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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17411 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4104 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi PARENTI per procura in atti
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: nullità del matrimonio
1 CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per sentire dichiarare la nullità del CP_1 matrimonio contratto dalle parti in Romania il 18.10.2011. Rappresentava all'uopo: che il matrimonio era stato celebrato sfruttando un momento di debolezza e confusione dello stesso, causato da una serie di patologie da cui era afflitto;
che egli, invalido con necessità di assistenza continua dal
2003, aveva conosciuto la nel 1997, assumendola quale badante CP_1
e collaboratrice domestica;
che, nel 2011, abusando della sua fiducia e dello stato di stordimento indottogli dagli psicofarmaci, lo aveva convinto a recarsi in Romania, ove gli aveva manifestato la volontà di sposarlo;
che da quel momento la convenuta aveva preso ad inviare alla propria famiglia di origine ingenti somme di danaro e lo aveva inoltre convinto a trasferirle la proprietà dell'immobile sito in Roma, via Luigi
Pernier, 102; che la predetta aveva successivamente ammesso di aver trasferito 40.000,00 euro alla propria figlia dal conto formalmente intestato solo alla stessa;
che improvvisamente la il 30.6.2017 CP_1
aveva lasciato la casa familiare, portando con sé anche effetti personali dell'attore e lasciandolo privo di assistenza;
che era fuor di dubbio che la convenuta avesse contratto matrimonio solo per trarne profitto, circonvenendo il approfittando dello stato di confusione in cui lo Pt_1
stesso versava nel 2011; che, ai sensi dell'art. 122 c.c., il matrimonio civile poteva essere “soggetto all'azione di nullità, imprescrittibile, quando il consenso di uno dei due coniugi è stato prodotto da un'opera di
“circonvenzione”, risultando, dunque, viziato nel suo costituirsi.”.
Dichiarata la contumacia della convenuta, espletate le prove orali ammesse, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con termine di giorni 30 per il deposito della comparsa conclusionale.
2 Va preliminarmente rilevato che, non avendo l'attore allegato che il consenso a contrarre matrimonio gli sia stato estorto con violenza o sia stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo, ovvero che sia stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge ed avendo invece dedotto di versare, al momento della celebrazione, in uno stato confusionale e di obnubilamento tale da non avergli consentito di determinarsi liberamente e consapevolmente, la domanda attorea va qualificata ai sensi dell'art. 120 c.c..
Ciò posto, dalla documentazione medica in atti (certificazione della Commissione di prima istanza della Asl RMD prot. 15.10.2003) risulta che il sin dal 2003 era affetto da deterioramento cognitivo Pt_1 grave e disorientamento temporo-spaziale. Il teste figlio Testimone_1
dell'attore, ha dichiarato che nel 2011, quando si recava in visita dal padre, una volta ogni venti giorni circa, lo vedeva “sempre assonnato, confuso e poco reattivo” e che, richieste spiegazioni alla all'epoca CP_1
sua badante, la stessa gli aveva riferito che il medico gli aveva prescritto dei farmaci che ella stessa gli somministrava. Ha inoltre dichiarato di aver scoperto del matrimonio tra la ed il padre quando CP_1
quest'ultimo glielo aveva riferito, con vergogna, prima di Natale del
2011. Ha poi aggiunto di aver verificato che la convenuta aveva prelevato tutto il danaro giacente sui conti correnti intestati al padre, il quale aveva ottenuto copia di due assegni tratti sulla Banca Unicredit, dell'importo di 170.000,00 euro e di 17.500,00 euro che la suddetta si era fatta intestare dal marito, il quale non ne aveva però memoria. Ha dichiarato inoltre che a fine giugno 2017 la aveva lasciato la casa familiare, che CP_1
precedentemente, nel 2016, si era fatta intestare, pagando il prezzo di
40.000,00 euro con un assegno circolare tratto sul conto dell'attore presso
Unicredit, poi ridepositando l'importo sul medesimo conto e prelevandolo nuovamente per trasferirlo sul proprio conto personale. Il
3 teste ha altresì riferito che da quando la convenuta si era allontanata il padre stava “bene in salute”.
