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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2138/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SCALICI FABIO GAETANO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. AGATE GIAMPAOLO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva Controparte_1
che dalla loro unione era nato il figlio (10.04.2011). _1
Adduceva l'interruzione della loro relazione ed invocava l'intervento del Tribunale affinché modificasse l'assetto personale e patrimoniale vigente, statuito dal Tribunale di
Marsala, all'epoca territorialmente competente stante il luogo di residenza della ricorrente e
1 del figlio minore, con decreto del 26.05.2022 (reso nell'ambito del procedimento recante r.g.
n. 2744/2021).
Esponeva che, medio tempore, si era trasferita con il proprio nuovo nucleo familiare a
Paceco, per garantire al figlio (“affetto da disturbo specifico del linguaggio, disturbo _1 dello sviluppo della coordinazione e funzionamento intellettivo limite – ADHD manifestazione combinata con gravità 3”) la continuità delle terapie svolte presso il Centro di Riabilitazione ambulatoriale “Villa Betania”, sito in Valderice.
Chiedeva l'affidamento esclusivo di e la modifica dell'assetto relativo _1
all'esercizio del diritto di visita del padre, nel senso di disporre lo svolgimento degli incontri in spazio neutro, deducendo che il medesimo aveva posto in essere condotte aggressive ed offensive nei confronti della ricorrente e del nuovo compagno, ogniqualvolta costoro avevano accompagnato nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto di separazione. _1
Dava atto dell'assenza di contatti tra ed il padre (in atto sottoposto alla misura _1 cautelare della custodia in carcere) da almeno un anno, anche alla luce del rifiuto, da parte del minore, di trovarsi da solo con il o di trattenersi presso il suo domicilio. CP_1
Lamentava che il non aveva mai contributo al mantenimento del figlio, CP_1 omettendo di corrispondere sia il quantum dovuto a titolo di spese ordinarie, sia la quota di relativa spettanza delle spese straordinarie.
Affermava di sostenere oneri economici piuttosto gravosi per i farmaci e le terapie di sicché chiedeva l'aumento ad € 200,00 dell'assegno posto a carico del _1 CP_1
*****
Con decreto del 16.12.2023, il Tribunale in via provvisoria ed urgente, affidava il minore esclusivamente alla madre e ne disponeva l'ascolto. Nella stessa sede, _1 considerata la sussistenza di taluni indici di affievolita capacità rappresentativa del minore, nominava nell'interesse di costui un curatore speciale ed incaricava il Coordinamento di
Psicologia giuridica e i Servizi sociali per una “breve valutazione preliminare su criticità e risorse”, anche ai fini dell'individuazione del regime di affido e di incontri più confacente.
*****
Si costituiva il resistente contestando le asserzioni della Controparte_1
controparte e, in particolare, lamentando l'intenzione della ricorrente di privarlo del rapporto con _1
2 Negava di aver “posto in essere atteggiamenti minacciosi o aggressivi nei confronti della , né tantomeno dinnanzi o nei confronti del figlio”. Pt_1
Chiedeva, pertanto, la conferma delle statuizioni già vigenti ed escludeva di poter contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura richiesta dalla , in quanto Pt_1 ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso l'abitazione della madre.
*****
All'udienza di prima comparizione del 27.12.2023, si svolgeva l'audizione assistita da psicologo del minore in condizione protetta.
Preso atto della sua collocazione presso Villa Betania nel periodo feriale, si disponeva l'acquisizione di relazione socio-personale da parte degli operatori di detta struttura.
Nelle more, il Tribunale integrava le disposizioni di cui al decreto del 16.12.2023, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 150,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore della ricorrente, quale contributo al mantenimento della prole;
nel contempo, veniva conferito mandato al Ser.D. affinché riferisse sulla presa in carico del già disposta dal Tribunale di Sorveglianza di CP_1
Marsala.
Il P.M. concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda;
il Curatore speciale instava per la conferma dei provvedimenti adottati in corso di causa.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, osserva il Tribunale in primo luogo dalla audizione del minore, già in condizione di fragilità psichica, è emerso un vissuto traumatico e sofferenza alla sola menzione del nome del padre (“ , non ci voglio andare io arrabbiato Persona_2 Tes_1 lui una volta preso marruggio dato fuoco, dato fuoco pavimento… poi io dato marruggio a lui in testa, io stato qui carabinieri ma a lui bacio non lo ho dato. Poi lui preso coltello e puntato alla gola alla mamma, lui cattivo”)
Vanno poi valorizzati, ai fini della valutazione sul regime di affido e visita, anche i Contr coerenti esiti degli accertamenti demandati all' (cfr. rel. C.P.G. del 23.01.2024), ma anche di quelli a cura della comunità che lo ha ospitato: il minore, pur avvertendo “il costante bisogno di verbalizzare le esperienze vissute a casa”, “non parla spontaneamente, né effettua richieste relative al papà biologico” e, piuttosto, “riferisce di attività piacevoli svolte insieme
3 alla mamma e al papà, ruolo che il minore attribuisce all'attuale marito della signora” (cfr. rel. Fondazione Auxilium).
