Sentenza 2 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00199/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 620 del 2021, proposto da:
- IS RO e MO RO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Leonardo Maruotti e Carlo Viva, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Porto Cesareo, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Porto Cesareo sull’istanza prot. n. 3251 del 4 febbraio 2021;
- dell’obbligo della p.A. di provvedere espressamente sull’istanza di cui al punto precedente;
e per la condanna del Comune di Porto Cesareo a provvedere sull’istanza in oggetto nel termine designato ex art. 117, comma 2, c.p.a.;
e per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento in caso di ulteriore inerzia dell’A.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra MO RO è proprietaria di un immobile sito in Porto Cesareo, alla via Amsterdam 37, legittimato con concessione edilizia in sanatoria n. 151 del 1° settembre 2010.
- detto immobile veniva ceduto in comodato d’uso al sig. IS RO in forza di contratto registrato in data 5 dicembre 2011.
- quest’ultimo, intendendo effettuare alcuni lavori sul predetto immobile, presentava al Comune di Porto Cesareo apposita D.I.A. e provvedeva a corrispondere gli oneri di urbanizzazione richiesti.
- in data 25 luglio 2012, l’A.c. rilasciava il permesso di costruire n. 57.
- nonostante l’avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione e i numerosi solleciti effettuati nel corso del tempo, il Comune non provvedeva alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, tra cui quelle di pubblica illuminazione.
- con istanza prot. n. 3251 del 4 febbraio 2021 i sig.ri RO diffidavano il Comune di Porto Cesareo ad eseguire, nel termine di 30 giorni, i lavori volti alla realizzazione delle opere in parola.
- nell’inerzia dell’A.c. gli stessi proponevano quindi, in data 20 aprile 2021, il presente ricorso, per i motivi che seguono: violazione e falsa applicazione degli artt. 12, commi 2 e 16, d.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria; errore nei presupposti; illogicità; irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost e dell’art. 1 l. n. 241/1990; violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa; violazione del principio di affidamento; violazione del principio di buona fede e correttezza.
- successivamente alla proposizione del ricorso, e in specie in data 21 maggio 2021, il Comune di Porto Cesareo adottava il preavviso di diniego prot. n. 13177.
- allo stesso facevano seguito le osservazioni dei sig.ri RO, del 31 maggio successivo.
- nessun provvedimento veniva tuttavia successivamente emesso.
2.- Ritenuto che:
- il preavviso di rigetto del 21 maggio 2021, quale atto interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non costituiva atto idoneo a manifestare in via definitiva la volontà dell’Amministrazione e non era dunque idoneo ad assolvere all’obbligo di cui all’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 ( tra le ultime, T.A.R. Lazio Roma, III, 12 gennaio 2022, n. 279; T.A.R. Lombardia Milano, III, 3 dicembre 2021, n. 2683 ).
- trattandosi di istanza alla quale il Comune intimato era tenuto a rispondere, il ricorso dev’essere pertanto accolto, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo per l’Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza medesima entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza - esclusa, invece, ogni considerazione di merito, che in questa sede non viene esaminato, e quindi, appunto, nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di ‘risposta’ del Comune di Porto Cesareo; cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, IV, 30 giugno 2017, n. 3234; Consiglio di Stato, III, 8 settembre 2016, n. 3827 .
- le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell’assenza di ogni giustificazione alla propria inerzia da parte dell’A.c., vengono liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 ( mille/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 620 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e con il termine precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Porto Cesareo al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 ( mille/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO