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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/12/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 11346-2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Cristiana Satta , ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile n. 11346/2022 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità civile del magistrato”
TRA
, rappr. e dif. dall'Avv. Roberta Ribigini del Foro di Perugia Parte_1
( ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia C.F._1
Via F.lli Pellas n. 20/C (c/o Avv. Zinci) nonché con domicilio digitale ex artt.16 e
16 sexies D.L. 18.10.12 n.179 s.m.i. all'indirizzo pec
Email_1
ATTORE
( c.f. ) , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici pure è legalmente domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 (fax: 055/472555; posta certificata:
) Email_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14/10/2022 conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 R.G. N. 11346-2022
1.accertare e dichiarare la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Amministrazione convenuta e/o del Giudice istruttore del fascicolo n. 2757/2016 RG e 2757/2016 -1
Tribunale di Perugia Dott. Claudio AG e per esso la Controparte_1 in persona del Presidente in carica p.t. e l.r.p.t. che ex lege sta in giudizio per
[...] la sua responsabilità civile, per tutti i danni patrimoniali e morali subiti dall'attore a causa ed in conseguenza del comportamento omissivo e violativo delle risultanze processuali e della normativa interna, comunitaria e sovranazionale tenuto dal magistrato, come descritto in narrativa, che ha determinato la mancata adozione, nel processo n. 2757/2016 e 2757/2016 -1 RG Tribunale di Perugia, dei provvedimenti anche di sostegno e supporto psicologico sia per i minori che per gli adulti, ovvero di affidamento ai servizi sociali dei minori, suggeriti dagli esperti e tutti necessari per evitare la cristallizzazione del rifiuto e della disaffezione dei figli nei confronti del padre, ovvero alla ricostruzione del rapporto padre e figli ovvero al ripristino quanto più immediato della bigenitorialità, ovvero che avessero dotato i minori degli strumenti necessari per evitare la perdita del rapporto parentale sia tra il padre ed il figlio sia per la attuale perdita e/o comunque forte e determinante Per_1 compromissione del rapporto parentale tra il padre e le figlie e e, Per_2 Per_3 per l'effetto, 2. condannare la medesima in Controparte_1 persona del Presidente in carica e l.r.p.t., a risarcire all'attore di tutti Parte_1
i danni conseguenti sia patrimoniali che morali quantificabili in € 3.000.000,00 (tre milioni//00) ovvero in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di giudizio e/o ritenuta equa e/o di giustizia, da pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore, oltre interessi ex art. 1284 VI comma c.c. e rivalutazione monetaria del di del dovuto al saldo”;
2. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali del presente Giudizio
A fondamento della domanda deduceva:
- di essere stato parte convenuta nel procedimento di separazione giudiziale n.
2757/2016 dinanzi al tribunale di Perugia;
- che nel corso del procedimento è emersa una compromissione del rapporto tra il padre ed i figli , e all'epoca minori;
Per_1 Per_2 Persona_4 che già con l'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori, il presidente del tribunale dava mandato ai “Servizi Sociali del Comune di Perugia, con l'ausilio del
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Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL n.1 di svolgere accertamenti sulle condizioni di vita e psicologiche dei minori, nonché di valutare l'idoneità genitoriale di entrambe le parti e la proposizione di un progetto di mediazione familiare e di sostegno della bigenitorialità”;
-che il procedimento veniva assegnato al giudice istruttore Dottor Claudio AG fino al suo trasferimento presso la corte d'appello di Perugia nel dicembre 2019;
-che l'operato del dottor AG integrerebbe la colpa grave richiesta per legge ai fini dell'esercizio dell'azione responsabilità civile ex legge 117 1998 art. 2, in ragione della violazione di legge e travisamento di fatti e prove.
Evidenziava parte attrice che le problematiche con i figli iniziavano nel marzo del
2016, quando interrompevano ogni rapporto con il padre e che ciò già emergeva dall'ordinanza presidenziale che segnalava l'ostilità dei minori nei confronti del padre ed incaricava i servizi sociali di svolgere accertamenti sulle condizioni di vita e psicologiche dei minori e valutare l'idoneità genitoriale delle parti, nonché proporre un progetto di sostegno alla genitorialità. Deduceva che gli operatori dei servizi sociali all'esito degli incontri evidenziavano l'esistenza di un “rischio di cristallizzazione del rifiuto e della disaffezione dei figli nei confronti del genitore” e prescrivevano interventi di sostegno psicologico e prescrizioni giudiziarie mirate al ripristino della bigenitorialita, che non sarebbero state attuazione da parte del giudice Dott AG.