Infatti, ha positivamente interiorizzato positivamente una figura maschile _1
( , che, coinvolto dagli operatori sociosanitari, ha partecipato ai colloqui e Persona_3 fatto “presente di aver sempre collaborato con la moglie e di aver seguito insieme a lei l'iter sanitario del minore, mostrandosi adeguatamente informato circa i percorsi avviati nel tempo” (cfr. rel. C.P.G. cit.).
Dal lato opposto il padre, non adeguatamente consapevole delle esigenze terapeutiche del minore, interamente delegata alla ex compagna (cfr. dichiarazioni della all'ud. Pt_1 del 27.12.2023: “Annualmente va a Troina, ci siamo sempre e solo io e mio marito. il bambino prende dei farmaci, Depakin, ed altri che sono assegnati da Troina. Pago tutto io naturalmente”) come da verbalizzazione dello stesso alla successiva ud. del CP_1
22.05.2024: “Mio figlio da piccolo aveva problemi di parlare e si buttava a terra ma lei lo ha portato a Troina e mi cunsumao un figghio, imbottito di farmaci. Certo ora per i problemi che ha adesso va bene che fa terapia. Io mi sono tenuto a chiamare ma anche adesso con lei non si può parlare perché non è stabile e se dice che è agitato è lei che lo fa agitare, dicendogli parolacce contro di me e infatti lui una volta si era agitato, voleva ammazzare a tutti e si puntava un coltello al collo da solo, sono venuti i poliziotti, se lo volevano portare bloccandolo ma io me lo sono portato e lo ho calmato io a mio figlio”).
Lo stesso non ha fruito di tutte le possibilità offerte per la dimostrazione del CP_1 suo asserito stato di libertà da dipendenze e le valutazioni sulle competenze genitoriali.
Conseguentemente, all'evidenza disponibile, anche in linea con le richieste del
Curatore, pare opportuno confermare il regime personale in atto vigente, statuito con il decreto del 16.12.2023: l'affidamento monogenitoriale alla madre, da integrare con la concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse – quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale – da adottarsi per il minore, apparendo plausibile un aggravarsi delle, già sussistenti, difficoltà nella gestione della vita quotidiana dello stesso, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di
4 maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Quanto al diritto di visita, avuto riguardo all'età del minore, ai gravi indici disponibili allo stato non contrastati da elementi di segno opposto, considerate le fragilità del minore stesso (fermo nel rifiutare qualsivoglia contatto), appare opportuno prevedere l'attuale sospensione del diritto di visita, giacché non rispondente al superiore interesse della prole, fatto salvo l'onere da parte del padre, ove successivamente interessato, di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, al cui esito positivo potrà certamente essere rivalutata la rispondenza del riavvio delle visite al superiore interesse del minore.
*****
Passando, ora, agli aspetti economici, gli addotti elementi di novità riguardanti l'entità delle terapie seguite dal minore, appaiono tali da confermare le condizioni provvisoriamente vigenti, in virtù delle quali il contributo a carico del era stato innalzato ad € 150,00 CP_1 mensili, anche in considerazione della totale assenza di frequentazioni tra padre e figlio, che pone a carico della madre l'intero onere ordinario per il mantenimento della prole. Importo al netto dell'assegno unico, da corrispondersi integralmente alla madre che allo stato si fa integrale carico delle esigenze del minore.
Del resto, la sottoposizione del resistente a detenzione domiciliare non esclude il suo dovere, sussistente in capo ad ogni genitore, di mantenere i figli generati (ben potendo essere autorizzato lo svolgimento di attività lavorativa); ed infatti, detta condizione “non esclude affatto la debenza dell'obbligo contributivo ma pone in discussione soltanto l'accertamento se tutto ciò comporti la scusabilità penale della condotta astrattamente criminosa” (Cass.
Sez. 6, sent. n. 41697/2016; da ultimo: sent. n. 12478/2024).
