Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato in favore del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, autorizzato dall' articolo 3, lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 332 , modificato dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95 , e' elevato a lire 120 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1975.
Il contributo annuo dello Stato in favore del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, autorizzato dall' articolo 3, lettera a), della legge 2 aprile 1958, n. 332 , modificato dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95 , e' elevato a lire 120 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1975.