi inopinatamente mutare approccio, proprio tenendo conto -a dire dell'Ente- delle espressioni contrarie della popolazione del territorio, benché uno studio propedeutico commissionato dalla stessa Regione FVG all'Università degli Studi di UDINE e di TRIESTE avesse comunque escluso profili di rischi dal punto di vista ambientale
(v., così, il punto 24 a pag. 4 dell'atto di citazione).
Ora, se si conviene -per elementare buon senso- sul fatto che solo l'approssimativa semplificazione di una pratica giornalistica sempre più incline al sensazionalismo urlato piuttosto che al faticoso impegno quotidiano di informare i lettori avrebbe potuto associare il successivo ricorso al TAR della DANIELI contro la mancata consegna -da parte delle
Regione- delle “firme anti acciaieria”, al rischio di una richiesta di
“… danni ai 24 mila che si opponevano al sito” (così, invece, paradossalmente, nell'occhiello dell'articolo pubblicato il 4.1.2024 dal
, sub doc. 15 nel fascicolo attoreo), occorrerà convenire, del CP_6 pari, su una duplice ulteriore constatazione: e cioè che, da un lato, una iniziativa processuale -quella degli odierni attori- condotta entro i binari della stretta legalità, giammai sarebbe stata riconducibile -per quanto potesse discutersene l'opportunità- ad una forma di “atteggiamento antidemocratico e persecutorio” (v., così, a pag. 5 della comparsa di costituzione) e che, dall'altro lato -ciò che maggiormente rileva in questa sede-, un confronto su tale iniziativa, certo di pubblico interesse, non avrebbe dovuto trasmodare nella greve invettiva personale che, in quell'iniziativa, pare aver rinvenuto null'altro che un mero quanto occasionale presupposto per veicolare altre ideologiche avversioni.
Risulta pacificamente ammesso dal -ed anzi rivendicato CP_1
a titolo di merito- di essere stato lui stesso l'autore dei post e del filmato pagina 16 di 37 variamente pubblicati sul proprio profilo Facebook e sulla pagina del
Gruppo “Osservatorio climatico ed Ambientale del Friuli e dintorni”.
In un crescendo di parole fuori controllo, presumibilmente alimentatosi in ragione del superficiale quanto diffuso senso di impunità indebitamente indotto da un imprudente impiego dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, in relazione all'uso dei quali è tanto frequente quanto fallace l'impressione che le parole scritte sugli stessi non abbiano peso alcuno e che agli aumentati spazi di visibilità pubblica non debbano corrispondere -proprio a salvaguardia della civiltà del dialogo- altrettanto elevate soglie di responsabilità personale, il convenuto si è sentito autorizzato, quindi, nel dare all'ing. dello “stronzo”1, dell' Parte_1
“incapace”2, del “violento”3, dello “sfruttatore” e del colluso (in 1 V. sub docc. 16 e 17 del fascicolo attoreo, il video girato in occasione del falò del 13.1.2024, dove veniva simbolicamente bruciata la cravatta gialla dell'odierno attore e dove -a corredo- veniva pubblicato il seguente testo:
“… Eravamo certi di riuscire a fermarlo. Le ha tentate tutte. Con l'appoggio dei fascisti a Roma ha ottenuto l'art 13 del decreto omnibus per avere il Commissario ma non gli è andata dritta. Con grande soddisfazione mi è arrivato il video dove dico TRE volte - "La VE voleva andare Parte_5
a Piombino fin dall'inizio e allora ... vai a Piombino: Stronzo! Stronzo! Stronzo!". 3 V. il post del 15.1.2024, sub doc. 15 del fascicolo attoreo, dove l'ing. era appunto identificato come espressione del “… capitalismo Parte_1 padronale, violento, sfruttatore, patriarcale e gerarchico, «tipicamente friulano» …” pagina 17 di 37 riferimento all'asserito appoggio “dei fascisti di ROMA” per ottenere un provvedimento normativo ad personam che agevolasse il progetto dell'acciaieria4), al contempo apostrofando i suoi dipendenti come
“sgherri”, affermando che agli stessi sarebbe riservato un trattamento schiavizzante, da “minatore congolese”, augurando all'attore di morire
“presto”5, bruciando simbolicamente la “sua” cravatta gialla in occasione del falò del 13.1.2024, perché -sempre secondo il ben poco argomentato e risalente pensiero di “i ricchi vanno eliminati fisicamente”6. CP_1
Merita altresì riproporre, al riguardo, l'emblematico ed eloquente contenuto dei dialoghi apparsi con dichiarato intento parodistico nel post pubblicato sempre dal convenuto sulla pagina dell'Osservatorio
l'11.1.2024, successivamente rimosso e poi comunque ripubblicato tre giorno dopo dal medesimo convenuto sul suo profilo personale;
post riferibile ad un video dal titolo “BENEDHITLER”, dove l'ing. Parte_1 veniva chiaramente associato alla figura del dittatore nazista e -con il riadattamento di una scena tratta film “La caduta – Gli ultimi giorni di
HITLER”- reso protagonista, tramite sottotitoli appositamente predisposti, del seguente dialogo con un anonimo interlocutore: “- (interlocutore)
Questa è la zona industriale , già strapiena di complessi Parte_6 industriali, mentre questa è la laguna di MARANO ancora relativamente 4 V. il riferimento contenuto in nota 1 6 V. in tal senso, per una significativa contestualizzazione del clima d'odio di cui si nutrivano i pensieri del convenuto, il risalente post del 27.12.2023, sub doc. 20 del fascicolo attoreo). pagina 18 di 37 naturale ed intatta;
- ( Appena inizieranno i lavori per Persona_6
l'acciaieria la laguna verrà trasformata;
- (interlocutore) L'acciaieria … non si farà, la popolazione locale si è espressa a sfavore con una grossa raccolta firme, - ( Si trattengano soltanto gli assessori, i Persona_6 sindaci e i consiglieri regionali … Avevo dato un ordine! Era un fottuto ordine da seguire!! Avevo ordinato di spianare la laguna! Quattro stronzi che fermano l'impero dell'acciaio?? 23mila firme?? Mi ci pulisco il culo! Se io dico che voglio costruire, qua si costruisce e basta. Me ne sbatto dei residenti!! Che potere possono avere contro una multinazionale come noi?? Voglio il nome e l'indirizzo di ogni persona che ha firmato!!
- (interlocutore) Mein Führer, sembreremmo la corea del nord! - (
[...]
Non me ne frega un cazzo dell'immagine dell'azienda! Sono Per_7 anni che sfruttiamo i dipendenti! Abbiamo una reputazione di schiavisti!
Eppure, il fatturato continua a salire e fanno tutti domanda qui! «vi paghiamo con l'esperienza», diciamo sempre, e migliaia di giovani speranzosi ci cascano e si trovano intrappolati qui 30 anni con uno stipendio da minatore congolese! Che cazzo di fine ha fatto ?? …” CP_7
(v. docc. 13a e 13b nel fascicolo attoreo).
Il livore che trasuda dalla superiore selezione di testi, invero gratuitamente polemici, non pare in alcun modo poter integrare quel dissenso ragionato sulle iniziative -nel caso specifico processuali- della che pure avrebbero consentito anche un aspro confronto di Pt_2 idee, costituendo esso null'altro che l'estrinsecazione di un vero e proprio tiro al bersaglio contro il legale rappresentante della società attrice, tanto più ingiustificato in quanto, per ammissione dello stesso procuratore di parte convenuta, si era trattato di una aggressione verbale fondata
-come oggi troppo spesso accade, purtroppo- sulla non completa conoscenza dei reali termini della questione. “… Non sappiamo ancora -
pagina 19 di 37 riferisce, infatti, il patrocinio del sig. evidentemente riportando CP_1 il pensiero del suo assistito- … se esistesse o meno un reale progetto dell'impianto a PORTO NOGARO e se esso sia davvero esportabile a
PIOMBINO … e neppure sappiamo -ciò che qui maggiormente importa- quale sia la reale finalità del ricorso al TAR tra quella, preoccupante, documentata agli atti di per aprire la caccia al popolo dei Pt_2 petenti, o quella, innocua quanto inverosimile, di voler raccogliere non si sa bene quali «informazioni complete» da trasferire agli azionisti …”
(v., così, a pagg. 8 e 9 della memoria di costituzione); si sa con certezza, però, che queste pur riferite lacune conoscitive sui fatti oggetto del contendere, infarcite da una buona dose di dietrologia e paradossalmente supportate dalla stampa locale, secondo la quale -come già visto- il predetto ricorso avrebbe potuto addirittura portare “… per la prima volta nella storia, a una maxi richiesta di risarcimento a carico di oltre 24 mila persone. Tutte quelle che hanno firmato la petizione consegnata in
Regione” (v. doc. 11 nel fascicolo del convenuto), hanno pur sempre consentito al di sentirsi pienamente autorizzato nel dare CP_1 ripetutamente dello “stronzo” a quello che, di fatto, ben lungi dall'essere l'interlocutore di un confronto di idee, era assurto al ruolo di nemico assoluto da combattere, nell'attribuirgli atteggiamenti di sprezzante espressione di potere dittatoriale -tanto da equipararlo ad e nel Per_1 dipingerlo quale imprenditore privo di scrupoli, colluso con la peggior politica c.d. romana e dedito a fare affari a danno della comunità locale e nel completo disinteresse per il benessere dei propri dipendenti.
Non vi è in tale contegno -va immediatamente chiarito- alcuna ammissibile “… reazione alla supponenza e al dileggio del più forte (quale presunta giustificazione ad) innalzare l'asticella della «continenza espressiva» (da parte) del più debole …” (v., così, a pag. 8 della pagina 20 di 37 comparsa di costituzione del convenuto), e ciò per una duplice e concorrente ragione: in primo luogo, perché quella che il CP_1 considera “… una polemica innescata pubblicamente dall'ing. Parte_1 contro (di lui - N.d.R), mai citato per nome ma attinto da parole al vetriolo …” (v. così, a pag. 7, ibidem), rappresenta, invece, proprio il paradigma di quel confronto dialettico pur vibrante tra idee contrapposte
-ben diverso dal dileggio e dall'offesa delle persone- che dovrebbe connotare le relazioni tra persone civili7; in secondo luogo, perché non paiono rinvenirsi, in diritto, giustificazioni vagamente classiste che attribuiscano ad un presunto soggetto debole -solo perché autoqualificatosi tale- la licenza di oltraggiare terzi soggetti, quasi che la
“continenza espressiva” dovesse valere unicamente tra individui di pari estrazione sociale. Arduo, poi, è ritenere che “… l'intercalare ruvido e ripetuto di «BENEDETTI stronzo, stronzo e stronzo» …, (usato dal
[...]
oltretutto, in un contesto pubblico - N.d.R.) per deplorare la … CP_1 scelta (del predetto , osteggiata dai più, di dirottare sulla Parte_1
friulana l'investimento che la sua cliente ME aveva fin CP_2 dall'inizio deciso di realizzare a PIOMBINO …” (v., così, a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta), possa essere letto “… nell'accezione figurativa di «sciocco», (essendosi) la «connotazione offensiva di tale parola … andata via via riducendo con il tempo, fino a significare, genericamente, una «persona inetta e incapace, o che comunque si comporta in modo criticabile» …” (v. pag. 14, ibidem, e doc. 14 nel fascicolo del convenuto).
Non si ignorano le indiscutibili doti di flessibilità proprie della lingua italiana, capace come poche di assumere toni e significati multiformi a seconda dei contesti e dei costumi, ma è impossibile ignorare, al contempo, che il tono ed il contesto qui al vaglio non potessero avere alcunché di amichevole e/o scherzoso (v., per questa effettiva variabile, la voce del dizionario TRECCANI riportata nel doc. 22 del convenuto), in difetto di consolidate relazioni di vicinanza tra il
[...]
e l'ing. tali da poter autorizzare il primo a rivolgersi al CP_1 Parte_1 secondo con l'immediatezza e la libertà che solo una abituale frequentazione, invero, avrebbe consentito. Né, d'altro canto, è lecito, più in generale, ritenere depotenziata la stessa carica ingiuriosa dell'interiezione al vaglio -non altrimenti riconducibile, nel caso di specie, se non al concetto, evidentemente dispregiativo se associato ad una persona, di “massa fecale solida in forma cilindrica” (v., così, lo stesso doc. 22, cit.)- solo per il fatto che il turpiloquio, al giorno d'oggi, pare costituire tipica modalità espressiva di molti. È ben vero, infatti, che l'interprete del diritto è tenuto a registrare l'evoluzione dei costumi per trarne, in fase applicativa, le necessarie conseguenze, ma ciò non sino al punto da legittimare, così facendo, una passiva acquiescenza al progressivo scadimento delle pratiche sociali, specie se ciò comporti la perdita della funzione di orientamento e di limite che al diritto è pur pagina 22 di 37 sempre connaturata, essenzialmente a garanzia collettiva di un ordinato sistema di relazioni interpersonali.