Ancora sulle spese, si conferma l'obbligo di ambedue i genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, secondo i criteri più dettagliatamente previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
*****
Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
5 − modifica le condizioni statuite nel decreto emesso dal Tribunale di Marsala del
26.05.2022, mantenendo l'operatività del regime di personale e patrimoniale formulato con decreto del 16.12.2023 (come integrato con provvedimento dell'11.07.2024);
− sospende, allo stato, il diritto di visita del CP_1
− condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida nella misura di € 3.809,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2138/2023, promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SCALICI FABIO GAETANO
RICORRENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. AGATE GIAMPAOLO
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva Controparte_1
che dalla loro unione era nato il figlio (10.04.2011). _1
Adduceva l'interruzione della loro relazione ed invocava l'intervento del Tribunale affinché modificasse l'assetto personale e patrimoniale vigente, statuito dal Tribunale di
Marsala, all'epoca territorialmente competente stante il luogo di residenza della ricorrente e
1 del figlio minore, con decreto del 26.05.2022 (reso nell'ambito del procedimento recante r.g.
n. 2744/2021).
Esponeva che, medio tempore, si era trasferita con il proprio nuovo nucleo familiare a
Paceco, per garantire al figlio (“affetto da disturbo specifico del linguaggio, disturbo _1 dello sviluppo della coordinazione e funzionamento intellettivo limite – ADHD manifestazione combinata con gravità 3”) la continuità delle terapie svolte presso il Centro di Riabilitazione ambulatoriale “Villa Betania”, sito in Valderice.
Chiedeva l'affidamento esclusivo di e la modifica dell'assetto relativo _1
all'esercizio del diritto di visita del padre, nel senso di disporre lo svolgimento degli incontri in spazio neutro, deducendo che il medesimo aveva posto in essere condotte aggressive ed offensive nei confronti della ricorrente e del nuovo compagno, ogniqualvolta costoro avevano accompagnato nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto di separazione. _1
Dava atto dell'assenza di contatti tra ed il padre (in atto sottoposto alla misura _1 cautelare della custodia in carcere) da almeno un anno, anche alla luce del rifiuto, da parte del minore, di trovarsi da solo con il o di trattenersi presso il suo domicilio. CP_1
Lamentava che il non aveva mai contributo al mantenimento del figlio, CP_1 omettendo di corrispondere sia il quantum dovuto a titolo di spese ordinarie, sia la quota di relativa spettanza delle spese straordinarie.
Affermava di sostenere oneri economici piuttosto gravosi per i farmaci e le terapie di sicché chiedeva l'aumento ad € 200,00 dell'assegno posto a carico del _1 CP_1
*****
Con decreto del 16.12.2023, il Tribunale in via provvisoria ed urgente, affidava il minore esclusivamente alla madre e ne disponeva l'ascolto. Nella stessa sede, _1 considerata la sussistenza di taluni indici di affievolita capacità rappresentativa del minore, nominava nell'interesse di costui un curatore speciale ed incaricava il Coordinamento di
Psicologia giuridica e i Servizi sociali per una “breve valutazione preliminare su criticità e risorse”, anche ai fini dell'individuazione del regime di affido e di incontri più confacente.
*****
Si costituiva il resistente contestando le asserzioni della Controparte_1
controparte e, in particolare, lamentando l'intenzione della ricorrente di privarlo del rapporto con _1
2 Negava di aver “posto in essere atteggiamenti minacciosi o aggressivi nei confronti della , né tantomeno dinnanzi o nei confronti del figlio”. Pt_1
Chiedeva, pertanto, la conferma delle statuizioni già vigenti ed escludeva di poter contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura richiesta dalla , in quanto Pt_1 ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso l'abitazione della madre.
*****
All'udienza di prima comparizione del 27.12.2023, si svolgeva l'audizione assistita da psicologo del minore in condizione protetta.
Preso atto della sua collocazione presso Villa Betania nel periodo feriale, si disponeva l'acquisizione di relazione socio-personale da parte degli operatori di detta struttura.
Nelle more, il Tribunale integrava le disposizioni di cui al decreto del 16.12.2023, ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 150,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in favore della ricorrente, quale contributo al mantenimento della prole;
nel contempo, veniva conferito mandato al Ser.D. affinché riferisse sulla presa in carico del già disposta dal Tribunale di Sorveglianza di CP_1
Marsala.
Il P.M. concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda;
il Curatore speciale instava per la conferma dei provvedimenti adottati in corso di causa.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, osserva il Tribunale in primo luogo dalla audizione del minore, già in condizione di fragilità psichica, è emerso un vissuto traumatico e sofferenza alla sola menzione del nome del padre (“ , non ci voglio andare io arrabbiato Persona_2 Tes_1 lui una volta preso marruggio dato fuoco, dato fuoco pavimento… poi io dato marruggio a lui in testa, io stato qui carabinieri ma a lui bacio non lo ho dato. Poi lui preso coltello e puntato alla gola alla mamma, lui cattivo”)
Vanno poi valorizzati, ai fini della valutazione sul regime di affido e visita, anche i Contr coerenti esiti degli accertamenti demandati all' (cfr. rel. C.P.G. del 23.01.2024), ma anche di quelli a cura della comunità che lo ha ospitato: il minore, pur avvertendo “il costante bisogno di verbalizzare le esperienze vissute a casa”, “non parla spontaneamente, né effettua richieste relative al papà biologico” e, piuttosto, “riferisce di attività piacevoli svolte insieme
3 alla mamma e al papà, ruolo che il minore attribuisce all'attuale marito della signora” (cfr. rel. Fondazione Auxilium).
