Art. 39. Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale 1. Il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 .
2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell' articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , ne e' definito l'organico, fermo restando il disposto dell' articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Note all'art. 39:
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»:
«4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»:
«Art. 11 (Attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza.). - 1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.».
- Si riporta il testo dell' articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare »:
«Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 22;
f) sovrintendenti: 28;
g) appuntati e carabinieri: 53.
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.».
2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell' articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , ne e' definito l'organico, fermo restando il disposto dell' articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro».
Note all'art. 39:
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»:
«4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto 5 marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresi' il servizio di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell' articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78 , recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»:
«Art. 11 (Attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza.). - 1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.».
- Si riporta il testo dell' articolo 827 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare »:
«Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 2;
d) ufficiali inferiori: 21;
e) ispettori: 22;
f) sovrintendenti: 28;
g) appuntati e carabinieri: 53.
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.».