In particolare, con riferimento all'operato processuale, deduceva:
-che all'udienza del 23 novembre 2016, quando già il rapporto era compromesso, il giudice avrebbe intrapreso un tentativo di appianamento e suggerito al padre di andare incontro al desiderio dei minori di vederlo solo all'interno della casa coniugale;
-che ciò non avrebbe avuto alcun esito positivo sul rapporto padre figli, ma li avrebbe addirittura peggiorati in quanto la moglie avrebbe strumentalizzato la visita effettuata dal padre in conformità alla richiesta del giudice, accusandolo falsamente di aver prelevato preziosi dei minori e coinvolgendo nella disputa anche la figlia minore, ; Per_3
-che alla successiva udienza del 27 febbraio 2016, riferiti i predetti fatti, il giudice avrebbe rinviato al 5 aprile 2017 per l'audizione dei minori
-che l'audizione dei minori del 5 aprile 2017 sarebbe avvenuta alla sola presenza
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del cancelliere senza la presenza dei legali e senza l'ausilio di un supporto psicologico e senza registrare le conversazioni;
-che alla successiva udienza del 31 maggio 2017 il giudice riferiva alle parti di aver ricevuto una mail proveniente dall'indirizzo riferibile alla madre dei minori contenente una comunicazione firmata dal figlio Persona_5
-che nonostante il giudice avesse avuto cognizione che la prima mail era stata redatta dal minore con l'ausilio della madre, avrebbe continuato ad intrattenere una corrispondenza con i minori fino all'ottobre del 2017;
-che all'udienza del 31 maggio 2017, il giudice aveva disposto Ctu volta a garantire il diritto alla bigenitorialità e far rientrare gli eventuali aspetti critici della relazione genitori figli;
-che la Ctu era stata depositata in data 2 luglio 2018 ed il Ctu aveva concluso ritenendo necessario “ un lavoro sulla relazione, genitori, figli per riequilibrare i ruoli
e recuperare in modo funzionale al loro sviluppo le immagini del paterno e del materno” ritenendo fondamentale che “i servizi continuassero con entrambi il lavoro sulla genitoriali età e ipotizzavano garanzia a sostegno del recupero del sistema familiare: 1) il coinvolgimento dei servizi territoriali nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare in merito all'osservanza della frequentazione degli accordi presi nell'interesse della prole;
2)affidamento dei minori ai servizi, qualora gli accordi fossero disattesi”
-che il Ctu aveva evidenziato che i movimenti interni dei figli sarebbero stati favoriti dall'esposizione a una visione parziale della loro situazione familiare, cristallizzati nel periodo di interruzione dei rapporti con il padre;
-che nonostante le gravi conclusioni del c.t.u. il dottor AG non avrebbe adottato nessun provvedimento di tutela dei minori volto a ristabilire e garantire la bigenitorialità.
Affermava ancora che nelle successive udienze del 1 ottobre 2018 e del 26 novembre 2018 il giudice avrebbe pronunciato meri provvedimenti di rinvio e che a seguito dell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori depositata dal signor veniva aperto un sub procedimento e fissata udienza al 26 giugno 2019 Parte_1
e che il giudice, in quella sede, dopo aver letto il punto della Ctu di proprio interesse, avrebbe scritto a verbale l'adozione del provvedimento richiesto dal signor copiando le parole del Ctu dal file della consulenza ed incollandole Parte_1
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sul verbale di udienza, per poi cancellarle a seguito delle deduzione del coniuge ed avrebbe rinviato ogni decisione alla successiva udienza del 25 settembre 2019, che poi non si sarebbe tenuta in ragione dei rinvii connessi al trasferimento del dott.
AG ad altro ufficio.
Ravvisando nel comportamento del magistrato la colpa grave ed il nesso causale con il danno a lui arrecato in conseguenza della perdita del rapporto con i propri figli, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni nei termini sopra riportati.
Con comparsa di costituzione del 22/2/2023 si costituiva la
[...] che contestava in fatto in diritto le avesse pretese di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto .
A fondamento delle difese deduceva in punto di fatto che, contrariamente a quanto dedotto, dopo la conclusione della c.t.u. si sarebbe aperta una fase di monitoraggio del comportamento dei genitori che sarebbe concisa con la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa del signor all'udienza del 1/10/2018 e con la Parte_1 richiesta di pronuncia parziale sullo status avanzata all'udienza del 26/11/2018 e che alla prima udienza del sub-procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori il 26/6/2019 veniva disposto un rinvio su richiesta dello stesso di cui parte attrice aveva omesso ogni riferimento. Parte_1
Rilevava come l'udienza del 25/9/2019 veniva differita nell'ambito di una riorganizzazione dei ruoli in ragione dell'imminente trasferimento del dottor
AG e come il successivo giudice assegnatario del procedimento con ordinanza dell'11 febbraio 2020 sul presupposto della persistenza e conflittualità genitoriale disponeva l'affidamento delle minori e ai servizi sociali Per_2 Per_3 territorialmente competenti con collocazione presso la madre demandando ai servizi sociali, l'adozione degli strumenti necessari e l'avvio del percorso psicologico per superare ed affrontare le problematiche del rapporto paterno.
Rappresentava che il percorso di supporto psicologico veniva svolto dalla sola in quanto si rifiutava di parteciparvi e la Parte_2 Persona_4 relazione conclusiva evidenziava una remissione progressiva della sofferenza della minore, pur rilevando una residua difficoltà del padre nell'entrare in sintonia con le esigenze affettivo relazionali della figlia.
Evidenziava come dalla relazione si evinceva che “permangono elementi di criticità nella relazione con la figura paterna che non attengono alla ragazza e al suo
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percorso, ma all'adulto di riferimento ancora in difficoltà nell'entrare in sintonia con le esigenze affettivo relazionali della figlia”.
Concludeva in fatto rilevando come all'esito dei percorsi veniva revocato l'affidamento ai servizi sociali e nuovamente disposto l'affido condivisa ad entrambi i genitori delle minori.
Così ricostruiti i fatti, la presidenza del Consiglio dei Ministri evidenziava come dalla stessa ricostruzione processuale degli eventi si evinceva che gli strumenti a tutela dei minori erano stati adottati fin dall'inizio del giudizio e che la loro efficacia sarebbe stata ostacolata dall'atteggiamento di entrambi i genitori che coinvolgevano anche i figli nelle vicende inerenti la separazione.
Deduceva la correttezza dell'operato del Dottor AG e chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa dal precedente giudice assegnatario mediante l'espletamento di prova delegata presso il tribunale di Perugia, con provvedimento del 16.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla sottoscritta la quale rinviava all'udienza del
15.12.2025 per la discussione della causa ex art. 281 sexies cpc disponendo il deposito di note ex art. 127 ter cpc.
***
La domanda è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per il comportamento omissivo del magistrato che, procastinando l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della bigenitorialità avrebbe causato al sig. il danno rappresentato dalla perdita della relazione con i tre figli. Parte_1
Più in dettaglio, la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'asserita responsabilità del magistrato dott. Claudio AG per avere questi, - quale giudice del Tribunale di Perugia, assegnatario del procedimento di separazione giudiziale tra e Parte_1
r.g. n. 2757/2016 e del relativo sub n. 2757/2016, omesso di adottare CP_3
i provvedimenti necessari per garantire il diritto dei tre figli minori della coppia ad una sana bigenitorialità, considerate le criticità nei rapporti padre/figli già evidenziati nell'ordinanza presidenziale di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
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Ritiene il tribunale che, prima di esaminare il merito della vicenda, occorre procedere ad un inquadramento normativo della fattispecie de qua.
