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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2004/2022, promossa da:
in persona Controparte_1
del socio accomandatario (P.IVA ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Brunella Arri, in forza di procura speciale agli atti;
- Attrice -
Contro
Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), corrente in Milano, via G.B.
[...] P.IVA_2
Cassinis n. 21, in persona del suo Procuratore dott. rappresentata e difesa, CP_4
anche in via disgiunta, dall'Avv. Gianni Conti, dall'Avv. Giovanni Battista Filiberti e dall'Avv. Tamara Fornaro in forza di procura speciale agli atti;
- Convenuta -
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
pagina 1 di 16 “Nel merito - accertato e dichiarato che il mezzo TO ER LV tg.
ET779VW ha subito danni come descritti in narrativa e che pertanto parte convenuta è tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione sottoscritto dalla signora e conseguentemente dichiarare tenuta e Parte_1
condannare la convenuta per Controparte_3
l'evento per cui è causa, a corrispondere in favore dell'odierna attrice, Controparte_1
cui è stato ceduto il credito per i danni patiti dal mezzo danneggiato, la
[...]
somma di € 15.770,96= (€. 27.860,65=, detratta la franchigia ai sensi di polizza del
10% e ulteriormente detratto l'acconto ricevuto di €. 10.303,63= cui vanno aggiunti onorari per la trattativa stragiudiziale per €. 1.000,00=) o altro veriore importo accertando in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre interessi dal giorno del dovuto sino all'integrale soddisfo e rivalutazione monetaria.
in via istruttoria Non essendo stata disposta l'istruttoria testimoniale in corso di causa, per non incorrere in alcuna decadenza in caso di gravame, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, con l'escussione dei testi sotto indicati:…(omissis si richiama la nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 29.05.2025);
Sulla Consulenza tecnica d'ufficio Parte attrice, per tutti i motivi in atti, chiede che venga rinnovata la CTU, affidando incarico ad altro consulente con esperienza specifica nel settore ER, sul mezzo tg. ET779VW, di Controparte_5
proprietà della signora , con particolare riferimento alla indagine in Parte_1
ordine alla compatibilità dei danni lamentati e riportati dal mezzo nell'evento del
01.08.20 ed alla complessità delle opere di riparazione, agli interventi da eseguirsi sulla cabina e sulla cellula abitativa, al numero di ore e di addetti impiegati nelle operazioni di ripristino ed ai costi per manodopera, materiali di consumo e ricambi, avuto anche riguardo alle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'azienda attorea.
pagina 2 di 16 Col favore delle spese di giudizio, spese generali 15%, spese per l'attività di assistenza nella fase della Mediazione Obbligatoria per € 341,62=, fase cui la controparte non ha aderito, OLTRE IVA e CPA e spese di eventuale CTU e TP come per legge.”
Per la convenuta:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingersi la pretesa così come formulata dall'attrice in atto di citazione, limitando il residuo da corrispondere a carico della convenuta nella somma indicata dal CTU Con vittoria di spese e compenso professionale o con compensazione delle stesse.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l Controparte_1
(da qui in poi breviter “ ” o “la ”
[...] Controparte_1 Parte_2 CP_1
conveniva innanzi al Tribunale di Alessandria,
[...]
(da qui in poi Controparte_3
breviter “la Compagnia” o “ ”, esponendo: CP_3
- che in data 1° agosto 2020, il veicolo TO ER LV tg. ET779VW, di proprietà di tal (doc. n. 1), mentre transitava in Alessandria, nella piazza Parte_1
Genova, veniva sorpreso da una violenta grandinata con caduta di rami, che procuravano al mezzo ingenti danni alla carrozzeria ed al rivestimento interno, questi ultimi dovuti alle infiltrazioni di acqua insinuatasi dal tetto, parzialmente divelto nel terminale;
- che il sinistro veniva denunciato dalla SI.ra alla Compagnia Pt_1 Controparte_6
in data 23.11.2020 e ciò in forza della polizza assicurativa ” n. Controparte_7
47908764, le cui condizioni garantivano anche dai fenomeni naturali, con scoperto del
10% minimo di € 200,00 (doc. n. 3);
pagina 3 di 16 - che la SI.ra incaricava l'attrice della riparazione del veicolo contestualmente Pt_1
cedendole il proprio credito avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo;
- che l'autocarrozzeria provvedeva quindi all'integrale riparazione del
[...]
, sopportando costi ammontanti complessivamente ad € 27.860,65, come da CP_5
fattura n. 449 del 23.11.2021 (doc. n. 5);
- che la Compagnia convenuta, aperto il sinistro n. 00485-2020- 000000417 provvedeva a far periziare il mezzo e in seguito, ad inoltrare all'attrice il minor importo di €
10.303,63= che veniva trattenuto dalla in acconto sul maggior dovuto;
Parte_2
- che ad oggi, sul totale delle riparazioni effettuate per € 27.860,65=, detratta la franchigia ai sensi di polizza del 10% e ulteriormente detratto il ricevuto di €.
10.303,63=, risulta ancora dovuta la somma di € 14.770,96=;
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice, quale titolare del credito della SI.ra in Pt_1
forza di cessione opponibile alla convenuta ex art. 1260 co. I c.c., ha domandato la condanna di , al pagamento della restante quota parte dei danni patrimoniali CP_3
discendenti dal sinistro per € 14.770,96, oltre ad € 1.000,00 per le spese di assistenza legale in fase stragiudiziale e così per complessivi 15.770,96=.
Si costituiva in giudizio la Compagnia, contestando la domanda attorea ed in particolare rilevando ed eccependo:
- che la polizza vigente alla data del sinistro (01.08.2020) è la n. 47451377 stipulata tra e la SI.ra contro il rischio di danni materiali e diretti al veicolo CP_3 Parte_1
TO ER targato ET779VW in conseguenza di fenomeni naturali (cfr. doc. 1) e non la n. 47908764, erroneamente invocata in atto di citazione, stipulata in occasione della scadenza della prima (segnatamente, in data 05.08.2020);
pagina 4 di 16 - che il ER della SI.ra era stato visionato da un perito fiduciario di Per_1
, prima e durante i lavori di riparazione, il quale aveva escluso l'esistenza di CP_3
fenomeni infiltrativi riconducibili alla grandinata;
- che all'esito dell'indagine tecnica, aveva quindi, liquidato il danno in CP_3
complessivi € 11.448,48 provvedendo a corrispondere alla carrozzeria cessionaria il relativo indennizzo (sotto deduzione dello scoperto di polizza, pari al 10%); importo da ritenersi congruo e coerente con la stima dei danni materiali direttamente subiti dal veicolo assicurato a causa del sinistro e con la quantità e qualità degli interventi necessari per la sua rimessione in pristino;
- che non poteva gravare sulla Compagnia la refusione di alcuna spesa per l'attività stragiudiziale posta in essere dal legale avversario, atteso che i contatti per definire il sinistro ante causam si erano svolti direttamente tra e e che l'unica CP_3 CP_1
attività difensiva svolta dal legale avversario in sede stragiudiziale era consistita in una lettera datata 02.02.2022, cui non era seguita alcuna trattativa.
