TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/05/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
P.u. n. 28-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
con sede in VIALE MAMELI 63 SASSARI
[...] P.IVA_1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da quale mandataria di Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi;
Parte_3
ritenuto che il ricorrente ha provato la propria legittimazione con il deposito dei contratti di cessione in blocco e delle Gazzette ufficiali;
pagina 1 di 4 rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite deposito presso la CP_1
ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
osservato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
considerato che la società non si è costituita e che l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2009 e che non risultano dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio;
che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.) poiché la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali;
che se è vero che deve essere riconosciuta la natura officiosa del procedimento per l'apertura delle liquidazione giudiziale, è vero altresì che il tribunale è obbligato unicamente ad attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche prescindendo da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudicante debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno nel caso in cui l'imprenditore non si sia costituito nella causa e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa,
27/09/2023, n.1954); tutto ciò premesso si deve concludere che il debitore non ha superato la presunzione di cui all'art.2 lett D CCII e che la domanda proposta deve ritenersi provata con riferimento alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
pagina 2 di 4 In merito all'insolvenza si osserva che all'esito dell'istruttoria anche tale requisito oggettivo è risultato provato.
La società non ha provveduto al pagamento del credito del ricorrente portato da titoli esecutivi non contestati (decreto ingiuntivo);
ha subito una procedura esecutiva immobiliare con esito incapiente per il ricorrente;
risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario in misura di euro 100.000 circa;
la società è risultata irreperibile presso la sede legale.
Per tutti i motivi detti, ritenuto che la domanda sia infondata
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di con Parte_1
sede in VIALE MAMELI 63 SASSARI, contumace, delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor;
Persona_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 24.9.2025 ore 9.00;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
pagina 3 di 4 autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 28/04/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
con sede in VIALE MAMELI 63 SASSARI
[...] P.IVA_1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da quale mandataria di Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi;
Parte_3
ritenuto che il ricorrente ha provato la propria legittimazione con il deposito dei contratti di cessione in blocco e delle Gazzette ufficiali;
pagina 1 di 4 rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite deposito presso la CP_1
ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
osservato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
considerato che la società non si è costituita e che l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2009 e che non risultano dichiarazioni fiscali nell'ultimo triennio;
che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.) poiché la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali;
che se è vero che deve essere riconosciuta la natura officiosa del procedimento per l'apertura delle liquidazione giudiziale, è vero altresì che il tribunale è obbligato unicamente ad attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche prescindendo da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudicante debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno nel caso in cui l'imprenditore non si sia costituito nella causa e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame. (Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa,
27/09/2023, n.1954); tutto ciò premesso si deve concludere che il debitore non ha superato la presunzione di cui all'art.2 lett D CCII e che la domanda proposta deve ritenersi provata con riferimento alla sussistenza dei requisiti soggettivi.
pagina 2 di 4 In merito all'insolvenza si osserva che all'esito dell'istruttoria anche tale requisito oggettivo è risultato provato.
La società non ha provveduto al pagamento del credito del ricorrente portato da titoli esecutivi non contestati (decreto ingiuntivo);
ha subito una procedura esecutiva immobiliare con esito incapiente per il ricorrente;
risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario in misura di euro 100.000 circa;
la società è risultata irreperibile presso la sede legale.
Per tutti i motivi detti, ritenuto che la domanda sia infondata
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di con Parte_1
sede in VIALE MAMELI 63 SASSARI, contumace, delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor;
Persona_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 24.9.2025 ore 9.00;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
pagina 3 di 4 autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 28/04/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4