La responsabilità civile del magistrato trova la sua fonte nella legge n. 117/1988 che ha introdotto nell'ordinamento il principio della risarcibilità del danno ingiusto che derivi da un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente a diniego di giustizia.
La ratio della legge n. 117/1998, risiede nella necessità di contemperamento delle esigenze dì tutela dei soggetti danneggiati con quelle di salvaguardia dell'indipendenza della funzione giurisdizionale, in ragione delle caratteristiche specifiche di tale funzione.
Nel regolamentare tale forma di responsabilità, l'art 2 della legge n. 117/1998, nel testo vigente ratione temporis, prevede “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove (3) .
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”
3 bis . Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto legge
23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonchè del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonchè dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio
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pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
Il testo normativo sopra riportato è frutto della modifica introdotta con la legge n.
18/2015 che ha espunto dal testo la negligenza inescusabile, chiarendo ai commi
3 e 3 bis cosa debba intendersi per colpa grave.
Il predetto intervento normativo (legge n. 18/2015) lascia sostanzialmente inalterati i parametri di fondo sui quali la legge radica la responsabilità del CP_4 magistrato e cioè il dolo e la colpa grave, operando tuttavia una rimodulazione di quest'ultima in termini di violazione manifesta della legge;
la violazione manifesta della legge (e del diritto dell'Unione europea) diventa, infatti, un'ipotesi tipizzata di condotta caratterizzata da colpa grave.
Rileva il giudicante come la responsabilità del magistrato sia una particolare forma di illecito commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale, la cui specificità
è stata evidenziata dalla stessa Corte di Giustizia europea, la quale, nel riconoscere da un lato che "l'interpretazione delle norme di diritto rientra nell'essenza vera e propria dell'attività giurisdizionale, poichè, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice, posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme giuridiche pertinenti - nazionali e/o comunitarie - al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta", ha affermato dall'altro che
"non si può escludere che una violazione manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa, appunto, nell'esercizio di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia (...), o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente". " (cfr. sent. 30 settembre 2003, C224/01).
Le modifiche apportate al testo di legge dall'intervento normativo del 2015, non hanno sostanzialmente mutato la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, considerato che il vecchio ed il nuovo testo di legge sono sul punto identici,
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con la conseguenza che, anche a seguito della riforma, “la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile” (cfr. ex plurimis in tal senso cass. n. 2023/31837).
Si osserva ancora in diritto che, secondo l'interpretazione prevalente della Suprema
Corte, non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione del fatto e della prova, dovendosi considerare che la clausola di salvaguardia "non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e (...) attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio” (cfr. ex plurimis
Cass. 4836/2025 e 25123/2006).
Così tracciate le coordinate di diritto e venendo all'esame della fattispecie concreta, osserva il giudicante che il fonda la responsabilità del magistrato su due Parte_1 differenti rilievi:
1) Violazione evidente della legge nazionale interna e anche del diritto dell'Unione europea per aver violato le seguenti disposizioni: “art. 337 ter c.c., l'art. 315 bis 1 e 2 comma c.c. la Normativa comunitaria e sopranazionale: l'art. 3 della
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the
Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge
n. 176 e l'art. 337 ter c.c. garantiscono ai figli delle coppie separate il diritto alla bigenitorialità, puntualizzano l'interesse superiore del minore disponendo, esplicitamente, l'art. 3 della convenzione, che “in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità” e che quindi deve costituire una considerazione preminente in tutte le decisioni di competenza di istituzioni pubbliche concernenti il minore;
art. 8 CEDU, in considerazione del rispetto del principio della vita familiare …e della vita privata …; l'art. 3 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti, l'art. 1 Protocollo n. 1 …l'art. 8 Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali” e per
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aver adottato soltanto provvedimenti di natura interlocutoria e di rinvio senza assumere alcun provvedimento idoneo a tutelare l'interesse dei figli minori;
2) Mal interpreta fatti e prove ed adotta decisioni di mero rinvio utilizzando così elementi e provvedimenti del tutto avulsi dal contesto processuale e probatorio come, inequivocabilmente, emergente dagli atti del fascicolo.
Così configurate le censure viene, dunque, preliminarmente in esame l'ipotesi di colpa grave per violazione di legge, che in applicazione dei principi sopra esposti per determinare responsabilità in capo all'organo giudicante deve sostanziarsi nell'attribuzione di una portata manifestamente erronea ad una norma interna o comunitaria di diritto sostanziale o procedurale o nell'interpretazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto comunitario.
Tale violazione deve riguardare una norma sufficientemente chiara e precisa e deve rivestire carattere d'intenzionalità o comunque d'inescusabilità, in conformità al disposto di cui all'art. 2 comma 3 bis l. 117/1988.
Orbene, ritiene il giudicante che nel caso di specie non si ravvisino gli estremi della manifesta violazione di legge dedotta dal Parte_1
Si osserva in primo luogo che nessuna delle norme richiamate ha un contenuto precettivo chiaro e preciso, in quanto trattasi di disposizioni che mirano a salvaguardare il diritto del minore (e per converso del genitore) ad una sana bigenitorialità, senza tuttavia indicare le modalità attuattive, ma ribadendo solo la centralità e la priorità del minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto.
D'altronde non potrebbe essere altrimenti, considerato che ci troviamo in un ambito - quello delle relazioni personali familiari - che non può essere irregimentato in precetti vincolanti nel contenuto, dovendosi adattare le decisioni e determinazioni al caso concreto, alla personalità del minore, alle relazioni genitoriali e dove l'interesse del minore è perseguito in diverse e molteplici forme, proprio a seconda della situazione concreta di riferimento.