Sulla scorta di tali eccezioni parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La scrivente G.I, in prima udienza, verificata l'assenza della condizione di procedibilità, assegnava alle parti congruo termine per introdurre la mediazione, la quale si concludeva con esito negativo.
La causa veniva trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e istruita con espletamento di C.T.U. in risposta al seguente quesito:
“Il CTU, in base alla documentazione versata in atti;
a) Accerti i danni riportati dal mezzo TO ER LV tg. ET779VW, di proprietà della SI.ra , causalmente riconducibili all'evento atmosferico Parte_1
pagina 5 di 16 di grandinata occorso il 1° agosto 2020, in Alessandria;
si esprima specificamente in ordine alla riconducibilità a tale evento di un'infiltrazione d'acqua dall'oblò posteriore del tetto, che avrebbe danneggiato – secondo la ricostruzione attorea - il rivestimento interno del soffitto del camper;
b) Identifichi gli interventi necessari per la riparazione del mezzo in rapporto ai danni causalmente riconducibili al sinistro e ne quantifichi i relativi costi relativamente alla manodopera, ai materiali di consumo ed ai ricambi, quantifichi quindi, a termini di polizza, l'indennizzo in nesso di causa con il sinistro occorso in data 1.08.2020;
c) Tenti la conciliazione della vertenza dando atto delle posizioni assunte dalle parti a questo preciso fine”
All'esito, tentata – senza buon esito – la conciliazione delle parti, veniva richiesto al
CTU di integrare il proprio elaborato peritale, “specificando, con riferimento alla risposta fornita al quesito “b” ed alla quantificazione del costo delle riparazioni (€.
15.345,64 iva compresa), come è stato determinato il suddetto importo:
• indicando nominalmente le lavorazioni che ha ritenuto necessarie per la riparazione dei danni causalmente riconducibili al sinistro nonché le ore di manodopera stimate per ciascuna di esse – specificando quali lavorazioni invece ha escluso perché ascrivibili ai danni da infiltrazione -;
• come ha determinato la voce “materiali di consumo” quantificata in n. 102,22 ore;
• quali sono i pezzi di ricambio (e con quale valore per ciascuno) che ha considerato per addivenire alla quantificazione di € 1.470,00”.
All'esito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione pagina 6 di 16 La presente controversia, non avendo parte convenuta sollevato alcuna eccezione in merito all'an della pretesa azionata, ovvero all'esistenza e titolarità del credito vantato nei suoi confronti, ha investito solo il tema della quantificazione del danno risarcibile, dovendosi invece ritenere fatti non specificamente contestati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., sia il sinistro del 1.08.2020 sia l'operatività della polizza n. CP_3
47451377.
L'oggetto della causa deve, quindi, individuarsi nell'esatta determinazione del quantum del diritto all'indennizzo assicurativo, sul quale le parti hanno assunto posizioni molto divergenti, anche all'esito della CTU svolta in corso di causa.
L'attrice ha infatti quantificato il danno nella complessiva somma di € 27.860,65, corrispondente al costo delle lavorazioni da sé effettuate per riparare ai danni riportati dal mezzo a causa della grandine, dell'acqua e dei rami che si sono abbattuti su di esso in occasione dell'evento atmosferico del 1.08.2020, producendo a sostegno delle proprie ragioni risarcitorie sia la fattura emessa per le lavorazioni effettuate - la n. 449 del
23.11.2021 - corredata da fotografie ritraenti tutte le fasi della riparazione (doc. 5) sia una perizia di parte a firma dell'Ing. (doc. 15). Persona_2
Parte convenuta ha invece ritenuto la propria quantificazione del danno (per € 11.448,48 al lordo della franchigia) congrua, ed al contrario: i) “spropositato” il numero di ore
(204) computato dall'attrice sotto la voce “Materiali di consumo”, ritenute congrue nella misura di 92; ii) parimenti eccessivo quello di ore 324 computato sotto la voce
“Manodopera carrozzeria”, ritenute congrue nella misura di 123; iii) non corretto il costo orario riferito alla voce “Manodopera carrozzeria” di € 53,00/h (ritenendo adeguato quello di € 48,00/h).
Inoltre, la Compagnia ha contestato che possano ritenersi causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa (oltre che provate nella loro esistenza e consistenza) le infiltrazioni provenienti dall'oblò posteriore del tetto del caravan, che avrebbero, pagina 7 di 16 secondo l'attrice, danneggiato il rivestimento interno del soffitto e dunque in tesi, reso necessarie ulteriori lavorazioni alla cabina interna.
Ciò posto, a parere di chi scrive, onde dirimere il contrasto sorto tra le parti, meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuta la CTU espletata in corso di causa a firma del perito Dott. , cui è stato demandato di accertare i danni riportati dal mezzo Per_3
tg. ET779VW, causalmente riconducibili all'evento Controparte_5
atmosferico di grandinata occorso il 1° agosto 2020 (con particolare riguardo al dibattuto fenomeno infiltrativo); di identificare gli interventi necessari per la riparazione e di quantificarne i relativi costi.
Ebbene, il CTU, anche all'esito delle integrazioni all'elaborato peritale demandategli dal
Tribunale, ha ritenuto:
- che il danno riportato dalla carrozzeria del caravan (accertato solo sul materiale fotografico presente agli atti del processo dal momento che il mezzo è stato integralmente riparato) è verosimilmente riconducibile all'evento grandinigeno del
1.08.2020;
- che invece il danno da infiltrazione lamentato dall'attrice, non è causalmente addebitabile all'evento atmosferico e ciò in quanto se, come sostiene , a CP_1
causare il percolamento d'acqua meteorica fosse stata la caduta di rami sul tetto del camper ( oltre alla violenta grandinata), si sarebbero dovuti riscontrare segni evidenti di tale impatto sia sull'oblò che sulla superficie del tetto e della riloga che ricopre a congiunzione il tetto e le pareti “elementi che appaiono invece integri”. Inoltre, aggiunge il CTU a sostegno della propria tesi: “la predetta riloga in resina di colore grigio scuro, riporta segni di stuccatura nelle fessure di congiunzione;
a dimostrazione che il fenomeno dell'infiltrazione persisteva già da tempo”.
pagina 8 di 16 Alla luce di ciò, il CTU, ritenendo privi di nesso eziologico con l'evento grandigeno i danni da infiltrazione riportati dagli interni del camper, ha apprezzato, ai fini della stima demandatagli, solo quelli accertati sulla carrozzeria – rispetto ai quali ha comunque rilevato l'oggettiva difficoltà di effettuare una valutazione postuma a mezzo già riparato, basandosi sul mero materiale fotografico agli atti, che tuttavia, a dire del perito, non rappresenta in modo chiaro la quantità e consistenza dei bolli riportati dalla struttura (v. pag. 5 della relazione integrativa).