Quanto cortometraggio intitolato “Benedhitler”, non si condivide la lettura del patrocinio di parte convenuta il quale -nel richiamarsi ad un precedente della corte di legittimità sull'assoluzione di un dipendente addetto allo stabilimento di IA D'ARCO che aveva CP_8 pubblicato sul portale Internet youtube un video dove quello stabilimento era stato equiparato ad un campo di concentramento e la figura dell'amministratore delegato ad (v. Cass. Parte_7 Per_1
Pen. - Sez. 5, Sentenza n. 12520 del 2023)- ha ritenuto di poter estendere anche alla vicenda qui in esame la conclusione secondo cui si sarebbe pur sempre trattato dell'esercizio di un diritto di critica espresso attraverso “… una metafora surreale di carattere inequivocabilmente satirico e funzionale alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito aziendale …” (v., così, a pag. 16 della comparsa di risposta). Ed invero, i termini della questione, qui, sono ben diversi, non solo perché equiparare l'ing. ad uno tra i distruttori più efferati dell'umanità per il Parte_1 mero fatto che il predetto attore aveva inteso far valere avanti al TAR un legittimo interesse all'accesso agli atti della petizione contro l'acciaieria, è atteggiamento non già semplicemente “surreale”, quanto piuttosto del tutto “irreale”, nel senso, cioè, di pericolosamente scollegato in radice dalla realità, e non già limitantesi a trascendere i fatti per poi proiettarli in una eventuale dimensione fantastica;
a venire in rilevo, in effetti, vi è anche il concreto contenuto della personificazione di come Parte_1
HITLER, poiché, proprio attraverso quella impropria associazione di idee, si è voluto ulteriormente rafforzare il messaggio -all'evidenza lesivo dell'onorabilità dell'attore come uomo e come imprenditore- secondo cui il predetto ing. era null'altro che un dispotico manovratore uso Parte_1
pagina 23 di 37 alla sistematica violazione delle regole, pronto a tutto pur di realizzare il proprio personale tornaconto.
Se, dunque, nel precedente di legittimità evocato dal patrocinio dell'odierno convenuto, la Corte aveva evidenziato come, in quel
CP_ frangente, “… lo stabilimento della di IA … era stato interessato da una chiusura protrattasi per circa due mesi, durante la quale il personale era stato destinato ad attività unicamente formativa,
(per poi giungere a ritenere, di conseguenza, che - N.d.R.) le modalità espressive utilizzate nel video realizzato dal dipendente (lì processato per diffamazione - N.D.R.) tend(evano) a sottolineare in maniera chiaramente paradossale il disagio dei lavoratori costretti ad una forzata, ancorché temporanea, destinazione ad attività diversa da quella lavorativa in senso stretto, situazione percepita soggettivamente come vessatoria … (così escludendo che – N.d.R.) le espressioni, proprio per il tipo di accostamento operato, (potessero apparire …) come un'aggressione personale e gratuita, (in quanto) funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo, che aveva ingenerato malessere nel ricorrente …” (v. così, in motivazione, v. Cass. Pen. - Sez.
5, Sentenza n. 12520 del 2023, cit.); se, questa, dunque, era la situazione di riferimento in quell'occasione, analoghe considerazioni non paiono riproponibili nel caso di specie, dove -per quanto già detto- il contesto, invece, era proprio quello di un attacco alla persona, prima che alla -ed addirittura a prescindere dalla- società da quest'ultima diretta.
Se ne trae conferma, a ben vedere, dai post che il ha CP_1 continuato a pubblicare anche dopo la notizia della morte -sopravvenuta in corso di causa- dell'ing. associato dal convenuto alla Parte_1
pagina 24 di 37 figura di “fucilato ed appeso a testa in giù”; morte, oltretutto, Per_8 costituente occasione -a sentire il medesimo convenuto- per festeggiare.8
Non si tratta, come affermato dal patrocinio del sig. di CP_1
“… ultronee ed irrilevanti … deduzioni avversarie su presunti fatti nuovi,
(in quanto – N.d.R.) occorsi dopo il decesso dell'ing. posto Parte_1 che le domande risarcitorie cristallizzano il thema decidendum ai fatti allegati in citazione …” (v., così, a pag. 1 della memoria ex art. 171-ter n. 2 cod. proc. civ. del convenuto), ma dell'evidente conferma -ove mai fosse residuato qualche dubbio al riguardo- di un odio ideologico cieco ed incontrollabile, capace financo di annullare la pietà per i defunti quale tratto distintivo della nostra civiltà ed estremo strumento difesa della stessa dignità umana, rinvenendosi inoltre, in quelle parole del CP_1 ulteriore riprova della sua piena consapevolezza della condotta offensiva, pur dovendosi dare atto che, secondo l'attuale indirizzo della corte di legittimità, “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.” (v. così, ex multis,
Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 25423 del 02/12/2014).
Qui, paradossalmente, vi è forse ben di più della mera colpa, se è vero -e la circostanza non è stata smentita dal diretto interessato- che il 8 V., in tal senso, il doc. 23a e 23b nel fascicolo attoreo, laddove si riproduce il contenuto dei post in questione: “IL POTERE DELLE DATE - il 28 aprile 1945 viene fucilato e appeso a testa in giù il 28 aprile 1953 nasce Persona_9
antifascista, anticapitalista, scienziato, anarchico, iconoclasta;
il CP_1
28 aprile 2024 muore l'uomo dell'Acciaieria e delle Parte_4
Querele”, a margine del quale, in calce ai messaggi ricevuti, il convenuto ritiene di poter chiosare, secondo una personalissima quanto macabra scala delle priorità: “Grazie a tutti/e. Non ho mai festeggiato il compleanno ma questa volta è stato impossibile non farlo”. pagina 25 di 37 già in data 4.2.2024, diffondeva sul suo profilo Facebook la CP_1 notizia della ricevuta citazione in giudizio -da lui impropriamente qualificata come “querela”- per la causa risarcitoria al vaglio, affermando a chiare lettere che si trattava di “… una querela (rectius, citazione) cercata, attesa e perfetta (semmai sarà un po' difficile incassarla).
Cercata perché «ero stanco delle solite querele», ci voleva qualcosa di più dei soliti mafiosetti della politica locale e regionale. Ci voleva l'industriale, il capitalista (…) che in FRIULI ha in mano tutto: l'informazione, la manipolazione culturale, i riconoscimenti pubblici;
l'intera politica è al suo servizio e nonostante questo lo abbiamo fermato, cosa che non riesce a digerire! Attesa e perfetta perché è ovvio, è stata stimolata ed è talmente fatta bene che vale la pena di pubblicarla come manifesto politico della lotta contro il Capitalismo e il Potere dello Stato, nella nostra Terra
Friulana, colonizzata e sfruttata, ecologicamente e socialmente” (v., in questo senso, sub doc. 28 nel fascicolo attoreo).
Orbene, tutte le considerazioni che precedono, nel dare conto dell'effettiva illiceità della condotta posta in essere dal convenuto, consentono, al tempo stesso, di motivare, da un lato, dell'obbiettiva inconsistenza della sua domanda riconvenzionale con annessa eccezione di incompetenza per materia del giudice adito e, dall'altro lato, spianano la strada ad autonome e distinte considerazioni in tema di quantificazione del c.d. danno conseguenza.
Quanto al primo dei succitati profili, non occorrere spendere troppe parole per sostenere che, qui, non è mai stato in discussione -né poteva esserlo, se non sulla base di affrettate e superficiali semplificazioni giornalistiche (o di interessate ricostruzioni di parte)- il diritto di ciascuno a manifestare il proprio pensiero, anche sottoscrivendo petizioni di qualsivoglia genere;
a venire in rilevo, semmai, era piuttosto il solo fatto pagina 26 di 37 che, per manifestare un pensiero, è necessario, prima di tutto, formarsene uno in maniera possibilmente documentata e poi, comunque, esprimerlo senza scadere in offensive ed inutili aggressioni personali, specie se finalizzate ad inquinare ogni tipo di discussione. Non è dato comprendere, quindi, quale possa essere la legittimazione ad agire del convenuto rispetto alle da lui azionate domande di risarcimento e di inibitoria collettiva, in rappresentanza di una fantomatica “categoria dei petenti”. Si prende atto che il patrocinio di parte convenuta ha inteso fondare la riconvenzionale di cui trattasi soprattutto su uno dei primi commenti ai post del datati 5.1.2024, quello rilasciato, cioè, dal CP_1 tal sig.ra , la quale, alla notizia della richiesta di accesso CP_9 ai documenti relativi alla petizione, manifestava la singolare intenzione,
“… se (avesse avuto) soldi da sprecare, (di fare) causa alla Pt_2 perché lede la mia sicurezza nella democrazia e mi sento minacciata personalmente …” (v., così, il richiamo a pag. 16 della comparsa di costituzione); e tuttavia, con buona pace della difesa del sig. CP_1 non è certo questo, per quanto già visto, “il cuore della vicenda”
(ibidem), da ciò evincendosi, semmai, la prova evidente di una mistificazione dei fatti che aveva indotto a scambiare una legittima iniziativa processuale -quella della società attrice avanti al TAR- in un inconsistente allarme democratico, del quale, paradossalmente, non risulta essersi avveduto, a quanto pare, nemmeno l'organo di giustizia amministrativa, quando, nell'accogliere il ricorso della suddetta società, ha affermato che “… i principi di trasparenza e responsabilità non possono
… ammettere la preclusione all'accesso alle petizioni e ai relativi documenti accompagnatori, salvo che, in particolari situazioni, i sottoscrittori documentino, quale conseguenza della pubblicazione della loro sottoscrizione, possibili azioni discriminatorie o indebite pressioni a
pagina 27 di 37 loro danno. Tali non possono considerarsi le potenziali azioni giudiziarie indicate dalla ricorrente nei propri scritti difensivi (azioni risarcitorie e querele per diffamazione), trattandosi all'evidenza non già di pretestuose intimidazioni o della minaccia di un male ingiusto, ma del legittimo esercizio di un diritto.” (v., così, in motivazione, la sentenza n. 329/2024 del TAR del FRIULI-VENEZIA GIULIA, agli atti).
Venendo, da ultimo, al profilo del quantum debeatur, alcuni approfondimenti meritano di essere spesi con maggior grado di dettaglio.
Va così rammentato, in prima battura, che -almeno secondo il più recente orientamento della corte di legittimità- “il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è «in re ipsa», identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni”, precisandosi, tuttavia, che assumono “a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento", tra gli altri, "la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420, Rv. 646634-
04) e ciò, oltretutto, "tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, ord. 13153, Rv. 644406-02).” (v., così, in motivazione, Cass civ. - Sez.
3, Sentenza n. 1046 del 2019). Con riferimento al danno non patrimoniale "da reato" (tale appare, almeno in astratto, la fattispecie della diffamazione, qui invero aggravata dalla divulgazione a mezzo
Facebook), è stato inoltre ribadito che la “liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. «pura», consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere
pagina 28 di 37 discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento …” (v. Cass. Civ. - Sez. 3, sentenza n. 22272 del 2018).
Occorre altresì segnalare, al riguardo, che l'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di MILANO (Tabelle 2021 e 2024), riprendendo l'edizione del 2018, ha elaborato, in tema diffamazione a mezzo stampa -ma con criteri estensibili, salvi gli opportuni adattamenti di cui si darà conto a breve, anche al caso di specie-, cinque diverse tipologie di ipotesi diffamatorie in ordine decrescente (di gravità tenue, modesta, media, elevata ed eccezionale), alle quali applicare differenti scaglioni di importi, calcolati in relazione alle sentenze raccolte ed esaminate ed ai criteri orientativi enucleati. Si tratta, invero, di parametri -comunque non vincolanti rispetto agli importi ivi indicati- che hanno trovato recente conferma anche da parte della Suprema Corte, la quale ha precisato che
“anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa (o con altri mezzi di comunicazione di massa - N.d.R.) e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e
pagina 29 di 37 lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto. Con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione” (v., così, in motivazione, Cass civ. - Sez. 1,
Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024, con il richiamo al precedente costituito da Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 3772 del 2024).
In relazione alla tutela risarcitoria, quindi, l'ottica interpretativa della giurisprudenza di legittimità -vale ribadirlo- è quella volta a sostenere una lettura strettamente causalistico-differenziale della fattispecie, fondata cioè sulla distinzione tra «danno evento» -quale lesione alla situazione giuridica rilevante nell'ordinamento- e «danno conseguenza», espressione delle sue ripercussioni pregiudizievoli prodottesi nella sfera del danneggiato. Se si condivide questa premessa, si impone, così, la notazione che l'obbligo di risarcire il danno gravante
-secondo la formulazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.- su chiunque abbia posto in essere un fatto doloso o colposo, produttivo appunto di un danno ingiusto, finisce inevitabilmente per legarsi, attraverso la norma di rinvio contenuta nell'art. 2056 cod. civ., con il risarcimento di cui parla l'art. 1223 cod. civ.. Da ciò, per quanto sostenuto da autorevole dottrina, possono trarsi due corollari. In base al primo, è lecito ritenere che non solo in tema di danno patrimoniale, ma anche per quel che concerne il danno non patrimoniale, la costituzione dell'obbligazione risarcitoria postula che si sia verificata, e sia causalmente ricollegabile al fatto pagina 30 di 37 illecito, una perdita, e cioè una sottrazione/negazione di utilità, sia pure
-quanto alla seconda ipotesi di danno- non patrimoniali;
difettando una perdita rilevabile come tale sulla base dei criteri rispettivamente applicabili all'area del danno patrimoniale ed a quella del danno non patrimoniale, l'obbligazione risarcitoria non potrebbe neppure sorgere, perché ne difetterebbe l'oggetto. In base al secondo corollario, occorre parimenti convenire che, mentre il risarcimento del danno patrimoniale è pienamente assoggettato al principio normativo della integrale riparazione, da intendersi come equivalenza tra perdita economica subita e quantum risarcitorio, in presenza di un danno non patrimoniale, invece, il criterio di valutazione della perdita si modifica, appunto perché difetta la possibilità di fare riferimento immediato ai parametri propri del mercato, sicché lo stesso principio di riparazione integrale del danno andrà opportunamente ricalibrato sul diverso principio di effettività, onde consentire comunque, anche in questo caso, l'attribuzione al danneggiato di tutto quanto sia necessario a quest'ultimo per porre riparo alla perdita di utilità personali di vita patita dal danneggiato medesimo.