Nel caso di specie, come rilevato dallo stesso dopo il deposito della Parte_1 relazione dei SS in data 31.10.2016, che rilevava il disagio dei minori e la problematicità dei rapporti con il padre è stato prima tentata dal giudice una risoluzione del conflitto cercando di favorire gli incontri presso la casa coniugale
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(cfr. verbale del 23-11-2016) e successivamente è stata disposta dapprima l'audizione dei minori e successivamente una CTU volta a “a) ascoltare - ove necessario anche con l'ausilio dello SREE competente per territorio - i minori
, e ed appurare eventuali criticità in atto nella relazione Per_1 Per_2 Per_3 con i genitori: b) condurre i genitori a rielaborare la pregressa esperienza di coppia e a realizzare in modo ottimale la bigenitorialità, provando a fare rientrare gli eventuali aspetti critici della relazione con la prole”
Inoltre, seppur in modo irrituale, il giudice risulta aver intrattenuto una corrispondenza con il figlio maggiore della coppia che successivamente Per_1 all'audizione in tribunale gli ha inviato una mail dall'indirizzo della madre.
Dall'esame delle mail allegate si evince un comportamento del magistrato volto a favorire gli incontri, cercando strumenti ulteriori, alla luce dell'apertura manifestata dal minore al dialogo, oltre la CTU, per favorire un riavvicinamento paterno. Si veda a titolo esemplificativo quanto emerge dalla mail del 27.11.2025 che di seguito si trascrive:
Né tantomeno può riconnettersi l'asserita grave e manifesta violazione di legge al non aver modificato i provvedimenti provvisori vigenti all'esito della CTU, adottando meri comportamenti dilatori.
Nessuna delle norme citate impone quanto richiesto, non sussistendo come detto un contenuto precettivo inosservato dal magistrato o interpretato in maniera avulsa dal sistema.
Sul punto si osserva che la CTU, che in ogni caso non ha contenuto precettivo, aveva concluso nel senso di suggerire un affidamento dei minori ai SS solo in via subordinata, in caso di mancata osservanza degli accordi presi nel corso della stessa consulenza nell'interesse della prole.
La dedotta circostanza di un comportamento meramente dilatorio del giudice alle udienze successive al deposito dell'elaborato peritale, è anch'essa un'inammissibile valutazione dell'operato del giudicante, il quale come si evince dal testo dei verbali depositati in entrambe le udienze del 1.10.2018 e del 26.11.2018 ha dapprima rinviato su richiesta del per l'esame della memoria di controparte ed Parte_1
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all'udienza del 26.11.2018 ha rinviato su richiesta del per la definizione Parte_1 della questione inerente lo status della separazione.
In ogni caso, oggetto del giudizio di responsabilità civile non è il sindacato sull'operato del magistrato nella gestione del procedimento, ma l'accertamento di un comportamento doloso o colposo, quale grave, inescusabile e manifesta violazione di legge, travisamento del fatto o delle prove, affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, tutte ipotesi che nel caso di specie - per i motivi sopra esposti - non risultano provate, in mancanza da un latodi una norma impositiva di un precetto violato e considerato che l'interpretazione delle disposizioni sulla tutela della bigenitorialità, trattandosi di norme che statuiscono una finalità (priorità dell'interesse del minore) cui l'operato del giudice deve tendere senza indicarne le modalità attuative che possono essere le più svariate, non possono rappresentare fonte di responsabilità proprio in applicazione dei commi 3 e 3 bis dell'art. 2 cit., non potendo dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, che è ciò che nella ricostruzione di parte attrice viene per contro addebitato al giudicante.
Né può venire in questione il diniego di giustizia, considerato che a seguito dell'istanza del 12.3.2019 con cui si è chiesta la modifica dei provvedimenti provvisori all'esito della CTU, il giudice ha fissato apposita udienza per la delibazione sulla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori, all'esito della quale ha rinviato la causa su espressa richiesta del il quale ha Parte_1 domandato termine per l'esame della memoria di controparte.
Dell'asserito comportamento del giudicante che avrebbe verbalizzato la modifica dei provvedimenti provvisori per poi ritrattare ed andare incontro alle volontà della
, prescindendo dalla rilevanza ai fini di causa, non vi è comunque neppure in CP_3 atti alcuna prova, considerato il tenore del verbale dell'udienza del 26.6.2019 che si limita a riportare le richieste delle parti (cfr. verbale ud. cit. allegato all'atto di citazione).
Alla luce della ricostruzione così effettuata risultano irrilevanti le prove testimoniali espletate, non risultando provata la condotta causativa dell'asserito danno.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato la domanda deve, pertanto, essere
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rigettata.
In merito alla richiesta di condanna ex art. 96 cpc, la stessa deve esser rigettata per difetto dei presupposti di legge, considerato che la soccombenza e la totale infondatezza della domanda attorea non è sufficiente ai fini della condanna, essendo necessario un quid pluris rappresentato dal dolo o dalla colpa grave che non si rinvengono nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, ai valori medi delle tariffe vigenti avuto riguardo quale valore della causa allo scaglione “valore indeterminabile complessità media”
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi euro 10.860,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge se dovuti;
Così deciso il 27.12.2025.