Quindi il CTU, pur dando atto delle suddette difficoltà riscontrate nell'accertamento, è giunto a identificare le lavorazioni necessarie per porre rimedio ai danni alla carrozzeria riportati dal camper ed il relativo monte ore di manodopera necessaria al compimento di ciascuna, nei seguenti termini: (pag. 5 della relazione integrativa): “lavaggio h. 3; disabbigliamento degli accessori h. 22; montaggio h. 26; sigillatura h. 10; verniciatura
h. 102,22; finizione h. 5” per un totale di n. 168 ore di lavoro, che moltiplicato per il costo orario della manodopera (quantificato nella misura di € 53,00/h) ha condotto all'importo di € 8.904,00 (v. pag. 16 della relazione).
Egli poi ha aggiunto a titolo di “materiali di consumo” per l'operazione di verniciatura, la somma di € 2.104,40, ottenuta moltiplicando le ore ritenute necessarie per tale lavorazione (h. 102,22) per il valore di € 20,00; la somma di € 100,00 a titolo di smaltimento rifiuti ed infine la somma di € 1.470,00 quale costo sostenuto dall'attrice per i ricambi (decalcomanie, modanature, guarnizioni, sigillante); il tutto, per una complessiva stima di € 12.578,40 ovvero € 15.345,64 (iva inclusa al 22%).
Le conclusioni rassegnate paiono condivisibili. La perizia sebbene in alcuni passaggi un po' sbrigativa, è chiara e mette sufficientemente in luce i criteri adottati per giungere alle conclusioni rassegnate, che si ritengono attendibili e possono essere fatte proprie dal
Tribunale.
pagina 9 di 16 Parte attrice, tramite il proprio TP Ing. ha formulato osservazioni critiche alle Per_2
determinazioni del CTU, relative, in particolare, al metodo ed ai parametri di valutazione utilizzati dal medesimo nello svolgimento degli accertamenti.
Più specificamente, la critica dell'Ing. si è appuntata su due aspetti: i) Per_2
l'esclusione tra le voci risarcibili, dei danni relativi alle infiltrazioni di acqua meteorica dall'oblo posto sul tetto – da imputarsi, a suo dire, all'evento atmosferico per cui è causa atteso che dai controlli effettuati dalla medesima attrice in occasione di un'altra precedente riparazione eseguita sul medesimo mezzo nell'aprile 2018, non era emersa la presenza di alcuna infiltrazione;
ii) l'adozione di un metodo errato ed approssimativo per quantificare le ore necessarie per svolgere le riparazioni ritenute necessarie;
infatti, afferma il TP, se è vero che mancano tempari di riferimento utilizzabili per i veicoli camper come quello per cui è causa, è vero altresì che esistono altri metodi utilizzati dalle software house che elaborano tempari, condivisi con l per misurare e CP_8
attribuire un tempo ad ogni elemento da sostituire e riparare a regola d'arte, come avrebbe fatto l'attrice.
Tali osservazioni a parere di chi scrive sono in parte non condivisibili ed in parte non idonee a confutare le conclusioni cui è addivenuto CTU.
Quanto alla questione delle infiltrazioni, sul punto si ritiene logica e condivisile l'osservazione del CTU in merito al fatto che, non riscontrandosi segni dell'asserito impatto sull'oblò e sul tetto di rami e grandine (che effettivamente non si scorgono in nessuna delle fotografie che ritraggono tali punti del mezzo, per come si presentavano post sinistro – docc. 5 e 15 att. e 3 conv) è poco plausibile e comunque deve ritenersi indimostrato che tale impatto sia effettivamente avvenuto o che comunque sia stato forte abbastanza da provocare il distacco delle sigillature tra tetto ed oblò (dalla quale si sarebbe insinuato secondo l'attrice il percolamento di acqua meteorica originante l'infiltrazione lamentata).
pagina 10 di 16 Venendo invece alla seconda doglianza, essa si appunta in estrema sintesi sul metodo utilizzato dal CTU per indicare il numero delle ore necessarie a svolgere le lavorazioni riconosciute come necessarie per la riparazione dei danni riportati dalla carrozzeria.
In effetti a ben vedere, solo qui si annida la più consistente differenza tra le conclusioni rassegnate dal TP attoreo e quelle rassegnate dal CTU.
Infatti, confrontando la tabella riassuntiva delle lavorazioni e dei tempi di cui alle pagg.
27 e 28 della relazione del TP e quella elaborata dal CTU a pag. 16 della Per_2
relazione del 29.03.2024 ed alle pagg. 5 e 6 dell'integrazione del 20.01.2025; si evince che: i) le lavorazioni effettuate dall'attrice sono state pressochè tutte ritenute adeguate, fatta eccezione per quella di decapaggio ritenuta “un'operazione che si effettua sulla zincatura e non sui camper”, ma ne è stato grandemente abbattuto – dal CTU – il tempario;
ii) i parametri di costo orario usati dal CTU, sono i medesimi utilizzati dal
TP attoreo (53,00 €/h per la manodopera e 20,00 €/h per il materiale di consumo); iii) il costo considerato per lo “smaltimento rifiuti” è identico € 100,00 e sono pressochè identici anche i costi imputati per i ricambi;
spiegandosi lo scarto di € 106,56 tra il quantum indicato dal TP attoreo (complessivi € 1.576,56) è quello indicato dal CTU
(1.470,00) in ragione dello scomputo dei costi relativi al problema infiltrativo.
Il vero e proprio divario tra le pozioni assunte dai periti di parte e dal CTU, riguarda quindi il monte ore ritenuto necessario per le lavorazioni;
il CTU ha ritenuto
“spropositato” (pag. 4 della relazione integrativa) quello quantificato per ciascuno degli interventi eseguiti dalla;
di cui ha citato a titolo esemplificativo: le 21,5 h. Parte_2
conteggiate per la sola verniciatura della mansarda (pari a 3 giorni); le quasi 34 h. (più di
4 giorni) per la verniciatura della parete laterale dx;
le 32,5 h. per la parete sx;
le 12,33
h. per il solo lavaggio (definite “un'enormità”); le 29,56 h. per la cd. mascheratura – ovvero la copertura ai fini di protezione -, anch'esse ritenute eccessive “atteso che tutte le parti amovibili sono state smontate”.
pagina 11 di 16 Ebbene, a parere di chi scrive, come osservato dal CTU, il tempario proposto dall'attrice non è condivisibile e genera un monte ore di lavorazioni per cui non può ritenersi integrato il requisito di cui all'art. 1223 c.c.