In ultima analisi, quindi, anche per il danno non patrimoniale, che pure si caratterizza in termini profondamente diversi rispetto al danno patrimoniale, il quadro normativo di riferimento -per come desumibile dal sistema del codice civile e dal diritto vivente- impone di tenere nettamente distinti il momento della lesione dell'interesse protetto da quello della perdita che ne possa derivare, salva comunque la possibilità di ammettere forme di agevolazione probatoria per la vittima nella dimostrazione in giudizio dell'esistenza di una perdita non patrimoniale, secondo indici irrilevanti per la liquidazione di un danno patrimoniale.
Resta così esclusa, di riflesso, ogni eventuale connotazione punitiva rispetto alle possibili funzioni da attribuire al modello aquiliano,
pagina 31 di 37 non già perché non possa ragionevolmente sostenersi la natura anche sanzionatoria del danno non patrimoniale, ma perché -per quanto autorevolmente affermato proprio con riferimento ai c.d. punitive damages- “… ogni imposizione di prestazione personale esige una
«intermediazione legislativa», in forza del principio di cui all'art. 23 Cost.
(correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario …” (v., così, in motivazione, Cass civ. - Sez. U, Sentenza
n. 16601 del 05/07/2017); intermediazione che, invero, non è rinvenibile, qui, nel mero richiamo all'art. 2059 cod. civ., posto che detta norma non fa altro che ribadire, per l'appunto, la necessità di una previsione legislativa, ma senza enuclearne essa stessa i contorni in termini di tassatività, tantomeno con riferimento ai presupposti ed alle conseguenze quantitative del “castigo” rappresentato dal risarcimento punitivo.
Alla luce di queste premesse, è pertanto possibile pervenire alla più conveniente quantificazione delle poste risarcitorie da porre a carico del convenuto per la condotta illecita tenuta dallo stesso. Diverse, in realtà, sono le conclusioni, avuto riguardo alla posizione della società attorea da un lato ed a quella del suo legale rappresentante dall'altro.
In ordine alla infatti, non si ritiene predicabile, nel caso Pt_2 di specie, alcun danno risarcibile;
ciò, per un duplice e concorrente ordine di ragioni. In primo luogo, vale constatare -e la circostanza è stata più volte ribadita in questa sede- come l'offesa del abbia pressoché CP_1 esclusivamente attinto la figura del solo ing. tanto che gli Parte_1 stessi riferimenti denigratori rivolti dal convenuto alla compagine societaria, in effetti dipinta “… come soggetto in procinto di fallimento, che opera «col favore dei fascisti a ROMA», che «illude i giovani», che
pagina 32 di 37 «sfrutta i dipendenti» costringendoli «ad uno stipendio da minatore congolese» e che intende «spianare la laguna di MARANO» …” (v., per questi richiami, a pag. 16 dell'atto di citazione), altro non sono, a ben vedere, che riflessi negativi direttamente attribuiti dal convenuto medesimo alla posizione del predetto ing. nel quadro di una Parte_1 nostalgica rievocazione di una lotta di classe ormai fuori dal tempo e dalla storia. In secondo luogo, il danno riferibile alla dedotta “… diminuzione della considerazione di da parte dei consociati in genere, dei Per_10 settori e delle categorie di essi con i quali hanno ad interagire …”, quand'anche logicamente predicabile sulla base di indici presuntivi, pare smentito dalla realtà dei fatti, non risultando in alcun modo -ed anzi, emergendo semmai il contrario- che la società attrice, in concreto, abbia patito una diminuita credibilità nel contesto economico di riferimento o si sia comunque dovuta attivare per superare la negatività ipoteticamente derivante dalla lamentata lesione alla sua immagine commerciale.
Del resto, parrebbe ben strano che “… una multinazionale quotata presso la borsa di MILANO, …, con quasi 3.000 dipendenti in ITALIA, circa
10.000 nel complesso e oltre 25 divisioni in tutto il mondo …”, possa davvero veder compromessa la propria immagine da un soggetto -il convenuto- la cui notorietà, nel ristretto ambito locale, pare derivare, in via meramente riflessa, dalla c.d. battaglia contro l'acciaieria.
Altro è a dirsi, invece, per l'ing. che, proprio partendo Parte_1 dall'ambito locale, ha inteso costruire la propria posizione di uomo e di imprenditore, sino a meritare, per la sua prestigiosa carriera, “… la laurea onorifica di ingegnere, il titolo di Cavaliere del Lavoro e, dal 2021, la
Presidenza degli Industriali regionali …” (v., in tal senso, anche a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto). Ove, però, nell'ottica della quantificazione del danno conseguenza risarcibile, si pagina 33 di 37 valuti in termini di effettiva consistenza lesiva la condotta diffamatoria del questa, in realtà, deve ritenersi come di rilievo pur sempre CP_1 contenuto. A deporre per tale conclusione, del resto, è la stessa difesa dell'attore, quando ha inteso precisare “… che qualunque somma
(sarebbe stata) liquidata da codesto ecc.mo Tribunale, (la stessa) sarà integralmente devoluta in beneficenza, non essendo la presente azione finalizzata a qualsivoglia tipo di arricchimento …, ma dettata dalla evidente necessità di far riconoscere l'illiceità della condotta avversaria.”
(v., così, a pag. 19 dell'atto di citazione). Ebbene, a prescindere dall'opinabilità di siffatta prospettazione e dalla sua potenziale attitudine a mettere financo in discussione l'effettivo interesse ad agire attoreo, non essendo il processo il luogo ideale per ottenere affermazioni di principio ma, semmai, lo strumento per il ripristino di una legalità violata, è ragionevole pensare, avendo riguardo al già evocato concetto di “perdita”
-e cioè di sottrazione/negazione di una utilità- quale necessario postulato dell'obbligazione risarcitoria in conseguenza di un illecito altrui, che qui l'ing. quanto dichiaratamente orientato a destinare ad altri CP_10 scopi le poste risarcitorie altrimenti funzionali a reintegrare in via equivalente proprio quella perdita di cui egli si è comunque doluto- abbia sì subito un pregiudizio non meramente riconducibile ad una percezione soggettiva, invero di per sé mutevole e dipendente anche da elementi caratteriali e personali, ma che tale disagio, per quanto oggettivizzatosi nella sua sfera psichica, si attesti su un livello di gravità contenuto.
Pur convenendosi, allora, con la considerazione -di marca esclusivamente giurisprudenziale- secondo cui “la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”, (v. in questo senso, Cass civ. - Sez. U, Sentenza n. 26972
pagina 34 di 37 del 11/11/2008), si deve in ogni caso opinare, senza contraddizione alcuna, che la condotta illecita del convenuto, nel caso di specie, abbia causato in capo all'attore un pregiudizio non certo futile né comunque bagattellare, pur se -nell'ottica delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di MILANO- di “tenue gravità”.
Sarebbe davvero paradossale, del resto, che nell'ottica del richiesto “… bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza …” (v. Cass civ., cit.), il secondo principio potesse prendere il totale sopravvento sul primo proprio laddove analoga tolleranza -intesa anche come disponibilità al dialogo civile ed al confronto dialettico tra idee contrapposte- è del tutto mancata proprio nel deliberato atteggiamento oppositivo e verbalmente incontinente del sig.
D'altro canto, non possono sfuggire, per la quantificazione della CP_1 posta risarcitoria, almeno tre significative circostanze, invero assorbenti anche rispetto alla pur considerata intensità dell'elemento soggettivo riscontrabile nella condotta illecita del sig. A venire in rilievo, CP_1 infatti, sono, nell'ordine: 1) la sostanzialmente limitata popolarità del diffamante, che anzi, con la sua iniziativa, ha potuto brillare di luce riflessa atteggiandosi a novello autoproclamatosi “Capitan CP_11
”; Controparte_12
2) la non rilevante diffusione -in termini relativi, ove si guardi alla notorietà del diffamato- dell'offesa in questione, anche alla luce del mezzo impiegato per veicolarne i contenuti, se è vero che al Gruppo
“Osservatorio climatico e ambientale del Friuli” sono iscritte solo 890 persone e che al profilo personale Facebook del medesimo CP_1 risultano collegati -quali “amici”- circa 1500 profili (v., così, a pag. 17 dell'atto citazione); la stessa reazione ai messaggi diffamatori e la condivisione del post con annesso video intitolato “BENEDHITLER”,
pagina 35 di 37 peraltro, pare essersi limitata a sparuti messaggi di approvazione ed a contenute ripubblicazioni, segno probabile del fatto che, nel contesto della rete, quelle modalità comunicative non avevano lasciato un segno particolare;
anche con riferimento alla compartecipazione di terzi all'evento pubblico del 13 gennaio 2024, dove il si era rivolto CP_1 all'ing. con l'epiteto di “stronzo” ripetuto tre volte, il Parte_1 patrocinio attoreo parla genericamente di un una raduno di “circa 200-
300 persone” (v., così, a pag. 15, ibidem), ma si tratta di dato del tutto indimostrato e costituente, comunque, “una stima ad occhio” del convenuto (v., in tal senso, il successivo post del 15.1.2024, sub doc. 19 del fascicolo attoreo), all'evidenza interessato ad ergersi a soggetto rappresentativo;
3) la preponderante rilevanza mediatica in ogni caso assunta -in relazione alla vicenda ora più specificamente in esame- da quanto accaduto prima e dopo di essa, ovvero la contestazione all'insediamento produttivo programmato dalla joint venture tra
ME e da un lato, e lo scontro processuale legato alla Pt_2 successiva richiesta di accesso ai documenti che la stessa aveva Pt_2 inteso rivolgere alla REGIONE F.V.G., una volta constatato l'abbandono, da parte della stessa REGIONE, del summenzionato progetto imprenditoriale.
Se sulle considerazioni che precedono si conviene, pare allora equo, una volta appurata la commissione dell'illecito ed esclusa, al contempo, la possibilità di ricondurre le offese propalate dal convenuto ad espressione del diritto di critica e/o di satira, stimare il danno risarcibile nella più ridotta misura di € 4.000,00 in moneta attuale, al pagamento dei quali andrà condannato, in favore dell'attore CP_1
Parte_1
pagina 36 di 37 Il solo parziale accoglimento della domanda attorea, per un importo comunque ridotto rispetto alla domanda introduttiva, ed il rigetto della riconvenzionale del convenuto, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
▪ ACCOGLIE, per quanto di misura, la domanda di risarcimento del danno da diffamazione per cui è causa e, per l'effetto,
▪ CONDANNA il convenuto per il titolo e le ragioni di cui CP_1 in motivazione, a pagare la complessiva somma di € 4.000,00 in moneta attuale, a favore di Parte_1
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Udine, 7.3.2025
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V., sub doc. 11 del fascicolo attoreo, il post pubblicato il 5.1.2024 dal convenuto sulla pagina facebook, come reazione alla notizia del ricorso al TAR della DANIELI: “Vuole i nomi, ma non per querelare tutti i firmatari come emerso inizialmente, in quanto successivamente ha affermato che si tratterebbe di «ricostruzioni giornalistiche fantasiose e destituite di ogni fondamento l'ipotesi di una causa ai 24mila cittadini», però vuole anche tutelarsi per la diffamazione e giustificarsi di fronte ai propri azionisti: ma insomma che cazzo vuole? O querela tutti o nessuno. Infatti ci eravamo accorti da tempo che in quel di Buttrio sono in stato confusionale;
forse sarà per l'età del vegliardo. (…)” 5 V. il post del 15.1.2024, sub doc. 15 del fascicolo attoreo: “… Quando (presto) morirà la fallirà e si porterà dietro anche i suoi sgherri. …”; Parte_1 Pt_2 sgherri che, nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, vengono riqualificati come i “… Lanzichenecchi di BU …” (v. pag. 12, ibidem). 7 V., per i termini della asserita polemica, a pag. 7 della comparsa di costituzione: “… Intervista al Gazzettino del 6.9.2023: «da un anno in FRIULI, dove nell'area industriale di SAN GIORGIO DI NOGARO c'è una delle aree ideali per ospitare questa acciaieria supermoderna e a impatto «zero», è iniziato un «bombardamento» ideologico preventivo che non è partito dalla gente, ma da un gruppetto che ha organizzato assemblee pubbliche in cui hanno raccontato un sacco di frottole, perché non avevano nessun dato (circostanza ammessa dallo stesso convenuto, peraltro - N.d.R.). Li abbiamo noi solo adesso. Alcuni politici locali sono saliti sul carro» (vds. doc. 9). Due settimane dopo fu ancora l'ing.
citato come «il numero 1 di RI nel servizio al TG di Parte_1
TELEFRIULI, che snobbò l'invito alla riunione congiunta delle Commissioni Permanenti II e IV del Consiglio regionale convocate per l'esame del suo progetto industriale, deplorando «il dibattito condizionato dall'azione di comitati e associazioni pseudo-ambientaliste guidati da un aprioristico ideologismo ambientalista del «non fare» …”. pagina 21 di 37
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Fabio
Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 274/2024 di R.G., promossa con atto di citazione notificato il 29.1.2024
DA
(Cod. Fisc. e da Parte_1 C.F._1 [...]