Il teste ha dichiarato che nell'anno 2011, quando Testimone_2
riusciva, con la moglie, a far visita al suocero, lo vedeva “in uno stato passivo e remissivo, poco lucido, anche se sollecitato con delle domande non rispondeva verbalmente, ma annuiva solamente”. Ha inoltre riferito di aver appreso del matrimonio qualche mese dopo la celebrazione e ha confermato l'allontanamento della CP_1
Posto che il figlio dell'attore ha dichiarato che successivamente all'allontanamento della convenuta lo stato di salute del padre era migliorato, sicchè deve escludersi la sussistenza della condizione di improponibilità dell'azione di cui al comma 2 dell'art. 120 c.c., costituita dalla convivenza annuale dopo il recupero delle pienezza delle facoltà mentali del coniuge incapace, le suesposte risultanze istruttorie consentono di ritenere provati i presupposti di cui all'art. 120 c.c. per l'annullamento del matrimonio.
Invero “L'art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l'incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (Cass. 21 luglio 2021, n. 20862). La disposizione dà rilievo all'incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico: alla stregua di simili condizioni, previste da numerose altre disposizioni dell'ordinamento (cfr. artt. 428, 591, 775, 1425 c.c., ma anche artt.
1191, 1389, 2046 c.c.; artt. 85, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 98 c.p.; art. 286 c.p.p.; 4
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di imputabilità per le sanzioni tributarie, e 2 l. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di imputabilità per le sanzioni amministrative;
ed altre), sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di
4 una volontà cosciente. Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere
l'atto, versi in uno stato patologico – da intendere come alterazione del normale stato fisiologico – che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera
“immaturità o fragilità affettiva”, riconducibile all'essere il soggetto, volta a volta, semplicemente “giovane” o, magari, “anziano”. Nell'art. 120 c.c., così come nelle altre disposizioni che contemplano la figura sopra menzionate, deve invece trattarsi di uno stato patologico, in cui le normali facoltà, cioè, siano patologicamente perturbate, impedendo al soggetto la seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto che compie e, quindi, il formarsi di una volontà che possa dirsi “cosciente” (non, però, nel senso della “incoscienza” che si attribuisce mediamente ai soggetti in età giovanile e che nulla ha di patologico, se non l'entusiasmo e l'energia vitale).…” (Cass. civ. n. 28409/23). Per
l'impugnazione ai sensi dell'art. 120 c.c. è necessaria e sufficiente “la mera incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto, senza che abbia rilievo il pregiudizio dell'incapace o il vantaggio dell'altro contraente, né il dolo o la malafede di quest'ultimo, poiché la nullità del matrimonio è prevista a tutela dell'integrità del consenso dei coniugi, che
l'ordinamento vuole formato in piena libertà e consapevolezza.” (Cass. civ. n.
20862/2021).
La pregressa diagnosi certificata al del tutto verosimilmente Pt_1
incidente sulla capacità di intendere e di volere dello stesso (trattandosi di deterioramento cognitivo grave e di disorientamento spazio- temporale) nonchè la diretta percezione da parte dei testi escussi, nell'anno di celebrazione del matrimonio, della condizione di alterazione del normale stato fisiologico in cui l'attore versava, in quanto assonnato, confuso, poco reattivo, remissivo, scarsamente lucido e silente, consentono di ritenere sussistente, al momento del matrimonio, un 5 perturbamento delle normali facoltà del tale da avergli impedito Pt_1
una consapevole valutazione dell'atto che stava compiendo.
Va, pertanto, dichiarata la nullità del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza al passaggio in giudicato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta.