Il giudice
Dott. Cristiana Satta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Cristiana Satta , ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile n. 11346/2022 R.G. avente ad oggetto: “responsabilità civile del magistrato”
TRA
, rappr. e dif. dall'Avv. Roberta Ribigini del Foro di Perugia Parte_1
( ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia C.F._1
Via F.lli Pellas n. 20/C (c/o Avv. Zinci) nonché con domicilio digitale ex artt.16 e
16 sexies D.L. 18.10.12 n.179 s.m.i. all'indirizzo pec
Email_1
ATTORE
( c.f. ) , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappr. e dif. ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui Uffici pure è legalmente domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4 (fax: 055/472555; posta certificata:
) Email_2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 14/10/2022 conveniva in giudizio la Parte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
1 R.G. N. 11346-2022
1.accertare e dichiarare la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Amministrazione convenuta e/o del Giudice istruttore del fascicolo n. 2757/2016 RG e 2757/2016 -1
Tribunale di Perugia Dott. Claudio AG e per esso la Controparte_1 in persona del Presidente in carica p.t. e l.r.p.t. che ex lege sta in giudizio per
[...] la sua responsabilità civile, per tutti i danni patrimoniali e morali subiti dall'attore a causa ed in conseguenza del comportamento omissivo e violativo delle risultanze processuali e della normativa interna, comunitaria e sovranazionale tenuto dal magistrato, come descritto in narrativa, che ha determinato la mancata adozione, nel processo n. 2757/2016 e 2757/2016 -1 RG Tribunale di Perugia, dei provvedimenti anche di sostegno e supporto psicologico sia per i minori che per gli adulti, ovvero di affidamento ai servizi sociali dei minori, suggeriti dagli esperti e tutti necessari per evitare la cristallizzazione del rifiuto e della disaffezione dei figli nei confronti del padre, ovvero alla ricostruzione del rapporto padre e figli ovvero al ripristino quanto più immediato della bigenitorialità, ovvero che avessero dotato i minori degli strumenti necessari per evitare la perdita del rapporto parentale sia tra il padre ed il figlio sia per la attuale perdita e/o comunque forte e determinante Per_1 compromissione del rapporto parentale tra il padre e le figlie e e, Per_2 Per_3 per l'effetto, 2. condannare la medesima in Controparte_1 persona del Presidente in carica e l.r.p.t., a risarcire all'attore di tutti Parte_1
i danni conseguenti sia patrimoniali che morali quantificabili in € 3.000.000,00 (tre milioni//00) ovvero in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di giudizio e/o ritenuta equa e/o di giustizia, da pagare a titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore, oltre interessi ex art. 1284 VI comma c.c. e rivalutazione monetaria del di del dovuto al saldo”;
2. In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali del presente Giudizio
A fondamento della domanda deduceva:
- di essere stato parte convenuta nel procedimento di separazione giudiziale n.
2757/2016 dinanzi al tribunale di Perugia;
- che nel corso del procedimento è emersa una compromissione del rapporto tra il padre ed i figli , e all'epoca minori;
Per_1 Per_2 Persona_4 che già con l'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori, il presidente del tribunale dava mandato ai “Servizi Sociali del Comune di Perugia, con l'ausilio del
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Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL n.1 di svolgere accertamenti sulle condizioni di vita e psicologiche dei minori, nonché di valutare l'idoneità genitoriale di entrambe le parti e la proposizione di un progetto di mediazione familiare e di sostegno della bigenitorialità”;
-che il procedimento veniva assegnato al giudice istruttore Dottor Claudio AG fino al suo trasferimento presso la corte d'appello di Perugia nel dicembre 2019;
-che l'operato del dottor AG integrerebbe la colpa grave richiesta per legge ai fini dell'esercizio dell'azione responsabilità civile ex legge 117 1998 art. 2, in ragione della violazione di legge e travisamento di fatti e prove.
Evidenziava parte attrice che le problematiche con i figli iniziavano nel marzo del
2016, quando interrompevano ogni rapporto con il padre e che ciò già emergeva dall'ordinanza presidenziale che segnalava l'ostilità dei minori nei confronti del padre ed incaricava i servizi sociali di svolgere accertamenti sulle condizioni di vita e psicologiche dei minori e valutare l'idoneità genitoriale delle parti, nonché proporre un progetto di sostegno alla genitorialità. Deduceva che gli operatori dei servizi sociali all'esito degli incontri evidenziavano l'esistenza di un “rischio di cristallizzazione del rifiuto e della disaffezione dei figli nei confronti del genitore” e prescrivevano interventi di sostegno psicologico e prescrizioni giudiziarie mirate al ripristino della bigenitorialita, che non sarebbero state attuazione da parte del giudice Dott AG.
In particolare, con riferimento all'operato processuale, deduceva:
-che all'udienza del 23 novembre 2016, quando già il rapporto era compromesso, il giudice avrebbe intrapreso un tentativo di appianamento e suggerito al padre di andare incontro al desiderio dei minori di vederlo solo all'interno della casa coniugale;
-che ciò non avrebbe avuto alcun esito positivo sul rapporto padre figli, ma li avrebbe addirittura peggiorati in quanto la moglie avrebbe strumentalizzato la visita effettuata dal padre in conformità alla richiesta del giudice, accusandolo falsamente di aver prelevato preziosi dei minori e coinvolgendo nella disputa anche la figlia minore, ; Per_3
-che alla successiva udienza del 27 febbraio 2016, riferiti i predetti fatti, il giudice avrebbe rinviato al 5 aprile 2017 per l'audizione dei minori
-che l'audizione dei minori del 5 aprile 2017 sarebbe avvenuta alla sola presenza
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del cancelliere senza la presenza dei legali e senza l'ausilio di un supporto psicologico e senza registrare le conversazioni;
-che alla successiva udienza del 31 maggio 2017 il giudice riferiva alle parti di aver ricevuto una mail proveniente dall'indirizzo riferibile alla madre dei minori contenente una comunicazione firmata dal figlio Persona_5
-che nonostante il giudice avesse avuto cognizione che la prima mail era stata redatta dal minore con l'ausilio della madre, avrebbe continuato ad intrattenere una corrispondenza con i minori fino all'ottobre del 2017;
-che all'udienza del 31 maggio 2017, il giudice aveva disposto Ctu volta a garantire il diritto alla bigenitorialità e far rientrare gli eventuali aspetti critici della relazione genitori figli;
-che la Ctu era stata depositata in data 2 luglio 2018 ed il Ctu aveva concluso ritenendo necessario “ un lavoro sulla relazione, genitori, figli per riequilibrare i ruoli
e recuperare in modo funzionale al loro sviluppo le immagini del paterno e del materno” ritenendo fondamentale che “i servizi continuassero con entrambi il lavoro sulla genitoriali età e ipotizzavano garanzia a sostegno del recupero del sistema familiare: 1) il coinvolgimento dei servizi territoriali nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare in merito all'osservanza della frequentazione degli accordi presi nell'interesse della prole;
2)affidamento dei minori ai servizi, qualora gli accordi fossero disattesi”
-che il Ctu aveva evidenziato che i movimenti interni dei figli sarebbero stati favoriti dall'esposizione a una visione parziale della loro situazione familiare, cristallizzati nel periodo di interruzione dei rapporti con il padre;
-che nonostante le gravi conclusioni del c.t.u. il dottor AG non avrebbe adottato nessun provvedimento di tutela dei minori volto a ristabilire e garantire la bigenitorialità.