(P. IVA. ), entrambi Parte_2 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'avv. dom. Maurizio Miculan, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- attori -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), per sé e per le classi CP_1 C.F._2 degli “internauti” e dei “petenti” come sotto individuate, con l'avv. dom.
Carlo Monai, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente unito alla comparsa di costituzione e risposta con domande riconvenzionali;
- convenuto -
OGGETTO: risarcimento del danno da diffamazione ex art. 2043 cod. civ.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 sulle seguenti:
pagina 1 di 37 CONCLUSIONI DEGLI ATTORI
IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibili le domande svolte da in via riconvenzionale per assenza delle condizioni CP_1 dell'azione (possibilità giuridica, interesse e legittimazione ad agire) e per carenza di qualsivoglia elemento di connessione con la domanda svolta in via principale. Respingere, in ogni caso, la domanda di trasferimento dell'intera causa al Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di impresa, trattenendo la domanda risarcitoria svolta da
[...]
e da Parte_2 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: Accertata la natura diffamatoria delle esternazioni del convenuto tramite i post e le condotte indicate nell'atto di citazione e tramite gli ulteriori post pubblicati a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da nella misura di Parte_1 euro 50.000,00, e da nella Parte_2 misura di euro 50.000,00, o di quella diversa, maggiore o minore, da determinarsi in via equitativa ex art. 2056 c.c., con interessi di legge dal dovuto al saldo. Respingersi, in ogni caso, le domande avanzate in via riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per la formale remissione in termini per il deposito e l'acquisizione al presente fascicolo della sentenza n. 329/2024 del TAR FVG di data 11.10.2024.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese ed onorari.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
NEL MERITO: respingersi le domande avversarie.
IN VIA RICONVENZIONALE: riconosciuta al sig. la legittimazione CP_1 alla tutela di “classe” sia per ottenere l'inibitoria collettiva prevista pagina 2 di 37 dall'art. 840 sexiesdecies c.p.c. che per la condanna risarcitoria ex art. 840 bis c.p.c.: 1) ordinarsi alla e Parte_2 all'ing. l'inibitoria a non procedere giudizialmente in Parte_1 qualunque forma contro coloro che abbiano commentato i post e i video su FB del sig. oggetto di causa (cd. “internauti”), non sussistendo CP_1 alcun delitto di diffamazione né, quindi, alcun concorso morale o materiale da parte di costoro, con ordine di cessazione delle condotte abusive e con divieto di reiterarle;
2) ordinarsi alla Pt_2 [...]
l'inibitoria a non procedere giudizialmente in qualunque Parte_2 forma contro i firmatari della petizione “No Acciaieria” (“petenti”), con ordine di cessazione delle condotte abusive e con divieto di reiterarle;
3) accertarsi la lesione del diritto personalissimo di libertà di pensiero ai danni della classe degli “internauti”, in primis in favore del sig. e CP_1 condannarsi e all'ing. Parte_2 Parte_1
in solido tra loro, a risarcire euro 5.000 il sig. ed ogni
[...] CP_1 componente della classe che aderirà all'azione collettiva;
4) accertarsi la lesione del diritto personalissimo di libertà di pensiero e del diritto politico di petizione rispetto alla classe dei “petenti”, in primis al sig. CP_1 quali firmatari della petizione n. 2 presentata il 25.7.2023 al Consiglio regionale FVG, e condannarsi a Parte_2 risarcire euro 20.000 (5.000 per il danno morale ex art. 21 Cost. e art. 10 CEDU, 610 o 612 c.p. e 15.000 per il danno morale ex art. 294 c.p.), al sig. e ad ogni componente della classe che aderirà all'azione CP_1 collettiva;
5) imporre agli attori l'astreinte di euro 500.000 a favore del sig. che devolverà tale importo in beneficenza, per ogni CP_1 violazione degli ordini emanandi e nel caso di ritardo nell'esecuzione della sentenza. - oltre ad interessi e a rivalutazione dalla domanda al saldo e con spese rifuse.
pagina 3 di 37 In osservanza dell'art. 38 c.p.c. e dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, attesa la competenza funzionale della Sezione
Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Trieste, trasferire l'intera causa a questo Ufficio, con termine per la riassunzione con ricorso da pubblicare nelle forme di rito.
FATTO E DIRITTO
Con l'epigrafato atto di citazione, l'ing. in Parte_1 proprio e quale legale rappresentate della Parte_2
multinazionale riconosciuta a livello mondiale per la
[...] produzione di impianti siderurgici (di seguito anche solo , hanno Pt_2 evocato in giudizio avanti al Tribunale in intestazione il sig. Controparte_1
per sentir condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i
[...] danni non patrimoniali asseritamente derivati all'onore, alla reputazione ed alla immagine di essi attori, quale conseguenza delle condotte poste in essere dal predetto convenuto attraverso la diffusione in rete di reiterati messaggi diffamatori veicolati su pagine Facebook, nonché quale organizzatore di incontri pubblici dove, almeno in una occasione, l'ing. era stato era stato per tre volte apostrofato come “stronzo”. Parte_1
Deducevano, infatti, i summenzionati attori: 1) che la vicenda in questione si inseriva nel contesto dell'acceso dibattito originatosi a seguito dell'ambiziosa iniziativa imprenditoriale intrapresa da Pt_2 quale partner tecnologico di ME B.V. -a sua volta importante gruppo siderurgico internazionale con base in UCRAINA, ma con sedi anche in EUROPA e negli STATI UNITI- per la realizzazione, nella Zona
Industriale dell'AUSSA CORNO, di un nuovo polo per la produzione di nastri d'acciaio laminati a caldo;
2) che quell'iniziativa aveva incontrato sin da subito il favore della Giunta Regionale, la quale -già nell'aprile del pagina 4 di 37 2021- aveva infatti qualificato il progetto come “investimento di importanza primaria”, per poi deliberare, a maggio 2022, il riconoscimento del “rilevante interesse regionale” alla promozione di un
Accordo di Programma finalizzato alla sua attuazione, anche in ragione della ritenuta “vocazione di carattere preminentemente siderurgico” della
Zona Industriale in oggetto;
3) che, tuttavia, altrettanto immediatamente la stessa iniziativa aveva scatenato la strenua opposizione di alcuni comitati, riunitisi sotto il nome “ ” e Controparte_2 coordinati dall'odierno convenuto;
4) che tale opposizione si era concretizzata, tra l'altro, in una raccolta firme allo scopo di presentare al
Presidente del Consiglio Regionale una istanza intitolata “Petizione contro
l'acciaieria”, volta ad impedire, invero, proprio la “costruzione di una nuova acciaieria, di altri impianti industriali e/o infrastrutture che
(avrebbero creato) un irreversibile danno ambientale” all'area; 5) che tale petizione, accompagnata da circa 24 mila firme, era stata quindi la causa -con tutta probabilità- dell'inopinato abbandono del progetto da parte della Giunta;
6) che, anche alla luce dell'apparente contraddittorietà del contegno assunto nel tempo dall'Amministrazione, prima entusiasta dell'operazione industriale e poi divenuta scettica a tal punto da voler dichiaratamente “… prediligere altre tipologie di investimento, in un'ottica di maggiore compatibilità con il territorio interessato, anche tenuto conto delle osservazioni e valutazioni manifestate dai Comuni dell'area …”, nel mese di settembre Pt_2
2023, aveva formulato domanda di accesso agli atti in Regione, proprio allo scopo di meglio comprendere le effettive motivazioni dell'improvviso abbandono della procedura, poi coltivando avanti al TAR, con ricorso notificato il 29.12.2023 e depositato il successivo 4.1.2024, il proprio interesse all'ostensione della documentazione relativa alla petizione, a pagina 5 di 37 fronte del diniego inizialmente oppostole per ragioni di privacy dalla stessa Regione;
7) che tale legittima iniziativa processuale, invece, era stata strumentalmente utilizzata dal per alimentare, tra il 5 ed il CP_1
20 gennaio 2024, una vera e propria campagna diffamatoria -fattasi sempre più insostenibile- contro essa attrice ed il suo legale rappresentante, quasi che la predetta iniziativa processuale fosse l'espressione di una non meglio precisata volontà ritorsiva di nei Pt_2 confronti dei 24 mila firmatari della petizione, tanto da dipingere la società come un soggetto imprenditoriale arrogante ed uso a reprimere il dissenso;
8) che, in quest'ottica, i post pubblicati dal convenuto sulla propria pagina facebook o su quella del Gruppo “Osservatorio climatico ed
Ambientale del Friuli e dintorni”, avevano all'evidenza trasceso i limiti della continenza e del buon gusto, giungendo financo, in data 11.1.2024,
a condividere un video della durata di circa due minuti contenente una scena del celebre film “La caduta – Gli ultimi giorni di , riadattata Per_1 nei dialoghi in modo tale da accostare al noto Parte_1 dittatore e criminale di guerra;
9) che tale video, in seguito Persona_2 verosimilmente rimosso da uno degli amministratori della pagina interessata dalla pubblicazione, era stato ripostato tre giorni dopo dallo stesso sul suo profilo personale;
10) che, in quel contesto, sul CP_1 gruppo facebook prima, e sempre sul proprio profilo poi, il convenuto dava ulteriore diffusione a quanto accaduto in occasione del rito friulano del c.d. del 13.1.2024, dove, assieme alle cataste di legna Per_3 ammassate per il tradizionale evento epifanico, veniva simbolicamente data alle fiamme -nell'ambito dell'accensione dei relativi fuochi propiziatori- anche una cravatta gialla, da tempo notoriamente assurta a segno distintivo dell'ing. peraltro ripetutamente apostrofato, Parte_1 proprio in quel frangente, con l'epiteto di “stronzo”; 11) che, dunque,
pagina 6 di 37 tutte le condotte del integravano a pieno titolo gli estremi della CP_1 diffamazione, aggravata dalla divulgazione a mezzo Facebook e, come tali, giustificavano la sua condanna al risarcimento del danno -anche equitativamente valutabile- per le offese arrecate al buon nome della e all'onorabilità del suo legale rappresentante. Pt_2
Ritualmente costituitosi, il convenuto ha insistito, CP_1 di contro, per il rigetto della domanda attorea, nell'eccepito difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l'integrazione dell'illecito civile a lui ascritto, assumendo di aver egli esercitato -attraverso l'organizzazione ed il coordinamento di strumenti di democrazia diretta quali la petizione popolare, peraltro orgogliosamente rivendicati- null'altro che un legittimo diritto di critica al limite pungente e di satira pur a tratti insolente, ma senza per questo voler minimamente disconoscere né l'importanza economica del né i ben noti meriti imprenditoriali Parte_3 dell'ing. con l'unica intenzione, semmai, di rispondere a Parte_1 quest'ultimo nella sua veste rappresentativa e pubblica, in una dialettica anche politica i cui toni erano stati alzati unicamente per tentare di competere alla pari sull'altrimenti sovrastante peso mediatico del suo importante interlocutore.
In via riconvenzionale, ergendosi -nei confronti dei firmatari della petizione contro l'acciaieria e di coloro che avevano manifestato adesione ai suoi post- ad “ente esponenziale” dell'interesse collettivo a manifestare liberamente il dissenso e ad essere cittadini attivi senza per questo dover subire minacce di cause temerarie, quale quella a lui intentata dagli odierni attori, il medesimo convenuto ha inteso promuovere, quindi, sia l'azione di classe ex art. 840-bis cod. proc. civ. -al fine di ottenere, così, la conseguente tutela risarcitoria per danni morali da delitto ex artt. 610
e/o 612 cod. pen. nonché (relativamente ai soli petenti) ex art. 294 cod.
pagina 7 di 37 pen.-, sia l'inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies cod. proc. civ., per la cessazione dei comportamenti dichiaratamente intimidatori ascrivibili alla ed al suo legale rappresentate, con conseguente Pt_2 richiesta di trasferire la causa al Tribunale di TRIESTE per ragioni di connessione, attesa -su queste ultime sue domande- la competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, la domanda attorea, istruita sulla base della sola produzione documentale in atti, è solo in parte fondata e merita di essere accolta, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, incontrando invece rigetto la riconvenzionale avversaria.
S'impongono, però, talune preliminari considerazioni di metodo.
Va subito detto, al riguardo, che la materia del contendere si colloca, in effetti, nell'ambito del frequente confronto/scontro tra diritti contrapposti, spesso destinati, peraltro, ad assumere anche diretto rilievo costituzionale. In prima battuta, allora, la situazione al vaglio richiede che, da un lato, si proceda alla ricognizione dell'esatto fondamento di tali diritti e che, dall'altro, si individui la linea di confine -invero sempre mobile, perché inevitabilmente destinata a mutare con il progredire dei tempi e con il modificarsi delle sensibilità e del contesto di riferimento, ma comunque necessaria- tra il lecito esercizio degli uni e la intollerabile compromissione degli altri. Sul punto, è appena il caso di rammentare
-specie oggi, dove l'esasperato individualismo delle rivendicazioni tende egoisticamente alla massima valorizzazione delle pretese del singolo alla stregua di indiscutibili posizioni di vantaggio sempre giuridicamente opponibili a terzi- come la Corte Costituzionale abbia da tempo ammonito, invece, che “… tutti i diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e (che) non è
pagina 8 di 37 possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (v. sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe
«tiranno» nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, le quali costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.” (v., in tal senso, Corte Cost., sentenza n. 85 del 2013). Non è mai predicabile, in altri termini, “… una
«rigida» gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. (Anche) la qualificazione come «primari» dei valori (di volta in volta in discussione –
N.d.R.) significa, pertanto, che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato -dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo (ma anche dal giudice ordinario in sede di necessaria attuazione dell'ordinamento giuridico - N.d.R.)- secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. (ibidem).
