TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 26/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 37535 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 iata presso lo studio dell'avv. G. Florio che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 na del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/10/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo :
“condannare l' in persona del legale rappresentante e Controparte_2 direttore Gen a parte della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal gennaio 2024 al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati da tale data a quella odierna, così per una somma di euro 5.317,60 oltre ratei successivi a scadere, interessi come per legge. Con vittoria di spese, e compenso di avvocato in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Non si è costituito in giudizio l' sebbene ritualmente citato e del quale deve essere dichiarata CP_2 la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 26/02/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto. Parte ricorrente ha dedotto e documentalmente provato che:;
”-) con Decreto di omologa n.28820/2023 R.G. pubblicato il 21.5.2024, Il Tribunale Civile di Roma sez. Lavoro ha dichiarato la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento, in favore della ricorrente, del diritto all'indennità di accompagnamento ex art.1 legge n.18/80 dal gennaio 2024 ( all, 1); tale Decreto di omologa è stato notificato all' in modalità telematica il 27.5.2024 (all.2); CP_2
-) con PEC in pari data del 27.5.2024 (all. to inviato all' il modello AP/70 attestante il CP_2 requisito socio economico del non ricovero del ricorrente presso st con retta a carico della Stato a far
1 tempo dalla domanda amministrativa e fu altresì indicato il codice IBAN utile al pagamento della prestazione;
-) nonostante siano trascorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza e dall'invio del modello AP 70 in questione, l' non ha ancora provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti;
CP_2
-) è interess ricorrente proporre domanda giudiziale volta all'accertamento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a far tempo dal gennaio 2024;
-) alla data odierna, il credito complessivo nei confronti dell' da parte del ricorrente, a titolo di ratei CP_2 non corrisposti della indennità di accompagnamento, ammo uro 5.317,60 ( pari a 10 mensilità da euro 531,76 per l'anno 2024);
-) in virtù dell'art. 130 del D.L. 112 del 31.03.1998 la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'
[...] ( ; Controparte_2 CP_2
o covero presso strutture sanitarie con retta a carico della Stato;
-) pertanto a tutt'oggi il credito del ricorrente nei confronti dell è di euro 5.317,60”. CP_2 Sulla base di tali allegazioni e della documentazione prod ricorso deve, quindi, essere accolto considerata la disciplina prevista dall'art. 445 bis c.p.c. atteso che non costituendosi in CP_2 giudizio, non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di correspons ella prestazione per la quale è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario entro il termine di 120 gg. normativamente previsto: consegue la declaratoria del diritto di parte ricorrente alla prestazione richiesta e la condanna di a corrispondere i ratei maturati dell'indennità di accompagnamento CP_2 ex art.1 L.n. 18/80 da ge 2024 e sino alla data di deposito del ricorso pari alla complessiva somma di euro 5.317,60. Quanto agli accessori trova applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 sesto comma l. n.412/91 e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. A norma dell'art. 45 c.6 della L.n. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali. Tali accessori devono riconoscersi con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali;
è un momento che va individuato, argomentando dall'art. 7 della l. n.533 dell'11.8.73 in correlazione con l'art. 1219 comma secondo n. 2 c.c. (Cass. S.U., 30.10.92, n. 11843, e, per il trattamento spettante all'invalido civile ai sensi della l. 118/71, cfr. Cass., 17.3.94 n. 2555), nella data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della medesima senza che l'ente si sia pronunciato. E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento. Va, infine, precisato che “il precetto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione - tenuto presente che esso è espressione d'un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza - anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell'art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l'applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano..nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale” (Cass., sez. lav., 6.11.95 n. 11534).
2 In applicazione dei suesposti principi il convenuto va condannato alla corresponsione in favore CP_2 della parte ricorrente, sugli arretrati del riconos eneficio, degli interessi decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 a decorrere da gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei CP_2 maturati sino alla data di deposito del ricorso pari alla complessiva di a di euro 5.317,60, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo alle condizioni di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre spese CP_2 generali 15 e CPA, da distrarsi. Roma, 26/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
3