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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to BRANDOLISIO ANTONELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Spilimbergo (PN) il
27/04/1997, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 13/02/2015, omologato con decreto
Cron. n. 1896/2015 del 24/02/2015 – R.G. 3954/2014 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
1 con la seguente figlia: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 27/08/2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da foglio di conclusioni congiunte del 26/03/2025-
06/04/2025 e cioè “1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e in relazione al Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario contratto il giorno 27.04.1997 nel Comune di
Spilimbergo (PN) e trascritto nei registri di Stato Civile di quel Comune al n. 5,
parte 2, serie A, anno 1997.
2) La figlia , maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, Per_1
rimane a vivere presso la residenza materna. Il signor corrisponderà Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, da Maggio 2025, alla signora a Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia e sino al Dicembre 2025 compreso, l'importo mensile di € 250,00 in Per_1
maniera tracciabile.
3) Darsi atto che a definizione anche di ogni questione patrimoniale eventualmente pendente tra le parti la signora acquista il 50% Controparte_1
in titolarità del signor della casa coniugale sita in Maniago (PN), Via Pt_1
della Vittoria n. 9/A, facente parte del Complesso Condominiale “San Mauro”,
cessione meglio specificata dall'allegato a verbale per il trasferimento immobiliare che viene sottoscritto innanzi al Giudice del Tribunale e a cui ci si riporta integralmente.
4) Darsi atto che la signora provvederà alla trascrizione dell'atto presso CP_1
la Conservatoria dei Registri Immobiliari accollandosi tutte le eventuali spese e provvederà a trasmettere alla cancelleria il duplo che le verrà rilasciato dai competenti uffici.
5) Tutti gli arredi e i beni ora presenti nella casa familiare acquisita dalla
2 signora rimarranno in proprietà della medesima. CP_1
6) Con il presente accordo, integrato dalla cessione immobiliare di cui all'atto allegato e fatta eccezione per l'obbligo di cui al punto 2), le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
7) Darsi atto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/12/2023, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Spilimbergo (PN), in data 27/04/1997 con;
ha dedotto di Controparte_1
vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale con verbale del 13/02/2015, omologato con decreto Cron. n.
1896/2015 del 24/02/2015 – R.G. 3954/2014 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione era nata la figlia , in atti generalizzata, e che era Per_1
ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
inoltre, ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare che la figlia sia in grado di provvedere al proprio sostentamento e per Persona_1
l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella sentenza di separazione omologata il 24/02/2015 - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta,
con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Signor quale contributo al Parte_1
mantenimento della propria figlia;
ha chiesto di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente (di lui moglie), con compensi Controparte_1
professionali di causa e spese rifuse;
in subordine, ha chiesto che, nella denegata ipotesi di conferma dell'obbligo di mantenimento a favore della
3 figlia, a parziale modifica della sentenza di separazione del 24/02/2015, venga ridotta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia , disponendo Per_1
altresì che tale somma venga versata direttamente alla figlia;
ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto collocataria della figlia maggiore non economicamente autosufficiente;
ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pordenone, con compensi professionali di causa e spese rifusi.
, nel costituirsi nel procedimento il 05/03/2024, non si è Controparte_1
opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto di disporsi, a carico del padre e a favore della madre, un contributo mensile al mantenimento della figlia di euro 480,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, dalla data del deposito della domanda, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese;
ha chiesto la suddivisione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie afferenti le necessità della figlia da intendersi per tali, anche con riguardo alle modalità di rimborso, quelle previste dal Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati vigente presso il
Tribunale di Pordenone;
ha chiesto l'assegnazione della casa familiare alla madre, in quanto collocataria della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, con tutti gli arredi ivi presenti, con rifusione delle spese di lite e accessori di legge. Inoltre, ha chiesto, in via istruttoria, di ordinarsi al ricorrente di dimettere la documentazione afferente il suo stato di quiescenza con riguardo all'introito pensionistico mensile e il bilancio della società della quale detiene la quasi totalità delle quote.
All'esito dell'udienza del 04/04/2025, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, in modifica dei provvedimenti
4 della separazione il Giudice relatore ha disposto che, con decorrenza dalla domanda, il padre contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1
versando all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese, un Controparte_1
assegno di euro 275,00, rivalutabile annualmente secondo incidi ISTAT;
ha confermato per il resto le condizioni della separazione, per quanto attuali.
Inoltre, il Giudice relatore ha ordinato alle parti di depositare, entro termine perentorio e laddove non già prodotte in atti, documentazione fiscale relativa all'anno 2023; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno
2022; documentazione attestante proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private. Infine, il Giudice relatore ha rinviato la causa al giorno 13/09/2024 per le deduzioni delle parti.
Successivamente al deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza del
13/09/2024, con ordinanza del 23/09/2024, il Giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le seguenti condizioni e cioè “1.
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
con conseguenti disposizioni di legge;
2. rinunciare alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare;
3. disporsi che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, il padre contribuisca al Parte_1
mantenimento della figlia versando all'altro genitore entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 250,00, comprensivo del mantenimento ordinario e straordinario, sino al mese di dicembre 2025
5 compreso;
4. spese di lite compensate”. Infine, ha rinviato la causa al
25/10/2024 per le deduzioni delle parti, predisponendo la trattazione scritta della stessa.
In data 16/10/2024, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio dell'udienza al fine di depositare conclusioni congiunte che prevedano anche il trasferimento della quota relativa all'immobile adibito a casa familiare.
Con ordinanza del 25/10/2024, il Giudice relatore ha rinviato la causa al
10/03/2025.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e in data 06/03/2025 hanno chiesto congiuntamente un rinvio dell'udienza già fissata per depositare la documentazione necessaria,
riguardante il trasferimento della suddetta proprietà.
Con decreto del 07/03/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza al
07/04/2025.
In data 26/03/2025-06/04/2025, le parti hanno depositato foglio di conclusioni congiunte e all'udienza del 07/04/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto omologato Cron. n. 1896/2015 del 24/02/2015 – R.G. 3954/2014 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di
6 ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Spilimbergo (PN), in data 27/04/1997; Pt_1 Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPILIMBERGO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 5, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente
7 decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 06/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZANUTEL SABRINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to BRANDOLISIO ANTONELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Spilimbergo (PN) il
27/04/1997, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 13/02/2015, omologato con decreto
Cron. n. 1896/2015 del 24/02/2015 – R.G. 3954/2014 – Tribunale Ordinario di
Pordenone;
1 con la seguente figlia: , nata a [...] al Tagliamento Persona_1
(PN) il 27/08/2002, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da foglio di conclusioni congiunte del 26/03/2025-
06/04/2025 e cioè “1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e in relazione al Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario contratto il giorno 27.04.1997 nel Comune di
Spilimbergo (PN) e trascritto nei registri di Stato Civile di quel Comune al n. 5,
parte 2, serie A, anno 1997.
2) La figlia , maggiorenne ma non ancora indipendente economicamente, Per_1
rimane a vivere presso la residenza materna. Il signor corrisponderà Pt_1
entro il giorno 5 di ogni mese, da Maggio 2025, alla signora a Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia e sino al Dicembre 2025 compreso, l'importo mensile di € 250,00 in Per_1
maniera tracciabile.
3) Darsi atto che a definizione anche di ogni questione patrimoniale eventualmente pendente tra le parti la signora acquista il 50% Controparte_1
in titolarità del signor della casa coniugale sita in Maniago (PN), Via Pt_1
della Vittoria n. 9/A, facente parte del Complesso Condominiale “San Mauro”,
cessione meglio specificata dall'allegato a verbale per il trasferimento immobiliare che viene sottoscritto innanzi al Giudice del Tribunale e a cui ci si riporta integralmente.
4) Darsi atto che la signora provvederà alla trascrizione dell'atto presso CP_1
la Conservatoria dei Registri Immobiliari accollandosi tutte le eventuali spese e provvederà a trasmettere alla cancelleria il duplo che le verrà rilasciato dai competenti uffici.
5) Tutti gli arredi e i beni ora presenti nella casa familiare acquisita dalla
2 signora rimarranno in proprietà della medesima. CP_1
6) Con il presente accordo, integrato dalla cessione immobiliare di cui all'atto allegato e fatta eccezione per l'obbligo di cui al punto 2), le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo.
7) Darsi atto che le spese legali sono interamente compensate tra le parti” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/12/2023, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Spilimbergo (PN), in data 27/04/1997 con;
ha dedotto di Controparte_1
vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale con verbale del 13/02/2015, omologato con decreto Cron. n.