In tal senso, riconducendo il bilanciamento di cui trattasi all'interno di un quadro argomentativo razionale, fondato sulla struttura stessa dei diritti e dei principi costituzionali, così come elaborati dalla giurisprudenza, pare anche possibile evitare -o, quantomeno, ridurre in maniera significativa- il rischio che la tecnica in parola degeneri in pagina 9 di 37 irrazionale soggettivismo, pur senza mai dimenticare l'ammonimento che,
a ben vedere, “la vera (funzione della) giustizia (resta comunque quella di) ascoltare le querele degli uomini e, a seconda dei casi, giudicare e per ciascuno dire diversa sentenza, ma con un animo uguale e rettitudine”
(I. CALVINO, Raccontini giovanili, in Romanzi e racconti).
Orbene, nel caso che ci occupa si fronteggiano, da un lato, l'onore e la reputazione della nonché del suo legale rappresentante Pt_2 quali fondamentali attributi di valore riconoscibili all'individuo -ma, per estensione, anche alla persona giuridica-, in tesi attorea compromessi dalla diffusione dei post da parte del convenuto, e, dall'altro lato, la libertà di espressione del pensiero di quest'ultimo, quale tratto distintivo e cartina di tornasole, al contempo, del livello di democrazia di un paese.
E se onore e reputazione sono pacificamente inquadrabili, in effetti, nel sistema di tutele offerto dall'art. 2 Cost. (oltre che dall'art. 3 della Carta, con il riferimento ivi contenuto al concetto di dignità sociale), costituendo essi, assieme al diritto all'immagine, al nome ed alla riservatezza, singoli ma omogenei aspetti della rilevanza che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema costituzionale (v., così, ad esempio, Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 6507 del 10/05/2001), maggiormente problematica appare, di contro, la ricerca del più pertinente caposaldo della posizione di vantaggio rivendicata dal
[...]
solo in via di prima approssimazione riconducibile nell'alveo CP_1 dell'art. 21 Cost.. Vale chiarire, invero, come affatto diverse siano le concrete manifestazioni del pensiero che i costituenti hanno inteso preservare in termini di libertà, variamente declinandosi -quest'ultima- nelle forme della cronaca, della critica (a sua volta di natura politica, scientifica, artistica, storica) o della satira ed inevitabilmente divergendo pagina 10 di 37 per ciascuna di esse, di conseguenza, i criteri esimenti elaborati dalla giurisprudenza per escludere l'illiceità delle relative condotte.
In tema, basterà qui sottolineare, allora, che proprio “il diritto di critica si differenza da quello di cronaca, in quanto non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio
o, più genericamente di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti
e comportamenti.” (v., così, Cass. pen. - Sez. 5, Sentenza n. 8021 del
02/06/1998); “… il diritto di critica (inoltre - N.d.R.), consiste necessariamente nell'espressione di giudizi, di opinioni, di valutazioni, compiute secondo criteri solo in parte condivisi dalla totalità (o dalla maggioranza) del corpo sociale, ma anche, in realtà, largamente riconducibili alla matrice politica, ideologica, estetica, scientifica cui il
«criticante», più o meno esplicitamente e consapevolmente, aderisce.
Esercitando tale diritto, egli dunque non informa, ma, appunto, giudica ed espone ai fruitori del suo messaggio il proprio punto di vista.”
(id., Sentenza n. 15174 del 22/02/2002).
Ciò induce, così, ad escludere sin d'ora la possibilità di richiamare passivamente, per l'individuazione dello statuto di legittimità del diritto di critica -ed eventualmente di satira- qui più specificamente in esame, i limiti operativi tracciati dalla suprema corte con riguardo al diritto di cronaca, notoriamente riferibili, questi ultimi, alla “utilità sociale dell'informazione”, alla sua “verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca”, nonché alla “forma civile dell'esposizione dei fatti” (v., così, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, capofila di un orientamento poi consolidatosi della giurisprudenza della corte), ben noto essendo, invero, che anche la critica pagina 11 di 37 -al pari della satira, quest'ultima inevitabilmente connotata, peraltro, da intento caricaturale, esagerato e, a volte, anche grossolano, quale mezzo per una intenzionale alterazione della realtà in senso ironico- può estrinsecarsi mediante modalità di espressione eventualmente lesive della reputazione altrui, purché strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato e che non si risolvano in una mera aggressione gratuita e distruttiva dell'onore del soggetto interessato. (v., Cass. civ. -
Sez. 3, sentenza n. 265 del 07/01/2011). Va considerato, in altri termini, che se la critica, all'evidenza, può ben offendere, in taluni casi, l'altrui considerazione, è inevitabile -ove non si voglia trasformarla in uno di quei
“diritti tiranni” banditi dal giudice delle leggi- trovare comunque, per essa, un equilibrato bilanciamento tra il rispetto dei valori di cui è portatore il singolo individuo destinatario della critica medesima e l'interesse generale tipico di una società democratica a che, in ogni modo, non siano introdotte asfittiche limitazioni alla formazione ed alla estrinsecazione del libero pensiero, quale imprescindibile fattore di crescita culturale. Già in passato, nondimeno, si era sostenuto che il limite, in queste evenienze, è di quanto mai incerta individuazione,
“poiché se il criterio di definizione è l'offesa a coloro le cui opinioni vengono attaccate”, è palese “che essi si offendano ogni volta che
l'attacco è vigoroso e va a segno e che ogni oppositore che li incalzi e renda loro difficile replicare sembri smodato se ha idee chiare e le difende” (v., così, , Saggio sulla libertà). Controparte_3
Nel ribadire ancora una volta, qui, il valore fondamentale della libertà di opinione nell'ordinamento costituzionale, anche con particolare riferimento al diritto di critica quale forma specifica della libertà di manifestazione del pensiero, è lecito però opinare, allora, che l'offesa all'onore individuale non possa costituire, di per sé, un implicito divieto di pagina 12 di 37 manifestare liberamente il proprio pensiero critico solo quando tale manifestazione riguardi non già la persona nella sua dimensione di uomo singolo, ma la persona nella sua dimensione di cittadino che vive ed opera nella comunità; in quest'ultimo caso, invero, la lesione dell'onore non costituisce fatto illecito, bensì esercizio di un diritto, rispondendo al principio logico che l'operato del cittadino nella comunità possa, appunto, essere sottoposto a vaglio eventualmente anche critico (v., in tal senso, in motivazione, Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 4109 del 06/04/1993).
Al contempo, detto della necessità di rinvenire pur sempre un equo contemperamento dei contrapposti interessi costituzionalmente protetti ove tra essi si verifichi un conflitto, ciò costituendo indispensabile premessa per l'attuazione di una pacifica ed ordinata convivenza, tale limite deve più precisamente essere ricercato, da un lato, nell'interesse sociale della critica stessa -la cui sussistenza andrà valutata “in relazione all'idoneità delle persone e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile e oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica” (v. Cass civ. - Sez. 3, Sentenza n. 465 del
22/01/1996)- ed identificato, dall'altro lato, nella regola della c.d. continenza, pur se interpretata -come si diceva- in termini maggiormente flessibili rispetto al diritto di cronaca. Si è affermato, in questo senso, che laddove ricorra un interesse pubblico, può ritenersi legittimo, nell'ordine,
l'uso di: “espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite” (ibidem); “toni aspri e polemici” (v. Cass. pen. - Sez. 5, Sentenza n. 6493 del 16/04/1993); “parole aspre e pungenti” ove queste ultime siano -da un lato- “correlate ai fatti riportati ed ai giudizi espressi” e -da altro lato- “appropriat(e) al livello della contrapposizione polemica raggiunta.” (così, testualmente, Cass., 24 maggio 1985, in Foro it., 1987, II, 253.).
pagina 13 di 37 Quanto, invece, alla summenzionata continenza, la giurisprudenza ha poi ulteriormente distinto tra una c.d. continenza sostanziale- in base alla quale “la manifestazione di un giudizio critico” dovrebbe sempre essere “concretamente veicolata e manifestata in modo pertinente, confacente e congruente ai fatti posti a fondamento del giudizio”
(v. Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 9746 del 25/07/2000)- ed una c.d. continenza formale, secondo cui, nell'esercizio della critica, occorrerebbe ugualmente astenersi dal riportare espressioni volutamente costituenti meri insulti nei confronti dell'oggetto della valutazione, onde non incorrere nell'argumentum ad personam, ovvero in quel fallace stratagemma dialettico dove l'interlocutore “… abbandona del tutto
l'oggetto (in discussione) e … dirige il proprio attacco contro la persona dell'avversario; si diventa, dunque, insolenti, perfidi, oltraggiosi, grossolani.” (v., in questi termini, , L'arte di ottenere Controparte_4 ragioni, Adelphi, 2006, 26).
Così inquadrate, pur se per sommi capi, la vicenda in discussione e le regole utili alla sua decifrazione, è lecito sostenere, allora, che -avuto specifico riguardo alla condotta del convenuto e, quindi, al c.d. “danno evento”- le parole usate da in particolare contro CP_1
abbiano travalicato i confini del lecito, scadendo Parte_4 in incongrue e del tutto gratuite offese dirette alla persona;
offese frutto, all'evidenza, di un inesplicabile livore contro il succitato che Parte_1 il convenuto avrebbe ricondotto ad espressione di un non meglio declinato “… capitalismo padronale, violento, sfruttatore, patriarcale e gerarchico, «tipicamente friulano» …" (v. il post del 15.1.2025, sub doc.
15 nel fascicolo attoreo), perdendo, così, ogni ragionevole collegamento con il contesto di riferimento entro il quale una critica, con ben altri toni, avrebbe potuto e dovuto essere esercitata.
pagina 14 di 37 L'evento assurto a fattore di innesco dell'aggressione verbale di cui trattasi, ovvero l'istanza di accesso agli atti della petizione avanzata il
13.9.2023 dagli odierni attori nei confronti della Regione, è ormai noto e risulta riconducibile -per quanto anticipato in premessa- ad una delle varie propaggini di quella “… lotta contro, l'acciaieria …” (v. il post del
15.1.2025, cit.) che il autodichiaratosi novello “ CP_1 Per_4 secondo l'icastica rappresentazione del suo difensore, avrebbe coraggiosamente ingaggiato -e, per inciso, comunque anche vinto- contro il gigante ” (v. pag., così, a pag. 8 della comparsa di costituzione CP_5
e risposta), ovvero la società Pt_2
La posizione di partenza del convenuto su cui ora occorre ragionare, quindi, non era affatto quella -ingiustamente svalutante- del povero “quisque de populo ingenuo e salace” assurto suo malgrado al ruolo di moderno “… EL (delle) migliaia di firmatari della petizione …” (v, pagg. 7 e 8, ibidem), che intendeva contrapporsi, alla stregua “dell'istintiva riscossa di un (moderno) …” (v. pag. 12, Per_5 ibidem), al “… potente di turno … colui che qui ha fama di essere il padrone dei padroni …” (v. pag. 8, ibidem); la posizione di partenza del si ripete, era semmai quella di un cittadino che, avvalendosi CP_1
-almeno all'inizio- del metodo democratico, aveva saputo coagulare il dissenso -non è dato comprendere quanto effettivamente informato- dei molti abitanti sul territorio all'iniziativa imprenditoriale relativa all'attivazione del nuovo polo per la produzione di nastri d'acciaio laminati a caldo nella Zona Industriale dell'AUSSA CORNO, sino al punto di orientare -contribuendo a stravolgerle- le scelte di una a dir poco titubante amministrazione regionale, prima manifestatasi entusiasta sostenitrice dell'intervento in questione, del quale la stessa aveva riscontrato, almeno a parole, il carattere strategico e le positive ricadute pagina 15 di 37 di ordine economico, produttivo, infrastrutturale, sociale e occupazionale a livello locale, salvo poi inopinatamente mutare approccio, proprio tenendo conto -a dire dell'Ente- delle espressioni contrarie della popolazione del territorio, benché uno studio propedeutico commissionato dalla stessa Regione FVG all'Università degli Studi di UDINE e di TRIESTE avesse comunque escluso profili di rischi dal punto di vista ambientale
(v., così, il punto 24 a pag. 4 dell'atto di citazione).
