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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/11/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2529/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 20.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; osservato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 -
n. 2529/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e in persona del g.u., dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2529 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Airola (Bn) n. 689/2024, depositata in data 14.6.2024
TRA
, C.F./P.I. , in p.d.l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Pinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla via G. Martucci n. 35
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Migliore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Airola (Bn), alla via Lavatoio, parco Falzarano
APPELLANTE
E
, c.f. , in p.d.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Angela Acierno ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
APPELLATA
NONCHÉ
- Pagina 2 - , in Controparte_3
p.d.l.r.p.t., con sede legale in Avellino, al viale Cassitto n. 7
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 281 sexies c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , Controparte_3 regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
Sempre in via prioritaria, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017), e dall'art. 339, co. 3, c.p.c., rientrando tra le norme sul procedimento anche quelle sulla giurisdizione.
Andando in prosieguo, per ragioni di ordine logico-pregiudiziale, va esaminato il primo motivo di appello inerente al difetto di giurisdizione dell'a.g.o. in favore del giudice tributario.
Esso è fondato.
Invero, oggetto dell'opposizione di primo grado ex art. 615, co. 1, c.p.c. è la cartella di pagamento n. 017 2024 00031952 30/000, validamente notificata all'opponente di prime cure il 15.3.2024, avente riguardante il pagamento della tassa automobilistica ex art. 17 l. 449/1997 per l'anno 2018, oltre ai diritti annuali della Camera di commercio per l'anno 2019, ed impugnata per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 834352905645 e per prescrizione triennale della pretesa impositiva, intervenuta già prima della notifica della cartella.
Tuttavia, in base ai noti princìpi affermati dalla S.C., va osservato che “Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria
- Pagina 3 - successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19 del d.P.R.
n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020).
Nella sopra indicata pronuncia (Punto 4.3) si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” (v. anche Cass. Sez. Un., n. 12642/2021 e
n. 8465/2022)” (S.U. n. 4227/2023).
Conseguentemente, non venendo in rilievo atti esecutivi successivi alla notifica della cartella e lamentandosi l'intervenuta prescrizione per un vizio di notifica dell'atto presupposto alla cartella, va affermata la giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
- Pagina 4 - Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite del doppio grado, stante la oggettiva controvertibilità della materia in punto di plesso giurisdizionale, vanno compensate tra tutte le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della Ufficio diritto Controparte_3 annuale;
2. DICHIARA il difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge, in relazione alla cartella di pagamento n. 017 2024 00031952 30/000;
3. COMPENSA le spese di lite del doppio grado tra tutte le parti in causa.
Benevento, 21.11.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 20.11.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; osservato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
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n. 2529/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e in persona del g.u., dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2529 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Airola (Bn) n. 689/2024, depositata in data 14.6.2024
TRA
, C.F./P.I. , in p.d.l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Pinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla via G. Martucci n. 35
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Migliore ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Airola (Bn), alla via Lavatoio, parco Falzarano
APPELLANTE
E
, c.f. , in p.d.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Angela Acierno ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
APPELLATA
NONCHÉ
- Pagina 2 - , in Controparte_3
p.d.l.r.p.t., con sede legale in Avellino, al viale Cassitto n. 7
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 281 sexies c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , Controparte_3 regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
Sempre in via prioritaria, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017), e dall'art. 339, co. 3, c.p.c., rientrando tra le norme sul procedimento anche quelle sulla giurisdizione.
Andando in prosieguo, per ragioni di ordine logico-pregiudiziale, va esaminato il primo motivo di appello inerente al difetto di giurisdizione dell'a.g.o. in favore del giudice tributario.
Esso è fondato.
Invero, oggetto dell'opposizione di primo grado ex art. 615, co. 1, c.p.c. è la cartella di pagamento n. 017 2024 00031952 30/000, validamente notificata all'opponente di prime cure il 15.3.2024, avente riguardante il pagamento della tassa automobilistica ex art. 17 l. 449/1997 per l'anno 2018, oltre ai diritti annuali della Camera di commercio per l'anno 2019, ed impugnata per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. 834352905645 e per prescrizione triennale della pretesa impositiva, intervenuta già prima della notifica della cartella.
Tuttavia, in base ai noti princìpi affermati dalla S.C., va osservato che “Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria
- Pagina 3 - successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19 del d.P.R.
n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020).
Nella sopra indicata pronuncia (Punto 4.3) si è chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. Sez. Un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti.” (v. anche Cass. Sez. Un., n. 12642/2021 e
n. 8465/2022)” (S.U. n. 4227/2023).
Conseguentemente, non venendo in rilievo atti esecutivi successivi alla notifica della cartella e lamentandosi l'intervenuta prescrizione per un vizio di notifica dell'atto presupposto alla cartella, va affermata la giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge.
- Pagina 4 - Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di lite del doppio grado, stante la oggettiva controvertibilità della materia in punto di plesso giurisdizionale, vanno compensate tra tutte le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della Ufficio diritto Controparte_3 annuale;
2. DICHIARA il difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia tributaria territorialmente competente dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge, in relazione alla cartella di pagamento n. 017 2024 00031952 30/000;
3. COMPENSA le spese di lite del doppio grado tra tutte le parti in causa.
Benevento, 21.11.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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