1896/2015 del 24/02/2015 – R.G. 3954/2014 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione era nata la figlia , in atti generalizzata, e che era Per_1
ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
inoltre, ha chiesto, in via principale, di accertare e dichiarare che la figlia sia in grado di provvedere al proprio sostentamento e per Persona_1
l'effetto – a modifica di quanto stabilito nella sentenza di separazione omologata il 24/02/2015 - revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta,
con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Signor quale contributo al Parte_1
mantenimento della propria figlia;
ha chiesto di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente (di lui moglie), con compensi Controparte_1
professionali di causa e spese rifuse;
in subordine, ha chiesto che, nella denegata ipotesi di conferma dell'obbligo di mantenimento a favore della
3 figlia, a parziale modifica della sentenza di separazione del 24/02/2015, venga ridotta, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia , disponendo Per_1
altresì che tale somma venga versata direttamente alla figlia;
ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, in quanto collocataria della figlia maggiore non economicamente autosufficiente;
ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pordenone, con compensi professionali di causa e spese rifusi.
, nel costituirsi nel procedimento il 05/03/2024, non si è Controparte_1
opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto di disporsi, a carico del padre e a favore della madre, un contributo mensile al mantenimento della figlia di euro 480,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, dalla data del deposito della domanda, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 05 di ogni mese;
ha chiesto la suddivisione al
50% tra i genitori delle spese straordinarie afferenti le necessità della figlia da intendersi per tali, anche con riguardo alle modalità di rimborso, quelle previste dal Protocollo di intesa tra magistrati e avvocati vigente presso il
Tribunale di Pordenone;
ha chiesto l'assegnazione della casa familiare alla madre, in quanto collocataria della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, con tutti gli arredi ivi presenti, con rifusione delle spese di lite e accessori di legge. Inoltre, ha chiesto, in via istruttoria, di ordinarsi al ricorrente di dimettere la documentazione afferente il suo stato di quiescenza con riguardo all'introito pensionistico mensile e il bilancio della società della quale detiene la quasi totalità delle quote.
All'esito dell'udienza del 04/04/2025, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, in modifica dei provvedimenti
4 della separazione il Giudice relatore ha disposto che, con decorrenza dalla domanda, il padre contribuisca al mantenimento della figlia Parte_1
versando all'altro genitore entro il giorno 5 di ogni mese, un Controparte_1
assegno di euro 275,00, rivalutabile annualmente secondo incidi ISTAT;
ha confermato per il resto le condizioni della separazione, per quanto attuali.
Inoltre, il Giudice relatore ha ordinato alle parti di depositare, entro termine perentorio e laddove non già prodotte in atti, documentazione fiscale relativa all'anno 2023; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno
2022; documentazione attestante proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante proprietà di beni mobili registrati, da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private. Infine, il Giudice relatore ha rinviato la causa al giorno 13/09/2024 per le deduzioni delle parti.
Successivamente al deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza del
13/09/2024, con ordinanza del 23/09/2024, il Giudice relatore designato ha invitato le parti a conciliare la lite, secondo le seguenti condizioni e cioè “1.
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
con conseguenti disposizioni di legge;
2. rinunciare alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare;
3. disporsi che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, il padre contribuisca al Parte_1
mantenimento della figlia versando all'altro genitore entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno di euro 250,00, comprensivo del mantenimento ordinario e straordinario, sino al mese di dicembre 2025
5 compreso;
4. spese di lite compensate”. Infine, ha rinviato la causa al
25/10/2024 per le deduzioni delle parti, predisponendo la trattazione scritta della stessa.
In data 16/10/2024, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio dell'udienza al fine di depositare conclusioni congiunte che prevedano anche il trasferimento della quota relativa all'immobile adibito a casa familiare.
Con ordinanza del 25/10/2024, il Giudice relatore ha rinviato la causa al
10/03/2025.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e in data 06/03/2025 hanno chiesto congiuntamente un rinvio dell'udienza già fissata per depositare la documentazione necessaria,
riguardante il trasferimento della suddetta proprietà.
Con decreto del 07/03/2025, il Giudice relatore ha differito l'udienza al
07/04/2025.
In data 26/03/2025-06/04/2025, le parti hanno depositato foglio di conclusioni congiunte e all'udienza del 07/04/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto omologato Cron. n. 1896/2015 del 24/02/2015 – R.G. 3954/2014 –
Tribunale Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di
6 ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è
definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Spilimbergo (PN), in data 27/04/1997; Pt_1 Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SPILIMBERGO (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 5, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente
7 decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 06/05/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8