Infatti, ha positivamente interiorizzato positivamente una figura maschile _1
( , che, coinvolto dagli operatori sociosanitari, ha partecipato ai colloqui e Persona_3 fatto “presente di aver sempre collaborato con la moglie e di aver seguito insieme a lei l'iter sanitario del minore, mostrandosi adeguatamente informato circa i percorsi avviati nel tempo” (cfr. rel. C.P.G. cit.).
Dal lato opposto il padre, non adeguatamente consapevole delle esigenze terapeutiche del minore, interamente delegata alla ex compagna (cfr. dichiarazioni della all'ud. Pt_1 del 27.12.2023: “Annualmente va a Troina, ci siamo sempre e solo io e mio marito. il bambino prende dei farmaci, Depakin, ed altri che sono assegnati da Troina. Pago tutto io naturalmente”) come da verbalizzazione dello stesso alla successiva ud. del CP_1
22.05.2024: “Mio figlio da piccolo aveva problemi di parlare e si buttava a terra ma lei lo ha portato a Troina e mi cunsumao un figghio, imbottito di farmaci. Certo ora per i problemi che ha adesso va bene che fa terapia. Io mi sono tenuto a chiamare ma anche adesso con lei non si può parlare perché non è stabile e se dice che è agitato è lei che lo fa agitare, dicendogli parolacce contro di me e infatti lui una volta si era agitato, voleva ammazzare a tutti e si puntava un coltello al collo da solo, sono venuti i poliziotti, se lo volevano portare bloccandolo ma io me lo sono portato e lo ho calmato io a mio figlio”).
Lo stesso non ha fruito di tutte le possibilità offerte per la dimostrazione del CP_1 suo asserito stato di libertà da dipendenze e le valutazioni sulle competenze genitoriali.
Conseguentemente, all'evidenza disponibile, anche in linea con le richieste del
Curatore, pare opportuno confermare il regime personale in atto vigente, statuito con il decreto del 16.12.2023: l'affidamento monogenitoriale alla madre, da integrare con la concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse – quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale – da adottarsi per il minore, apparendo plausibile un aggravarsi delle, già sussistenti, difficoltà nella gestione della vita quotidiana dello stesso, in considerazione dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di
4 maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Quanto al diritto di visita, avuto riguardo all'età del minore, ai gravi indici disponibili allo stato non contrastati da elementi di segno opposto, considerate le fragilità del minore stesso (fermo nel rifiutare qualsivoglia contatto), appare opportuno prevedere l'attuale sospensione del diritto di visita, giacché non rispondente al superiore interesse della prole, fatto salvo l'onere da parte del padre, ove successivamente interessato, di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, al cui esito positivo potrà certamente essere rivalutata la rispondenza del riavvio delle visite al superiore interesse del minore.
*****
Passando, ora, agli aspetti economici, gli addotti elementi di novità riguardanti l'entità delle terapie seguite dal minore, appaiono tali da confermare le condizioni provvisoriamente vigenti, in virtù delle quali il contributo a carico del era stato innalzato ad € 150,00 CP_1 mensili, anche in considerazione della totale assenza di frequentazioni tra padre e figlio, che pone a carico della madre l'intero onere ordinario per il mantenimento della prole. Importo al netto dell'assegno unico, da corrispondersi integralmente alla madre che allo stato si fa integrale carico delle esigenze del minore.
Del resto, la sottoposizione del resistente a detenzione domiciliare non esclude il suo dovere, sussistente in capo ad ogni genitore, di mantenere i figli generati (ben potendo essere autorizzato lo svolgimento di attività lavorativa); ed infatti, detta condizione “non esclude affatto la debenza dell'obbligo contributivo ma pone in discussione soltanto l'accertamento se tutto ciò comporti la scusabilità penale della condotta astrattamente criminosa” (Cass.
Sez. 6, sent. n. 41697/2016; da ultimo: sent. n. 12478/2024).
Ancora sulle spese, si conferma l'obbligo di ambedue i genitori al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere in favore del figlio, secondo i criteri più dettagliatamente previsti dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
*****
Infine, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
5 − modifica le condizioni statuite nel decreto emesso dal Tribunale di Marsala del
26.05.2022, mantenendo l'operatività del regime di personale e patrimoniale formulato con decreto del 16.12.2023 (come integrato con provvedimento dell'11.07.2024);
− sospende, allo stato, il diritto di visita del CP_1
− condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida nella misura di € 3.809,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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