Esso, infatti, sotto il profilo del metodo, definito “dei microtempi”, individua il tempo impiegato sulla base delle dimensioni del mezzo oggetto di intervento, valorizzando unicamente i metri quadrati di superficie complessivamente trattata ma marginalizzando del tutto la qualità e quantità dei danni che effettivamente richiedevano una riparazione.
Detto altrimenti, come efficacemente scritto dal TP di parte convenuta Geom.
adottando questo metodo, “un ER con 10 bolli o con 500 bolli viene CP_9
gestito in termini di ore alla stessa stregua”.
E ciò trova conferma nella relazione peritale attorea, nella quale la stima delle ore di lavorazione (addirittura superiore a quella allegata dall'attrice nei propri scritti difensivi)
è stata svolta considerando “lo studio dei tempi diretti rilevati sul veicolo dall ” “non essendo presente un tempario di riferimento Controparte_1
condiviso sui processi riparativi di camper e motorhome”, senza alcuno specifico riferimento alla concreta consistenza e diffusione degli ammaccamenti alla carrozzeria riportati dal mezzo ed eziologicamente riferibili al fenomeno di grandine occorso;
danni materiali che invero, dalle foto prodotte agli atti e ritraenti la carrozzeria del camper post sinistro, paiono piuttosto modesti: non si intravedono ad esempio significativi bolli o avvallamenti, quanto piuttosto graffi e abrasioni.
Tale modus procedendi a parere di chi scrive, come osservato dalla convenuta, ha legittimato quella che ha assunto le forme di un'operazione di restauro più che di riparazione dei danni direttamente ascrivibili al sinistro, il cui onere però non può essere rifuso dalla convenuta in quanto non rappresenta un indennizzo, quanto piuttosto una rivalutazione del mezzo il cui valore non può che gravare sulla proprietaria del camper.
pagina 12 di 16 Per tutto quanto sopra ritenuto, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal CTU, determina in € 15.345,64 (iva inclusa) il costo della riparazione dei danni da porsi in nesso di causa col sinistro del 1.08.2020.
Tenuto conto dello scoperto di cui alle condizioni contrattuali di polizza assicurativa, pari al 10% del valore del danno e dell'avvenuto versamento da parte di a CP_3
parziale soddisfacimento del credito attoreo di € 10.603,33, l'ammontare della prestazione indennitaria ancora dovuta all'attrice corrisponde ad € 3.207,75.
In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente devalutato alla data in cui si è verificato il sinistro (1.08.2020) e poi annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sino alla data di deposito della presente sentenza e sulla somma annualmente rivalutata (ai fini del risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli) devono calcolarsi i c.d. interessi compensativi, secondo i criteri dettati da Cass. SS.UU. n. 1712/95.
Effettuato tale calcolo, l'importo dovuto dalla convenuta, risulta oggi pari ad € 3.538,39 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo.
Parte attrice in citazione ha richiesto altresì il riconoscimento, quale voce risarcitoria, della somma di € 1.068,80 (accessori inclusi) a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, producendo a corredo della domanda, al doc. 11, la proposta di parcella emessa dal difensore per il predetto importo, dovuto per “consulenza legale e redazione richiesta danni con trattativa stragiudiziale per definizione sinistro in oggetto”. pagina 13 di 16 La domanda può essere accolta.
Sul punto, giova ricordare che "nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) e non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito" (cfr. Cass., n. 2644/2018; Cass., n.
24481/2020; Cass., n. 15732/2022).
In altre parole, il Tribunale investito della relativa richiesta risarcitoria è chiamato, caso per caso, a valutare se le spese stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e/o dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza (Cass. n.
3266/2016). Si deve ritenere, invece, del tutto irrilevante la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo comprovare che nel patrimonio dell'assistito sia insorto l'obbligo del relativo pagamento
(Cass. n. 22826/2010 “Non è infine superfluo aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di confutare l'assunto secondo cui, laddove, in dipendenza del fatto lesivo, il danneggiato non abbia ancora effettuato alcun esborso, ma sia solo gravato dall'obbligo di effettuarlo, non sia perciò solo enucleabile un danno attuale, suscettibile, in quanto tale, di essere risarcito. Ritiene invero il collegio che la locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c., individua il danno emergente, non possa essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, perchè il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che, è bene ricordarlo, è l'insieme dei rapporti giuridici, con
pagina 14 di 16 diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (confr. Cass. civ. 20 agosto
2009, n. 18515; Cass. civ. 5 luglio 2002, n. 9740)”.
Nel caso in esame, l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dall'Avv. Arri è provata documentalmente dalla produzione n. 10 (pec del 2.02.2022 contenente la richiesta di risarcimento danni) ed essa (nonché la relativa spesa) deve ritenersi oltre che necessaria anche di importo congruo. Va, infine anche riconosciuto il diritto dell'attrice all'importo di € 522,00 per l'assistenza prestata dal TP (doc. 15), risultante dalla proforma Per_2
di parcella depositata in atti.
Deve dunque essere riconosciuta all'attrice quale ulteriore posta del danno risarcibile, la spesa derivante dall'assistenza legale (€ 1.068,80) e tecnica (€ 522,00) ricevuta ante causam ammontante a complessivi € 1.590,80.
In definitiva, la somma ancora da riconoscersi dall'attrice per il sinistro oggetto di causa,
è complessivamente pari ad € 5.129,19
Le spese di lite, incluse quelle della procedura di mediazione, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo:
I) quelle del presente giudizio, considerato il valore del decisum (Cass. n. 197/2020) ed i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in €
2.552,00 oltre agli esborsi per € 264,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge;
II) quelle per la espletata mediazione obbligatoria, nella somma richiesta e documentata di € 341,62;
Per le stesse ragioni devono essere definitivamente posti a carico della convenuta i costi della CTU espletata nel presente giudizio pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
a Controparte_3
corrispondere in favore di Controparte_1
la somma di € 5.129,19 oltre agli interessi legali maturandi dalla data
[...]
del deposito della presente sentenza sino al saldo;
• Condanna Controparte_3
a rifondere in favore di
[...] [...]
le spese processuali, che liquida in € Controparte_1
2.552,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli esborsi per € 264,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
oltre alle spese per la mediazione di € 341,62;
• Pone le spese di CTU liquidate con decreto del 13.02.2025, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Alessandria, il 14.12.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2004/2022, promossa da:
in persona Controparte_1
del socio accomandatario (P.IVA ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Brunella Arri, in forza di procura speciale agli atti;
- Attrice -
Contro
Controparte_3
(C.F. e P.IVA ), corrente in Milano, via G.B.