Ora, se si conviene -per elementare buon senso- sul fatto che solo l'approssimativa semplificazione di una pratica giornalistica sempre più incline al sensazionalismo urlato piuttosto che al faticoso impegno quotidiano di informare i lettori avrebbe potuto associare il successivo ricorso al TAR della DANIELI contro la mancata consegna -da parte delle
Regione- delle “firme anti acciaieria”, al rischio di una richiesta di
“… danni ai 24 mila che si opponevano al sito” (così, invece, paradossalmente, nell'occhiello dell'articolo pubblicato il 4.1.2024 dal
, sub doc. 15 nel fascicolo attoreo), occorrerà convenire, del CP_6 pari, su una duplice ulteriore constatazione: e cioè che, da un lato, una iniziativa processuale -quella degli odierni attori- condotta entro i binari della stretta legalità, giammai sarebbe stata riconducibile -per quanto potesse discutersene l'opportunità- ad una forma di “atteggiamento antidemocratico e persecutorio” (v., così, a pag. 5 della comparsa di costituzione) e che, dall'altro lato -ciò che maggiormente rileva in questa sede-, un confronto su tale iniziativa, certo di pubblico interesse, non avrebbe dovuto trasmodare nella greve invettiva personale che, in quell'iniziativa, pare aver rinvenuto null'altro che un mero quanto occasionale presupposto per veicolare altre ideologiche avversioni.
Risulta pacificamente ammesso dal -ed anzi rivendicato CP_1
a titolo di merito- di essere stato lui stesso l'autore dei post e del filmato pagina 16 di 37 variamente pubblicati sul proprio profilo Facebook e sulla pagina del
Gruppo “Osservatorio climatico ed Ambientale del Friuli e dintorni”.
In un crescendo di parole fuori controllo, presumibilmente alimentatosi in ragione del superficiale quanto diffuso senso di impunità indebitamente indotto da un imprudente impiego dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, in relazione all'uso dei quali è tanto frequente quanto fallace l'impressione che le parole scritte sugli stessi non abbiano peso alcuno e che agli aumentati spazi di visibilità pubblica non debbano corrispondere -proprio a salvaguardia della civiltà del dialogo- altrettanto elevate soglie di responsabilità personale, il convenuto si è sentito autorizzato, quindi, nel dare all'ing. dello “stronzo”1, dell' Parte_1
“incapace”2, del “violento”3, dello “sfruttatore” e del colluso (in 1 V. sub docc. 16 e 17 del fascicolo attoreo, il video girato in occasione del falò del 13.1.2024, dove veniva simbolicamente bruciata la cravatta gialla dell'odierno attore e dove -a corredo- veniva pubblicato il seguente testo:
“… Eravamo certi di riuscire a fermarlo. Le ha tentate tutte. Con l'appoggio dei fascisti a Roma ha ottenuto l'art 13 del decreto omnibus per avere il Commissario ma non gli è andata dritta. Con grande soddisfazione mi è arrivato il video dove dico TRE volte - "La VE voleva andare Parte_5
a Piombino fin dall'inizio e allora ... vai a Piombino: Stronzo! Stronzo! Stronzo!". 3 V. il post del 15.1.2024, sub doc. 15 del fascicolo attoreo, dove l'ing. era appunto identificato come espressione del “… capitalismo Parte_1 padronale, violento, sfruttatore, patriarcale e gerarchico, «tipicamente friulano» …” pagina 17 di 37 riferimento all'asserito appoggio “dei fascisti di ROMA” per ottenere un provvedimento normativo ad personam che agevolasse il progetto dell'acciaieria4), al contempo apostrofando i suoi dipendenti come
“sgherri”, affermando che agli stessi sarebbe riservato un trattamento schiavizzante, da “minatore congolese”, augurando all'attore di morire
“presto”5, bruciando simbolicamente la “sua” cravatta gialla in occasione del falò del 13.1.2024, perché -sempre secondo il ben poco argomentato e risalente pensiero di “i ricchi vanno eliminati fisicamente”6. CP_1
Merita altresì riproporre, al riguardo, l'emblematico ed eloquente contenuto dei dialoghi apparsi con dichiarato intento parodistico nel post pubblicato sempre dal convenuto sulla pagina dell'Osservatorio
l'11.1.2024, successivamente rimosso e poi comunque ripubblicato tre giorno dopo dal medesimo convenuto sul suo profilo personale;
post riferibile ad un video dal titolo “BENEDHITLER”, dove l'ing. Parte_1 veniva chiaramente associato alla figura del dittatore nazista e -con il riadattamento di una scena tratta film “La caduta – Gli ultimi giorni di
HITLER”- reso protagonista, tramite sottotitoli appositamente predisposti, del seguente dialogo con un anonimo interlocutore: “- (interlocutore)
Questa è la zona industriale , già strapiena di complessi Parte_6 industriali, mentre questa è la laguna di MARANO ancora relativamente 4 V. il riferimento contenuto in nota 1 6 V. in tal senso, per una significativa contestualizzazione del clima d'odio di cui si nutrivano i pensieri del convenuto, il risalente post del 27.12.2023, sub doc. 20 del fascicolo attoreo). pagina 18 di 37 naturale ed intatta;
- ( Appena inizieranno i lavori per Persona_6
l'acciaieria la laguna verrà trasformata;
- (interlocutore) L'acciaieria … non si farà, la popolazione locale si è espressa a sfavore con una grossa raccolta firme, - ( Si trattengano soltanto gli assessori, i Persona_6 sindaci e i consiglieri regionali … Avevo dato un ordine! Era un fottuto ordine da seguire!! Avevo ordinato di spianare la laguna! Quattro stronzi che fermano l'impero dell'acciaio?? 23mila firme?? Mi ci pulisco il culo! Se io dico che voglio costruire, qua si costruisce e basta. Me ne sbatto dei residenti!! Che potere possono avere contro una multinazionale come noi?? Voglio il nome e l'indirizzo di ogni persona che ha firmato!!
- (interlocutore) Mein Führer, sembreremmo la corea del nord! - (
[...]
Non me ne frega un cazzo dell'immagine dell'azienda! Sono Per_7 anni che sfruttiamo i dipendenti! Abbiamo una reputazione di schiavisti!
Eppure, il fatturato continua a salire e fanno tutti domanda qui! «vi paghiamo con l'esperienza», diciamo sempre, e migliaia di giovani speranzosi ci cascano e si trovano intrappolati qui 30 anni con uno stipendio da minatore congolese! Che cazzo di fine ha fatto ?? …” CP_7
(v. docc. 13a e 13b nel fascicolo attoreo).
Il livore che trasuda dalla superiore selezione di testi, invero gratuitamente polemici, non pare in alcun modo poter integrare quel dissenso ragionato sulle iniziative -nel caso specifico processuali- della che pure avrebbero consentito anche un aspro confronto di Pt_2 idee, costituendo esso null'altro che l'estrinsecazione di un vero e proprio tiro al bersaglio contro il legale rappresentante della società attrice, tanto più ingiustificato in quanto, per ammissione dello stesso procuratore di parte convenuta, si era trattato di una aggressione verbale fondata
-come oggi troppo spesso accade, purtroppo- sulla non completa conoscenza dei reali termini della questione. “… Non sappiamo ancora -
pagina 19 di 37 riferisce, infatti, il patrocinio del sig. evidentemente riportando CP_1 il pensiero del suo assistito- … se esistesse o meno un reale progetto dell'impianto a PORTO NOGARO e se esso sia davvero esportabile a
PIOMBINO … e neppure sappiamo -ciò che qui maggiormente importa- quale sia la reale finalità del ricorso al TAR tra quella, preoccupante, documentata agli atti di per aprire la caccia al popolo dei Pt_2 petenti, o quella, innocua quanto inverosimile, di voler raccogliere non si sa bene quali «informazioni complete» da trasferire agli azionisti …”
(v., così, a pagg. 8 e 9 della memoria di costituzione); si sa con certezza, però, che queste pur riferite lacune conoscitive sui fatti oggetto del contendere, infarcite da una buona dose di dietrologia e paradossalmente supportate dalla stampa locale, secondo la quale -come già visto- il predetto ricorso avrebbe potuto addirittura portare “… per la prima volta nella storia, a una maxi richiesta di risarcimento a carico di oltre 24 mila persone. Tutte quelle che hanno firmato la petizione consegnata in
Regione” (v. doc. 11 nel fascicolo del convenuto), hanno pur sempre consentito al di sentirsi pienamente autorizzato nel dare CP_1 ripetutamente dello “stronzo” a quello che, di fatto, ben lungi dall'essere l'interlocutore di un confronto di idee, era assurto al ruolo di nemico assoluto da combattere, nell'attribuirgli atteggiamenti di sprezzante espressione di potere dittatoriale -tanto da equipararlo ad e nel Per_1 dipingerlo quale imprenditore privo di scrupoli, colluso con la peggior politica c.d. romana e dedito a fare affari a danno della comunità locale e nel completo disinteresse per il benessere dei propri dipendenti.
Non vi è in tale contegno -va immediatamente chiarito- alcuna ammissibile “… reazione alla supponenza e al dileggio del più forte (quale presunta giustificazione ad) innalzare l'asticella della «continenza espressiva» (da parte) del più debole …” (v., così, a pag. 8 della pagina 20 di 37 comparsa di costituzione del convenuto), e ciò per una duplice e concorrente ragione: in primo luogo, perché quella che il CP_1 considera “… una polemica innescata pubblicamente dall'ing. Parte_1 contro (di lui - N.d.R), mai citato per nome ma attinto da parole al vetriolo …” (v. così, a pag. 7, ibidem), rappresenta, invece, proprio il paradigma di quel confronto dialettico pur vibrante tra idee contrapposte
-ben diverso dal dileggio e dall'offesa delle persone- che dovrebbe connotare le relazioni tra persone civili7; in secondo luogo, perché non paiono rinvenirsi, in diritto, giustificazioni vagamente classiste che attribuiscano ad un presunto soggetto debole -solo perché autoqualificatosi tale- la licenza di oltraggiare terzi soggetti, quasi che la
“continenza espressiva” dovesse valere unicamente tra individui di pari estrazione sociale. Arduo, poi, è ritenere che “… l'intercalare ruvido e ripetuto di «BENEDETTI stronzo, stronzo e stronzo» …, (usato dal
[...]
oltretutto, in un contesto pubblico - N.d.R.) per deplorare la … CP_1 scelta (del predetto , osteggiata dai più, di dirottare sulla Parte_1
friulana l'investimento che la sua cliente ME aveva fin CP_2 dall'inizio deciso di realizzare a PIOMBINO …” (v., così, a pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta), possa essere letto “… nell'accezione figurativa di «sciocco», (essendosi) la «connotazione offensiva di tale parola … andata via via riducendo con il tempo, fino a significare, genericamente, una «persona inetta e incapace, o che comunque si comporta in modo criticabile» …” (v. pag. 14, ibidem, e doc. 14 nel fascicolo del convenuto).
Non si ignorano le indiscutibili doti di flessibilità proprie della lingua italiana, capace come poche di assumere toni e significati multiformi a seconda dei contesti e dei costumi, ma è impossibile ignorare, al contempo, che il tono ed il contesto qui al vaglio non potessero avere alcunché di amichevole e/o scherzoso (v., per questa effettiva variabile, la voce del dizionario TRECCANI riportata nel doc. 22 del convenuto), in difetto di consolidate relazioni di vicinanza tra il
[...]
e l'ing. tali da poter autorizzare il primo a rivolgersi al CP_1 Parte_1 secondo con l'immediatezza e la libertà che solo una abituale frequentazione, invero, avrebbe consentito. Né, d'altro canto, è lecito, più in generale, ritenere depotenziata la stessa carica ingiuriosa dell'interiezione al vaglio -non altrimenti riconducibile, nel caso di specie, se non al concetto, evidentemente dispregiativo se associato ad una persona, di “massa fecale solida in forma cilindrica” (v., così, lo stesso doc. 22, cit.)- solo per il fatto che il turpiloquio, al giorno d'oggi, pare costituire tipica modalità espressiva di molti. È ben vero, infatti, che l'interprete del diritto è tenuto a registrare l'evoluzione dei costumi per trarne, in fase applicativa, le necessarie conseguenze, ma ciò non sino al punto da legittimare, così facendo, una passiva acquiescenza al progressivo scadimento delle pratiche sociali, specie se ciò comporti la perdita della funzione di orientamento e di limite che al diritto è pur pagina 22 di 37 sempre connaturata, essenzialmente a garanzia collettiva di un ordinato sistema di relazioni interpersonali.
Quanto cortometraggio intitolato “Benedhitler”, non si condivide la lettura del patrocinio di parte convenuta il quale -nel richiamarsi ad un precedente della corte di legittimità sull'assoluzione di un dipendente addetto allo stabilimento di IA D'ARCO che aveva CP_8 pubblicato sul portale Internet youtube un video dove quello stabilimento era stato equiparato ad un campo di concentramento e la figura dell'amministratore delegato ad (v. Cass. Parte_7 Per_1
Pen. - Sez. 5, Sentenza n. 12520 del 2023)- ha ritenuto di poter estendere anche alla vicenda qui in esame la conclusione secondo cui si sarebbe pur sempre trattato dell'esercizio di un diritto di critica espresso attraverso “… una metafora surreale di carattere inequivocabilmente satirico e funzionale alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito aziendale …” (v., così, a pag. 16 della comparsa di risposta). Ed invero, i termini della questione, qui, sono ben diversi, non solo perché equiparare l'ing. ad uno tra i distruttori più efferati dell'umanità per il Parte_1 mero fatto che il predetto attore aveva inteso far valere avanti al TAR un legittimo interesse all'accesso agli atti della petizione contro l'acciaieria, è atteggiamento non già semplicemente “surreale”, quanto piuttosto del tutto “irreale”, nel senso, cioè, di pericolosamente scollegato in radice dalla realità, e non già limitantesi a trascendere i fatti per poi proiettarli in una eventuale dimensione fantastica;
a venire in rilevo, in effetti, vi è anche il concreto contenuto della personificazione di come Parte_1
HITLER, poiché, proprio attraverso quella impropria associazione di idee, si è voluto ulteriormente rafforzare il messaggio -all'evidenza lesivo dell'onorabilità dell'attore come uomo e come imprenditore- secondo cui il predetto ing. era null'altro che un dispotico manovratore uso Parte_1
pagina 23 di 37 alla sistematica violazione delle regole, pronto a tutto pur di realizzare il proprio personale tornaconto.