Affermava ancora che nelle successive udienze del 1 ottobre 2018 e del 26 novembre 2018 il giudice avrebbe pronunciato meri provvedimenti di rinvio e che a seguito dell'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori depositata dal signor veniva aperto un sub procedimento e fissata udienza al 26 giugno 2019 Parte_1
e che il giudice, in quella sede, dopo aver letto il punto della Ctu di proprio interesse, avrebbe scritto a verbale l'adozione del provvedimento richiesto dal signor copiando le parole del Ctu dal file della consulenza ed incollandole Parte_1
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sul verbale di udienza, per poi cancellarle a seguito delle deduzione del coniuge ed avrebbe rinviato ogni decisione alla successiva udienza del 25 settembre 2019, che poi non si sarebbe tenuta in ragione dei rinvii connessi al trasferimento del dott.
AG ad altro ufficio.
Ravvisando nel comportamento del magistrato la colpa grave ed il nesso causale con il danno a lui arrecato in conseguenza della perdita del rapporto con i propri figli, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni nei termini sopra riportati.
Con comparsa di costituzione del 22/2/2023 si costituiva la
[...] che contestava in fatto in diritto le avesse pretese di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto .
A fondamento delle difese deduceva in punto di fatto che, contrariamente a quanto dedotto, dopo la conclusione della c.t.u. si sarebbe aperta una fase di monitoraggio del comportamento dei genitori che sarebbe concisa con la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa del signor all'udienza del 1/10/2018 e con la Parte_1 richiesta di pronuncia parziale sullo status avanzata all'udienza del 26/11/2018 e che alla prima udienza del sub-procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori il 26/6/2019 veniva disposto un rinvio su richiesta dello stesso di cui parte attrice aveva omesso ogni riferimento. Parte_1
Rilevava come l'udienza del 25/9/2019 veniva differita nell'ambito di una riorganizzazione dei ruoli in ragione dell'imminente trasferimento del dottor
AG e come il successivo giudice assegnatario del procedimento con ordinanza dell'11 febbraio 2020 sul presupposto della persistenza e conflittualità genitoriale disponeva l'affidamento delle minori e ai servizi sociali Per_2 Per_3 territorialmente competenti con collocazione presso la madre demandando ai servizi sociali, l'adozione degli strumenti necessari e l'avvio del percorso psicologico per superare ed affrontare le problematiche del rapporto paterno.
Rappresentava che il percorso di supporto psicologico veniva svolto dalla sola in quanto si rifiutava di parteciparvi e la Parte_2 Persona_4 relazione conclusiva evidenziava una remissione progressiva della sofferenza della minore, pur rilevando una residua difficoltà del padre nell'entrare in sintonia con le esigenze affettivo relazionali della figlia.
Evidenziava come dalla relazione si evinceva che “permangono elementi di criticità nella relazione con la figura paterna che non attengono alla ragazza e al suo
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percorso, ma all'adulto di riferimento ancora in difficoltà nell'entrare in sintonia con le esigenze affettivo relazionali della figlia”.
Concludeva in fatto rilevando come all'esito dei percorsi veniva revocato l'affidamento ai servizi sociali e nuovamente disposto l'affido condivisa ad entrambi i genitori delle minori.
Così ricostruiti i fatti, la presidenza del Consiglio dei Ministri evidenziava come dalla stessa ricostruzione processuale degli eventi si evinceva che gli strumenti a tutela dei minori erano stati adottati fin dall'inizio del giudizio e che la loro efficacia sarebbe stata ostacolata dall'atteggiamento di entrambi i genitori che coinvolgevano anche i figli nelle vicende inerenti la separazione.
Deduceva la correttezza dell'operato del Dottor AG e chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa dal precedente giudice assegnatario mediante l'espletamento di prova delegata presso il tribunale di Perugia, con provvedimento del 16.10.2025 il procedimento veniva assegnato alla sottoscritta la quale rinviava all'udienza del
15.12.2025 per la discussione della causa ex art. 281 sexies cpc disponendo il deposito di note ex art. 127 ter cpc.
***
La domanda è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Oggetto del presente giudizio è la domanda risarcitoria formulata da parte attrice per il comportamento omissivo del magistrato che, procastinando l'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della bigenitorialità avrebbe causato al sig. il danno rappresentato dalla perdita della relazione con i tre figli. Parte_1
Più in dettaglio, la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'asserita responsabilità del magistrato dott. Claudio AG per avere questi, - quale giudice del Tribunale di Perugia, assegnatario del procedimento di separazione giudiziale tra e Parte_1
r.g. n. 2757/2016 e del relativo sub n. 2757/2016, omesso di adottare CP_3
i provvedimenti necessari per garantire il diritto dei tre figli minori della coppia ad una sana bigenitorialità, considerate le criticità nei rapporti padre/figli già evidenziati nell'ordinanza presidenziale di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
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Ritiene il tribunale che, prima di esaminare il merito della vicenda, occorre procedere ad un inquadramento normativo della fattispecie de qua.