[...] P.IVA_2
Cassinis n. 21, in persona del suo Procuratore dott. rappresentata e difesa, CP_4
anche in via disgiunta, dall'Avv. Gianni Conti, dall'Avv. Giovanni Battista Filiberti e dall'Avv. Tamara Fornaro in forza di procura speciale agli atti;
- Convenuta -
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
pagina 1 di 16 “Nel merito - accertato e dichiarato che il mezzo TO ER LV tg.
ET779VW ha subito danni come descritti in narrativa e che pertanto parte convenuta è tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione sottoscritto dalla signora e conseguentemente dichiarare tenuta e Parte_1
condannare la convenuta per Controparte_3
l'evento per cui è causa, a corrispondere in favore dell'odierna attrice, Controparte_1
cui è stato ceduto il credito per i danni patiti dal mezzo danneggiato, la
[...]
somma di € 15.770,96= (€. 27.860,65=, detratta la franchigia ai sensi di polizza del
10% e ulteriormente detratto l'acconto ricevuto di €. 10.303,63= cui vanno aggiunti onorari per la trattativa stragiudiziale per €. 1.000,00=) o altro veriore importo accertando in conseguenza dei fatti per cui è causa, oltre interessi dal giorno del dovuto sino all'integrale soddisfo e rivalutazione monetaria.
in via istruttoria Non essendo stata disposta l'istruttoria testimoniale in corso di causa, per non incorrere in alcuna decadenza in caso di gravame, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, con l'escussione dei testi sotto indicati:…(omissis si richiama la nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 29.05.2025);
Sulla Consulenza tecnica d'ufficio Parte attrice, per tutti i motivi in atti, chiede che venga rinnovata la CTU, affidando incarico ad altro consulente con esperienza specifica nel settore ER, sul mezzo tg. ET779VW, di Controparte_5
proprietà della signora , con particolare riferimento alla indagine in Parte_1
ordine alla compatibilità dei danni lamentati e riportati dal mezzo nell'evento del
01.08.20 ed alla complessità delle opere di riparazione, agli interventi da eseguirsi sulla cabina e sulla cellula abitativa, al numero di ore e di addetti impiegati nelle operazioni di ripristino ed ai costi per manodopera, materiali di consumo e ricambi, avuto anche riguardo alle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'azienda attorea.
pagina 2 di 16 Col favore delle spese di giudizio, spese generali 15%, spese per l'attività di assistenza nella fase della Mediazione Obbligatoria per € 341,62=, fase cui la controparte non ha aderito, OLTRE IVA e CPA e spese di eventuale CTU e TP come per legge.”
Per la convenuta:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingersi la pretesa così come formulata dall'attrice in atto di citazione, limitando il residuo da corrispondere a carico della convenuta nella somma indicata dal CTU Con vittoria di spese e compenso professionale o con compensazione delle stesse.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l Controparte_1
(da qui in poi breviter “ ” o “la ”
[...] Controparte_1 Parte_2 CP_1
conveniva innanzi al Tribunale di Alessandria,
[...]
(da qui in poi Controparte_3
breviter “la Compagnia” o “ ”, esponendo: CP_3
- che in data 1° agosto 2020, il veicolo TO ER LV tg. ET779VW, di proprietà di tal (doc. n. 1), mentre transitava in Alessandria, nella piazza Parte_1
Genova, veniva sorpreso da una violenta grandinata con caduta di rami, che procuravano al mezzo ingenti danni alla carrozzeria ed al rivestimento interno, questi ultimi dovuti alle infiltrazioni di acqua insinuatasi dal tetto, parzialmente divelto nel terminale;
- che il sinistro veniva denunciato dalla SI.ra alla Compagnia Pt_1 Controparte_6
in data 23.11.2020 e ciò in forza della polizza assicurativa ” n. Controparte_7
47908764, le cui condizioni garantivano anche dai fenomeni naturali, con scoperto del
10% minimo di € 200,00 (doc. n. 3);
pagina 3 di 16 - che la SI.ra incaricava l'attrice della riparazione del veicolo contestualmente Pt_1
cedendole il proprio credito avente ad oggetto l'indennizzo assicurativo;
- che l'autocarrozzeria provvedeva quindi all'integrale riparazione del
[...]
, sopportando costi ammontanti complessivamente ad € 27.860,65, come da CP_5
fattura n. 449 del 23.11.2021 (doc. n. 5);
- che la Compagnia convenuta, aperto il sinistro n. 00485-2020- 000000417 provvedeva a far periziare il mezzo e in seguito, ad inoltrare all'attrice il minor importo di €
10.303,63= che veniva trattenuto dalla in acconto sul maggior dovuto;
Parte_2
- che ad oggi, sul totale delle riparazioni effettuate per € 27.860,65=, detratta la franchigia ai sensi di polizza del 10% e ulteriormente detratto il ricevuto di €.
10.303,63=, risulta ancora dovuta la somma di € 14.770,96=;
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice, quale titolare del credito della SI.ra in Pt_1
forza di cessione opponibile alla convenuta ex art. 1260 co. I c.c., ha domandato la condanna di , al pagamento della restante quota parte dei danni patrimoniali CP_3
discendenti dal sinistro per € 14.770,96, oltre ad € 1.000,00 per le spese di assistenza legale in fase stragiudiziale e così per complessivi 15.770,96=.
Si costituiva in giudizio la Compagnia, contestando la domanda attorea ed in particolare rilevando ed eccependo:
- che la polizza vigente alla data del sinistro (01.08.2020) è la n. 47451377 stipulata tra e la SI.ra contro il rischio di danni materiali e diretti al veicolo CP_3 Parte_1
TO ER targato ET779VW in conseguenza di fenomeni naturali (cfr. doc. 1) e non la n. 47908764, erroneamente invocata in atto di citazione, stipulata in occasione della scadenza della prima (segnatamente, in data 05.08.2020);
pagina 4 di 16 - che il ER della SI.ra era stato visionato da un perito fiduciario di Per_1
, prima e durante i lavori di riparazione, il quale aveva escluso l'esistenza di CP_3
fenomeni infiltrativi riconducibili alla grandinata;
- che all'esito dell'indagine tecnica, aveva quindi, liquidato il danno in CP_3
complessivi € 11.448,48 provvedendo a corrispondere alla carrozzeria cessionaria il relativo indennizzo (sotto deduzione dello scoperto di polizza, pari al 10%); importo da ritenersi congruo e coerente con la stima dei danni materiali direttamente subiti dal veicolo assicurato a causa del sinistro e con la quantità e qualità degli interventi necessari per la sua rimessione in pristino;
- che non poteva gravare sulla Compagnia la refusione di alcuna spesa per l'attività stragiudiziale posta in essere dal legale avversario, atteso che i contatti per definire il sinistro ante causam si erano svolti direttamente tra e e che l'unica CP_3 CP_1
attività difensiva svolta dal legale avversario in sede stragiudiziale era consistita in una lettera datata 02.02.2022, cui non era seguita alcuna trattativa.