PQM
dichiara la nullità del matrimonio contratto da ed Parte_1
in AN EA (ROMANIA), il 18.10.2011 ed CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza al passaggio in giudicato (atto n. 00133, parte II, Serie C14, anno 2011); condanna al pagamento delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in 3.809,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA E
CAP.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4104 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi PARENTI per procura in atti
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: nullità del matrimonio
1 CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per sentire dichiarare la nullità del CP_1 matrimonio contratto dalle parti in Romania il 18.10.2011. Rappresentava all'uopo: che il matrimonio era stato celebrato sfruttando un momento di debolezza e confusione dello stesso, causato da una serie di patologie da cui era afflitto;
che egli, invalido con necessità di assistenza continua dal
2003, aveva conosciuto la nel 1997, assumendola quale badante CP_1
e collaboratrice domestica;
che, nel 2011, abusando della sua fiducia e dello stato di stordimento indottogli dagli psicofarmaci, lo aveva convinto a recarsi in Romania, ove gli aveva manifestato la volontà di sposarlo;
che da quel momento la convenuta aveva preso ad inviare alla propria famiglia di origine ingenti somme di danaro e lo aveva inoltre convinto a trasferirle la proprietà dell'immobile sito in Roma, via Luigi
Pernier, 102; che la predetta aveva successivamente ammesso di aver trasferito 40.000,00 euro alla propria figlia dal conto formalmente intestato solo alla stessa;
che improvvisamente la il 30.6.2017 CP_1
aveva lasciato la casa familiare, portando con sé anche effetti personali dell'attore e lasciandolo privo di assistenza;
che era fuor di dubbio che la convenuta avesse contratto matrimonio solo per trarne profitto, circonvenendo il approfittando dello stato di confusione in cui lo Pt_1
stesso versava nel 2011; che, ai sensi dell'art. 122 c.c., il matrimonio civile poteva essere “soggetto all'azione di nullità, imprescrittibile, quando il consenso di uno dei due coniugi è stato prodotto da un'opera di
“circonvenzione”, risultando, dunque, viziato nel suo costituirsi.”.
Dichiarata la contumacia della convenuta, espletate le prove orali ammesse, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio con termine di giorni 30 per il deposito della comparsa conclusionale.
2 Va preliminarmente rilevato che, non avendo l'attore allegato che il consenso a contrarre matrimonio gli sia stato estorto con violenza o sia stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo, ovvero che sia stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge ed avendo invece dedotto di versare, al momento della celebrazione, in uno stato confusionale e di obnubilamento tale da non avergli consentito di determinarsi liberamente e consapevolmente, la domanda attorea va qualificata ai sensi dell'art. 120 c.c..
Ciò posto, dalla documentazione medica in atti (certificazione della Commissione di prima istanza della Asl RMD prot. 15.10.2003) risulta che il sin dal 2003 era affetto da deterioramento cognitivo Pt_1 grave e disorientamento temporo-spaziale. Il teste figlio Testimone_1
dell'attore, ha dichiarato che nel 2011, quando si recava in visita dal padre, una volta ogni venti giorni circa, lo vedeva “sempre assonnato, confuso e poco reattivo” e che, richieste spiegazioni alla all'epoca CP_1
sua badante, la stessa gli aveva riferito che il medico gli aveva prescritto dei farmaci che ella stessa gli somministrava. Ha inoltre dichiarato di aver scoperto del matrimonio tra la ed il padre quando CP_1
quest'ultimo glielo aveva riferito, con vergogna, prima di Natale del
2011. Ha poi aggiunto di aver verificato che la convenuta aveva prelevato tutto il danaro giacente sui conti correnti intestati al padre, il quale aveva ottenuto copia di due assegni tratti sulla Banca Unicredit, dell'importo di 170.000,00 euro e di 17.500,00 euro che la suddetta si era fatta intestare dal marito, il quale non ne aveva però memoria. Ha dichiarato inoltre che a fine giugno 2017 la aveva lasciato la casa familiare, che CP_1
precedentemente, nel 2016, si era fatta intestare, pagando il prezzo di
40.000,00 euro con un assegno circolare tratto sul conto dell'attore presso
Unicredit, poi ridepositando l'importo sul medesimo conto e prelevandolo nuovamente per trasferirlo sul proprio conto personale. Il
3 teste ha altresì riferito che da quando la convenuta si era allontanata il padre stava “bene in salute”.
