Art. 39.
Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall' articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' elevato a lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi predetti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il limite di impegno di lire 200 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971 dall' articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241 , e' elevato a lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi predetti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.