Sulla scorta di tali eccezioni parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La scrivente G.I, in prima udienza, verificata l'assenza della condizione di procedibilità, assegnava alle parti congruo termine per introdurre la mediazione, la quale si concludeva con esito negativo.
La causa veniva trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e istruita con espletamento di C.T.U. in risposta al seguente quesito:
“Il CTU, in base alla documentazione versata in atti;
a) Accerti i danni riportati dal mezzo TO ER LV tg. ET779VW, di proprietà della SI.ra , causalmente riconducibili all'evento atmosferico Parte_1
pagina 5 di 16 di grandinata occorso il 1° agosto 2020, in Alessandria;
si esprima specificamente in ordine alla riconducibilità a tale evento di un'infiltrazione d'acqua dall'oblò posteriore del tetto, che avrebbe danneggiato – secondo la ricostruzione attorea - il rivestimento interno del soffitto del camper;
b) Identifichi gli interventi necessari per la riparazione del mezzo in rapporto ai danni causalmente riconducibili al sinistro e ne quantifichi i relativi costi relativamente alla manodopera, ai materiali di consumo ed ai ricambi, quantifichi quindi, a termini di polizza, l'indennizzo in nesso di causa con il sinistro occorso in data 1.08.2020;
c) Tenti la conciliazione della vertenza dando atto delle posizioni assunte dalle parti a questo preciso fine”
All'esito, tentata – senza buon esito – la conciliazione delle parti, veniva richiesto al
CTU di integrare il proprio elaborato peritale, “specificando, con riferimento alla risposta fornita al quesito “b” ed alla quantificazione del costo delle riparazioni (€.
15.345,64 iva compresa), come è stato determinato il suddetto importo:
• indicando nominalmente le lavorazioni che ha ritenuto necessarie per la riparazione dei danni causalmente riconducibili al sinistro nonché le ore di manodopera stimate per ciascuna di esse – specificando quali lavorazioni invece ha escluso perché ascrivibili ai danni da infiltrazione -;
• come ha determinato la voce “materiali di consumo” quantificata in n. 102,22 ore;
• quali sono i pezzi di ricambio (e con quale valore per ciascuno) che ha considerato per addivenire alla quantificazione di € 1.470,00”.
All'esito, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione pagina 6 di 16 La presente controversia, non avendo parte convenuta sollevato alcuna eccezione in merito all'an della pretesa azionata, ovvero all'esistenza e titolarità del credito vantato nei suoi confronti, ha investito solo il tema della quantificazione del danno risarcibile, dovendosi invece ritenere fatti non specificamente contestati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., sia il sinistro del 1.08.2020 sia l'operatività della polizza n. CP_3
47451377.
L'oggetto della causa deve, quindi, individuarsi nell'esatta determinazione del quantum del diritto all'indennizzo assicurativo, sul quale le parti hanno assunto posizioni molto divergenti, anche all'esito della CTU svolta in corso di causa.
L'attrice ha infatti quantificato il danno nella complessiva somma di € 27.860,65, corrispondente al costo delle lavorazioni da sé effettuate per riparare ai danni riportati dal mezzo a causa della grandine, dell'acqua e dei rami che si sono abbattuti su di esso in occasione dell'evento atmosferico del 1.08.2020, producendo a sostegno delle proprie ragioni risarcitorie sia la fattura emessa per le lavorazioni effettuate - la n. 449 del
23.11.2021 - corredata da fotografie ritraenti tutte le fasi della riparazione (doc. 5) sia una perizia di parte a firma dell'Ing. (doc. 15). Persona_2
Parte convenuta ha invece ritenuto la propria quantificazione del danno (per € 11.448,48 al lordo della franchigia) congrua, ed al contrario: i) “spropositato” il numero di ore
(204) computato dall'attrice sotto la voce “Materiali di consumo”, ritenute congrue nella misura di 92; ii) parimenti eccessivo quello di ore 324 computato sotto la voce
“Manodopera carrozzeria”, ritenute congrue nella misura di 123; iii) non corretto il costo orario riferito alla voce “Manodopera carrozzeria” di € 53,00/h (ritenendo adeguato quello di € 48,00/h).
Inoltre, la Compagnia ha contestato che possano ritenersi causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa (oltre che provate nella loro esistenza e consistenza) le infiltrazioni provenienti dall'oblò posteriore del tetto del caravan, che avrebbero, pagina 7 di 16 secondo l'attrice, danneggiato il rivestimento interno del soffitto e dunque in tesi, reso necessarie ulteriori lavorazioni alla cabina interna.
Ciò posto, a parere di chi scrive, onde dirimere il contrasto sorto tra le parti, meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuta la CTU espletata in corso di causa a firma del perito Dott. , cui è stato demandato di accertare i danni riportati dal mezzo Per_3
tg. ET779VW, causalmente riconducibili all'evento Controparte_5
atmosferico di grandinata occorso il 1° agosto 2020 (con particolare riguardo al dibattuto fenomeno infiltrativo); di identificare gli interventi necessari per la riparazione e di quantificarne i relativi costi.
Ebbene, il CTU, anche all'esito delle integrazioni all'elaborato peritale demandategli dal
Tribunale, ha ritenuto:
- che il danno riportato dalla carrozzeria del caravan (accertato solo sul materiale fotografico presente agli atti del processo dal momento che il mezzo è stato integralmente riparato) è verosimilmente riconducibile all'evento grandinigeno del
1.08.2020;
- che invece il danno da infiltrazione lamentato dall'attrice, non è causalmente addebitabile all'evento atmosferico e ciò in quanto se, come sostiene , a CP_1
causare il percolamento d'acqua meteorica fosse stata la caduta di rami sul tetto del camper ( oltre alla violenta grandinata), si sarebbero dovuti riscontrare segni evidenti di tale impatto sia sull'oblò che sulla superficie del tetto e della riloga che ricopre a congiunzione il tetto e le pareti “elementi che appaiono invece integri”. Inoltre, aggiunge il CTU a sostegno della propria tesi: “la predetta riloga in resina di colore grigio scuro, riporta segni di stuccatura nelle fessure di congiunzione;
a dimostrazione che il fenomeno dell'infiltrazione persisteva già da tempo”.
pagina 8 di 16 Alla luce di ciò, il CTU, ritenendo privi di nesso eziologico con l'evento grandigeno i danni da infiltrazione riportati dagli interni del camper, ha apprezzato, ai fini della stima demandatagli, solo quelli accertati sulla carrozzeria – rispetto ai quali ha comunque rilevato l'oggettiva difficoltà di effettuare una valutazione postuma a mezzo già riparato, basandosi sul mero materiale fotografico agli atti, che tuttavia, a dire del perito, non rappresenta in modo chiaro la quantità e consistenza dei bolli riportati dalla struttura (v. pag. 5 della relazione integrativa).
