Articolo 2 della Legge 28 giugno 1956, n. 594
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 luglio 1956
Art. 2.
Le liquidazioni ed i pagamenti conseguenti alle disposizioni di cui al precedente articolo nonche' quelli dei reintegri concessi prima dell'8 settembre 1943 e non ancora, in tutto o in parte, liquidati e pagati, e concernenti gli stessi settori, sono fatti in conformita' a quanto stabilito nei successivi articoli.
Entrata in vigore il 6 luglio 1956