La responsabilità civile del magistrato trova la sua fonte nella legge n. 117/1988 che ha introdotto nell'ordinamento il principio della risarcibilità del danno ingiusto che derivi da un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente a diniego di giustizia.
La ratio della legge n. 117/1998, risiede nella necessità di contemperamento delle esigenze dì tutela dei soggetti danneggiati con quelle di salvaguardia dell'indipendenza della funzione giurisdizionale, in ragione delle caratteristiche specifiche di tale funzione.
Nel regolamentare tale forma di responsabilità, l'art 2 della legge n. 117/1998, nel testo vigente ratione temporis, prevede “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali
e anche di quelli non patrimoniali.
2. Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove (3) .
3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”
3 bis . Fermo restando il giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto legge
23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonchè del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonchè dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio
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pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.
Il testo normativo sopra riportato è frutto della modifica introdotta con la legge n.
18/2015 che ha espunto dal testo la negligenza inescusabile, chiarendo ai commi
3 e 3 bis cosa debba intendersi per colpa grave.
Il predetto intervento normativo (legge n. 18/2015) lascia sostanzialmente inalterati i parametri di fondo sui quali la legge radica la responsabilità del CP_4 magistrato e cioè il dolo e la colpa grave, operando tuttavia una rimodulazione di quest'ultima in termini di violazione manifesta della legge;
la violazione manifesta della legge (e del diritto dell'Unione europea) diventa, infatti, un'ipotesi tipizzata di condotta caratterizzata da colpa grave.
Rileva il giudicante come la responsabilità del magistrato sia una particolare forma di illecito commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale, la cui specificità
è stata evidenziata dalla stessa Corte di Giustizia europea, la quale, nel riconoscere da un lato che "l'interpretazione delle norme di diritto rientra nell'essenza vera e propria dell'attività giurisdizionale, poichè, qualunque sia il settore di attività considerato, il giudice, posto di fronte a tesi divergenti o antinomiche, dovrà normalmente interpretare le norme giuridiche pertinenti - nazionali e/o comunitarie - al fine di decidere la controversia che gli è sottoposta", ha affermato dall'altro che
"non si può escludere che una violazione manifesta del diritto comunitario vigente venga commessa, appunto, nell'esercizio di una tale attività interpretativa, se, per esempio, il giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erronea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia (...), o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente". " (cfr. sent. 30 settembre 2003, C224/01).
Le modifiche apportate al testo di legge dall'intervento normativo del 2015, non hanno sostanzialmente mutato la portata della norma, in relazione all'impossibilità di configurare una responsabilità civile del magistrato per l'attività di interpretazione delle norme di diritto e per quella di valutazione del fatto e delle prove, considerato che il vecchio ed il nuovo testo di legge sono sul punto identici,
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con la conseguenza che, anche a seguito della riforma, “la grave violazione di legge, fonte di responsabilità, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile” (cfr. ex plurimis in tal senso cass. n. 2023/31837).
Si osserva ancora in diritto che, secondo l'interpretazione prevalente della Suprema
Corte, non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione del fatto e della prova, dovendosi considerare che la clausola di salvaguardia "non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e (...) attuativa della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice e, con essa, del giudizio” (cfr. ex plurimis
Cass. 4836/2025 e 25123/2006).
Così tracciate le coordinate di diritto e venendo all'esame della fattispecie concreta, osserva il giudicante che il fonda la responsabilità del magistrato su due Parte_1 differenti rilievi:
1) Violazione evidente della legge nazionale interna e anche del diritto dell'Unione europea per aver violato le seguenti disposizioni: “art. 337 ter c.c., l'art. 315 bis 1 e 2 comma c.c. la Normativa comunitaria e sopranazionale: l'art. 3 della
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the
Rights of the Child - CRC), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la Legge
n. 176 e l'art. 337 ter c.c. garantiscono ai figli delle coppie separate il diritto alla bigenitorialità, puntualizzano l'interesse superiore del minore disponendo, esplicitamente, l'art. 3 della convenzione, che “in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità” e che quindi deve costituire una considerazione preminente in tutte le decisioni di competenza di istituzioni pubbliche concernenti il minore;
art. 8 CEDU, in considerazione del rispetto del principio della vita familiare …e della vita privata …; l'art. 3 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti, l'art. 1 Protocollo n. 1 …l'art. 8 Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle Libertà Fondamentali” e per
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aver adottato soltanto provvedimenti di natura interlocutoria e di rinvio senza assumere alcun provvedimento idoneo a tutelare l'interesse dei figli minori;
2) Mal interpreta fatti e prove ed adotta decisioni di mero rinvio utilizzando così elementi e provvedimenti del tutto avulsi dal contesto processuale e probatorio come, inequivocabilmente, emergente dagli atti del fascicolo.
Così configurate le censure viene, dunque, preliminarmente in esame l'ipotesi di colpa grave per violazione di legge, che in applicazione dei principi sopra esposti per determinare responsabilità in capo all'organo giudicante deve sostanziarsi nell'attribuzione di una portata manifestamente erronea ad una norma interna o comunitaria di diritto sostanziale o procedurale o nell'interpretazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto comunitario.
Tale violazione deve riguardare una norma sufficientemente chiara e precisa e deve rivestire carattere d'intenzionalità o comunque d'inescusabilità, in conformità al disposto di cui all'art. 2 comma 3 bis l. 117/1988.
Orbene, ritiene il giudicante che nel caso di specie non si ravvisino gli estremi della manifesta violazione di legge dedotta dal Parte_1
Si osserva in primo luogo che nessuna delle norme richiamate ha un contenuto precettivo chiaro e preciso, in quanto trattasi di disposizioni che mirano a salvaguardare il diritto del minore (e per converso del genitore) ad una sana bigenitorialità, senza tuttavia indicare le modalità attuattive, ma ribadendo solo la centralità e la priorità del minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto.
