Art. 2.
Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonche' quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformita' a quanto stabilito nei successivi articoli.
Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonche' quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformita' a quanto stabilito nei successivi articoli.