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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10177/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 108 TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. DE PASQUALE ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in C.SO RE UMBERTO, 26 TORINO presso lo Controparte_1 studio dell'avv. TABBIA CARLO e dell'avv. CASALEGNO CRISTIANA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte del 24-29/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 21/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1088 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: e , maggiorenni. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/06/2022.
Con ricorso depositato il 07/06/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24/03/2025, innanzi al GOP delegato, le parti davano atto di trattative pendenti e chiedevano un rinvio.
Le parti depositavano note congiunte, dichiarando di aver raggiunto un accordo. Pertanto, all'udienza del 17/04/2025, il GOP revocava l'udienza in origine fissata, sostituendola con il deposito di note scritte. Le parti, dunque, depositavano le note scritte. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO della definitiva assegnazione della casa coniugale sita in Torino, via Arnaldo da
Brescia n. 65, di proprietà esclusiva della sig.ra alla stessa, con i mobili e suppellettili, Parte_1 che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
DISPONE, dato atto dell'attuale autosufficienza economica del figlio , la revoca dell'assegno Per_1 di mantenimento disposto in suo favore a carico del padre, dal mese di maggio 2025. Il sig. CP_1 continuerà a contribuire per la figlia , economicamente non autosufficiente, versando alla Per_2 sig.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 480,00 (dal mese Pt_1 di maggio 2025) anziché i 325,00 sino ad ora versati, oltre rivalutazione annuale Istat che decorrerà dal mese di aprile 2026, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Torino sino al reperimento di stabile attività lavorativa ed autosufficienza economica della stessa. Le parti concordano, inoltre, sin d'ora, che, in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro del figlio
, il padre dovrà nuovamente corrispondere alla signora la somma in precedenza Per_1 Parte_1 complessivamente erogata a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, e cioè euro
650,00 mensili complessivi (euro 325,00 per ciascun figlio).
PRENDE ATTO che con la sottoscrizione delle conclusioni congiunte, le parti dichiarano di aver risolto e definito ai sensi dell'art. 1965 c.c., ogni pendenza, anche con riferimento ai mobili, suppellettili e finanziamenti accesi in costanza di convivenza matrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, anche afferente al trascorso rapporto matrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10177/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 108 TORINO Parte_1 presso lo studio dell'avv. DE PASQUALE ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in C.SO RE UMBERTO, 26 TORINO presso lo Controparte_1 studio dell'avv. TABBIA CARLO e dell'avv. CASALEGNO CRISTIANA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte congiunte del 24-29/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 21/09/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
1088 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: e , maggiorenni. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 10/06/2022.
Con ricorso depositato il 07/06/2024 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24/03/2025, innanzi al GOP delegato, le parti davano atto di trattative pendenti e chiedevano un rinvio.
Le parti depositavano note congiunte, dichiarando di aver raggiunto un accordo. Pertanto, all'udienza del 17/04/2025, il GOP revocava l'udienza in origine fissata, sostituendola con il deposito di note scritte. Le parti, dunque, depositavano le note scritte. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO della definitiva assegnazione della casa coniugale sita in Torino, via Arnaldo da
Brescia n. 65, di proprietà esclusiva della sig.ra alla stessa, con i mobili e suppellettili, Parte_1 che rimarranno di sua esclusiva proprietà.
DISPONE, dato atto dell'attuale autosufficienza economica del figlio , la revoca dell'assegno Per_1 di mantenimento disposto in suo favore a carico del padre, dal mese di maggio 2025. Il sig. CP_1 continuerà a contribuire per la figlia , economicamente non autosufficiente, versando alla Per_2 sig.ra mediante bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 480,00 (dal mese Pt_1 di maggio 2025) anziché i 325,00 sino ad ora versati, oltre rivalutazione annuale Istat che decorrerà dal mese di aprile 2026, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Torino sino al reperimento di stabile attività lavorativa ed autosufficienza economica della stessa. Le parti concordano, inoltre, sin d'ora, che, in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro del figlio
, il padre dovrà nuovamente corrispondere alla signora la somma in precedenza Per_1 Parte_1 complessivamente erogata a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, e cioè euro
650,00 mensili complessivi (euro 325,00 per ciascun figlio).
PRENDE ATTO che con la sottoscrizione delle conclusioni congiunte, le parti dichiarano di aver risolto e definito ai sensi dell'art. 1965 c.c., ogni pendenza, anche con riferimento ai mobili, suppellettili e finanziamenti accesi in costanza di convivenza matrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, anche afferente al trascorso rapporto matrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27.06.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.