D'altronde non potrebbe essere altrimenti, considerato che ci troviamo in un ambito - quello delle relazioni personali familiari - che non può essere irregimentato in precetti vincolanti nel contenuto, dovendosi adattare le decisioni e determinazioni al caso concreto, alla personalità del minore, alle relazioni genitoriali e dove l'interesse del minore è perseguito in diverse e molteplici forme, proprio a seconda della situazione concreta di riferimento.
Nel caso di specie, come rilevato dallo stesso dopo il deposito della Parte_1 relazione dei SS in data 31.10.2016, che rilevava il disagio dei minori e la problematicità dei rapporti con il padre è stato prima tentata dal giudice una risoluzione del conflitto cercando di favorire gli incontri presso la casa coniugale
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(cfr. verbale del 23-11-2016) e successivamente è stata disposta dapprima l'audizione dei minori e successivamente una CTU volta a “a) ascoltare - ove necessario anche con l'ausilio dello SREE competente per territorio - i minori
, e ed appurare eventuali criticità in atto nella relazione Per_1 Per_2 Per_3 con i genitori: b) condurre i genitori a rielaborare la pregressa esperienza di coppia e a realizzare in modo ottimale la bigenitorialità, provando a fare rientrare gli eventuali aspetti critici della relazione con la prole”
Inoltre, seppur in modo irrituale, il giudice risulta aver intrattenuto una corrispondenza con il figlio maggiore della coppia che successivamente Per_1 all'audizione in tribunale gli ha inviato una mail dall'indirizzo della madre.
Dall'esame delle mail allegate si evince un comportamento del magistrato volto a favorire gli incontri, cercando strumenti ulteriori, alla luce dell'apertura manifestata dal minore al dialogo, oltre la CTU, per favorire un riavvicinamento paterno. Si veda a titolo esemplificativo quanto emerge dalla mail del 27.11.2025 che di seguito si trascrive:
Né tantomeno può riconnettersi l'asserita grave e manifesta violazione di legge al non aver modificato i provvedimenti provvisori vigenti all'esito della CTU, adottando meri comportamenti dilatori.
Nessuna delle norme citate impone quanto richiesto, non sussistendo come detto un contenuto precettivo inosservato dal magistrato o interpretato in maniera avulsa dal sistema.
Sul punto si osserva che la CTU, che in ogni caso non ha contenuto precettivo, aveva concluso nel senso di suggerire un affidamento dei minori ai SS solo in via subordinata, in caso di mancata osservanza degli accordi presi nel corso della stessa consulenza nell'interesse della prole.
La dedotta circostanza di un comportamento meramente dilatorio del giudice alle udienze successive al deposito dell'elaborato peritale, è anch'essa un'inammissibile valutazione dell'operato del giudicante, il quale come si evince dal testo dei verbali depositati in entrambe le udienze del 1.10.2018 e del 26.11.2018 ha dapprima rinviato su richiesta del per l'esame della memoria di controparte ed Parte_1
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all'udienza del 26.11.2018 ha rinviato su richiesta del per la definizione Parte_1 della questione inerente lo status della separazione.
In ogni caso, oggetto del giudizio di responsabilità civile non è il sindacato sull'operato del magistrato nella gestione del procedimento, ma l'accertamento di un comportamento doloso o colposo, quale grave, inescusabile e manifesta violazione di legge, travisamento del fatto o delle prove, affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, tutte ipotesi che nel caso di specie - per i motivi sopra esposti - non risultano provate, in mancanza da un latodi una norma impositiva di un precetto violato e considerato che l'interpretazione delle disposizioni sulla tutela della bigenitorialità, trattandosi di norme che statuiscono una finalità (priorità dell'interesse del minore) cui l'operato del giudice deve tendere senza indicarne le modalità attuative che possono essere le più svariate, non possono rappresentare fonte di responsabilità proprio in applicazione dei commi 3 e 3 bis dell'art. 2 cit., non potendo dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, che è ciò che nella ricostruzione di parte attrice viene per contro addebitato al giudicante.
Né può venire in questione il diniego di giustizia, considerato che a seguito dell'istanza del 12.3.2019 con cui si è chiesta la modifica dei provvedimenti provvisori all'esito della CTU, il giudice ha fissato apposita udienza per la delibazione sulla richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori, all'esito della quale ha rinviato la causa su espressa richiesta del il quale ha Parte_1 domandato termine per l'esame della memoria di controparte.
Dell'asserito comportamento del giudicante che avrebbe verbalizzato la modifica dei provvedimenti provvisori per poi ritrattare ed andare incontro alle volontà della
, prescindendo dalla rilevanza ai fini di causa, non vi è comunque neppure in CP_3 atti alcuna prova, considerato il tenore del verbale dell'udienza del 26.6.2019 che si limita a riportare le richieste delle parti (cfr. verbale ud. cit. allegato all'atto di citazione).
Alla luce della ricostruzione così effettuata risultano irrilevanti le prove testimoniali espletate, non risultando provata la condotta causativa dell'asserito danno.
In ragione di quanto fin qui esposto ed osservato la domanda deve, pertanto, essere
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rigettata.
In merito alla richiesta di condanna ex art. 96 cpc, la stessa deve esser rigettata per difetto dei presupposti di legge, considerato che la soccombenza e la totale infondatezza della domanda attorea non è sufficiente ai fini della condanna, essendo necessario un quid pluris rappresentato dal dolo o dalla colpa grave che non si rinvengono nel caso di specie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue, ai valori medi delle tariffe vigenti avuto riguardo quale valore della causa allo scaglione “valore indeterminabile complessità media”
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in complessivi euro 10.860,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge se dovuti;
Così deciso il 27.12.2025.
Il giudice
Dott. Cristiana Satta
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