Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1989, n. 1680
CASS
Sentenza 7 aprile 1989

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La disposizione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - che per le cause considerate urgenti, comprese quelle di opposizione all'esecuzione intese lato sensu, stabilisce la non operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale - manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 cost., atteso che il più rapido svolgimento dei procedimenti in relazione alla particolare natura degli stessi, nonché la possibilità di scelta temporanea o definitiva di un difensore diverso da quello che voglia usufruire del periodo feriale, implicano l'insussistenza della violazione dei diritti della difesa. ( V 4750/87, mass n 453397).*

Nell'espressione cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione - per le quali, ai sensi dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - sono ricomprese sia quelle di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., che quelle di opposizione agli Atti esecutivi, ex art. 617 dello stesso codice. ( Conf 4841/86, mass n 447539; ( Conf 2738/83, mass n 427643; ( Conf 167/81, mass n 410569).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/1989, n. 1680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1680
    Data del deposito : 7 aprile 1989

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