Se, dunque, nel precedente di legittimità evocato dal patrocinio dell'odierno convenuto, la Corte aveva evidenziato come, in quel
CP_ frangente, “… lo stabilimento della di IA … era stato interessato da una chiusura protrattasi per circa due mesi, durante la quale il personale era stato destinato ad attività unicamente formativa,
(per poi giungere a ritenere, di conseguenza, che - N.d.R.) le modalità espressive utilizzate nel video realizzato dal dipendente (lì processato per diffamazione - N.D.R.) tend(evano) a sottolineare in maniera chiaramente paradossale il disagio dei lavoratori costretti ad una forzata, ancorché temporanea, destinazione ad attività diversa da quella lavorativa in senso stretto, situazione percepita soggettivamente come vessatoria … (così escludendo che – N.d.R.) le espressioni, proprio per il tipo di accostamento operato, (potessero apparire …) come un'aggressione personale e gratuita, (in quanto) funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo, che aveva ingenerato malessere nel ricorrente …” (v. così, in motivazione, v. Cass. Pen. - Sez.
5, Sentenza n. 12520 del 2023, cit.); se, questa, dunque, era la situazione di riferimento in quell'occasione, analoghe considerazioni non paiono riproponibili nel caso di specie, dove -per quanto già detto- il contesto, invece, era proprio quello di un attacco alla persona, prima che alla -ed addirittura a prescindere dalla- società da quest'ultima diretta.
Se ne trae conferma, a ben vedere, dai post che il ha CP_1 continuato a pubblicare anche dopo la notizia della morte -sopravvenuta in corso di causa- dell'ing. associato dal convenuto alla Parte_1
pagina 24 di 37 figura di “fucilato ed appeso a testa in giù”; morte, oltretutto, Per_8 costituente occasione -a sentire il medesimo convenuto- per festeggiare.8
Non si tratta, come affermato dal patrocinio del sig. di CP_1
“… ultronee ed irrilevanti … deduzioni avversarie su presunti fatti nuovi,
(in quanto – N.d.R.) occorsi dopo il decesso dell'ing. posto Parte_1 che le domande risarcitorie cristallizzano il thema decidendum ai fatti allegati in citazione …” (v., così, a pag. 1 della memoria ex art. 171-ter n. 2 cod. proc. civ. del convenuto), ma dell'evidente conferma -ove mai fosse residuato qualche dubbio al riguardo- di un odio ideologico cieco ed incontrollabile, capace financo di annullare la pietà per i defunti quale tratto distintivo della nostra civiltà ed estremo strumento difesa della stessa dignità umana, rinvenendosi inoltre, in quelle parole del CP_1 ulteriore riprova della sua piena consapevolezza della condotta offensiva, pur dovendosi dare atto che, secondo l'attuale indirizzo della corte di legittimità, “l'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.” (v. così, ex multis,
Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza n. 25423 del 02/12/2014).
Qui, paradossalmente, vi è forse ben di più della mera colpa, se è vero -e la circostanza non è stata smentita dal diretto interessato- che il 8 V., in tal senso, il doc. 23a e 23b nel fascicolo attoreo, laddove si riproduce il contenuto dei post in questione: “IL POTERE DELLE DATE - il 28 aprile 1945 viene fucilato e appeso a testa in giù il 28 aprile 1953 nasce Persona_9
antifascista, anticapitalista, scienziato, anarchico, iconoclasta;
il CP_1
28 aprile 2024 muore l'uomo dell'Acciaieria e delle Parte_4
Querele”, a margine del quale, in calce ai messaggi ricevuti, il convenuto ritiene di poter chiosare, secondo una personalissima quanto macabra scala delle priorità: “Grazie a tutti/e. Non ho mai festeggiato il compleanno ma questa volta è stato impossibile non farlo”. pagina 25 di 37 già in data 4.2.2024, diffondeva sul suo profilo Facebook la CP_1 notizia della ricevuta citazione in giudizio -da lui impropriamente qualificata come “querela”- per la causa risarcitoria al vaglio, affermando a chiare lettere che si trattava di “… una querela (rectius, citazione) cercata, attesa e perfetta (semmai sarà un po' difficile incassarla).
Cercata perché «ero stanco delle solite querele», ci voleva qualcosa di più dei soliti mafiosetti della politica locale e regionale. Ci voleva l'industriale, il capitalista (…) che in FRIULI ha in mano tutto: l'informazione, la manipolazione culturale, i riconoscimenti pubblici;
l'intera politica è al suo servizio e nonostante questo lo abbiamo fermato, cosa che non riesce a digerire! Attesa e perfetta perché è ovvio, è stata stimolata ed è talmente fatta bene che vale la pena di pubblicarla come manifesto politico della lotta contro il Capitalismo e il Potere dello Stato, nella nostra Terra
Friulana, colonizzata e sfruttata, ecologicamente e socialmente” (v., in questo senso, sub doc. 28 nel fascicolo attoreo).
Orbene, tutte le considerazioni che precedono, nel dare conto dell'effettiva illiceità della condotta posta in essere dal convenuto, consentono, al tempo stesso, di motivare, da un lato, dell'obbiettiva inconsistenza della sua domanda riconvenzionale con annessa eccezione di incompetenza per materia del giudice adito e, dall'altro lato, spianano la strada ad autonome e distinte considerazioni in tema di quantificazione del c.d. danno conseguenza.
Quanto al primo dei succitati profili, non occorrere spendere troppe parole per sostenere che, qui, non è mai stato in discussione -né poteva esserlo, se non sulla base di affrettate e superficiali semplificazioni giornalistiche (o di interessate ricostruzioni di parte)- il diritto di ciascuno a manifestare il proprio pensiero, anche sottoscrivendo petizioni di qualsivoglia genere;
a venire in rilevo, semmai, era piuttosto il solo fatto pagina 26 di 37 che, per manifestare un pensiero, è necessario, prima di tutto, formarsene uno in maniera possibilmente documentata e poi, comunque, esprimerlo senza scadere in offensive ed inutili aggressioni personali, specie se finalizzate ad inquinare ogni tipo di discussione. Non è dato comprendere, quindi, quale possa essere la legittimazione ad agire del convenuto rispetto alle da lui azionate domande di risarcimento e di inibitoria collettiva, in rappresentanza di una fantomatica “categoria dei petenti”. Si prende atto che il patrocinio di parte convenuta ha inteso fondare la riconvenzionale di cui trattasi soprattutto su uno dei primi commenti ai post del datati 5.1.2024, quello rilasciato, cioè, dal CP_1 tal sig.ra , la quale, alla notizia della richiesta di accesso CP_9 ai documenti relativi alla petizione, manifestava la singolare intenzione,
“… se (avesse avuto) soldi da sprecare, (di fare) causa alla Pt_2 perché lede la mia sicurezza nella democrazia e mi sento minacciata personalmente …” (v., così, il richiamo a pag. 16 della comparsa di costituzione); e tuttavia, con buona pace della difesa del sig. CP_1 non è certo questo, per quanto già visto, “il cuore della vicenda”
(ibidem), da ciò evincendosi, semmai, la prova evidente di una mistificazione dei fatti che aveva indotto a scambiare una legittima iniziativa processuale -quella della società attrice avanti al TAR- in un inconsistente allarme democratico, del quale, paradossalmente, non risulta essersi avveduto, a quanto pare, nemmeno l'organo di giustizia amministrativa, quando, nell'accogliere il ricorso della suddetta società, ha affermato che “… i principi di trasparenza e responsabilità non possono
… ammettere la preclusione all'accesso alle petizioni e ai relativi documenti accompagnatori, salvo che, in particolari situazioni, i sottoscrittori documentino, quale conseguenza della pubblicazione della loro sottoscrizione, possibili azioni discriminatorie o indebite pressioni a
pagina 27 di 37 loro danno. Tali non possono considerarsi le potenziali azioni giudiziarie indicate dalla ricorrente nei propri scritti difensivi (azioni risarcitorie e querele per diffamazione), trattandosi all'evidenza non già di pretestuose intimidazioni o della minaccia di un male ingiusto, ma del legittimo esercizio di un diritto.” (v., così, in motivazione, la sentenza n. 329/2024 del TAR del FRIULI-VENEZIA GIULIA, agli atti).
Venendo, da ultimo, al profilo del quantum debeatur, alcuni approfondimenti meritano di essere spesi con maggior grado di dettaglio.
Va così rammentato, in prima battura, che -almeno secondo il più recente orientamento della corte di legittimità- “il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è «in re ipsa», identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni”, precisandosi, tuttavia, che assumono “a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento", tra gli altri, "la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (Cass. Sez. 3, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420, Rv. 646634-
04) e ciò, oltretutto, "tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2017, ord. 13153, Rv. 644406-02).” (v., così, in motivazione, Cass civ. - Sez.
3, Sentenza n. 1046 del 2019). Con riferimento al danno non patrimoniale "da reato" (tale appare, almeno in astratto, la fattispecie della diffamazione, qui invero aggravata dalla divulgazione a mezzo
Facebook), è stato inoltre ribadito che la “liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. «pura», consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere
pagina 28 di 37 discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento …” (v. Cass. Civ. - Sez. 3, sentenza n. 22272 del 2018).
Occorre altresì segnalare, al riguardo, che l'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di MILANO (Tabelle 2021 e 2024), riprendendo l'edizione del 2018, ha elaborato, in tema diffamazione a mezzo stampa -ma con criteri estensibili, salvi gli opportuni adattamenti di cui si darà conto a breve, anche al caso di specie-, cinque diverse tipologie di ipotesi diffamatorie in ordine decrescente (di gravità tenue, modesta, media, elevata ed eccezionale), alle quali applicare differenti scaglioni di importi, calcolati in relazione alle sentenze raccolte ed esaminate ed ai criteri orientativi enucleati. Si tratta, invero, di parametri -comunque non vincolanti rispetto agli importi ivi indicati- che hanno trovato recente conferma anche da parte della Suprema Corte, la quale ha precisato che
“anche nella materia della diffamazione a mezzo stampa (o con altri mezzi di comunicazione di massa - N.d.R.) e relativamente alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno debba essere liquidato seguendo quelle tabelle, quali elaborate dal Tribunale di Milano, che prevedano parametri oggettivi e diffusamente adoperati, a cominciare dalla notorietà del diffamante, dalle cariche pubbliche e il ruolo istituzionale o professionale eventualmente ricoperti dal diffamato, dalla natura della condotta diffamatoria, dall'esistenza di condotte diffamatorie singole, reiterate o dall'orchestrazione di vere e proprie campagne stampa. E, inoltre, considerando: la collocazione dell'articolo e
pagina 29 di 37 lo spazio che la notizia diffamatoria occupa;
l'intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
il mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la sua diffusione;
la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
la natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
la limitata riconoscibilità del diffamato;
la rettifica successiva e/o lo spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato ovvero il loro rifiuto. Con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione” (v., così, in motivazione, Cass civ. - Sez. 1,
Ordinanza n. 8248 del 27/03/2024, con il richiamo al precedente costituito da Cass civ. - Sez. 1, Ordinanza n. 3772 del 2024).
In relazione alla tutela risarcitoria, quindi, l'ottica interpretativa della giurisprudenza di legittimità -vale ribadirlo- è quella volta a sostenere una lettura strettamente causalistico-differenziale della fattispecie, fondata cioè sulla distinzione tra «danno evento» -quale lesione alla situazione giuridica rilevante nell'ordinamento- e «danno conseguenza», espressione delle sue ripercussioni pregiudizievoli prodottesi nella sfera del danneggiato. Se si condivide questa premessa, si impone, così, la notazione che l'obbligo di risarcire il danno gravante
-secondo la formulazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.- su chiunque abbia posto in essere un fatto doloso o colposo, produttivo appunto di un danno ingiusto, finisce inevitabilmente per legarsi, attraverso la norma di rinvio contenuta nell'art. 2056 cod. civ., con il risarcimento di cui parla l'art. 1223 cod. civ.. Da ciò, per quanto sostenuto da autorevole dottrina, possono trarsi due corollari. In base al primo, è lecito ritenere che non solo in tema di danno patrimoniale, ma anche per quel che concerne il danno non patrimoniale, la costituzione dell'obbligazione risarcitoria postula che si sia verificata, e sia causalmente ricollegabile al fatto pagina 30 di 37 illecito, una perdita, e cioè una sottrazione/negazione di utilità, sia pure
-quanto alla seconda ipotesi di danno- non patrimoniali;
difettando una perdita rilevabile come tale sulla base dei criteri rispettivamente applicabili all'area del danno patrimoniale ed a quella del danno non patrimoniale, l'obbligazione risarcitoria non potrebbe neppure sorgere, perché ne difetterebbe l'oggetto. In base al secondo corollario, occorre parimenti convenire che, mentre il risarcimento del danno patrimoniale è pienamente assoggettato al principio normativo della integrale riparazione, da intendersi come equivalenza tra perdita economica subita e quantum risarcitorio, in presenza di un danno non patrimoniale, invece, il criterio di valutazione della perdita si modifica, appunto perché difetta la possibilità di fare riferimento immediato ai parametri propri del mercato, sicché lo stesso principio di riparazione integrale del danno andrà opportunamente ricalibrato sul diverso principio di effettività, onde consentire comunque, anche in questo caso, l'attribuzione al danneggiato di tutto quanto sia necessario a quest'ultimo per porre riparo alla perdita di utilità personali di vita patita dal danneggiato medesimo.