Il teste ha dichiarato che nell'anno 2011, quando Testimone_2
riusciva, con la moglie, a far visita al suocero, lo vedeva “in uno stato passivo e remissivo, poco lucido, anche se sollecitato con delle domande non rispondeva verbalmente, ma annuiva solamente”. Ha inoltre riferito di aver appreso del matrimonio qualche mese dopo la celebrazione e ha confermato l'allontanamento della CP_1
Posto che il figlio dell'attore ha dichiarato che successivamente all'allontanamento della convenuta lo stato di salute del padre era migliorato, sicchè deve escludersi la sussistenza della condizione di improponibilità dell'azione di cui al comma 2 dell'art. 120 c.c., costituita dalla convivenza annuale dopo il recupero delle pienezza delle facoltà mentali del coniuge incapace, le suesposte risultanze istruttorie consentono di ritenere provati i presupposti di cui all'art. 120 c.c. per l'annullamento del matrimonio.
Invero “L'art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l'incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (Cass. 21 luglio 2021, n. 20862). La disposizione dà rilievo all'incapacità di intendere o di volere di un soggetto, ossia ad un deficit psichico: alla stregua di simili condizioni, previste da numerose altre disposizioni dell'ordinamento (cfr. artt. 428, 591, 775, 1425 c.c., ma anche artt.
1191, 1389, 2046 c.c.; artt. 85, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 98 c.p.; art. 286 c.p.p.; 4
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di imputabilità per le sanzioni tributarie, e 2 l. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di imputabilità per le sanzioni amministrative;
ed altre), sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, a tal punto da impedire in ogni caso la formazione di
4 una volontà cosciente. Occorre, quindi, che il soggetto, al momento di compiere
l'atto, versi in uno stato patologico – da intendere come alterazione del normale stato fisiologico – che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera
“immaturità o fragilità affettiva”, riconducibile all'essere il soggetto, volta a volta, semplicemente “giovane” o, magari, “anziano”. Nell'art. 120 c.c., così come nelle altre disposizioni che contemplano la figura sopra menzionate, deve invece trattarsi di uno stato patologico, in cui le normali facoltà, cioè, siano patologicamente perturbate, impedendo al soggetto la seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto che compie e, quindi, il formarsi di una volontà che possa dirsi “cosciente” (non, però, nel senso della “incoscienza” che si attribuisce mediamente ai soggetti in età giovanile e che nulla ha di patologico, se non l'entusiasmo e l'energia vitale).…” (Cass. civ. n. 28409/23). Per
l'impugnazione ai sensi dell'art. 120 c.c. è necessaria e sufficiente “la mera incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto, senza che abbia rilievo il pregiudizio dell'incapace o il vantaggio dell'altro contraente, né il dolo o la malafede di quest'ultimo, poiché la nullità del matrimonio è prevista a tutela dell'integrità del consenso dei coniugi, che
l'ordinamento vuole formato in piena libertà e consapevolezza.” (Cass. civ. n.
20862/2021).
La pregressa diagnosi certificata al del tutto verosimilmente Pt_1
incidente sulla capacità di intendere e di volere dello stesso (trattandosi di deterioramento cognitivo grave e di disorientamento spazio- temporale) nonchè la diretta percezione da parte dei testi escussi, nell'anno di celebrazione del matrimonio, della condizione di alterazione del normale stato fisiologico in cui l'attore versava, in quanto assonnato, confuso, poco reattivo, remissivo, scarsamente lucido e silente, consentono di ritenere sussistente, al momento del matrimonio, un 5 perturbamento delle normali facoltà del tale da avergli impedito Pt_1
una consapevole valutazione dell'atto che stava compiendo.
Va, pertanto, dichiarata la nullità del matrimonio contratto dalle parti, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza al passaggio in giudicato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta.
PQM
dichiara la nullità del matrimonio contratto da ed Parte_1
in AN EA (ROMANIA), il 18.10.2011 ed CP_1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza al passaggio in giudicato (atto n. 00133, parte II, Serie C14, anno 2011); condanna al pagamento delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in 3.809,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA E
CAP.
Roma, 4.9.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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