Quindi il CTU, pur dando atto delle suddette difficoltà riscontrate nell'accertamento, è giunto a identificare le lavorazioni necessarie per porre rimedio ai danni alla carrozzeria riportati dal camper ed il relativo monte ore di manodopera necessaria al compimento di ciascuna, nei seguenti termini: (pag. 5 della relazione integrativa): “lavaggio h. 3; disabbigliamento degli accessori h. 22; montaggio h. 26; sigillatura h. 10; verniciatura
h. 102,22; finizione h. 5” per un totale di n. 168 ore di lavoro, che moltiplicato per il costo orario della manodopera (quantificato nella misura di € 53,00/h) ha condotto all'importo di € 8.904,00 (v. pag. 16 della relazione).
Egli poi ha aggiunto a titolo di “materiali di consumo” per l'operazione di verniciatura, la somma di € 2.104,40, ottenuta moltiplicando le ore ritenute necessarie per tale lavorazione (h. 102,22) per il valore di € 20,00; la somma di € 100,00 a titolo di smaltimento rifiuti ed infine la somma di € 1.470,00 quale costo sostenuto dall'attrice per i ricambi (decalcomanie, modanature, guarnizioni, sigillante); il tutto, per una complessiva stima di € 12.578,40 ovvero € 15.345,64 (iva inclusa al 22%).
Le conclusioni rassegnate paiono condivisibili. La perizia sebbene in alcuni passaggi un po' sbrigativa, è chiara e mette sufficientemente in luce i criteri adottati per giungere alle conclusioni rassegnate, che si ritengono attendibili e possono essere fatte proprie dal
Tribunale.
pagina 9 di 16 Parte attrice, tramite il proprio TP Ing. ha formulato osservazioni critiche alle Per_2
determinazioni del CTU, relative, in particolare, al metodo ed ai parametri di valutazione utilizzati dal medesimo nello svolgimento degli accertamenti.
Più specificamente, la critica dell'Ing. si è appuntata su due aspetti: i) Per_2
l'esclusione tra le voci risarcibili, dei danni relativi alle infiltrazioni di acqua meteorica dall'oblo posto sul tetto – da imputarsi, a suo dire, all'evento atmosferico per cui è causa atteso che dai controlli effettuati dalla medesima attrice in occasione di un'altra precedente riparazione eseguita sul medesimo mezzo nell'aprile 2018, non era emersa la presenza di alcuna infiltrazione;
ii) l'adozione di un metodo errato ed approssimativo per quantificare le ore necessarie per svolgere le riparazioni ritenute necessarie;
infatti, afferma il TP, se è vero che mancano tempari di riferimento utilizzabili per i veicoli camper come quello per cui è causa, è vero altresì che esistono altri metodi utilizzati dalle software house che elaborano tempari, condivisi con l per misurare e CP_8
attribuire un tempo ad ogni elemento da sostituire e riparare a regola d'arte, come avrebbe fatto l'attrice.
Tali osservazioni a parere di chi scrive sono in parte non condivisibili ed in parte non idonee a confutare le conclusioni cui è addivenuto CTU.
Quanto alla questione delle infiltrazioni, sul punto si ritiene logica e condivisile l'osservazione del CTU in merito al fatto che, non riscontrandosi segni dell'asserito impatto sull'oblò e sul tetto di rami e grandine (che effettivamente non si scorgono in nessuna delle fotografie che ritraggono tali punti del mezzo, per come si presentavano post sinistro – docc. 5 e 15 att. e 3 conv) è poco plausibile e comunque deve ritenersi indimostrato che tale impatto sia effettivamente avvenuto o che comunque sia stato forte abbastanza da provocare il distacco delle sigillature tra tetto ed oblò (dalla quale si sarebbe insinuato secondo l'attrice il percolamento di acqua meteorica originante l'infiltrazione lamentata).
pagina 10 di 16 Venendo invece alla seconda doglianza, essa si appunta in estrema sintesi sul metodo utilizzato dal CTU per indicare il numero delle ore necessarie a svolgere le lavorazioni riconosciute come necessarie per la riparazione dei danni riportati dalla carrozzeria.
In effetti a ben vedere, solo qui si annida la più consistente differenza tra le conclusioni rassegnate dal TP attoreo e quelle rassegnate dal CTU.
Infatti, confrontando la tabella riassuntiva delle lavorazioni e dei tempi di cui alle pagg.
27 e 28 della relazione del TP e quella elaborata dal CTU a pag. 16 della Per_2
relazione del 29.03.2024 ed alle pagg. 5 e 6 dell'integrazione del 20.01.2025; si evince che: i) le lavorazioni effettuate dall'attrice sono state pressochè tutte ritenute adeguate, fatta eccezione per quella di decapaggio ritenuta “un'operazione che si effettua sulla zincatura e non sui camper”, ma ne è stato grandemente abbattuto – dal CTU – il tempario;
ii) i parametri di costo orario usati dal CTU, sono i medesimi utilizzati dal
TP attoreo (53,00 €/h per la manodopera e 20,00 €/h per il materiale di consumo); iii) il costo considerato per lo “smaltimento rifiuti” è identico € 100,00 e sono pressochè identici anche i costi imputati per i ricambi;
spiegandosi lo scarto di € 106,56 tra il quantum indicato dal TP attoreo (complessivi € 1.576,56) è quello indicato dal CTU
(1.470,00) in ragione dello scomputo dei costi relativi al problema infiltrativo.
Il vero e proprio divario tra le pozioni assunte dai periti di parte e dal CTU, riguarda quindi il monte ore ritenuto necessario per le lavorazioni;
il CTU ha ritenuto
“spropositato” (pag. 4 della relazione integrativa) quello quantificato per ciascuno degli interventi eseguiti dalla;
di cui ha citato a titolo esemplificativo: le 21,5 h. Parte_2
conteggiate per la sola verniciatura della mansarda (pari a 3 giorni); le quasi 34 h. (più di
4 giorni) per la verniciatura della parete laterale dx;
le 32,5 h. per la parete sx;
le 12,33
h. per il solo lavaggio (definite “un'enormità”); le 29,56 h. per la cd. mascheratura – ovvero la copertura ai fini di protezione -, anch'esse ritenute eccessive “atteso che tutte le parti amovibili sono state smontate”.
pagina 11 di 16 Ebbene, a parere di chi scrive, come osservato dal CTU, il tempario proposto dall'attrice non è condivisibile e genera un monte ore di lavorazioni per cui non può ritenersi integrato il requisito di cui all'art. 1223 c.c.