In ultima analisi, quindi, anche per il danno non patrimoniale, che pure si caratterizza in termini profondamente diversi rispetto al danno patrimoniale, il quadro normativo di riferimento -per come desumibile dal sistema del codice civile e dal diritto vivente- impone di tenere nettamente distinti il momento della lesione dell'interesse protetto da quello della perdita che ne possa derivare, salva comunque la possibilità di ammettere forme di agevolazione probatoria per la vittima nella dimostrazione in giudizio dell'esistenza di una perdita non patrimoniale, secondo indici irrilevanti per la liquidazione di un danno patrimoniale.
Resta così esclusa, di riflesso, ogni eventuale connotazione punitiva rispetto alle possibili funzioni da attribuire al modello aquiliano,
pagina 31 di 37 non già perché non possa ragionevolmente sostenersi la natura anche sanzionatoria del danno non patrimoniale, ma perché -per quanto autorevolmente affermato proprio con riferimento ai c.d. punitive damages- “… ogni imposizione di prestazione personale esige una
«intermediazione legislativa», in forza del principio di cui all'art. 23 Cost.
(correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario …” (v., così, in motivazione, Cass civ. - Sez. U, Sentenza
n. 16601 del 05/07/2017); intermediazione che, invero, non è rinvenibile, qui, nel mero richiamo all'art. 2059 cod. civ., posto che detta norma non fa altro che ribadire, per l'appunto, la necessità di una previsione legislativa, ma senza enuclearne essa stessa i contorni in termini di tassatività, tantomeno con riferimento ai presupposti ed alle conseguenze quantitative del “castigo” rappresentato dal risarcimento punitivo.
Alla luce di queste premesse, è pertanto possibile pervenire alla più conveniente quantificazione delle poste risarcitorie da porre a carico del convenuto per la condotta illecita tenuta dallo stesso. Diverse, in realtà, sono le conclusioni, avuto riguardo alla posizione della società attorea da un lato ed a quella del suo legale rappresentante dall'altro.
In ordine alla infatti, non si ritiene predicabile, nel caso Pt_2 di specie, alcun danno risarcibile;
ciò, per un duplice e concorrente ordine di ragioni. In primo luogo, vale constatare -e la circostanza è stata più volte ribadita in questa sede- come l'offesa del abbia pressoché CP_1 esclusivamente attinto la figura del solo ing. tanto che gli Parte_1 stessi riferimenti denigratori rivolti dal convenuto alla compagine societaria, in effetti dipinta “… come soggetto in procinto di fallimento, che opera «col favore dei fascisti a ROMA», che «illude i giovani», che
pagina 32 di 37 «sfrutta i dipendenti» costringendoli «ad uno stipendio da minatore congolese» e che intende «spianare la laguna di MARANO» …” (v., per questi richiami, a pag. 16 dell'atto di citazione), altro non sono, a ben vedere, che riflessi negativi direttamente attribuiti dal convenuto medesimo alla posizione del predetto ing. nel quadro di una Parte_1 nostalgica rievocazione di una lotta di classe ormai fuori dal tempo e dalla storia. In secondo luogo, il danno riferibile alla dedotta “… diminuzione della considerazione di da parte dei consociati in genere, dei Per_10 settori e delle categorie di essi con i quali hanno ad interagire …”, quand'anche logicamente predicabile sulla base di indici presuntivi, pare smentito dalla realtà dei fatti, non risultando in alcun modo -ed anzi, emergendo semmai il contrario- che la società attrice, in concreto, abbia patito una diminuita credibilità nel contesto economico di riferimento o si sia comunque dovuta attivare per superare la negatività ipoteticamente derivante dalla lamentata lesione alla sua immagine commerciale.
Del resto, parrebbe ben strano che “… una multinazionale quotata presso la borsa di MILANO, …, con quasi 3.000 dipendenti in ITALIA, circa
10.000 nel complesso e oltre 25 divisioni in tutto il mondo …”, possa davvero veder compromessa la propria immagine da un soggetto -il convenuto- la cui notorietà, nel ristretto ambito locale, pare derivare, in via meramente riflessa, dalla c.d. battaglia contro l'acciaieria.
Altro è a dirsi, invece, per l'ing. che, proprio partendo Parte_1 dall'ambito locale, ha inteso costruire la propria posizione di uomo e di imprenditore, sino a meritare, per la sua prestigiosa carriera, “… la laurea onorifica di ingegnere, il titolo di Cavaliere del Lavoro e, dal 2021, la
Presidenza degli Industriali regionali …” (v., in tal senso, anche a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto). Ove, però, nell'ottica della quantificazione del danno conseguenza risarcibile, si pagina 33 di 37 valuti in termini di effettiva consistenza lesiva la condotta diffamatoria del questa, in realtà, deve ritenersi come di rilievo pur sempre CP_1 contenuto. A deporre per tale conclusione, del resto, è la stessa difesa dell'attore, quando ha inteso precisare “… che qualunque somma
(sarebbe stata) liquidata da codesto ecc.mo Tribunale, (la stessa) sarà integralmente devoluta in beneficenza, non essendo la presente azione finalizzata a qualsivoglia tipo di arricchimento …, ma dettata dalla evidente necessità di far riconoscere l'illiceità della condotta avversaria.”
(v., così, a pag. 19 dell'atto di citazione). Ebbene, a prescindere dall'opinabilità di siffatta prospettazione e dalla sua potenziale attitudine a mettere financo in discussione l'effettivo interesse ad agire attoreo, non essendo il processo il luogo ideale per ottenere affermazioni di principio ma, semmai, lo strumento per il ripristino di una legalità violata, è ragionevole pensare, avendo riguardo al già evocato concetto di “perdita”
-e cioè di sottrazione/negazione di una utilità- quale necessario postulato dell'obbligazione risarcitoria in conseguenza di un illecito altrui, che qui l'ing. quanto dichiaratamente orientato a destinare ad altri CP_10 scopi le poste risarcitorie altrimenti funzionali a reintegrare in via equivalente proprio quella perdita di cui egli si è comunque doluto- abbia sì subito un pregiudizio non meramente riconducibile ad una percezione soggettiva, invero di per sé mutevole e dipendente anche da elementi caratteriali e personali, ma che tale disagio, per quanto oggettivizzatosi nella sua sfera psichica, si attesti su un livello di gravità contenuto.
Pur convenendosi, allora, con la considerazione -di marca esclusivamente giurisprudenziale- secondo cui “la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza”, (v. in questo senso, Cass civ. - Sez. U, Sentenza n. 26972
pagina 34 di 37 del 11/11/2008), si deve in ogni caso opinare, senza contraddizione alcuna, che la condotta illecita del convenuto, nel caso di specie, abbia causato in capo all'attore un pregiudizio non certo futile né comunque bagattellare, pur se -nell'ottica delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di MILANO- di “tenue gravità”.
Sarebbe davvero paradossale, del resto, che nell'ottica del richiesto “… bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza …” (v. Cass civ., cit.), il secondo principio potesse prendere il totale sopravvento sul primo proprio laddove analoga tolleranza -intesa anche come disponibilità al dialogo civile ed al confronto dialettico tra idee contrapposte- è del tutto mancata proprio nel deliberato atteggiamento oppositivo e verbalmente incontinente del sig.
D'altro canto, non possono sfuggire, per la quantificazione della CP_1 posta risarcitoria, almeno tre significative circostanze, invero assorbenti anche rispetto alla pur considerata intensità dell'elemento soggettivo riscontrabile nella condotta illecita del sig. A venire in rilievo, CP_1 infatti, sono, nell'ordine: 1) la sostanzialmente limitata popolarità del diffamante, che anzi, con la sua iniziativa, ha potuto brillare di luce riflessa atteggiandosi a novello autoproclamatosi “Capitan CP_11
”; Controparte_12
2) la non rilevante diffusione -in termini relativi, ove si guardi alla notorietà del diffamato- dell'offesa in questione, anche alla luce del mezzo impiegato per veicolarne i contenuti, se è vero che al Gruppo
“Osservatorio climatico e ambientale del Friuli” sono iscritte solo 890 persone e che al profilo personale Facebook del medesimo CP_1 risultano collegati -quali “amici”- circa 1500 profili (v., così, a pag. 17 dell'atto citazione); la stessa reazione ai messaggi diffamatori e la condivisione del post con annesso video intitolato “BENEDHITLER”,
pagina 35 di 37 peraltro, pare essersi limitata a sparuti messaggi di approvazione ed a contenute ripubblicazioni, segno probabile del fatto che, nel contesto della rete, quelle modalità comunicative non avevano lasciato un segno particolare;
anche con riferimento alla compartecipazione di terzi all'evento pubblico del 13 gennaio 2024, dove il si era rivolto CP_1 all'ing. con l'epiteto di “stronzo” ripetuto tre volte, il Parte_1 patrocinio attoreo parla genericamente di un una raduno di “circa 200-
300 persone” (v., così, a pag. 15, ibidem), ma si tratta di dato del tutto indimostrato e costituente, comunque, “una stima ad occhio” del convenuto (v., in tal senso, il successivo post del 15.1.2024, sub doc. 19 del fascicolo attoreo), all'evidenza interessato ad ergersi a soggetto rappresentativo;
3) la preponderante rilevanza mediatica in ogni caso assunta -in relazione alla vicenda ora più specificamente in esame- da quanto accaduto prima e dopo di essa, ovvero la contestazione all'insediamento produttivo programmato dalla joint venture tra
ME e da un lato, e lo scontro processuale legato alla Pt_2 successiva richiesta di accesso ai documenti che la stessa aveva Pt_2 inteso rivolgere alla REGIONE F.V.G., una volta constatato l'abbandono, da parte della stessa REGIONE, del summenzionato progetto imprenditoriale.
Se sulle considerazioni che precedono si conviene, pare allora equo, una volta appurata la commissione dell'illecito ed esclusa, al contempo, la possibilità di ricondurre le offese propalate dal convenuto ad espressione del diritto di critica e/o di satira, stimare il danno risarcibile nella più ridotta misura di € 4.000,00 in moneta attuale, al pagamento dei quali andrà condannato, in favore dell'attore CP_1
Parte_1
pagina 36 di 37 Il solo parziale accoglimento della domanda attorea, per un importo comunque ridotto rispetto alla domanda introduttiva, ed il rigetto della riconvenzionale del convenuto, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
▪ ACCOGLIE, per quanto di misura, la domanda di risarcimento del danno da diffamazione per cui è causa e, per l'effetto,
▪ CONDANNA il convenuto per il titolo e le ragioni di cui CP_1 in motivazione, a pagare la complessiva somma di € 4.000,00 in moneta attuale, a favore di Parte_1
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Udine, 7.3.2025
IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 V., sub doc. 11 del fascicolo attoreo, il post pubblicato il 5.1.2024 dal convenuto sulla pagina facebook, come reazione alla notizia del ricorso al TAR della DANIELI: “Vuole i nomi, ma non per querelare tutti i firmatari come emerso inizialmente, in quanto successivamente ha affermato che si tratterebbe di «ricostruzioni giornalistiche fantasiose e destituite di ogni fondamento l'ipotesi di una causa ai 24mila cittadini», però vuole anche tutelarsi per la diffamazione e giustificarsi di fronte ai propri azionisti: ma insomma che cazzo vuole? O querela tutti o nessuno. Infatti ci eravamo accorti da tempo che in quel di Buttrio sono in stato confusionale;
forse sarà per l'età del vegliardo. (…)” 5 V. il post del 15.1.2024, sub doc. 15 del fascicolo attoreo: “… Quando (presto) morirà la fallirà e si porterà dietro anche i suoi sgherri. …”; Parte_1 Pt_2 sgherri che, nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto, vengono riqualificati come i “… Lanzichenecchi di BU …” (v. pag. 12, ibidem). 7 V., per i termini della asserita polemica, a pag. 7 della comparsa di costituzione: “… Intervista al Gazzettino del 6.9.2023: «da un anno in FRIULI, dove nell'area industriale di SAN GIORGIO DI NOGARO c'è una delle aree ideali per ospitare questa acciaieria supermoderna e a impatto «zero», è iniziato un «bombardamento» ideologico preventivo che non è partito dalla gente, ma da un gruppetto che ha organizzato assemblee pubbliche in cui hanno raccontato un sacco di frottole, perché non avevano nessun dato (circostanza ammessa dallo stesso convenuto, peraltro - N.d.R.). Li abbiamo noi solo adesso. Alcuni politici locali sono saliti sul carro» (vds. doc. 9). Due settimane dopo fu ancora l'ing.
citato come «il numero 1 di RI nel servizio al TG di Parte_1
TELEFRIULI, che snobbò l'invito alla riunione congiunta delle Commissioni Permanenti II e IV del Consiglio regionale convocate per l'esame del suo progetto industriale, deplorando «il dibattito condizionato dall'azione di comitati e associazioni pseudo-ambientaliste guidati da un aprioristico ideologismo ambientalista del «non fare» …”. pagina 21 di 37