Esso, infatti, sotto il profilo del metodo, definito “dei microtempi”, individua il tempo impiegato sulla base delle dimensioni del mezzo oggetto di intervento, valorizzando unicamente i metri quadrati di superficie complessivamente trattata ma marginalizzando del tutto la qualità e quantità dei danni che effettivamente richiedevano una riparazione.
Detto altrimenti, come efficacemente scritto dal TP di parte convenuta Geom.
adottando questo metodo, “un ER con 10 bolli o con 500 bolli viene CP_9
gestito in termini di ore alla stessa stregua”.
E ciò trova conferma nella relazione peritale attorea, nella quale la stima delle ore di lavorazione (addirittura superiore a quella allegata dall'attrice nei propri scritti difensivi)
è stata svolta considerando “lo studio dei tempi diretti rilevati sul veicolo dall ” “non essendo presente un tempario di riferimento Controparte_1
condiviso sui processi riparativi di camper e motorhome”, senza alcuno specifico riferimento alla concreta consistenza e diffusione degli ammaccamenti alla carrozzeria riportati dal mezzo ed eziologicamente riferibili al fenomeno di grandine occorso;
danni materiali che invero, dalle foto prodotte agli atti e ritraenti la carrozzeria del camper post sinistro, paiono piuttosto modesti: non si intravedono ad esempio significativi bolli o avvallamenti, quanto piuttosto graffi e abrasioni.
Tale modus procedendi a parere di chi scrive, come osservato dalla convenuta, ha legittimato quella che ha assunto le forme di un'operazione di restauro più che di riparazione dei danni direttamente ascrivibili al sinistro, il cui onere però non può essere rifuso dalla convenuta in quanto non rappresenta un indennizzo, quanto piuttosto una rivalutazione del mezzo il cui valore non può che gravare sulla proprietaria del camper.
pagina 12 di 16 Per tutto quanto sopra ritenuto, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal CTU, determina in € 15.345,64 (iva inclusa) il costo della riparazione dei danni da porsi in nesso di causa col sinistro del 1.08.2020.
Tenuto conto dello scoperto di cui alle condizioni contrattuali di polizza assicurativa, pari al 10% del valore del danno e dell'avvenuto versamento da parte di a CP_3
parziale soddisfacimento del credito attoreo di € 10.603,33, l'ammontare della prestazione indennitaria ancora dovuta all'attrice corrisponde ad € 3.207,75.
In tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente devalutato alla data in cui si è verificato il sinistro (1.08.2020) e poi annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sino alla data di deposito della presente sentenza e sulla somma annualmente rivalutata (ai fini del risarcimento dell'ulteriore pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità per il danneggiato di disporre tempestivamente della somma dovutagli) devono calcolarsi i c.d. interessi compensativi, secondo i criteri dettati da Cass. SS.UU. n. 1712/95.
Effettuato tale calcolo, l'importo dovuto dalla convenuta, risulta oggi pari ad € 3.538,39 oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo.
Parte attrice in citazione ha richiesto altresì il riconoscimento, quale voce risarcitoria, della somma di € 1.068,80 (accessori inclusi) a titolo di spese legali per la fase stragiudiziale che ha preceduto l'instaurazione del presente giudizio, producendo a corredo della domanda, al doc. 11, la proposta di parcella emessa dal difensore per il predetto importo, dovuto per “consulenza legale e redazione richiesta danni con trattativa stragiudiziale per definizione sinistro in oggetto”. pagina 13 di 16 La domanda può essere accolta.
Sul punto, giova ricordare che "nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) e non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito" (cfr. Cass., n. 2644/2018; Cass., n.
24481/2020; Cass., n. 15732/2022).
In altre parole, il Tribunale investito della relativa richiesta risarcitoria è chiamato, caso per caso, a valutare se le spese stragiudiziali richieste siano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e/o dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza (Cass. n.
3266/2016). Si deve ritenere, invece, del tutto irrilevante la circostanza che non sia stato documentato l'effettivo pagamento della somma al difensore, essendo necessario solo comprovare che nel patrimonio dell'assistito sia insorto l'obbligo del relativo pagamento
(Cass. n. 22826/2010 “Non è infine superfluo aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di confutare l'assunto secondo cui, laddove, in dipendenza del fatto lesivo, il danneggiato non abbia ancora effettuato alcun esborso, ma sia solo gravato dall'obbligo di effettuarlo, non sia perciò solo enucleabile un danno attuale, suscettibile, in quanto tale, di essere risarcito. Ritiene invero il collegio che la locuzione perdita subita, con la quale l'art. 1223 c.c., individua il danno emergente, non possa essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, perchè il vinculum iuris in cui si sostanzia l'obbligazione costituisce comunque una posta passiva del patrimonio del danneggiato, patrimonio che, è bene ricordarlo, è l'insieme dei rapporti giuridici, con
pagina 14 di 16 diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (confr. Cass. civ. 20 agosto
2009, n. 18515; Cass. civ. 5 luglio 2002, n. 9740)”.
Nel caso in esame, l'attività di assistenza stragiudiziale prestata dall'Avv. Arri è provata documentalmente dalla produzione n. 10 (pec del 2.02.2022 contenente la richiesta di risarcimento danni) ed essa (nonché la relativa spesa) deve ritenersi oltre che necessaria anche di importo congruo. Va, infine anche riconosciuto il diritto dell'attrice all'importo di € 522,00 per l'assistenza prestata dal TP (doc. 15), risultante dalla proforma Per_2
di parcella depositata in atti.
Deve dunque essere riconosciuta all'attrice quale ulteriore posta del danno risarcibile, la spesa derivante dall'assistenza legale (€ 1.068,80) e tecnica (€ 522,00) ricevuta ante causam ammontante a complessivi € 1.590,80.
In definitiva, la somma ancora da riconoscersi dall'attrice per il sinistro oggetto di causa,
è complessivamente pari ad € 5.129,19
Le spese di lite, incluse quelle della procedura di mediazione, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo:
I) quelle del presente giudizio, considerato il valore del decisum (Cass. n. 197/2020) ed i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in €
2.552,00 oltre agli esborsi per € 264,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge;
II) quelle per la espletata mediazione obbligatoria, nella somma richiesta e documentata di € 341,62;
Per le stesse ragioni devono essere definitivamente posti a carico della convenuta i costi della CTU espletata nel presente giudizio pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
• Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna
[...]
a Controparte_3
corrispondere in favore di Controparte_1
la somma di € 5.129,19 oltre agli interessi legali maturandi dalla data
[...]
del deposito della presente sentenza sino al saldo;
• Condanna Controparte_3
a rifondere in favore di
[...] [...]
le spese processuali, che liquida in € Controparte_1
2.552,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli esborsi per € 264,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
oltre alle spese per la mediazione di € 341,62;
• Pone le spese di CTU liquidate con decreto del 13.02.2025, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Alessandria, il 14.12.2025.
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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